11.054 Messaggio concernente l'approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni del 31 agosto 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva la Convenzione del 25 febbraio 2011 tra Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 agosto 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2007-0055

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Compendio Nel mese di novembre del 2005 Svizzera e Malta hanno avviato negoziati per concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Esse si sono concluse a Malta il 18 dicembre 2008 con la firma di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Il 13 marzo 2009, prima dell'inizio della fase di approvazione da parte del Parlamento di questa Convenzione, il Consiglio federale ha deciso di riprendere lo standard internazionale concernente l'assistenza amministrativa in ambito fiscale. Di conseguenza sono stati riavviati negoziati allo scopo di adeguare la Convenzione alla nuova politica in materia di convenzioni.

Su richiesta della Svizzera è stato inoltre possibile effettuare alcuni ulteriori adeguamenti alla Convenzione firmata nel 2008.

La nuova Convenzione che sostituisce la Convenzione del 18 dicembre 2008 è stata firmata a Roma il 25 febbraio 2011.

La Convenzione contiene norme che garantiscono una solida protezione contro le doppie imposizioni e apporta vantaggi considerevoli a favore dello sviluppo delle relazioni economiche bilaterali, contribuendo in tal modo a mantenere e promuovere gli investimenti diretti svizzeri a Malta. Essa prevede l'adozione di una clausola di scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Inoltre è introdotta l'esenzione dall'imposta alla fonte per i dividendi da partecipazioni determinanti e per i pagamenti di interessi tra imprese associate. Nel Protocollo della Convenzione è infine prevista una clausola arbitrale automatica che entrerà in vigore non appena Malta ne avrà convenuta una con uno Stato terzo.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno approvato la conclusione di questa Convenzione in occasione dell'indagine conoscitiva effettuata nel 2008.

L'adeguamento della Convenzione secondo lo standard internazionale concernente lo scambio di informazioni è stato sottoposto in un'indagine conoscitiva informale alla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e alle principali associazioni economiche. La Convenzione è stata accolta favorevolmente.

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Indice Compendio

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1 Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni 1.1 Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati 1.2 Valutazione

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2 Commento ai singoli articoli della Convenzione

6186

3 Ripercussioni finanziarie

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4 Costituzionalità

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Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni (Disegno)

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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni in questo settore agevolano l'attività dell'economia svizzera d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), poiché essi sono quelli più adeguati per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Infatti, in mancanza di una legittimazione internazionale, anche la migliore fiscalità perderebbe attrattiva.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali alla nuova realtà della politica internazionale.

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Dal 1° marzo 2004 Malta è membro dell'Unione europea. Il sistema fiscale maltese ha alcune particolarità dovute al vecchio sistema britannico e inoltre Malta ha occupato sinora una posizione attrattiva sul piano regionale per via della sua piazza finanziaria.

L'entrata di Malta nell'Unione europea e l'attuazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio, divenuto perciò applicabile a Malta, avevano giustificato l'accoglimento delle domande maltesi per avviare negoziati per evitare la doppia imposizione con la Svizzera.

Questi negoziati, avviati nel mese di novembre 2005, si sono conclusi nel mese di agosto 2006 con la parafazione di un disegno di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Questa Convenzione è stata accolta favorevolmente dai Cantoni e dagli ambienti economici interessati ed è stata firmata a Malta il 18 dicembre 2008.

A seguito delle decisioni prese dal G20 e sullo sfondo della crisi finanziaria internazionale, il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere lo standard internazionale concernente l'assistenza amministrativa in ambito fiscale. Inoltre, il 2 aprile 2009, il G20 ha allestito un elenco di Paesi considerati insufficientemente cooperativi poiché non avevano concluso accordi di assistenza amministrativa fiscale con almeno 12 giurisdizioni. In questo caso, gli Stati considerati insufficientemente cooperativi possono essere oggetto di contromisure che possono giungere 6184

fino alla denuncia delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Gli Stati che dispongono di una politica di assistenza amministrativa giudicata ancora lacunosa devono fare tutto il possibile per attuare tempestivamente i loro impegni politici. La Svizzera ha dunque deciso di avviare i necessari negoziati con diversi Stati.

Di conseguenza, sebbene la Convenzione fosse già stata firmata il 18 dicembre 2008, si è deciso di non avviare la fase di approvazione da parte del Parlamento e di riavviare negoziati di revisione, visto che la Convenzione prevedeva solo uno scambio di informazioni necessario all'applicazione della Convenzione e al rispetto del diritto interno in caso di frode.

Il 13 febbraio 2011 il Consiglio federale ha deciso di modificare la propria politica in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. Questo a seguito della «peer review» effettuata dal Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Forum globale), in base alla quale la maggior parte delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e i protocolli di modifica firmati fino ad allora dalla Svizzera e contenenti una disposizione ampliata sull'assistenza amministrativa conforme alla decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 non soddisferebbero lo standard internazionale. I requisiti di tecnica procedurale delle domande di assistenza amministrativa svizzere sarebbero troppo restrittivi e costituirebbero un possibile ostacolo a uno scambio effettivo di informazioni.

Adempirebbero lo standard internazionale soltanto le convenzioni contenenti una clausola in base alla quale i requisiti di tecnica procedurale non potrebbero essere interpretati in modo tale da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. Se non avesse concluso almeno dodici convezioni conformi allo standard internazionale entro fine febbraio 2011, la Svizzera molto probabilmente non avrebbe superato la fase 1 della peer review.

Poiché nel mese di febbraio la Convenzione con Malta non era ancora stata parafata, la Svizzera ha potuto completarla introducendo questa clausola. La Svizzera ne ha evidenziato l'importanza e ha spiegato che lo scopo era di adeguare i requisiti tecnici delle domande di assistenza allo standard internazionale. Malta ha accettato l'introduzione di questa clausola.

La parte
svizzera ha inoltre richiesto adeguamenti complementari concernenti la Convenzione già firmata. Si trattava in particolare dell'abbassamento della soglia di partecipazione convenuta al 10 per cento (finora 25%) e della riduzione della durata del possesso della partecipazione da due anni a un anno per poter beneficiare dell'esenzione dell'imposta alla fonte sui dividendi e sugli interessi a favore delle imprese associate in modo da allinearsi alle condizioni previste nel quadro della Direttiva europea applicabile alle società madri e figlie (direttiva 90/435/CEE1). La Svizzera ha anche chiesto di introdurre una nuova disposizione contro gli abusi per i dividendi, gli interessi e i canoni nonché una clausola automatica della nazione più favorita concernente l'introduzione di una clausola arbitrale.

Queste richieste sono state pienamente accolte dalla parte maltese e il 25 febbraio 2011 la Convenzione è stata firmata a Roma.

1

Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, GU L 225 del 20.8.1990, pag. 6.

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1.2

Valutazione

La presente Convenzione garantisce l'eliminazione delle doppie imposizioni con un Paese con cui mancavano soluzioni in proposito e offre alla Svizzera e alla sua economia una base solida nelle relazioni bilaterali sopprimendo eventuali svantaggi fiscali rispetto ad altri Stati che già avevano concluso convenzioni simili con Malta.

La Convenzione può in tal modo favorire la concorrenzialità della Svizzera e dispiegare effetti positivi sul piano economico e finanziario.

L'adozione di una clausola di applicazione automatica di una procedura d'arbitrato nell'ambito di una procedura amichevole nel caso in cui Malta convenisse una simile clausola con uno Stato terzo e l'introduzione di una clausola contro gli abusi sono conformi alla recente politica svizzera in materia di convenzioni. La nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni rispetta lo standard internazionale in materia e limita lo scambio di informazioni a domande concrete. I requisiti in materia di assistenza amministrativa corrispondono agli adeguamenti allo standard internazionale decisi dal Consiglio federale il 13 febbraio 2011.

La CDI favorisce dunque l'ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

2

Commento ai singoli articoli della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la Convenzione ricalca in ampia misura il modello di convenzione elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (modello OCSE) ed è conforme alla relativa prassi svizzera. Ci limiteremo pertanto a commentare le principali deroghe al modello OCSE o alla prassi svizzera.

Art. 2

Imposte considerate

La Convenzione contempla solo le imposte sul reddito poiché Malta non dispone di un'imposizione sul patrimonio e non intende introdurla.

L'imposta preventiva svizzera sulle vincite alle lotterie è esclusa dal campo di applicazione materiale conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni (par. 5).

Art. 5

Stabile organizzazione

Malta aveva inizialmente richiesto che i cantieri di costruzione e le catene di montaggio nonché le attività di sorveglianza connesse di una durata di sei mesi costituissero una stabile organizzazione. È stato trovato un compromesso nella Convenzione fissando questa durata a nove mesi, sull'esempio della convenzione tra la Svizzera e la Grecia.

Art. 7

Utili delle imprese

Conformemente al modello OCSE, l'imposizione degli utili di una stabile organizzazione si riferisce esclusivamente alle attività imputabili a detta stabile organizzazione, come confermato nel numero 1 del Protocollo della Convenzione. Il numero 2 del Protocollo della Convenzione precisa che alle remunerazioni per l'uso o la

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concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici è applicabile l'articolo 7, come previsto dal modello OCSE.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

Come in altre convenzioni svizzere per evitare la doppia imposizione, questa disposizione prevede, al posto del criterio della direzione effettiva, il criterio della residenza per l'imposizione degli utili, già adottato nello Scambio di lettere del 30 marzo 1987 tra la Svizzera e Malta concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea. Quest'ultimo sarà abrogato alla data dell'entrata in vigore della Convenzione (cfr. art. 28 par. 3).

Art. 9

Imprese associate

Il paragrafo 2 riprende nel suo insieme la corrispondente disposizione del modello OCSE. Esso precisa, conformemente alla posizione svizzera in merito, che uno Stato contraente procede a un adeguato aggiustamento solo se ritiene che la rettifica operata dall'altro Stato sia giustificata per quanto concerne il principio e l'ammontare.

Art. 10

Dividendi

A differenza della Svizzera, Malta non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi. È prelevata solo l'imposta sugli utili. Tutte le imprese pagano il 35 per cento sugli utili; tuttavia, in caso di distribuzione, le imposte pagate dalle imprese sono trasferite agli azionisti. Visto che Malta opera un sistema di computo completo, non vi sono imposte trattenute alla fonte sui dividendi. L'articolo 10 disciplina dunque in modo distinto gli utili distribuiti da una società svizzera e quelli distribuiti da una società maltese.

Per quel che concerne la Svizzera, la lettera b) (ii) del paragrafo 2 prevede che i dividendi pagati da una società svizzera a una società maltese sono esenti da imposta preventiva se la società che riceve i dividendi ha detenuto direttamente, per almeno un anno, almeno il 10 per cento del capitale della società distributrice, se le due società non beneficiano di un'esenzione dalle imposte di cui all'articolo 2 e nessuna delle due società è considerata residente di uno Stato terzo ai sensi di una convenzione per evitare la doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo. Le due società in questione devono essere società di capitali. In tutti gli altri casi l'imposta alla fonte residua è del 15 per cento (lett. b) (i).

Art. 11

Interessi

Malta non prevede l'imposizione alla fonte degli interessi. La Convenzione prevede che lo Stato della fonte degli interessi può applicare un imposta limitata al 10 per cento (par. 2). Tuttavia, al paragrafo 3, delle eccezioni prevedono un'imposizione esclusiva nello Stato di residenza qualora gli interessi sono pagati in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico, in relazione alla vendita a credito di merci fornite da un'impresa ad un'altra, o su un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto bancario.

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Il paragrafo 4 prevede l'esenzione nello Stato della fonte degli interessi pagati tra imprese collegate da una partecipazione, detenuta per almeno un anno, di almeno il 10 per cento, o da un'impresa terza che detiene, per almeno un anno, almeno il 10 per cento di ognuna delle due società. Nessuna delle due imprese deve essere residente di uno Stato terzo sulla base di una convenzione per evitare la doppia imposizione con detto Stato terzo. Esse devono essere assoggettate in modo illimitato all'imposta sulle società senza beneficiare di un'esenzione, in particolare per quanto riguarda i pagamenti di interessi, e devono avere la forma giuridica di una società di capitali.

Le soluzioni introdotte agli articoli 10 e 11 della Convenzione per le imprese associate corrispondono nel loro insieme a quelle previste dopo gli sviluppi a livello europeo in materia di imposizione di società collegate (in particolare la direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi) e applicabili nel quadro dell'articolo 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE. Esse hanno il vantaggio di essere ancorate nella Convenzione e conservano la loro validità indipendentemente dal destino dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio.

Art. 12

Canoni

La Convenzione prevede l'imposizione esclusiva dei canoni nello Stato di residenza conformemente al modello di convenzione dell'OCSE.

Art. 13

Utili di capitale

Il paragrafo 4 della Convenzione prevede, come in altre convenzioni svizzere per evitare la doppia imposizione, che gli utili derivanti dall'alienazione di azioni di un'impresa i cui attivi consistono, direttamente o indirettamente, essenzialmente in beni immobili situati in uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato contraente. Da parte svizzera, nell'articolo concernente i metodi per eliminare la doppia imposizione (art. 22) è stato stabilito che la Svizzera esenta tali utili unicamente se ne è provata l'effettiva imposizione a Malta.

Art. 17

Artisti e sportivi

L'imposizione dove l'artista o lo sportivo esercita la sua attività si applica parimenti ai redditi attribuiti a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo. L'imposizione nello Stato dell'esercizio dell'attività è esclusa qualora l'attività degli artisti e sportivi è sussidiata totalmente o in larga misura da fondi pubblici.

Art. 18 e 19

Pensioni

Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, il numero 3 del Protocollo conferma espressamente il punto di vista svizzero secondo cui gli articoli 18 e 19 della Convenzione non comprendono soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

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Art. 22

Eliminazione della doppia imposizione

Malta applicherà il metodo del computo per evitare la doppia imposizione.

La Svizzera applica il metodo dell'esenzione con riserva della progressione e accorda, se necessario, il computo globale d'imposta per dividendi e interessi.

Per evitare eventuali doppie esenzioni dovute al principio maltese basato sul trasferimento di redditi («remittance basis»), previsto in alcuni casi (ad es. per i redditi di fonte straniera ricevuti da residenti non domiciliati a Malta) , il numero 6 del Protocollo precisa che qualora un residente di Malta è assoggettato all'imposta su un reddito solo per la parte trasferita o riscossa a Malta, lo sgravio da concedersi in Svizzera giusta la Convenzione si applica soltanto alla frazione di detto reddito trasferita o riscossa a Malta.

Art. 23

Prevenzione dell'impiego abusivo della Convenzione

La Svizzera e Malta hanno convenuto l'introduzione di una disposizione contro gli abusi di portata generale, che nega gli sgravi previsti dalla Convenzione, se lo scopo principale della struttura fiscale allestita è di ottenere vantaggi dalla Convenzione.

Questa clausola permette di apportare una maggiore certezza del diritto ed evita l'impiego abusivo della piazza finanziaria svizzera. Essa corrisponde all'evoluzione della politica svizzera in materia di convenzioni.

Art. 24

Non discriminazione

Secondo il paragrafo 5, questa disposizione si applica esclusivamente alle imposte considerate nella Convenzione.

Art. 26

Scambio di informazioni

Con la globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare dopo la crisi finanziaria, la collaborazione internazionale ha assunto maggiore importanza. La Svizzera ha sempre sostenuto gli sforzi fatti in questo senso. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adottare lo standard dell'OCSE nell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale e ha definito i valori di riferimento della sua futura politica in materia di convenzioni, ossia la protezione della procedura, la limitazione dell'assistenza amministrativa a domande concrete, l'equità delle soluzioni transitorie, la limitazione delle imposte che entrano nel campo d'applicazione della Convenzione, il principio di sussidiarietà e l'eliminazione delle discriminazioni. Questi valori sono commentati qui di seguito.

La nuova disposizione riprende in ampia misura il tenore dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti riguardo alla limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione, alla rinuncia di trasmettere alle autorità di vigilanza le informazioni ricevute, alla possibilità di impiegare ­ con l'accordo di entrambi gli Stati ­ le informazioni per altri scopi nonché all'espressa autorizzazione degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le deroghe sono compatibili con lo standard internazionale.

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Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione. La restrizione alle informazioni verosimilmente pertinenti esclude espressamente la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Inoltre, lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o a Malta purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza. Questa disposizione concerne lo Stato richiedente e prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste nella Convenzione, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Le informazioni possono quindi anche essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante. L'ultima frase di questo paragrafo prevede la possibilità di impiegare le informazioni ricevute per altri scopi non fiscali se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto vi acconsente.

Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. Essa permette inoltre di evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato richiesto.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto
può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o secondo quelle dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso, potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato.

Il paragrafo 4 prevede l'obbligo dello Stato richiesto di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà di una persona. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili.

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In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni di cui al paragrafo 5. Tuttavia lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell'esistenza di un reato fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione possa essere garantita dagli Stati contraenti è stata creata l'ultima frase del paragrafo 5 che fornisce la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste.

La procedura applicabile sarà in un primo momento disciplinata dall'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204), entrata in vigore il 1° ottobre 2010.

L'ordinanza sarà sostituita dalla legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF). Il relativo messaggio è stato licenziato dal Consiglio federale il 6 luglio 2011 (FF 2011 5587). Questo modo di procedere è stato confermato nei decreti federali del 18 giugno 2010 che approvano dieci CDI, nuove o rivedute.

Conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettera c OACDI, la Svizzera non trasmette alcuna informazione a Malta se la domanda si fonda su dati ottenuti illegalmente.

Nel corso dei negoziati la Svizzera ha comunicato questa posizione alla delegazione maltese, che ne ha preso atto.

Le richieste di informazioni devono essere fatte per scritto (sono così escluse semplici telefonate) conformemente alle prescrizioni relative agli standard internazionali, in particolare al modulo 1 sullo scambio di informazioni su domanda del manuale OCSE sull'attuazione dello scambio di informazioni in ambito fiscale.

Le disposizioni dell'articolo 26 (n. 5 del Protocollo) sono ulteriormente precisate nel Protocollo. Esso stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition» (n. 5 lett. a e c).

Il Protocollo dettaglia i requisiti posti alla richiesta di informazioni, che, conformemente alla clausola basata sui risultati della «peer review», devono essere interpretati in modo da non impedire uno scambio effettivo di informazioni (n. 5, lett. c). Le domande di informazioni devono essere trattate rispettando il principio della buona fede. Entrambi
gli Stati condividono l'interpretazione secondo cui una richiesta di informazioni deve contenere tutte le indicazioni necessarie secondo lo standard internazionale. Ne consegue che lo Stato richiedente deve identificare chiaramente il contribuente interessato, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo. Inoltre, la domanda di assistenza amministrativa deve indicare, se disponibile, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste (ad es. una banca). Lo standard internazionale obbliga tuttavia lo Stato richiesto a rispondere anche a domande che non identificano il presunto detentore delle informazioni. Vista la difficoltà a ricercare le informazioni richieste senza questa identificazione, lo standard autorizza lo Stato richiesto a rifiutare una domanda sulla base dei principi della proporzionalità e della praticabilità. Così, per rispondere a una domanda di assistenza amministrativa, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non deve rivolgersi a tutte le oltre 300 banche attive in Svizzera per ottenere le informazioni richieste. Se invece si ritiene che solo alcune banche possono essere in possesso delle informazioni domandate, l'AFC deve rivolgersi a esse per ottenere queste informazioni, anche se non dispone del nome e dell'indirizzo di queste banche, per quanto le circostanze siano dimostrate e che venga dunque esclu6191

sa una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»).

Per poter garantire che le autorità amministrative e della giustizia amministrativa svizzere si attengano all'interpretazione della clausola, quest'ultima è stata inserita altresì nel decreto federale che approva il Protocollo di modifica. Il decreto federale conferisce inoltre all'AFC la competenza di avviare una procedura amichevole con le autorità maltesi competenti e quindi di adoperarsi per il riconoscimento reciproco di tale interpretazione.

È precisato che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede (n. 5 lett. d).

Infine la lettera e) del numero 5 garantisce i diritti procedurali dei contribuenti (n. 8 lett. e). In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell'AFC relativa alla trasmissione delle informazioni con un ricorso al Tribunale amministrativo federale, che decide in ultima istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato. L'obiettivo di questa procedura non è di impedire o ritardare illecitamente lo scambio di informazioni.

Le nuove disposizioni concernenti lo scambio di informazioni si applicano agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della Convenzione o che cominciano dopo tale data. Esse sono applicabili esclusivamente ai redditi del contribuente interessato ottenuti a tale data o successivamente.

Art. 28

Entrata in vigore

La Convenzione entra in vigore alla data in cui perviene l'ultima notificazione concernente la conclusione delle procedure interne richieste per la sua entrata in vigore. Le disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio successivo a questa data.

3

Ripercussioni finanziarie

Con la conclusione della Convenzione per evitare la doppia imposizione entrambi gli Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano dal rimborso totale o parziale dell'imposta preventiva su dividendi e interessi e dal computo dell'imposta alla fonte prelevata ­ se del caso ­ da Malta sui dividendi e gli interessi secondo gli articoli 10 e 11. Tuttavia tali perdite, la cui entità non può essere quantificata in mancanza di basi adeguate, saranno parzialmente compensate dal potenziamento dell'attrattiva della piazza economica svizzera. Ne dovrebbero risultare entrate supplementari nel quadro delle imposte dirette.

La Convenzione, che istituisce da un lato, l'assistenza amministrativa per l'esecuzione del diritto interno dello Stato richiedente e, dall'altro, l'accesso a informazioni bancarie su richiesta per scopi fiscali ­ entrambi su richiesta ­ potrebbe essere considerata in certo qual modo dannosa per la piazza economica svizzera e indirettamente per il gettito fiscale svizzero. In considerazione degli sforzi internazionali per condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati in fatto di assistenza amministrativa («global level playing field») e la garanzia di uno scambio di informazioni efficace grazie a un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe però comportare ripercussioni particolari per la Svizzera.

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La Convenzione permette dunque di evitare la doppia imposizione e dota la Svizzera e la sua economia di una solida base nei rapporti bilaterali, sopprimendo possibili svantaggi fiscali nei confronti di altri Stati con cui Malta ha concluso una convenzione per evitare la doppia imposizione. La Convenzione può in tal modo favorire la concorrenzialità della Svizzera e dispiegare effetti positivi sul piano economico e finanziario. Nel suo insieme la Convenzione contribuisce favorevolmente al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali nonché al promovimento degli investimenti diretti svizzeri a Malta. I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione. Si ricorda che le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono anzitutto concluse nell'interesse di contribuenti. Inoltre esse favoriscono la cooperazione economica che è uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio estero.

4

Costituzionalità

La Convenzione con Malta si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. spetta all'Assemblea federale approvare la presente Convenzione. La Convenzione è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale.

Dal 1° agosto 2003, sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi coerente in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

La Convenzione prevede un'assistenza amministrativa accordata in maniera estesa conformemente allo standard internazionale nonché l'introduzione di una clausola arbitrale, prevista nel Protocollo della Convenzione e che entrerà in vigore nel momento in cui Malta ne converrà una con uno Stato terzo; tali elementi costituiscono una novità nella politica svizzera in materia di convenzioni. La Convenzione crea dunque nuovi importanti impegni per la Svizzera. La Convenzione contiene disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva una Convenzione tra Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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