Legge federale sul materiale bellico
Disegno
(LMB) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20111, decreta: I La legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 7
Capitolo 2: Divieto di determinati tipi di materiale bellico Art. 8 cpv. 1 e 2 1
È vietato: a.
sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire a chiunque, importare, esportare, far transitare, depositare mine antiuomo o disporne in altro modo;
b.
indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
c.
favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.
È permesso conservare o trasferire un quantitativo limitato di mine antiuomo per la messa a punto di tecniche di rilevazione, di rimozione o di distruzione di tali armi e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste armi non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente indispensabile ai fini summenzionati.
2
Art. 8a (nuovo) 1
1 2
Munizioni a grappolo
È vietato: a.
sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire a chiunque, importare, esportare, far transitare, depositare munizioni a grappolo o disporne in altro modo;
b.
indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a;
c.
favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.
FF 2011 5323 RS 514.51
2011-0907
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Materiale bellico. LF
Il capoverso 1 si applica anche alle bombe esplosive di piccolo calibro specificamente concepite per essere disseminate o rilasciate da un dispenser fissato a un aeromobile.
2
È permesso conservare, acquistare o trasferire un quantitativo limitato di munizioni a grappolo per la messa a punto di tecniche di rilevazione, di rimozione o di distruzione di tali armi, per la formazione a tali tecniche e per lo sviluppo di contromisure relative alle munizioni a grappolo. Il numero di queste armi non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente indispensabile ai fini summenzionati.
3
Art. 8b (nuovo)
Divieto di finanziamento
È vietato il finanziamento diretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico proibito ai sensi degli articoli 78a.
1
È vietato il finanziamento indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell'acquisto di materiale bellico proibito ai sensi degli articoli 78a, se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto.
2
Art. 34 cpv. 1 comminatoria penale e cpv. 3 1
...
è punito con una pena detentiva fino a dieci anni.
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a dodici mesi o la multa fino a 500 000 franchi.
3
Art. 35 cpv. 1 comminatoria penale e cpv. 3 1
...
è punito con una pena detentiva fino a dieci anni.
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a dodici mesi o la multa fino a 500 000 franchi.
3
Art. 35a (nuovo) Inosservanza del divieto di munizioni a grappolo Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l'articolo 8a capoverso 3:
1
a.
sviluppa, fabbrica, procura, acquista, affida a un terzo, importa, esporta, fa transitare, deposita munizioni a grappolo o ne dispone in altro modo;
b.
induce un terzo a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a; o
c.
favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a;
è punito con una pena detentiva fino a dieci anni.
2
La pena detentiva può essere cumulata con la multa fino a 5 milioni di franchi.
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a dodici mesi o la multa fino a 500 000 franchi.
3
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Art. 35b (nuovo) Inosservanza del divieto di finanziamento Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 o 8a capoverso 3 viola il divieto di finanziamento di cui all'articolo 8b è punito con una pena detentiva fino a cinque anni.
1
Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità di un'infrazione al divieto di finanziamento.
2
3
La pena detentiva può essere cumulata con la multa fino a 5 milioni di franchi.
II Modifica del diritto vigente Il Codice di procedura penale3 è modificato come segue: Art. 269 cpv. 2 lett. d La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
2
d.
legge federale del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2, 3435b;
Art. 286 cpv. 2 lett. d L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:
2
d.
legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico: articoli 33 capoverso 2, 3435b
III 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3 4 5
RS 312.0 RS 514.51 RS 514.51
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