Decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 20112012 del 16 dicembre 2010
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge del 20 marzo 19981 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS); visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20102, decreta: Art. 1 Per le indennità relative ai costi non coperti preventivati e per il finanziamento degli investimenti nel settore infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere FFS nel periodo 20112012 è approvato un limite di spesa di 3462 milioni di franchi.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2010
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2010
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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RS 742.31 FF 2010 4327
2010-0844
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Limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 20112012. DF
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