Legge federale sulle misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20111, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 7 ottobre 19832 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione Titolo prima dell'art. 16k (nuovo)

Sezione 6: Indennità di compensazione per i partecipanti a particolari programmi internazionali di ricerca Art. 16k (nuovo) A partecipanti ai programmi internazionali di ricerca sostenuti in virtù della presente legge può essere accordato, su domanda, un contributo per ridurre le perdite straordinarie dovute ai tassi di cambio.

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Possono presentare domanda le istituzioni, i ricercatori e le imprese che: a.

ricevono stanziamenti nel quadro: 1. del Settimo programma quadro di ricerca dell'UE, 2. dei programmi dell'Agenzia spaziale europea (ESA), o 3. di altri programmi internazionali di ricerca, sempreché il beneficiario o l'istituzione per la quale lavora riceva contributi dalla Confederazione conformemente all'articolo 16;

b.

svolgono attività di ricerca in Svizzera nell'ambito di contratti di promozione della ricerca espressi in una valuta diversa dal franco svizzero; e

FF 2011 6005 RS 420.1

2011-1815

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Misure per attenuare la forza del franco e migliorare la competitività. LF

c.

in virtù dei loro contratti di promozione della ricerca, ricevono pagamenti che, per effetto dell'evoluzione dei tassi di cambio nel corso del 2011, risultano, al netto del potere d'acquisto, di oltre il 15 per cento (valore soglia) inferiori all'importo stabilito al momento della stipula del contratto e al tasso di cambio valido in quel momento.

La presentazione della domanda compete all'istituzione per la quale il beneficiario lavora. Ogni istituzione può presentare al massimo una domanda. In ogni domanda possono figurare le domande di riduzione delle perdite dovute ai tassi di cambio applicati ai contratti di promozione della ricerca, per i contributi a:

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a.

singoli ricercatori;

b.

gruppi di ricercatori;

c.

imprese e ricercatori che collaborano allo stesso progetto con ricercatori e gruppi di ricercatori secondo le lettere a e b.

Le imprese e i ricercatori non contemplati nel capoverso 3 presentano direttamente la domanda. Ciò vale anche per le imprese con contratti conclusi nel quadro di programmi dell'ESA.

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Le domande devono essere presentate alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca entro il 30 ottobre 2011.

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6

La Segreteria di Stato esamina le domande. Accerta in particolare: a.

la legittimità della domanda;

b.

la perdita dovuta al tasso di cambio, tenendo conto di eventuali garanzie contro i rischi previste in sede di stipula del contratto o di eventuali indennità di compensazione versate da altri servizi pubblici.

In base all'esame svolto, la Segreteria di Stato stabilisce, nel quadro delle risorse disponibili e dedotto il valore soglia (cpv. 2 lett. c), l'importo dell'indennità di compensazione.

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Le indennità di compensazione sono versamenti unici effettuati entro il 20 dicembre 2011.

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2. Legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori Art. 33 cpv. 1bis (nuovo) 1bis Nell'ambito di programmi di sostegno all'economia, la Confederazione può versare unilateralmente un'indennità supplementare. Le convenzioni sull'offerta esistenti possono essere debitamente adeguate.

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RS 745.1

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3. Legge del 25 giugno 19824 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 90a cpv. 2 (nuovo) 2

Per il 2011 la partecipazione è aumentata di 500 milioni di franchi.

II La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale.

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Entra in vigore il ... (il giorno dopo l'adozione) ed è valida fino al ... (al massimo un anno dopo).

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RS 837.0

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