Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Disegno

(Legge sulle derrate alimentari, LDerr) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20112, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione Art. 1

Scopo

La presente legge si prefigge di: a.

proteggere la salute dei consumatori da derrate alimentari e oggetti d'uso non sicuri;

b.

assicurare l'igiene nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;

c.

proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d'uso;

d.

consentire ai consumatori una scelta informata per quanto riguarda le derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

Art. 2 1

1 2

Campo d'applicazione

La presente legge si applica: a.

alle attività connesse con il settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, vale a dire la fabbricazione, il trattamento, il deposito, il trasporto e la messa in commercio degli stessi;

b.

alla caratterizzazione e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d'uso, alla loro pubblicità e all'informazione diffusa su di essi;

c.

all'importazione, all'esportazione e al transito di derrate alimentari e oggetti d'uso.

RS 101 FF 2011 5017

2010-1912

5103

Legge sulle derrate alimentari

Si applica a tutti i livelli di produzione, trasformazione e distribuzione, compresa la produzione primaria per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari o oggetti d'uso.

2

La presente legge si applica alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso importati nella misura in cui la Svizzera non abbia assunto altri obblighi nel quadro di un trattato internazionale.

3

4

La presente legge non si applica: a.

alla produzione primaria di derrate alimentari per l'impiego domestico privato;

b.

all'importazione di derrate alimentari o oggetti d'uso per l'impiego domestico privato; è fatto salvo il capoverso 5;

c.

alla fabbricazione, al trattamento e al deposito domestici di derrate alimentari o oggetti d'uso per l'impiego domestico privato;

d.

alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sui medicamenti.

Il Consiglio federale può limitare l'importazione di derrate alimentari o oggetti d'uso destinati all'impiego domestico privato.

5

Art. 3

Esportazione

Le derrate alimentari destinate all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni della presente legge.

1

Le derrate alimentari possono derogare alle disposizioni della presente legge se la legislazione o le autorità del Paese di destinazione prescrivono o ammettono altrimenti.

2

Le derrate alimentari che non adempiono le disposizioni della presente legge possono essere esportate unicamente se le autorità del Paese di destinazione ne approvano l'importazione dopo essere state informate in maniera esaustiva sui motivi per i quali tali derrate alimentari non possono essere messe in commercio in Svizzera e sulle circostanze dettagliate.

3

Gli oggetti d'uso destinati all'esportazione devono essere conformi alle disposizioni del Paese di destinazione. Il Consiglio federale può disporre altrimenti.

4

Le derrate alimentari e gli oggetti d'uso nocivi alla salute non possono essere esportati.

5

Sezione 2: Definizioni Art. 4

Derrate alimentari

Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti destinati a essere assunti dall'uomo in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata o dai quali si può ragionevolmente attendere siffatta destinazione.

1

5104

Legge sulle derrate alimentari

2

3

Per derrate alimentari si intendono anche: a.

le bevande, inclusa l'acqua, per il consumo umano;

b.

la gomma da masticare;

c.

tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione.

Non sono considerate derrate alimentari: a.

il foraggio;

b.

gli animali vivi, per quanto non siano destinati alla messa in commercio per il consumo umano;

c.

le piante prima del raccolto;

d.

i medicamenti;

e.

i cosmetici;

f.

il tabacco e i prodotti del tabacco;

g.

gli stupefacenti e le sostanze psicotrope;

h.

i residui e i contaminanti.

Art. 5

Oggetti d'uso

Gli oggetti d'uso sono oggetti che rientrano in una delle seguenti categorie di prodotti: a.

materiali e oggetti: 1. destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari, 2. di cui si può prevedere che entrino in contatto con derrate alimentari in condizioni di utilizzo normali o ragionevolmente prevedibili, o 3. destinati a cedere loro costituenti alle derrate alimentari;

b.

cosmetici e altri oggetti, sostanze e preparati che entrano in contatto esternamente con il corpo, con i denti o con le mucose, secondo la loro destinazione;

c.

utensili e colori per tatuaggi e trucco permanente;

d.

capi d'abbigliamento, tessili e altri oggetti che entrano in contatto con il corpo, a causa della loro destinazione;

e.

giocattoli o altri oggetti destinati a essere usati da bambini;

f.

candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi;

g.

generatori aerosol che contengono derrate alimentari o altri oggetti d'uso;

h.

oggetti e materiali destinati all'arredamento e al rivestimento di locali d'abitazione, per quanto essi non siano sottoposti ad altre norme legislative specifiche dei prodotti;

i.

acqua destinata ad entrare in contatto con il corpo umano e non destinata a essere bevuta, segnatamente acqua di docce e piscine.

5105

Legge sulle derrate alimentari

Art. 6

Messa in commercio

Per messa in commercio ai sensi della presente legge si intende la distribuzione di derrate alimentari o oggetti d'uso, ogni forma di trasferimento a titolo oneroso o gratuito, la detenzione in vista della consegna a titolo oneroso o gratuito, l'offerta in vista della consegna e la consegna stessa.

Capitolo 2: Requisiti delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso Sezione 1: Derrate alimentari Art. 7

Sicurezza delle derrate alimentari

1

Possono essere messe in commercio solo derrate alimentari sicure.

2

Le derrate alimentari sono considerate non sicure quando sia da presumere che:

3

a.

sono nocive per la salute; o

b.

non sono adatte al consumo umano.

Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: a.

le condizioni normali del suo impiego a tutti i livelli di produzione, trasformazione e distribuzione;

b.

le condizioni normali del suo impiego da parte dei consumatori; e

c.

le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico al fine di evitare effetti nocivi per la salute di una determinata derrata alimentare o di una determinata categoria di derrate alimentari.

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari.

4

5

Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per: a.

le nuove derrate alimentari;

b.

le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale;

c.

le derrate alimentari pubblicizzate con riferimento a particolari effetti fisiologici sul piano nutrizionale o ad altri effetti fisiologici;

d.

le derrate alimentari provenienti da animali ai quali sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati.

Può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata con un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi.

6

5106

Legge sulle derrate alimentari

Art. 8

Produzione primaria

Chi produce animali o piante per la fabbricazione di derrate alimentari deve farlo in modo tale che le relative derrate alimentari non mettano in pericolo la salute umana né diano adito a inganni.

Art. 9

Produzione di carne

Il Consiglio federale stabilisce le specie animali la cui carne può essere utilizzata come derrata alimentare.

1

Il Consiglio federale stabilisce le specie animali che devono essere macellate soltanto nei macelli autorizzati conformemente all'articolo 11.

2

Il Consiglio federale disciplina la macellazione degli animali malati, sospetti di esserlo o infortunati.

3

Art. 10

Igiene

Chiunque opera nel settore delle derrate alimentari deve provvedere affinché tale attività non le danneggi dal profilo igienico.

1

Le persone malate o ferite che operando con derrate alimentari possono mettere in pericolo la salute dei consumatori devono osservare misure protettive particolari.

2

3

Il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di igiene concernenti: a.

le attività connesse con il settore delle derrate alimentari;

b.

i locali nei quali si opera con derrate alimentari e la loro dotazione;

c.

i locali e le installazioni necessari nei macelli, a seconda del genere e del volume della macellazione.

Può stabilire i requisiti concernenti le conoscenze in materia di igiene di persone che operano nel settore delle derrate alimentari.

4

Art. 11

Autorizzazione d'esercizio e obbligo di annuncio per le aziende

I macelli e le aziende che operano con derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Cantone.

1

Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all'autorità cantonale d'esecuzione.

2

3

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: a.

attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o

b.

la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare.

5107

Legge sulle derrate alimentari

Art. 12

Obbligo di caratterizzazione e di informazione

Chiunque mette in commercio derrate alimentari preimballate deve fornire all'acquirente le seguenti informazioni sulla derrata alimentare:

1

a.

il Paese di produzione;

b.

la denominazione specifica;

c.

gli ingredienti.

Il Consiglio federale può, per i prodotti trasformati, stabilire eccezioni per quanto riguarda l'indicazione del Paese di produzione e gli ingredienti.

2

Con la denominazione specifica possono essere utilizzate altre designazioni, sempreché queste non ingannino i consumatori.

3

Quando la natura della derrata alimentare è facilmente riconoscibile, si può rinunciare alla denominazione specifica.

4

Per le derrate alimentari messe in commercio aperte devono su richiesta poter essere fornite le stesse indicazioni di quelle preimballate.

5

Art. 13 1

Caratterizzazione particolare

Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari, segnatamente su: a.

conservabilità;

b.

modo di conservazione;

c.

provenienza delle materie prime;

d.

modo di produzione;

e.

modo di preparazione;

f.

effetti particolari;

g.

pericoli particolari;

h.

valore nutritivo.

Può emanare prescrizioni su come le aziende devono consegnare ai consumatori i cibi pronti al consumo e caratterizzare i cibi sulla carta dei menu.

2

3 Può emanare prescrizioni concernenti la caratterizzazione delle derrate alimentari per la protezione della salute di persone particolarmente esposte.

4

Disciplina: a.

l'ammissibilità di indicazioni sul valore nutritivo e sulla salute;

b.

la caratterizzazione delle derrate alimentari alle quali sono state aggiunte sostanze considerate vitali o fisiologicamente utili.

Può stabilire che i dati e le informazioni scientifici, utilizzati per motivare indicazioni sulla salute relative a un prodotto, non possono essere utilizzati per un determinato periodo per motivare le stesse indicazioni sulla salute relative a un altro prodotto.

5

5108

Legge sulle derrate alimentari

Art. 14 1

Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche

La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata.

Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni.

2

Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi:

3

a.

legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione;

b.

legge del 21 giugno 19324 sull'alcool.

Sezione 2: Oggetti d'uso Art. 15 1

Sicurezza degli oggetti d'uso

Possono essere messi in commercio solo oggetti d'uso sicuri.

Un oggetto d'uso è considerato sicuro se con un impiego normale o ragionevolmente prevedibile non comporta pericoli o comporta solo pericoli lievi, oppure pericoli compatibili con il suo impiego normale e sostenibili a condizione che venga garantito un elevato livello di protezione per la salute dei consumatori e di terzi.

2

Per garantire la salute dei consumatori e di terzi occorre in particolare considerare gli aspetti seguenti dell'oggetto d'uso:

3

a.

le sue proprietà, la composizione, le condizioni di assemblaggio, l'installazione e la messa in funzione;

b.

la sua manutenzione e la durata d'uso;

c.

la sua influenza su altri prodotti o l'influenza di altri prodotti sullo stesso, qualora sia ragionevolmente prevedibile un impiego comune con altri prodotti;

d.

la sua presentazione, l'imballaggio, la caratterizzazione, se del caso le scritte d'avvertimento, le istruzioni per l'uso, le istruzioni per la sua eliminazione e tutte le altre indicazioni relative al prodotto;

e.

i rischi particolari che presenta per determinati gruppi di consumatori, segnatamente i bambini e gli anziani.

4

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti di sicurezza degli oggetti d'uso.

5

Per garantire la sicurezza degli oggetti d'uso può inoltre:

3 4

a.

prescrivere procedure di valutazione della conformità o obblighi di annuncio per determinati oggetti d'uso;

b.

prevedere che per determinati oggetti d'uso siano designate norme tecniche la cui osservanza lascia presumere la sicurezza dell'oggetto;

RS 784.40 RS 680

5109

Legge sulle derrate alimentari

c.

limitare o vietare l'impiego di determinati oggetti d'uso o di determinate sostanze negli oggetti d'uso;

d.

esigere che l'opinione pubblica venga informata sulle qualità di determinati oggetti d'uso;

e.

stabilire i requisiti in materia di igiene degli oggetti d'uso;

f.

stabilire i requisiti concernenti le conoscenze specializzate delle persone che operano nel settore degli oggetti d'uso.

Art. 16

Caratterizzazione e pubblicità

Gli oggetti d'uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la protezione della salute e nel quadro dell'articolo 18 la protezione dagli inganni.

1

Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d'uso.

2

Art. 17

Obbligo di annuncio per le aziende

Il Consiglio federale può prevedere un obbligo di annuncio per le aziende che operano con oggetti d'uso.

Sezione 3: Disposizioni comuni per le derrate alimentari e gli oggetti d'uso Art. 18

Protezione dagli inganni

Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, sugli oggetti d'uso e sui cosmetici devono corrispondere ai fatti.

1

La presentazione, la caratterizzazione e l'imballaggio dei prodotti di cui al capoverso 1 e la loro pubblicità non devono ingannare i consumatori. Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi in merito alle indicazioni sulla provenienza svizzera.

2

3 Sono considerate ingannevoli segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la conservazione, il Paese di produzione, l'origine delle materie prime o delle componenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto.

4

5

Per garantire la protezione dagli inganni il Consiglio federale può: a.

stabilire requisiti per le derrate alimentari, gli oggetti d'uso e i cosmetici;

b.

emanare prescrizioni sulla caratterizzazione per i settori nei quali i consumatori possono essere assai facilmente ingannati a causa della merce o del tipo di commercio;

RS 232.11

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Legge sulle derrate alimentari

c.

definire la Buona prassi di fabbricazione (BPF) per le derrate alimentari, gli oggetti d'uso e i cosmetici.

Per la trasposizione di obblighi internazionali il Consiglio federale può sottoporre ulteriori oggetti d'uso alle disposizioni del presente articolo.

5

Art. 19

Imitazione e confusione

I surrogati e le imitazioni devono essere caratterizzati e pubblicizzati in modo che il consumatore non possa essere tratto in inganno sulla vera qualità del prodotto.

1

I prodotti che non sono derrate alimentari non devono essere presentati, caratterizzati, depositati, messi in commercio o pubblicizzati in modo da poter essere confusi con derrate alimentari.

2

Art. 20

Limitazione dei processi di fabbricazione e di trattamento

Il Consiglio federale può limitare o vietare i processi fisici, chimici, microbiologici o biotecnologici per la fabbricazione o il trattamento di derrate alimentari o di oggetti d'uso qualora lo stato attuale della scienza non consenta di escludere che possano mettere in pericolo la salute dei consumatori. In tale ambito, tiene conto anche delle esigenze della legge del 21 marzo 20036 sull'ingegneria genetica.

1

2 Può limitare o vietare determinati metodi di allevamento per la produzione di animali destinati alla fabbricazione di derrate alimentari.

Sezione 4: Compiti delle autorità Art. 21

Analisi dei rischi

Le autorità competenti valutano la sicurezza di una derrata alimentare o di un oggetto d'uso sulla base di un'analisi dei rischi, tranne nel caso in cui questa sarebbe inadeguata secondo le circostanze o il tipo di provvedimento.

1

L'analisi dei rischi si compone della valutazione, della gestione e della comunicazione del rischio.

2

La valutazione dei rischi deve basarsi sulle conoscenze scientifiche disponibili.

Essa deve essere effettuata in modo indipendente, oggettivo e trasparente.

3

4 Nella gestione dei rischi, al fine di raggiungere gli obiettivi della presente legge occorre tener conto dei risultati della valutazione dei rischi, in particolare di perizie delle autorità e di altri fattori essenziali, nonché del principio di precauzione.

Art. 22

Principio di precauzione

Se dopo una valutazione delle informazioni disponibili constata che una derrata alimentare o un oggetto d'uso può avere effetti nocivi per la salute, ma sussiste ancora incertezza dal profilo scientifico, l'autorità federale competente può prendere 6

RS 814.91

5111

Legge sulle derrate alimentari

misure provvisorie per garantire un elevato livello di protezione della salute fintanto che siano disponibili ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più globale dei rischi.

Art. 23

Misure protettive

Se nuove conoscenze scientifiche provano che un prodotto sul mercato non è sicuro, l'autorità federale competente può ordinare alle autorità d'esecuzione di limitarne la messa in commercio o di esigerne il ritiro dal mercato, anche se il prodotto è conforme alle condizioni legali vigenti.

Art. 24 1

Informazione del pubblico

Le autorità competenti informano il pubblico in particolare: a.

sulle loro attività di controllo e sull'efficacia delle stesse;

b.

sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso per i quali sussiste un sospetto sufficientemente fondato che possano comportare un rischio per la salute.

Le autorità federali competenti possono informare il pubblico sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, che assumono importanza segnatamente per la prevenzione delle malattie e la protezione della salute.

2

3

Esse possono promuovere le relazioni pubbliche di altre istituzioni.

4

Non vengono messi a disposizione del pubblico: a.

i rapporti di controllo ufficiali né tutti i documenti contenenti conclusioni sulle conoscenze e le informazioni ottenute in occasione del controllo (art. 33 cpv. 1 e 2);

b.

i risultati di rilevamenti effettuati per avere una visione d'insieme sul mercato e sull'esecuzione della legge (art. 41), nella misura in cui questi consentano di risalire ai fabbricanti, distributori o prodotti interessati;

c.

la classificazione del rischio di aziende da parte delle autorità d'esecuzione.

Capitolo 3: Controllo Sezione 1: Procedura di analisi Art. 25 1 L'autorità federale competente provvede alla pubblicazione delle raccomandazioni relative alla procedura della campionatura e dell'analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso.

Il Consiglio federale può conferire obbligatorietà a determinate procedure relative alla campionatura e all'analisi.

2

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Legge sulle derrate alimentari

Sezione 2: Obblighi dell'azienda Art. 26

Controllo autonomo

Chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta, mette in commercio, importa, esporta o fa transitare derrate alimentari o oggetti d'uso deve provvedere affinché siano rispettate le condizioni legali. È tenuto al controllo autonomo.

1

2

Il controllo ufficiale non libera dall'obbligo del controllo autonomo.

Il Consiglio federale disciplina i particolari del controllo autonomo e della sua documentazione.

3

Può stabilire requisiti concernenti le conoscenze specializzate delle persone responsabili del controllo autonomo.

4

Art. 27

Garanzia della protezione della salute

Chiunque constata che derrate alimentari o oggetti d'uso da lui messi in commercio possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che i consumatori non ne subiscano alcun pregiudizio.

1

2 Il Consiglio federale può prevedere che accertamenti secondo il capoverso 1 devono essere annunciati alle autorità competenti.

Disciplina il ritiro e il richiamo di derrate alimentari o oggetti d'uso che possono mettere in pericolo la salute.

3

I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l'assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico se l'animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.

4

Art. 28

Rintracciabilità

In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili:

1

a.

le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate o che prevedibilmente saranno trasformate in derrate alimentari;

b.

materiali e oggetti;

c.

i giocattoli;

d.

i cosmetici.

Le aziende devono allestire a tale scopo sistemi e procedure per poter fornire alle autorità che ne fanno richiesta le necessarie informazioni.

2

Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di rintracciabilità ad altri oggetti d'uso se la Svizzera si è impegnata in questo senso con un trattato internazionale.

3

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Legge sulle derrate alimentari

Art. 29

Obbligo di aiuto e d'informazione

Chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta, mette in commercio, importa, esporta o fa transitare derrate alimentari o oggetti d'uso deve aiutare gratuitamente le autorità d'esecuzione nell'adempimento dei loro compiti, mettere a disposizione su richiesta campioni dei prodotti offerti e fornire le informazioni necessarie.

1

Chiunque macella animali deve mettere gratuitamente a disposizione i locali, le installazioni e il personale ausiliario adeguati per il controllo degli animali da macello e delle carni.

2

Art. 30

Diritto di consultare il certificato di conformità

Le aziende del settore alimentare garantiscono ai consumatori, su richiesta, il diritto di consultare il certificato di conformità secondo l'articolo 33 capoverso 2.

Sezione 3: Controllo ufficiale Art. 31

Controllo e campionatura

In ogni fase di produzione, trasformazione e distribuzione di derrate alimentari, di animali tenuti per la produzione di derrate alimentari e di oggetti d'uso vengono svolti controlli ufficiali basati sui rischi.

1

Le autorità d'esecuzione verificano il rispetto delle disposizioni del diritto sulle derrate alimentari. Esaminano in particolare se:

2

a.

vengono rispettate le prescrizioni del controllo autonomo e le persone che operano con derrate alimentari o oggetti d'uso adempiono le prescrizioni in materia di igiene e posseggono le necessarie conoscenze specializzate;

b.

le derrate alimentari, gli oggetti d'uso, i locali, le installazioni, i veicoli, i procedimenti di fabbricazione, gli animali, le piante e i terreni utilizzati a scopi agricoli sono conformi alle disposizioni del diritto sulle derrate alimentari.

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del diritto sulle derrate alimentari le autorità d'esecuzione possono prelevare campioni, esaminare documenti e altre registrazioni e allestirne copie.

3

Nell'adempimento del loro compito, essi hanno accesso ai fondi, agli edifici, alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli e alle altre infrastrutture.

4

5

Il Consiglio federale può: a.

disciplinare la modalità d'esecuzione, le frequenze e l'attestazione dei controlli ufficiali;

b.

prevedere che i controlli nei singoli settori siano effettuati da persone formate specificamente.

5114

Legge sulle derrate alimentari

Art. 32

Controllo degli animali da macello e delle carni

Dopo la macellazione, il veterinario ufficiale o, sotto la sua sorveglianza, l'assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico controlla gli animali da macello e dopo la loro macellazione le carni degli animali seguenti:

1

a.

animali appartenenti alle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;

b.

animali selvatici allevati come animali da reddito.

2

Egli decide sull'ulteriore utilizzazione delle carni.

3

Il Consiglio federale può prescrivere:

4

a.

il controllo degli animali da macello e delle carni per altre specie animali;

b.

il controllo delle carni di animali abbattuti durante la caccia.

Disciplina: a.

la procedura di controllo degli animali prima della macellazione;

b.

la procedura di controllo delle carni;

c.

se del caso la procedura di controllo di altre specie animali.

Art. 33

Risultato del controllo

Le autorità d'esecuzione comunicano per scritto il risultato del controllo alla persona responsabile nell'azienda. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per il controllo degli animali da macello e delle carni.

1

Le aziende alimentari ricevono a complemento del rapporto di controllo un certificato ufficiale di conformità con le prescrizioni del diritto sulle derrate alimentari.

Tale certificato informa in forma riassuntiva, paragonabile e comprensibile al consumatore sul grado di conformità dell'azienda con le disposizioni del diritto sulle derrate alimentari.

2

3 Il Consiglio federale disciplina la valutazione della conformità delle aziende alimentari. Esso determina le aziende che non ottengono il certificato ufficiale di conformità.

Se un campione non è contestato, il proprietario può esigere il rimborso del controvalore, sempre che il campione raggiunga un valore minimo. Il Consiglio federale stabilisce tale valore minimo.

4

Art. 34

Contestazioni

Con la contestazione, l'autorità d'esecuzione constata che le esigenze legali non sono adempiute.

5115

Legge sulle derrate alimentari

Sezione 4: Provvedimenti Art. 35

Prodotti contestati

Se hanno contestato un prodotto, le autorità d'esecuzione ordinano i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione legale.

1

2

3

Possono ordinare che il prodotto contestato: a.

venga utilizzato con o senza oneri;

b.

venga imperativamente eliminato dall'azienda a sue spese;

c.

venga imperativamente confiscato, reso inoffensivo, utilizzato o eliminato in modo inoffensivo a spese dell'azienda.

Possono obbligare il responsabile dell'azienda: a.

a chiarire le cause dei difetti;

b.

a prendere provvedimenti adeguati;

c.

a informare le autorità d'esecuzione sui provvedimenti presi.

Se gli oneri sono ripetutamente disattesi, le autorità d'esecuzione possono ordinare l'eliminazione o la confisca del prodotto.

4

5

All'importazione, le autorità d'esecuzione possono anche: a.

ritirare un prodotto contestato;

b.

consegnarlo, per complemento di inchiesta, alla competente autorità cantonale d'esecuzione;

c.

rispedirlo, con il consenso della persona responsabile della spedizione e dell'autorità competente del Paese di origine;

d.

spedirlo, su domanda della persona responsabile della spedizione, in un nuovo Paese di destinazione con il consenso dell'autorità competente del Paese di destinazione.

Art. 36

Contestazioni non riferite ai prodotti

In caso di contestazioni non riferite ai prodotti le autorità d'esecuzione possono obbligare il responsabile dell'azienda:

1

a.

a chiarire le cause dei difetti;

b.

a prendere provvedimenti adeguati alla rimozione dei difetti;

c.

a informare le autorità d'esecuzione sui risultati dell'accertamento delle cause e sui provvedimenti presi.

Possono vietare, temporaneamente o definitivamente, procedimenti di fabbricazione, la macellazione di animali o l'utilizzazione di impianti, locali, installazioni, veicoli e terreni agricoli.

2

5116

Legge sulle derrate alimentari

Se le condizioni in un'azienda possono costituire un pericolo diretto e importante per la salute pubblica, le autorità d'esecuzione possono ordinarne la chiusura immediata.

3

Art. 37

Misure cautelari

Qualora lo esiga la protezione dei consumatori o di terzi, le autorità d'esecuzione sequestrano i prodotti contestati.

1

Anche nel caso di sospetto motivato le autorità d'esecuzione possono sequestrare i prodotti qualora sembri esigerlo la protezione dei consumatori o di terzi.

2

3

I prodotti sequestrati possono essere messi al sicuro.

I prodotti sequestrati, che non possono essere conservati, sono utilizzati o eliminati, tenuto conto degli interessi delle persone interessate.

4

Art. 38

Denuncia penale

Le autorità d'esecuzione denunciano all'autorità del procedimento penale le infrazioni punibili alle prescrizioni del diritto sulle derrate alimentari.

1

2

Nei casi di esigua gravità, possono rinunciare a una denuncia penale.

Capitolo 4: Esecuzione Sezione 1: Confederazione Art. 39

Importazione, esportazione e transito

La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l'importazione, l'esportazione e il transito delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso.

1

In singoli casi può conferire al Cantone competente determinati compiti d'esecuzione e la facoltà di prendere la decisione definitiva.

2

Art. 40

Limitazioni dell'importazione

L'autorità federale competente può vietare l'importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altrimenti evitato.

1

Può ordinare che determinati prodotti possono essere importati soltanto se l'autorità competente del Paese di esportazione o un organismo accreditato attesta la conformità del prodotto con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari.

2

Art. 41

Applicazione e sviluppo del diritto sulle derrate alimentari

Le autorità federali competenti possono effettuare rilevazioni e lavori scientifici per avere una visione d'insieme sul mercato e verificare se vi è necessità di agire.

1

5117

Legge sulle derrate alimentari

A questo scopo possono collaborare con i Cantoni e incaricare istituzioni pubbliche e private.

2

Art. 42

Esecuzione nell'esercito

Negli impianti fissi utilizzati dall'esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali d'esecuzione.

1

Per il rimanente, l'esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate.

2

3

Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

Art. 43

Sorveglianza e coordinamento

La Confederazione sorveglia l'esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni.

1

Coordina le misure esecutive, l'attività informativa ed emana piani nazionali di controllo e di emergenza.

2

3

4

Per garantire il coordinamento, la Confederazione può: a.

obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati di controlli e analisi;

b.

prescrivere ai Cantoni determinate misure nell'ottica di unificare l'esecuzione;

c.

in situazioni straordinarie, ordinare ai Cantoni di adottare determinate misure concrete.

L'autorità federale competente può: a.

coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi delle autorità cantonali d'esecuzione;

b.

effettuare propri esperimenti collettivi in collaborazione con le autorità cantonali d'esecuzione.

Il Consiglio federale coordina l'esecuzione della presente legge con l'esecuzione segnatamente delle leggi seguenti:

5

7 8 9

a.

legge del 16 dicembre 20057 sulla protezione degli animali;

b.

legge del 15 dicembre 20008 sugli agenti terapeutici;

c.

legge del 18 dicembre 19709 sulle epidemie;

RS 455 RS 812.21 RS 818.101

5118

Legge sulle derrate alimentari

d.

legge del 29 aprile 199810 sull'agricoltura;

e.

legge del 1° luglio 196611 sulle epizoozie.

Art. 44 1

Laboratori nazionali di riferimento

La Confederazione gestisce i laboratori nazionali di riferimento.

Laddove non riesca a occuparsi da sé della gestione dei laboratori nazionali di riferimento, l'autorità federale competente conferisce questo compito a terzi. Qualora venga superato il valore soglia conformemente all'articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 199412 sugli acquisti pubblici, l'autorità federale competente mette prima a concorso il mandato.

2

3 Il Consiglio federale determina i settori di competenza dei laboratori e disciplina i loro compiti.

4

I laboratori devono: a.

essere conformi alle norme internazionali sul funzionamento dei laboratori di prova ed essere accreditati per il settore di attività conferito loro;

b.

disporre di personale, locali, attrezzature e mezzi sufficienti per poter adempiere in ogni momento il mandato conferito loro;

c.

poter fornire garanzie adeguate sulla loro attendibilità, imparzialità e indipendenza nei confronti di persone che fabbricano, importano o commercializzano prodotti che rientrano nel settore di attività del pertinente laboratorio.

Art. 45

Disposizioni di esecuzione del Consiglio federale

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. A questo scopo tiene conto delle prescrizioni, direttive, raccomandazioni e norme armonizzate a livello internazionale e ha la facoltà di dichiararle applicabili.

1

Può delegare il compito di emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa al competente ufficio federale.

2

Laddove ha dichiarato applicabili prescrizioni, direttive, raccomandazioni e norme armonizzate a livello internazionale, il Consiglio federale può autorizzare l'ufficio federale competente a integrare modifiche di tali disciplinamenti.

3

Art. 46

Collaborazione internazionale

Le autorità federali collaborano con organi specializzati e istituzioni esteri e internazionali e assumono i compiti derivanti dai trattati internazionali.

1

L'assistenza amministrativa internazionale è disciplinata conformemente all'articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 199513 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).

2

10 11 12 13

RS 910.1 RS 916.40 RS 172.056.1 RS 946.51

5119

Legge sulle derrate alimentari

Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali sulla partecipazione della Svizzera a sistemi internazionali per la garanzia della sicurezza di derrate alimentari e oggetti d'uso.

3

Il Consiglio federale può riconoscere servizi di controllo, dichiarazioni e certificati di conformità esteri nonché esami, controlli o valutazioni di conformità o autorizzazioni effettuati all'estero. È fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2 LOTC.

4

Art. 47

Verifiche transfrontaliere

Le autorità estere che intendono controllare aziende svizzere che esportano derrate alimentari o oggetti d'uso nel Paese di tali autorità necessitano dell'autorizzazione dell'autorità federale competente. Questa concede l'autorizzazione se:

1

a.

i controlli mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle prescrizioni di tale Paese sulla fabbricazione e sui requisiti relativi alla qualità delle derrate alimentari o degli oggetti d'uso da esportare; e

b.

l'azienda da controllare acconsente al controllo.

L'autorità federale competente può esigere di partecipare al controllo o di essere informata dall'autorità estera sul risultato del controllo che ha condotto.

2

Le autorità svizzere competenti possono controllare le aziende nei Paesi dai quali vengono importati in Svizzera derrate alimentari o oggetti d'uso se:

3

a.

lo esige la garanzia della protezione della salute; e

b.

ciò è previsto nel quadro di un trattato internazionale o i Paesi interessati concordano in ogni caso specifico.

Sezione 2: Cantoni Art. 48

Principi

I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non ne sia competente la Confederazione.

1

Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso all'interno del Paese.

2

Art. 49

Laboratori

Per l'esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accreditati.

1

2

Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni.

3

Possono affidare l'esame dei campioni a servizi di controllo accreditati.

5120

Legge sulle derrate alimentari

Art. 50 1

Organi d'esecuzione

I Cantoni impiegano come organi d'esecuzione: a.

un chimico cantonale;

b.

un veterinario cantonale;

c.

il numero necessario di: 1. ispettori delle derrate alimentari, 2. controllori delle derrate alimentari, 3. veterinari ufficiali, 4. assistenti specializzati ufficiali.

2

Possono affidare ad altre autorità d'esecuzione particolari compiti di controllo.

3

Il Consiglio federale può prevedere altri organi cantonali d'esecuzione.

Art. 51

Disposizioni esecutive dei Cantoni

I Cantoni emanano le disposizioni esecutive per l'esecuzione cantonale e disciplinano i compiti e l'organizzazione dei loro organi d'esecuzione nell'ambito della presente legge.

1

2

Comunicano alle autorità federali le loro disposizioni esecutive.

Art. 52

Coordinamento, direzione e collaborazione con le autorità federali

Ogni Cantone coordina sul proprio territorio l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e oggetti d'uso dalla fabbricazione fino alla consegna ai consumatori.

1

Il chimico cantonale esegue in modo indipendente sul piano professionale la legge nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso.

2

Il veterinario cantonale esegue in modo indipendente sul piano professionale la legge nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione. Il Cantone può inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne.

3

4 Le autorità cantonali competenti trasmettono alle autorità federali gli annunci necessari in virtù della presente legge.

Partecipano alle ispezioni svolte dalle autorità federali o dagli organi specializzati internazionali.

5

Sezione 3: Personale degli organi d'esecuzione Art. 53

Requisiti del personale degli organi d'esecuzione

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali per il personale dei diversi organi d'esecuzione.

1

5121

Legge sulle derrate alimentari

Definisce i cicli di formazione e i certificati finali di studio di cui devono disporre i collaboratori degli organi d'esecuzione.

2

Art. 54

Formazione e perfezionamento

La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione e al perfezionamento delle persone responsabili dell'esecuzione della presente legge.

1

L'autorità competente può nominare commissioni d'esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi d'esecuzione.

2

3

Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami.

Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari.

4

5

L'ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami.

Sezione 4: Disposizioni comuni per l'esecuzione da parte di Confederazione e Cantoni Art. 55

Avvertimento al pubblico

Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari o oggetti d'uso non sicuri, le autorità d'esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi.

1

Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l'informazione e le raccomandazioni incombono alle autorità federali.

2

Nei casi di minore entità, l'autorità competente può rendere accessibili le informazioni mediante una procedura di richiamo.

3

4

Secondo le possibilità, l'autorità consulta previamente: a.

la persona che ha fabbricato, importato o messo in commercio il prodotto;

b.

le organizzazioni di consumatori.

L'autorità competente può incaricare la persona che mette in commercio la merce di informare il pubblico.

5

Art. 56

Collaborazione di terzi

L'autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizzazioni, compiti nell'ambito dei controlli ufficiali. Può istituire organizzazioni adeguate a tale scopo.

1

5122

Legge sulle derrate alimentari

2

Per esercitare la loro attività i terzi devono essere: a.

accreditati;

b.

riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o

c.

autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale.

Il Consiglio federale disciplina secondo quale norma debba avvenire l'accreditamento.

3

4 L'autorità competente definisce i compiti e le competenze che affida a terzi. Questi ultimi non possono decidere provvedimenti.

Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti per la loro attività nel quadro della presente legge.

5

La collaborazione di terzi soggiace alla sorveglianza statale. I terzi devono rendere conto all'autorità che ha conferito loro compiti o competenze della loro gestione e della contabilità relative al settore dei compiti affidati loro.

6

Art. 57

Obbligo del segreto

Le persone incaricate dell'esecuzione della presente legge sottostanno all'obbligo del segreto. Sono fatti salvi gli articoli 24 e 61.

Capitolo 5: Finanziamento Art. 58

Ripartizione dei costi

La Confederazione e i Cantoni assumono le spese d'esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza.

1

I Cantoni provvedono affinché siano disponibili mezzi finanziari adeguati per il controllo ufficiale.

2

Art. 59

Emolumenti

Il controllo delle derrate alimentari è esente da emolumenti, per quanto la legge non disponga altrimenti.

1

2

Sono riscossi emolumenti per: a.

il controllo che porta a una contestazione; nei casi di entità particolarmente lieve è possibile rinunciare alla riscossione di emolumenti;

b.

la ripetuta contestazione della stessa fattispecie;

c.

il controllo successivo di un'azienda;

d.

l'onere per ripristinare l'ordine legale (esecuzione sostitutiva);

e.

il controllo degli animali da macello e delle carni nella misura in cui serva allo scopo della presente legge;

f.

il controllo di un laboratorio di sezionamento; 5123

Legge sulle derrate alimentari

g.

il controllo di derrate alimentari di origine animale effettuato dalle autorità federali;

h.

le prestazioni e i controlli speciali eseguiti su richiesta;

i.

le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d'esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento; le altre autorizzazioni d'esercizio di cui all'articolo 11 capoverso 1 sono esenti da emolumenti.

Il Consiglio federale può prevedere altri emolumenti laddove la Svizzera si è impegnata a riscuoterli nel quadro di un trattato internazionale.

3

Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per il controllo effettuato dalle autorità federali.

4

Al fine di finanziare controlli speciali su determinate derrate alimentari a causa dei rischi conosciuti o nuovi in occasione della loro importazione, il Consiglio federale può prevedere un emolumento. L'obbligo di pagare tale emolumento incombe all'importatore.

5

6

Il Consiglio federale fissa i limiti per gli emolumenti cantonali.

Capitolo 6: Trattamento dei dati Art. 60

Trattamento di dati personali

Le autorità competenti di Confederazione e Cantoni hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali, qualora ciò sia necessario per l'esecuzione dei loro compiti conformemente alla presente legge.

1

Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento di dati personali e stabilisce i termini della loro conservazione e distruzione.

2

Art. 61

Scambio di dati per l'esecuzione

Le autorità competenti di Confederazione e Cantoni nonché terzi conformemente al capoverso 2 lettere c e d si forniscono vicendevolmente i dati necessari al fine di:

1

2

a.

adempiere i compiti affidati loro dalla legislazione sulle derrate alimentari;

b.

soddisfare gli obblighi di presentare un rapporto derivanti da trattati internazionali nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso.

Il Consiglio federale disciplina: a.

le modalità dello scambio di dati;

b.

la forma nella quale mettere a disposizione tali dati;

c.

lo scambio di dati con terzi cui sono stati affidati compiti pubblici secondo l'articolo 56;

5124

Legge sulle derrate alimentari

d.

lo scambio di dati con terzi cui sono stati affidati compiti secondo gli articoli 14­16, 18, 64 e 180 della legge del 29 aprile 199814 sull'agricoltura.

Art. 62

Scambio di dati con l'estero e con organizzazioni internazionali

Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati personali con autorità e istituzioni estere come pure con organizzazioni internazionali.

1

I dati concernenti procedimenti amministrativi e penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere come pure ad organizzazioni internazionali soltanto se:

2

a.

lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazionali; oppure

b.

è assolutamente necessario per scongiurare pericoli che minacciano direttamente la salute.

Art. 63

Sistema informatico dell'Ufficio federale della sanità pubblica

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce un sistema informatico al fine di: 1

a.

garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari nonché la protezione dagli inganni nel quadro dei compiti che gli spettano in virtù della presente legge;

b.

sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi conformemente alla presente legge;

c.

allestire rapporti nazionali e internazionali.

Il sistema informatico dell'UFSP è parte del sistema informatico centrale comune per l'intera catena alimentare dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), dell'Ufficio federale di veterinaria (UFV) e dell'UFSP, destinato a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile.

2

3

Il sistema informatico dell'UFSP contiene dati personali inclusi:

14

a.

i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali;

b.

i dati concernenti la salute nel settore della sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;

c.

i dati sui risultati di controlli e analisi di laboratorio;

d.

i dati concernenti gli inganni relativi alle derrate alimentari e agli oggetti d'uso.

RS 910.1

5125

Legge sulle derrate alimentari

Per adempiere i loro compiti legali, le autorità seguenti possono trattare in linea i dati nel sistema informatico dell'UFSP:

4

a.

l'UFV: al fine di garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;

b.

l'UFAG: al fine di garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;

c.

l'UFSP: al fine di garantire la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso nonché la protezione dagli inganni;

d.

l'Amministrazione federale delle dogane (AFD): al fine dell'esecuzione dei compiti secondo l'articolo 39 capoverso 1;

e.

le autorità cantonali d'esecuzione: al fine di adempiere i loro compiti nei loro rispettivi settori di competenza.

Per adempiere i loro compiti legali, i servizi qui appresso possono richiamare in linea i dati seguenti nel sistema informatico dell'UFSP:

5

15

a.

l'UFV: i dati concernenti la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché la produzione primaria;

b.

l'UFAG: i dati concernenti la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché la produzione primaria;

c.

l'UFSP: i dati concernenti la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali e la produzione primaria;

d.

l'AFD: i dati per l'esecuzione dei compiti secondo l'articolo 39 capoverso 1;

e.

altri servizi federali incaricati di compiti per l'attuazione della presente legge: i dati necessari all'adempimento dei compiti conferiti loro a condizione che il Consiglio federale lo preveda;

f.

le autorità cantonali d'esecuzione: i dati concernenti la sicurezza e l'igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali e la produzione primaria;

g.

terzi cui stono stati affidati compiti pubblici conformemente all'articolo 56: i dati necessari all'adempimento dei loro compiti;

h.

terzi cui sono stati affidati compiti secondo gli articoli 14­16, 18, 64 e 180 della legge del 29 aprile 199815 sull'agricoltura: i dati necessari all'adempimento dei loro compiti.

RS 910.1

5126

Legge sulle derrate alimentari

6

Per il sistema informatico dell'UFSP il Consiglio federale disciplina: a.

la struttura e il catalogo dei dati, compresi quelli che figurano nella parte del sistema informatico dell'UFSP utilizzata dai Cantoni;

b.

le responsabilità relative al trattamento dei dati;

c.

i diritti di accesso, segnatamente la portata dei diritti di accesso in linea;

d.

le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati;

e.

la procedura di collaborazione con i Cantoni;

f.

i termini per la conservazione e la distruzione dei dati;

g.

l'archiviazione.

I Cantoni che utilizzano il sistema informatico dell'UFSP per i propri compiti d'esecuzione sono tenuti a stabilire disposizioni sulla protezione dei dati equivalenti per il loro settore e a designare un organo incaricato di sorvegliare l'osservanza di tale disciplinamento.

7

Capitolo 7: Disposizioni penali e protezione giuridica Sezione 1: Disposizioni penali Art. 64

Delitti e crimini

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

1

a.

fabbrica, tratta, deposita, trasporta o mette in commercio derrate alimentari in modo tale da mettere in pericolo la salute nel caso di un loro utilizzo normale;

b.

fabbrica, tratta, deposita, trasporta o mette in commercio oggetti d'uso in modo tale da mettere in pericolo la salute nel caso di un loro utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile;

c.

importa, esporta o fa transitare derrate alimentari e oggetti d'uso che mettono in pericolo la salute.

Se l'autore ha agito per mestiere o con intenzione di arricchimento, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

3

L'annuncio ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante.

4

5127

Legge sulle derrate alimentari

Art. 65 1

Contravvenzioni

È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

fabbrica, tratta, deposita, trasporta o mette in commercio derrate alimentari o oggetti d'uso in modo che essi non soddisfino le esigenze della presente legge;

b.

contravviene alle prescrizioni sulle norme di igiene nelle attività connesse con il settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;

c.

utilizza sostanze o procedimenti vietati nella produzione agricola o nella fabbricazione di derrate alimentari;

d.

contravviene alle prescrizioni, fondate sulla presente legge, concernenti l'importazione, l'esportazione e il transito di derrate alimentari e di oggetti d'uso;

e.

macella illecitamente animali fuori dei macelli autorizzati;

f.

sottrae all'esame delle autorità d'esecuzione derrate alimentari, oggetti d'uso, locali, installazioni, impianti, veicoli e procedimenti di fabbricazione, come anche animali, piante o terreni, utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari, ovvero impedisce o rende difficile tale controllo;

g.

nega alle autorità d'esecuzione le informazioni richieste conformemente all'articolo 29 capoverso 1;

h.

contravviene alle prescrizioni sulla consegna di bevande alcoliche;

i.

contravviene alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni quanto alle derrate alimentari o agli oggetti d'uso;

j.

contravviene alle prescrizioni sulla caratterizzazione, sulla presentazione o sulla pubblicità di derrate alimentari o oggetti d'uso;

k.

contravviene alle prescrizioni concernenti il controllo autonomo conformemente all'articolo 26, l'obbligo di informare le autorità conformemente all'articolo 27, la rintracciabilità conformemente all'articolo 28 o l'obbligo di autorizzazione e di annuncio;

l.

contravviene all'obbligo di garantire la consultazione conformemente all'articolo 30.

Se l'autore ha agito per mestiere o con intenzione di arricchimento, la pena è una pena pecuniaria sino a 80 000 franchi.

2

3

Il tentativo e la complicità sono punibili.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 20 000 franchi.

4

Le informazioni pervenute alle autorità d'esecuzione in virtù dell'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 29 capoverso 1 possono essere usate in un procedimento penale contro la persona interessata soltanto se questa dà il suo consenso o se ottenere tali informazioni sarebbe stato possibile anche senza la sua collaborazione.

5

5128

Legge sulle derrate alimentari

Art. 66

Infrazioni commesse nell'azienda, falsità in documenti

Nel settore disciplinato dal diritto sulle derrate alimentari, le disposizioni penali concernenti le infrazioni commesse nell'azienda e la falsità in documenti conformemente agli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 197416 sul diritto penale amministrativo sono applicabili anche alle autorità cantonali.

Art. 67 1

Procedimento penale

Le infrazioni contro la presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

L'ufficio federale cui compete la sorveglianza conferita alla Confederazione può obbligare le autorità istruttorie cantonali ad avviare un procedimento.

2

L'AFD e l'UFV perseguono e giudicano, nei loro ambiti di competenza, le infrazioni alle prescrizioni della presente legge e alle sue disposizioni di esecuzione concernenti l'importazione, l'esportazione e il transito.

3

Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 3 e un'altra infrazione perseguibile dall'AFD, è applicata la pena comminata per l'infrazione più grave; l'AFD può aumentare la pena adeguatamente.

4

Sezione 2: Protezione giuridica Art. 68

Procedura d'opposizione

Le decisioni sui provvedimenti e i certificati di conformità previsti dalla presente legge possono essere impugnati con opposizione all'autorità di decisione.

Art. 69

Procedura cantonale

I Cantoni istituiscono un'autorità di ricorso incaricata di verificare se le decisioni su opposizione dei loro organi esecutivi, compreso l'apprezzamento, sono conformi alla presente legge.

Art. 70

Procedura federale

La procedura di opposizione e di ricorso contro decisioni di autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 71

Termini

1

Il termine d'opposizione è di dieci giorni.

2

Il termine di ricorso contro le decisioni su opposizione è di 30 giorni.

16

RS 313.0

5129

Legge sulle derrate alimentari

Art. 72

Effetto sospensivo, misure cautelari

L'autorità di decisione e l'autorità di ricorso possono revocare l'effetto sospensivo a un'opposizione o a un ricorso.

1

Se un'opposizione o un ricorso ha effetto sospensivo, l'autorità di decisione o l'autorità di ricorso può prendere misure cautelari.

2

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 73

Diritto previgente: abrogazione

La legge del 9 ottobre 199217 sulle derrate alimentari è abrogata.

Art. 74

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 22 marzo 199118 sulla radioprotezione Ingresso visti gli articoli 64, 74, 118, 122 e 123 della Costituzione federale19; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 198820, Art. 18

Valori limite d'immissione

Al fine di vigilare sull'ambiente, il Consiglio federale stabilisce valori limite d'immissione per i radionuclidi e la radiazione diretta.

1

Stabilisce i valori limite d'immissione in modo che, conformemente allo stato della scienza e della tecnica o in base all'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi.

2

3 Per i radionuclidi nelle derrate alimentari si applicano le concentrazioni massime secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

17 18 19 20

RU 1995 1469, 1996 1725, 1998 3033, 2001 2790, 2002 775, 2003 4803, 2005 971, 2006 2197 2363, 2008 785 RS 814.50 RS 101 FF 1988 II 141

5130

Legge sulle derrate alimentari

2. Legge del 29 aprile 199821 sull'agricoltura Ingresso visti gli articoli 45, 46 capoverso 1, 102­104, 120, 123 e 147 della Costituzione federale22; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 199623, Art. 49 cpv. 2 lett. c (nuovo) 2

Il Consiglio federale può: c.

disciplinare la modalità di calcolo del peso di macellazione.

Art. 75

Disposizione transitoria

Fino all'emanazione di una relativa legge federale, tuttavia al più tardi fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, al tabacco e agli altri articoli per fumatori nonché ai prodotti del tabacco si applicano gli articoli 2­4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20­25, 27­34, 36­43, 44, 45 e 47­57 della legge del 9 ottobre 199224 sulle derrate alimentari nella versione precedente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 76

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

21 22 23 24

RS 910.1 RS 101 FF 1996 IV 1 RU 1995 1469, 1996 1725, 1998 3033, 2001 2790, 2002 775, 2003 4803, 2005 971, 2006 2197 2363, 2008 785

5131

Legge sulle derrate alimentari

5132