Termine per la raccolta delle firme: 18 luglio 2012

Iniziativa popolare federale «La nostra Banca nazionale appartiene a tutti noi!» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «La nostra Banca nazionale appartiene a tutti noi!», presentata il 3 dicembre 2010; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «La nostra Banca nazionale appartiene a tutti noi!», presentata il 3 dicembre 2010, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Meyer Marc, Hellring 7, 4125 Riehen BS 2. Bär Tallulah, Wollerauerstrasse 49, 8834 Schindellegi SZ 3. Bär-Dalmenda Natalie, Wollerauerstrasse 49, 8834 Schindellegi SZ 4. Basler Dominique, Wasgenring 98, 4055 Basel 5. Basler Esther, Rigiweg 2a, 6415 Arth SZ 6. Basler Urs, Rigiweg 2a, 6415 Arth SZ 7. Bleiker Evelyne, Mettenwilhöhe 1, 6275 Ballwil LU 8. Bühler Hanspeter, Müliweg 7, 8187 Weiach ZH 9. Frei Esther, Oristalstrasse 29, 4410 Liestal BL

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2010-3351

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Iniziativa popolare federale

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Frei Martin, Oristalstrasse 29, 4410 Liestal BL Halbheer Silvana, Sihlhölzlistrasse 3, 8001 Zürich Hauenstein Willi, Scheuerackerweg 6, 5223 Riniken AG Labhart Nicole, Sennheimerstrasse 22, 4054 Basel Limbeck Lothar, Unt. Rütschelenweg 40, 4133 Pratteln BL Marengo Luca, Via Nizzola 1b, 6500 Bellinzona TI Marengo Sergio, Cabane «ob dem Dorf», 3955 Albinen VS Meyer Hubert, Miescherweg 8b, 4812 Mühlethal AG Peter Cora, Felsplattenstrasse 47, 4055 Basel Schärer Felix, Reservoirstrasse 7, 4104 Oberwil BL Schmid Pitsch, Bösgasse 6, 5707 Seengen AG Stocker Markus, Froburgstrasse 14, 4052 Basel Stoop Christoph, Grubweg 3, 9515 Hosenruck TG Stoop-Woodtli Christine, Klosterstrasse 64, 9403 Goldach TG Stoop-Woodtli Eugen, Klosterstrasse 64, 9403 Goldach TG Thalmann Lukas, Hangstrasse 21, 4144 Arlesheim BL Waldner Karl, Häglerstrasse 24, 4422 Arisdorf BL Zeender Eric, Wockerlestrasse 2, D-79618 Rheinfelden (politischer Wohnsitz: Basel)

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «La nostra Banca nazionale appartiene a tutti noi!» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato apartitico «La nostra Banca nazionale appartiene a tutti noi!», casella postale, 4125 Riehen 1 BS , e pubblicata nel Foglio federale del 18 gennaio 2011.

4 gennaio 2011

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «La nostra Banca nazionale appartiene a tutti noi!» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 99

Politica monetaria

Il settore monetario compete alla Confederazione. Essa soltanto ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote. La valuta nazionale è il franco svizzero.

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La Banca nazionale svizzera approvvigiona l'economia con franchi svizzeri.

Garantisce la valuta con un portafoglio di investimenti di qualità ineccepibile. In linea di massima, realizza i suoi investimenti in Svizzera nell'interesse di tutti i rami economici e di tutte le regioni del Paese. Gli investimenti sono strutturati in modo da presentare gradi di liquidità diversi. La Banca nazionale evita i grandi rischi.

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Nell'ambito dei propri investimenti, la Banca nazionale svolge una funzione regolatoria. In particolare, contrasta gli abusi. Opera nell'interesse generale dell'economia. Privilegia la creazione duratura di valore aggiunto alla redditività.

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4 La politica monetaria della Banca nazionale tiene conto degli effetti sugli interessi prodotti sia dall'attivo che dal passivo del proprio bilancio.

Gli investimenti all'estero necessitano dell'approvazione dell'Assemblea federale.

Gli investimenti realizzati in Svizzera dalla banca centrale estera sono presi in debita considerazione. Gli investimenti all'estero vanno diversificati. Devono essere di qualità ineccepibile. La Banca nazionale investe sulla base di valutazioni proprie (rating).

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Alla Banca nazionale non è consentito contrarre in modo autonomo debiti all'estero per rifinanziare prestiti d'emergenza. Eventuali eccezioni devono essere approvate dall'Assemblea federale.

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7 I rischi di cambio sono minimizzati e diversificati. Vanno dichiarati all'Assemblea federale e motivati. Alla Banca nazionale non è consentito contrarre in modo autonomo debiti in Svizzera per sostenere valute estere. In casi eccezionali, l'Assemblea federale può concedere una linea di credito nei limiti della quale la Banca nazionale può indebitarsi per sostenere valute estere mediante operazioni d'acquisto a breve termine.

Il portafoglio della Banca nazionale deve essere strutturato. La struttura necessita dell'approvazione dell'Assemblea federale. A scadenza quantomeno semestrale vanno definite in particolare le parti necessarie per stabilizzare il franco svizzero, per gestire eventuali crisi e per preparare la difesa nazionale. Appositi scenari di crisi devono essere allestiti.

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RS 101

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Iniziativa popolare federale

L'Assemblea federale stabilisce l'ammontare delle riserve della Banca nazionale.

Queste devono superare la base monetaria della banca centrale di almeno il 20 per cento. Parte di tali riserve è costituita in oro.

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10 Il Consiglio di banca della Banca nazionale è nominato dall'Assemblea federale.

Si compone di sette membri. Il Consiglio federale ha diritto di proposta. Al Consiglio di banca compete la responsabilità di garantire che gli investimenti della Banca nazionale siano effettuati nell'interesse generale del Paese. Al riguardo sottopone all'Assemblea federale un rapporto semestrale.

Il Consiglio di banca nomina la Direzione generale della Banca nazionale. La Direzione generale si compone di tre membri. Il Consiglio di banca fissa un limite per le operazioni giornaliere della Direzione generale. Tale limite equivale al massimo al volume della base monetaria della banca centrale. Eccezioni sono possibili unicamente previa autorizzazione dell'Assemblea federale.

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12 I Cantoni esercitano i diritti di cui godono in quanto azionisti della Banca nazionale tenendo conto della volontà dei cittadini; in vista delle assemblee generali possono appurare la volontà dei cittadini mediante sondaggi rappresentativi. Lo stesso principio si applica ai diritti di cui godono le banche cantonali in quanto azioniste della Banca nazionale, sempreché siano finanziate con capitale di dotazione pubblico. Almeno due terzi dell'utile netto della Banca nazionale vanno ai Cantoni.

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