Termine di referendum: 6 ottobre 2011

Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 aprile 20101, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta Art. 24 lett. fbis Non sottostanno all'imposta sul reddito: fbis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un importo di 5000 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

1 2

FF 2010 2497 RS 642.11

2010-0628

4413

Esenzione fiscale del soldo dei pompieri. LF

2. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. 4 lett. hbis 4

Sono esenti dall'imposta soltanto: hbis. il soldo dei pompieri di milizia sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); sono eccettuati gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri;

Art. 72n

Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 giugno 2011

Entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2011 i Cantoni adeguano la loro legislazione alla disposizione modificata dell'articolo 7 capoverso 4 lettera hbis.

1

Scaduto tale termine, l'articolo 7 capoverso 4 lettera hbis si applica direttamente nel caso in cui il diritto fiscale cantonale contenga disposizioni a esso contrarie.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 20114 Termine di referendum: 6 ottobre 2011

3 4

RS 642.14 FF 2011 4413

4414