Termine di referendum: 6 ottobre 2011
Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri del 17 giugno 2011
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 20101, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 24 lett. fbis Non sottostanno all'imposta sul reddito: fbis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5000 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;
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FF 2010 2497 RS 642.11
2010-0628
4413
Esenzione fiscale del soldo dei pompieri. LF
2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. 4 lett. hbis 4
Sono esenti dall'imposta soltanto: hbis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;
Art. 72n
Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 giugno 2011
Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2011 i Cantoni adeguano la loro legislazione alla disposizione modificata dell'articolo 7 capoverso 4 lettera hbis.
1
Scaduto tale termine, l'articolo 7 capoverso 4 lettera hbis si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni a esso contrarie.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
Data della pubblicazione: 28 giugno 20114 Termine di referendum: 6 ottobre 2011
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RS 642.14 FF 2011 4413
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