Decreto federale sul limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 2011­2012 del 16 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 capoverso 4 della legge del 20 marzo 19981 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS); visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 20102, decreta: Art. 1 Per le indennità relative ai costi non coperti preventivati e per il finanziamento degli investimenti nel settore infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere FFS nel periodo 2011­2012 è approvato un limite di spesa di 3462 milioni di franchi.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2010

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2010

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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RS 742.31 FF 2010 4327

2010-0844

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Limite di spesa per il finanziamento dell'infrastruttura della società anonima Ferrovie federali svizzere (FFS) negli anni 2011­2012. DF

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