Decisione concernente l'adozione di provvedimenti di sicurezza presso l'aeroporto di Samedan (LSZS) del 23 dicembre 2010

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna

Oggetto:

La presente decisione fissa i valori minimi relativi alla visibilità e al limite inferiore delle nubi valevoli con effetto immediato per gli atterraggi e i decolli che interessano l'aerodromo di Samedan (LSZS), effettuati con aeromobili della categoria B o di una categoria superiore. Oltre a ciò, entro il 31 gennaio 2011, l'Engadin Airport SA è tenuta a presentare all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) un piano per l'introduzione dell'obbligo di seguire un corso d'istruzione a cui devono sottoporsi i piloti di tutte le categorie di aeromobili; entro il 30 aprile 2011 va inoltre presentata all'UFAC una proposta di modifica del regolamento d'esercizio riguardante le procedure di avvicinamento e di decollo (circuiti) per gli aeromobili della categoria B o di una categoria superiore.

Basi giuridiche:

In virtù dell'articolo 3 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0), l'UFAC esercita la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero e, a norma dell'articolo 15 LNA, ordina speciali provvedimenti per garantire la sicurezza di volo. In virtù dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1), gli aerodromi devono essere configurati in modo che la sicurezza delle persone e delle cose sia sempre garantita durante i decolli e gli atterraggi come pure gli arrivi e le partenze. Gli articoli 29e e 29g OSIA autorizzano il capo d'aerodromo a dare istruzioni vincolanti alle persone che si trovano nell'aerodromo e a limitare, se del caso, l'esercizio dello stesso. L'articolo 38 segg.

dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11) disciplina il volo a vista, in particolare anche i valori minimi di visibilità.

Conformemente all'articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), a un ricorso può essere tolto l'effetto sospensivo. Se il ricorso avesse effetto sospensivo, l'operatività dello scalo potrebbe essere mantenuta solo a costo di notevoli riduzioni del livello di sicurezza. Di conseguenza, l'UFAC toglie l'effetto sospensivo ai ricorsi contro la presente decisione.

2011-0046

685

Contenuto della decisione:

1. Entro il 31 gennaio 2011, l'Engadin Airport SA presenta all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) un piano per l'introduzione dell'obbligo di seguire un corso d'istruzione a cui devono sottoporsi i piloti di tutte le categorie di aeromobili.

2. Alle procedure di avvicinamento e di decollo che interessano l'aerodromo di Samedan (LSZS), effettuate con aeromobili della categoria B o di una categoria superiore, si applicano con effetto immediato le seguenti condizioni: a. visibilità orizzontale: 5 chilometri b. limite inferiore delle nubi: 2200 ft AGL Se tali condizioni non sono adempiute, il capo dell'aerodromo di Samedan (LSZS) deve disporre la chiusura dello scalo per gli atterraggi e i decolli con aeromobili della categoria B o di una categoria superiore.

3. Entro il 30 aprile 2011, la Engadin Airport SA sottopone all'UFAC una proposta di modifica del regolamento d'esercizio riguardante le procedure di avvicinamento e di decollo (circuiti) per gli aeromobili della categoria B o di una categoria superiore.

4. Ad eventuali ricorsi contro la presente decisione è tolto l'effetto sospensivo. La decisione entra in vigore con effetto immediato.

5. Non sono riscosse tasse.

6. La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Destinatari:

Con la presente decisione, vengono ordinate per l'aerodromo di Samedan misure riguardanti tutte le persone che, in qualche modo, utilizzano questo scalo o che, in altro modo, sono interessate da tali misure.

Procedura:

La procedura è conforme alle disposizioni della PA.

Deposito pubblico:

La decisione viene notificata tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Il testo della decisione può inoltre essere richiesto telefonando allo 031 325 06 57 (UFAC, Divisione Sicurezza delle infrastrutture).

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni dinanzi al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14.

Il termine di ricorso inizia il giorno successivo alla notifica in caso di notifica personale alle parti e il giorno successivo alla pubblicazione in caso di pubblicazione su un bollettino ufficiale.

686

Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

23 dicembre 2010

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Peter Müller

687

Abbonamento al Foglio federale e alla Raccolta ufficiale

Il prezzo dell'abbonamento annuo al Foglio federale, inclusa la Raccolta ufficiale delle leggi federali, è di 295.­ franchi, IVA del 2,4 per cento inclusa, compreso l'invio franco di porto su tutto il territorio svizzero. I raccoglitori sono fatturati a un importo forfettario di 135.20 franchi. L'abbonamento può essere però concluso anche senza raccoglitori.

L'abbonamento inizia il 1° gennaio e può essere disdetto di volta in volta per fine anno.

Il Foglio federale pubblica segnatamente i messaggi e i rapporti del Consiglio federale all'Assemblea federale, compresi i disegni di legge e di decreti federali, i testi sottoposti a referendum, le circolari del Consiglio federale, le comunicazioni del Consiglio federale, dei Dipartimenti e di altre amministrazioni della Confederazione ecc.

Il Foglio federale reca quale allegato la Raccolta ufficiale delle leggi federali (leggi e ordinanze federali, decreti federali, regolamenti, trattati conclusi con l'estero, ecc.).

Ci si può abbonare anche al solo Foglio federale (senza la Raccolta ufficiale delle leggi federali). In tal caso il prezzo dell'abbonamento è di 150.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 83.20 franchi relativo ai raccoglitori.

Il prezzo dell'abbonamento alla sola Raccolta ufficiale delle leggi federali ammonta a 145.­ franchi l'anno (IVA del 2,4 per cento inclusa) oltre all'eventuale fatturazione supplementare dell'importo forfettario di 52.­ franchi relativo ai raccoglitori.

Ci si può abbonare al Foglio federale completo, al solo Foglio federale oppure unicamente alla Raccolta ufficiale delle leggi federali, presso presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, Fax: 031 325 50 58 o e-mail: verkauf.gesetze@bbl.admin.ch. Presso questo indirizzo ci si può parimenti procurare gli estratti dei singoli testi legali, come anche dei loro progetti.

Eventuali reclami concernenti la spedizione devono essere indirizzati al competente ufficio postale o all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna.

18 gennaio 2011

688

Cancelleria federale