Decreto federale

Disegno

che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Uri, Obvaldo, Glarona, Soletta, Appenzello Esterno, Argovia, Neuchâtel e Ginevra del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 aprile 20112, decreta: Art. 1 La garanzia è accordata: 1. Zurigo agli articoli 74 capoverso 2 e 76 capoverso 1, nonché all'abrogazione dell'articolo 76 capoverso 3 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2010; 2. Uri agli articoli 103 capoverso 2, 104 capoverso 1 e 105 capoverso 1, nonché all'abrogazione dell'articolo 104 capoverso 3 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2010; 3. Obvaldo agli articoli 45 capoversi 2 e 4, 51 capoverso 1, 69 capoverso 2 lettera c, 70 numero 8, 76 capoverso 2 numero 12, 79 capoverso 1, 80, 81 capoverso 1 e 106 capoverso 1, nonché all'abrogazione dell'articolo 93 numero 2 lettera c della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2010; 4. Glarona agli articoli 55, 55a, 78 capoversi 2 e 5, 88 capoverso 2, al titolo prima dell'articolo 106, agli articoli 108 capoversi 1 e 3, 110­114, al titolo prima dell'articolo 113, all'articolo 116 capoverso 2 e alla disposizione transitoria, nonché all'abrogazione degli articoli 68 lettera c, 91 lettera k, 107 e 109 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 2 maggio 2010;

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RS 101 FF 2011 4015

2011-0238

4039

Garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni. DF

5. Soletta agli articoli 89 capoverso 1 lettera f, 90 capoversi 2 e 3 e 105 capoverso 1, nonché all'abrogazione degli articoli 89 capoverso 1 lettera d, 90 capoverso 1 lettere a e b e 111 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2010; 6. Appenzello Esterno agli articoli 60 capoverso 2 lettera b, 63 capoverso 1 lettere b, d ed e, nonché capoverso 2, 66, 73 capoverso 1 lettere abis, b, bbis e c, 82 capoverso 2, 94 capoverso 1 lettere a, c e d, nonché capoverso 3 e 117ter, nonché all'abrogazione dell'articolo 94 capoverso 1 lettere b ed e della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 13 giugno 2010; 7. Argovia ai §§ 71a, 97 capoverso 1, 98 capoverso 1 lettere a, cbis e capoverso 2, 99 capoverso 1 lettera a e 102, nonché all'abrogazione del § 61 capoverso 1 lettera g della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 13 giugno 2010; 8. Neuchâtel all'articolo 39 capoversi 2­4 e alla relativa disposizione transitoria della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2010; 9. Ginevra agli articoli 141 capoverso 1 e 182 capoverso 6, nonché all'abrogazione dell'articolo 131 capoverso 3 della Costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2010.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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