Legge federale sulla protezione degli animali

Disegno

(LPAn) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20111, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1bis (nuovo) e 2 1bis Il Consiglio federale può prevedere che la Confederazione o i Cantoni riconoscano determinati corsi di formazione e perfezionamento.

2

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 6 cpv. 3 Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di formazione e perfezionamento professionali dei detentori di animali e delle persone che addestrano animali o eseguono trattamenti curativi su di essi.

3

Art. 7, rubrica, cpv. 1 e 4 (nuovo) Obbligo di annuncio e di autorizzazione, divieti Il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione, la detenzione di determinate specie di animali e determinati trattamenti curativi su animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.

1

4 Il Consiglio federale può assoggettare all'obbligo di annuncio o di autorizzazione oppure vietare l'immissione in commercio e l'utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi destinati all'addestramento e al controllo degli animali che provocano dolore a questi ultimi.

1 2

FF 2011 6287 RS 455

2009-2694

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Art. 10 cpv. 2 secondo periodo ... Esso può vietare l'allevamento, la produzione, la detenzione, l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali.

2

Titolo prima dell'art. 13

Sezione 3: Circolazione di animali e prodotti animali Art. 13

Obbligo di autorizzazione e annuncio

Il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione.

1

Il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.

2

Art. 14, rubrica e cpv. 2 Condizioni, restrizioni e divieti L'importazione, il transito, l'esportazione e il commercio di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati sono vietati.

2

Art. 15, rubrica Principi Art. 15a (nuovo)

Trasporti internazionali di animali

Chiunque effettua a titolo professionale trasporti internazionali di animali necessita di un'autorizzazione.

1

Il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispettate nell'esercizio di tale attività.

2

Art. 20a (nuovo)

Informazione del pubblico

A conclusione di un esperimento sugli animali, l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) pubblica i dati seguenti:

1

a.

il titolo e il settore specialistico dell'esperimento su animali;

b.

lo scopo dell'esperimento;

c.

il numero di animali impiegati per ogni specie;

d.

il grado di sofferenza degli animali coinvolti.

Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione non vi si oppongano.

2

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3 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente il grado di precisione dei dati che le persone responsabili di un esperimento sono tenute a fornire.

Sezione 6a: Sistema d'informazione elettronico nell'ambito della sperimentazione animale Art. 20b (nuovo)

Scopo e contenuto

La Confederazione gestisce un sistema d'informazione elettronico per sostenere la Confederazione e i Cantoni nell'ambito dei loro compiti legali in materia di sperimentazione animale.

1

2

Il sistema d'informazione comprende i seguenti dati personali: a.

dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali;

b.

dati concernenti autorizzazioni e la sorveglianza degli esperimenti su animali;

c.

dati concernenti autorizzazioni e la sorveglianza dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio;

d.

dati concernenti annunci di linee o ceppi animali con mutazioni patologiche;

e.

dati concernenti la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento;

f.

dati necessari per la pubblicazione della statistica degli esperimenti sugli animali;

g.

dati necessari per la gestione degli utenti e del sistema.

Art. 20c (nuovo)

Diritti di accesso

Nell'ambito dei loro compiti legali, possono trattare dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché accedere a tali dati mediante procedura di richiamo (online):

1

a.

i collaboratori dell'UFV che svolgono compiti di alta vigilanza;

b.

i collaboratori delle autorità cantonali che rilasciano le autorizzazioni, nel loro ambito di competenza;

c.

i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, nel loro ambito di competenza;

d.

i collaboratori degli istituti, dei laboratori, dei centri di custodia, allevamento e commercio di animali da laboratorio, nel loro ambito di competenza.

Nell'ambito dei loro compiti legali, i collaboratori delle autorità cantonali che rilasciano le autorizzazioni e i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali possono consultare mediante procedura di richiamo (online) i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni.

2

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Art. 20d (nuovo)

Tasse

La Confederazione riscuote dai Cantoni tasse per l'utilizzo del sistema d'informazione elettronico. Il Consiglio federale ne determina l'ammontare.

Art. 20e (nuovo)

Disposizioni supplementari

Il Consiglio federale disciplina: a.

la collaborazione con i Cantoni;

b.

il catalogo dei dati;

c.

le responsabilità relative al trattamento dei dati;

d.

i diritti di accesso, segnatamente anche la portata degli accessi mediante procedura di richiamo (online);

e.

le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare le condizioni che regolano la concessione dell'accesso;

f.

l'archiviazione;

g.

i termini di conservazione e di cancellazione dei dati.

Art. 23 cpv. 3 e 4 (nuovo) L'UFV tiene un registro dei divieti pronunciati. Il registro può essere consultato dai servizi specializzati cantonali di cui all'articolo 33 per l'adempimento dei loro compiti legali.

3

4 Il Consiglio federale può concludere trattati di diritto internazionale relativi allo scambio reciproco di informazioni sui divieti pronunciati. Può inoltre rendere applicabili in Svizzera divieti emanati all'estero.

Art. 24 cpv. 3 e 4 (nuovo) Se sono accertate infrazioni alle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.

3

Nei casi di lieve entità le autorità competenti per l'esecuzione possono rinunciare a sporgere denuncia.

4

Art. 25

Ricorso delle autorità

Le decisioni delle autorità cantonali in materia di esperimenti sugli animali possono essere impugnate dall'UFV con i rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e federale.

1

2

Le autorità cantonali notificano immediatamente le loro decisioni all'UFV.

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Art. 26 cpv. 1, periodo introduttivo, e cpv. 2 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

2

Art. 27

Infrazioni nel commercio di animali e prodotti animali

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, violando la Convenzione del 3 marzo 19733 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, importa, fa transitare, esporta o prende in possesso animali o prodotti animali menzionati negli allegati I­III. Se l'autore ha agito per negligenza, è inflitta una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

1

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, nel commercio di animali e di prodotti animali viola le condizioni, le restrizioni o i divieti di cui all'articolo 14. Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

2

Art. 28 cpv. 1, periodo introduttivo, nonché lett. h­i (nuove), cpv. 2 e 3 È punito con la multa sino a 20 000 franchi, sempre che non sia applicabile l'articolo 26, chiunque, intenzionalmente:

1

h.

viola le prescrizioni sul commercio professionale di animali;

i.

viola le prescrizioni sull'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità.

Il tentativo, la complicità e l'istigazione sono punibili. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

2

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una prescrizione d'esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

3

Art. 31 1

Azione penale

Il perseguimento e il giudizio sui reati competono ai Cantoni.

L'UFV persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27 capoverso 1. Inoltre, persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27 capoverso 2, commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali constatate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 20054 sulle dogane o alla legge del 12 giugno

2

3 4

RS 0.453 RS 631.0

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20095 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

Se, all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

3

4 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione perseguibile dalla stessa autorità federale secondo la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge federale del 9 ottobre 19926 sulle derrate alimentari, la legge federale del 1° luglio 19667 sulle epizoozie, la legge federale del 20 giugno 19868 sulla caccia o la legge federale del 21 giugno 19919 sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

Art. 32 cpv. 1, secondo periodo, cpv. 2bis (nuovo), 4 e 5 1

... Può autorizzare l'UFV a emanare prescrizioni esecutive di natura tecnica.

Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d'esecuzione e ai risultati dei controlli e delle inchieste.

2bis

Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della presente legge.

4

Lo svolgimento della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2, la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, nonché la sorveglianza del commercio internazionale di animali e di piante di specie protette secondo la Convenzione del 3 marzo 197310 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, sono di competenza della Confederazione.

5

Art. 32a (nuovo)

Cooperazione internazionale

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sulla formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni nell'ambito della protezione degli animali.

5 6 7 8 9 10

RS 641.20 RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0 RS 0.453

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Legge federale sulla protezione degli animali

Art. 32b (nuovo)

Opposizione

1

Le decisioni dell'UFV possono essere impugnate mediante opposizione.

2

L'effetto sospensivo dell'opposizione può essere revocato.

3

Il termine di opposizione è di 10 giorni.

Art. 35 cpv. 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione per gli esperimenti sugli animali composta di specialisti. La commissione presta consulenza all'UFV ed è a disposizione dei Cantoni per questioni di principio e per casi controversi.

1

Art. 35a (nuovo)

Commissioni d'esame

Il Consiglio federale può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare esami destinati alle persone che esercitano funzioni nel quadro dell'esecuzione della presente legge.

1

Le commissioni d'esame notificano i risultati degli esami mediante decisione formale.

2

3

Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni lo svolgimento di tali esami.

Art. 36, primo periodo L'UFV pubblica annualmente una statistica su tutti gli esperimenti sugli animali eseguiti in Svizzera. ...

Art. 45a (nuovo)

Disposizione di coordinamento

Indipendentemente dal fatto che entri in vigore prima la legge federale del ... sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) o la modifica del ...

della LPAn, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea, gli articoli 27 capoverso 1, 31 e 32 capoverso 5 LPAn sono modificati come segue: Art. 27 cpv. 1 Abrogato Art. 31 1

Azione penale

Il perseguimento e il giudizio sui reati competono ai Cantoni.

L'UFV persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27 capoverso 2 commesse all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali constatate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200511 sulle dogane o alla legge

2

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RS 631.0

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del 12 giugno 200912 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

Se, all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, l'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni.

3

4 Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 1, 2 o 3 e un'infrazione perseguibile dalla stessa autorità federale secondo la legge federale del ...13 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o la legge del 12 giugno 2009 sull'IVA, la legge federale del 9 ottobre 199214 sulle derrate alimentari, la legge federale del 1° luglio 196615 sulle epizoozie, la legge federale del 20 giugno 198616 sulla caccia, la legge federale del 21 giugno 199117 sulla pesca, è applicata la pena prevista per l'infrazione più grave; questa pena può essere aumentata in misura adeguata.

Art. 32 cpv. 5 5 Lo svolgimento della procedura di autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 e la sorveglianza dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti sono di competenza della Confederazione.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

12 13 14 15 16 17

RS 641.20 RS ... ; FF 2011 6243 RS 817.0 RS 916.40 RS 922.0 RS 923.0

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