ad 10.505 Iniziativa parlamentare Ordinanza sui giudici. Verifica del sistema salariale dei giudici Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 13 ottobre 2011 Parere del Consiglio federale del 30 novembre 2011

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 13 ottobre 2011 concernente l'iniziativa parlamentare «Ordinanza sui giudici. Verifica del sistema salariale dei giudici».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Parere 1

Progetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

Nel quadro della sua iniziativa parlamentare «Ordinanza sui giudici. Verifica del sistema salariale dei giudici», la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (in seguito Commissione) chiede sostanzialmente le seguenti modifiche di testi legislativi: ­

nell'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 2002 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale, dei giudici del Tribunale amministrativo federale e dei giudici ordinari del Tribunale federale dei brevetti (Ordinanza sui giudici; RS 173.711.2) il limite inferiore per la determinazione dello stipendio iniziale da parte della Commissione giudiziaria deve essere aumentato al 70 per cento dello stipendio massimo (senza supplementi). Oggi lo stipendio iniziale minimo corrisponde a circa il 63 per cento dello stipendio massimo;

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sempre nell'ordinanza sui giudici, l'aumento salariale annuo concesso ai giudici fino al raggiungimento dell'importo massimo della loro classe di stipendio va portato nuovamente al 3 per cento dell'importo massimo. La modifica di ordinanza del 6 ottobre 2006 (RU 2006 4217), che ha ridotto questo aumento all'1,2 per cento, va annullata;

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l'età massima dei giudici del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti va aumentata nelle pertinenti leggi da 65 a 68 anni in adeguamento alle regole vigenti per i giudici del Tribunale federale.

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Modifiche del sistema salariale

Nel 2006 l'Assemblea federale ha deciso di ridurre l'aumento salariale annuo per i giudici secondo l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza sui giudici dal 3 all'1,2 per cento dell'importo massimo. Tale riduzione è criticata per svariate ragioni: a causa di essa e della prassi adottata dalla Commissione giudiziaria di stabilire lo stipendio iniziale dei giudici in funzione dell'età, i giudici possono raggiungere il salario massimo soltanto all'età di 62 anni. Tale salario massimo nella classe di stipendio 33 del personale dell'Amministrazione federale (art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza sui giudici) non ha mai subito modifiche. Esso era stato fissato a suo tempo in base a un confronto con gli stipendi dei giudici cantonali e le valutazioni delle funzioni presso l'Amministrazione federale e il Ministero pubblico della Confederazione. Oggetto di tale confronto non erano però state in prevalenza le persone prossime all'età di pensionamento bensì i quadri di età e anzianità di servizio medie.

L'attuale riduzione dell'aumento annuale dello stipendio all'1,2 per cento pone i giudici in posizione di svantaggio rispetto al restante personale dell'Amministrazione federale (compreso il personale dei tribunali), che beneficia di una progressione salariale annua compresa tra il 2,5 e il 3,5 per cento, sempreché sia raggiunto il livello di valutazione 3 («raggiunge pienamente gli obiettivi»). Nel caso di 7994

collaboratori nominati per la durata della funzione, l'evoluzione dello stipendio annuale è pari al 3 per cento (art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza del 17 ottobre 2001 sui collaboratori nominati per la durata della funzione; RS 172.220.111.6). La modifica di ordinanza del 6 ottobre 2006 ha inoltre causato notevoli disparità salariali tra i giudici già impiegati presso il tribunale e quelli eletti soltanto dopo l'entrata in vigore della modifica.

Il Consiglio federale non ritiene che il sistema salariale dei giudici debba essere adeguato in ogni punto al sistema salariale dell'Amministrazione federale; determinate divergenze sono oggettivamente giustificate. Esso è tuttavia del parere che la proposta della Commissione e dei tribunali federali di riportare nuovamente al 3 per cento dello stipendio massimo l'aumento annuo dello stipendio dei giudici che non hanno ancora raggiunto lo stipendio massimo, rappresenti di principio una buona soluzione.

Il Consiglio federale ritiene che anche le altre due misure salariali proposte dalla Commissione siano sostenibili. Si tratta di un aumento moderato dello stipendio iniziale minimo e dell'introduzione di una base legale esplicita per l'indennizzo forfettario del lavoro straordinario dei giudici, alla stregua di quanto previsto per i quadri superiori dell'Amministrazione federale. Riguardo alla questione se sia preferibile un'unica forma d'indennizzo in contanti (proposta della minoranza della Commissione) o prevedere a titolo eccezionale anche un indennizzo in giorni di compensazione o accreditamenti su un conto per congedo sabbatico (proposta della maggioranza della Commissione), il Consiglio federale rinuncia a esprimersi.

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Modifica dell'età massima

Il Consiglio federale condivide la proposta della Commissione di adeguare l'età massima per l'esercizio dell'attività di giudice presso il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti al disciplinamento vigente per il Tribunale federale (art. 9 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; RS 173.110). I giudici lasceranno quindi la carica al più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono 68 anni.

Per quanto riguarda la previdenza professionale, secondo il nuovo articolo 9 capoverso 3 dell'ordinanza sui giudici proposto dalla Commissione, un giudice è libero di scegliere se continuare a versare ­ con la partecipazione del datore di lavoro ­ prestazioni di previdenza per la vecchiaia dopo il compimento dei 65 anni, ma l'età ordinaria di pensionamento non viene aumentata.

Soprattutto per motivi inerenti alla parità di trattamento, il Consiglio federale condivide altresì il parere della Commissione secondo cui, per proseguire il loro incarico dopo il compimento dei 65 anni, i giudici non necessitino dell'autorizzazione della Commissione amministrativa (nel caso del Tribunale federale dei brevetti, della direzione del Tribunale) o della Commissione giudiziaria.

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Proposta del Consiglio federale

Il Consiglio federale è disposto ad allinearsi alle proposte della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale concernenti la modifica dell'ordinanza sui giudici e una legge federale sulla modifica dell'età massima dei giudici del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti.

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