Allegato 4 Traduzione1

Accordo tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina sugli standard di lavoro Firmato a Schaan il 21 giugno 2011

La Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, (qui di seguito denominati «Stati dell'AELS»), da una parte, e la Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (qui di seguito denominata «Hong Kong, Cina»), dall'altra, qui di seguito denominati singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»: animati dal desiderio di intensificare le relazioni commerciali ed economiche tra Hong Kong, Cina e gli Stati dell'AELS; considerando l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina; decisi a promuovere lo sviluppo sostenibile nel rispetto dei contesti sociali, ambientali, culturali ed economici delle Parti e consapevoli dell'importanza di questo obiettivo ai fini di una prosperità economica durevole; considerando gli obiettivi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro2 (qui di seguito denominata «OIL»), alla quale le Parti confermano il loro pieno sostegno; e riconoscendo gli impegni contratti da ciascuna Parte in virtù del presente Accordo sul lavoro tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina, consapevoli che ogni Parte si adopera per migliorare le condizioni lavorative e per proteggere e incrementare i diritti fondamentali dei lavoratori in ciascuna Parte, tenendo conto dei diversi contesti nazionali, del grado di sviluppo e delle realtà sociali, culturali e storiche; hanno convenuto quanto segue:

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Dal testo originale in inglese.

RS 0.820.1

2011-1638

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Accordo tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina sugli standard di lavoro

Art. 1

Obiettivi

Gli obiettivi delle Parti sono: (a) rafforzare, mediante il dialogo e la cooperazione, le loro relazioni generali e affrontare le questioni concernenti il lavoro che sono di interesse e preoccupazione reciproci; e (b) incrementare gradualmente il benessere dei lavoratori di ciascuna Parte, attraverso la promozione di politiche e pratiche del lavoro sane e una migliore comprensione del sistema del lavoro di ciascuna Parte.

Art. 2

Norme internazionali in materia di lavoro

1. Le Parti confermano il loro impegno a rispettare i principi della Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata nel 1998 dall'86ª Conferenza internazionale del lavoro.

2. Le Parti rievocano l'obbligo di attuare le Convenzioni dell'OIL ad esse applicabili e di profondere sforzi continui e durevoli nell'ottica di ratificare o applicare le Convenzioni dell'OIL aggiornate, nel rispetto dei loro contesti nazionali.

3. La violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere addotta o altrimenti utilizzata per legittimare un vantaggio competitivo. Le leggi, i regolamenti, le politiche e le pratiche in materia di lavoro non possono essere utilizzate per scopi protezionistici.

Art. 3

Diritto di regolamentare e livelli di protezione

Riconoscendo il diritto di ogni Parte di stabilire il proprio livello di protezione degli standard di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche nazionali, ogni Parte si adopera per migliorare i suoi livelli di protezione degli standard di lavoro attraverso la legislazione, le politiche e le pratiche nazionali in conformità con le norme e i principi di cui all'articolo 2 e in considerazione del contesto e delle priorità nazionali.

Art. 4

Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'esecuzione della legislazione nazionale

1. Le Parti attuano fedelmente le rispettive legislazioni nazionali in materia di diritto del lavoro.

2. Fatto salvo l'articolo 3, una Parte s'impegna a non: (a) indebolire o ridurre il livello di protezione degli standard di lavoro garantito dalla sua legislazione nazionale al solo fine di attrarre investimenti provenienti da un'altra Parte o di ottenere o incrementare un vantaggio competitivo per i produttori o prestatori di servizi che operano in tale Parte; o

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(b) rinunciare o altrimenti derogare oppure offrire di rinunciare o di altrimenti derogare a tale legislazione al solo fine di attrarre investimenti provenienti da un'altra Parte o di ottenere o incrementare un vantaggio competitivo per i produttori o prestatori di servizi che operano in tale Parte.

Art. 5

Dialogo su questioni concernenti gli standard di lavoro

Le Parti convengono di instaurare un dialogo su questioni di reciproco interesse concernenti gli standard di lavoro. Tale dialogo è vincolato alla disponibilità di risorse, alle priorità e alla pertinente legislazione nazionale delle Parti.

Art. 6

Disposizioni istituzionali e consultazioni

1. Le Parti designano le entità amministrative destinate a fungere da punti di contatto ai fini del presente Accordo.

2. In caso di problemi circa l'interpretazione, l'attuazione o l'applicazione del presente Accordo, una Parte può richiedere consultazioni con un'altra Parte, attraverso il punto di contatto di quest'ultima. Il punto di contatto individua l'autorità o il funzionario dell'autorità responsabile in materia e offre l'assistenza necessaria per agevolare la comunicazione tra le Parti. Qualsiasi controversia tra le Parti in merito al presente Accordo viene risolto amichevolmente mediante consultazioni e negoziati. Nessuna delle Parti si rivolge a una terza Parte o a un tribunale internazionale per comporre un'eventuale controversia derivante dal presente Accordo.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è concluso separatamente, ma parallelamente all'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina.

2. Il presente Accordo entra in vigore simultaneamente all'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra i rispettivi Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina.

3. Ogni Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta alle altre Parti. Il recesso ha effetto sei mesi dopo la data di tale notifica.

4. In caso di recesso da parte di Hong Kong, Cina, il presente Accordo si estingue alla data in cui il recesso diventa effettivo secondo quanto disposto dal paragrafo 3.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Schaan, il 21 giugno 2011, in cinque esemplari originali in lingua inglese.

(Seguono le firme)

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