11.060 Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla protezione degli animali del 7 settembre 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sulla protezione degli animali.

Nel contempo, vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2008

M 07.3848

Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto (N 20.3.2008, Barthassat; S 18.9.2008)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 settembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-0786

6287

Compendio La legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali ha notevolmente migliorato il benessere degli animali. Nel confronto internazionale, la Svizzera presenta un elevato livello di protezione in tal senso.

La presente revisione prevede in particolare i seguenti miglioramenti puntuali e adeguamenti: ­

è istituita una base legale formale per quanto concerne il sistema d'informazione elettronico nell'ambito della sperimentazione animale;

­

è disciplinata la pubblicazione di informazioni relative a esperimenti su animali;

­

il Consiglio federale deve poter stabilire requisiti in materia di formazione e perfezionamento per le persone che eseguono trattamenti curativi su animali. Deve inoltre avere la possibilità di assoggettare determinati trattamenti curativi su animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione;

­

il divieto di commerciare pelli di gatto e di cane viene esteso;

­

l'obbligo di sporgere denuncia delle autorità d'esecuzione è disciplinato in modo coerente;

­

le disposizioni penali sono adeguate alla nuova parte generale del Codice penale.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

La legge federale del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali (LPAn) è entrata in vigore il 1° settembre 2008. Sebbene siano trascorsi solo pochi anni dall'entrata in vigore della citata legge, è necessario introdurre determinati miglioramenti e adeguamenti.

Al fine di adeguare la gestione del settore della sperimentazione animale alle esigenze attuali, nel febbraio 2011 è entrato in funzione il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, che consente di trattare le informazioni in modo più efficiente e che prossimamente verrà messo a disposizione di tutti i Cantoni. Il progetto istituisce una base legale formale esplicita per tale sistema e migliora la trasparenza e l'informazione del pubblico in materia di sperimentazione animale.

Secondo l'articolo 14 capoverso 2 LPAn vigente, è vietata l'importazione in Svizzera di pelli di cane e di gatto, nonché di loro derivati. La mozione trasmessaci «Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto» (07.3848) chiede che siano vietati anche il commercio e l'esportazione di pelli di gatto.

Le attuali disposizioni penali della LPAn utilizzano ancora la terminologia della vecchia parte generale del Codice penale e devono pertanto essere adeguate alla nuova parte generale. Occorre inoltre chiarire le competenze a livello di perseguimento penale.

Sono infine effettuate ulteriori modifiche puntuali.

1.2

Procedura di consultazione

La procedura di consultazione sulla presente revisione della legge sulla protezione degli animali è durata dal 12 maggio al 31 agosto 2010. Oltre ai Cantoni, sono stati interpellati 14 partiti politici, 11 associazioni mantello nazionali, 274 ulteriori organizzazioni e cerchie interessate.

In totale ci sono pervenuti 149 pareri, tra cui i pareri di 25 Cantoni, 8 uffici cantonali, 6 partiti politici, 7 associazioni mantello, 71 ulteriori organizzazioni e cerchie interessate, nonché di 32 ulteriori organizzazioni, associazioni e cittadini non interpellati.

In linea di massima, il progetto è accolto favorevolmente. Tra gli elementi più controversi la proposta di informare il pubblico sulla sperimentazione animale (art. 20a avamprogetto LPAn). Dal punto di vista della protezione degli animali, il disciplinamento proposto per quanto concerne l'informazione nel settore degli esperimenti sugli animali è giudicato troppo prudente e non abbastanza concreto. Si rivendica inoltre un accesso del pubblico al sistema d'informazione elettronico per la gestione 1

RS 455

6289

dei dati relativi alla sperimentazione animale. Il settore della ricerca e due Cantoni (BL e BS) chiedono un disciplinamento più restrittivo.

Per coprire i costi d'esercizio del sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, alcuni Cantoni (ZH, TG, JU) auspicano l'elaborazione di una modalità di finanziamento che non preveda una tassa. Altri Cantoni (ZG, OW, UR) ritengono che l'utilizzazione del sistema debba rimanere esentasse e gratuita per i Cantoni o che la Confederazione debba addebitare le tasse direttamente ai richiedenti (SO).

Dieci Cantoni (ZH, TI, GL, BS, SZ, NW, OW, NE, AR, JU) propongono di istituire una base legale che consenta di introdurre un obbligo di autorizzazione per grandi manifestazioni con animali.

Secondo il parere di 15 Cantoni (BE, ZG, GL, BL, BS, SZ, ZH, TG, LU, NW, OW, FR, NE, AR, JU) le autorità preposte all'esecuzione devono per principio essere tenute a sporgere denuncia per ogni infrazione accertata alle prescrizioni della LPAn. In casi di lieve entità tale obbligo verrebbe a cadere.

1.3

Il nuovo disciplinamento proposto

Il disciplinamento proposto prevede che il Consiglio federale possa stabilire requisiti in materia di formazione e perfezionamento delle persone che eseguono trattamenti curativi su animali. Potrà altresì assoggettare all'obbligo di annuncio o di autorizzazione determinati trattamenti curativi su animali. Questa modifica tiene conto di un'esigenza espressa da autorità cantonali preposte all'esecuzione. In tal modo s'intende assicurare un'esecuzione uniforme e professionale di determinati trattamenti curativi su animali e ridurre il rischio di ferimento degli animali.

Conformemente ai risultati della procedura di consultazione, il presente disegno prevede pure che il Consiglio federale possa sottoporre le manifestazioni interregionali con animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione.

Per quanto concerne l'informazione del pubblico a proposito di esperimenti su animali, a differenza dell'avamprogetto viene qui specificato a livello di legge quali sono i dati da pubblicare in ogni caso a conclusione dell'esperimento (art. 20a). Non è per contro stato introdotto un accesso del pubblico al sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali, al quale si oppongono segnatamente esigenze relative alla protezione e alla sicurezza dei dati.

Per coprire i costi d'esercizio del sistema d'informazione viene mantenuto il principio della riscossione di tasse d'uso. Questo assicura una partecipazione dei Cantoni ai costi d'esercizio in funzione del loro utilizzo del sistema, tenendo conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi. Si tratta della soluzione più ragionevole e facilmente applicabile rispetto, per esempio, al rilascio di licenze o alla determinazione di una chiave di ripartizione tra i Cantoni.

L'articolo 24 capoverso 3 vigente prevede che, qualora siano accertate infrazioni intenzionali alle prescrizioni della LPAn, le autorità competenti per l'esecuzione sporgano denuncia penale. Tuttavia, essendo possibile stabilire se una violazione delle disposizioni di una legge sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza soltanto dopo la conclusione del procedimento penale, la modifica in esame propone che, per principio, le autorità competenti per l'esecuzione sporgano denuncia per 6290

tutte le infrazioni accertate alle prescrizioni della LPAn. Solo nei casi di lieve entità si può rinunciare a sporgere denuncia penale.

Per il resto, il disegno riprende fondamentalmente le innovazioni emerse nell'ambito della procedura di consultazione.

1.4

Interventi parlamentari

La mozione Barthassat (07.3848 «Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto») del 20 dicembre 2007 incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento una revisione parziale della legge sulla protezione degli animali che vieti il commercio e l'esportazione di pelli di gatto. Con la presente proposta di revisione della LPAn la mozione è adempiuta e può pertanto essere tolta dal ruolo.

1.5

Relazione con il diritto europeo

L'articolo 14 capoverso 2 vigente vieta l'importazione di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati. Dal 31 dicembre 2008, nell'Unione europea (UE) vige il regolamento (CE) n. 1523/2007 dell'11 dicembre 20072. Quest'ultimo si spinge oltre la normativa in vigore in Svizzera, che per il momento vieta soltanto l'importazione di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati. Analogamente a quanto avviene nell'UE, il divieto deve quindi essere esteso al transito e all'esportazione, come pure al commercio.

Secondo l'allegato 11 dell'accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo veterinario), la Svizzera è tenuta ad applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/20054 al commercio tra la Svizzera e l'UE e all'importazione da Stati terzi. Il regolamento (CE) n. 1/2005 disciplina in particolare il trasporto di animali vertebrati vivi all'interno dell'UE e nell'articolo 6 paragrafo 1 prevede che possa fungere da trasportatore solo chi detiene un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 1. L'articolo 15a capoverso 1 crea una base legale esplicita per l'obbligo di autorizzazione previsto nell'articolo 170 dell'ordinanza del 23 aprile 20085 sulla protezione degli animali (OPAn) concernente le imprese che effettuano trasporti internazionali di animali a titolo professionale.

2

3 4 5

Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1).

RS 0.916.026.81 Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

RS 455.1

6291

2

Commento ai singoli articoli

Osservazione preliminare In tutta la legge l'espressione «autorità federale competente» è sostituita con «Ufficio federale di veterinaria (UFV)» o «UFV» laddove per autorità federale competente s'intende soltanto l'UFV. Questo consente di evitare malintesi qualora possa entrare in considerazione anche un'altra autorità. La sostituzione concerne gli articoli 25 capoversi 1 e 2, 32 capoverso 1 secondo periodo, 35 capoverso 1 e 36 primo periodo. Tali disposizioni non subiscono modifiche materiali.

Art. 5 cpv. 1bis (nuovo) e 2 Il nuovo capoverso 1bis istituisce una base legale esplicita per le disposizioni previste negli articoli 199 e 203 capoverso 2 OPAn, secondo cui determinati corsi di formazione e perfezionamento devono essere riconosciuti o autorizzati dall'Ufficio federale di veterinaria (UFV) o da un'autorità cantonale.

Le modifiche al capoverso 2 concernono soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 6 cpv. 3 L'articolo 6 capoverso 3 è completato nel senso che il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di formazione e perfezionamento anche per le persone che effettuano trattamenti curativi su animali, compresi i trattamenti cosmetici. I detentori di animali tendono sempre più ad affidare a liberi professionisti non qualificati a tale scopo determinate pratiche di cura che presuppongono perizia ed esperienza e che, se non eseguite con la dovuta accuratezza, possono anche provocare lesioni di grave entità (p. es. la cura degli unghioni dei bovini). Fissando condizioni specifiche per la formazione delle persone che eseguono determinati trattamenti curativi a titolo professionale è possibile garantire un'esecuzione accurata di tali pratiche e ridurre il rischio di provocare ferite agli animali. Questa disposizione non contempla i trattamenti profilattici e curativi dispensati nell'esercizio di una professione medica, i quali soggiacciono alle prescrizioni della legislazione sanitaria. Pure esclusi sono i trattamenti curativi eseguiti dai detentori di animali sul proprio bestiame.

Art. 7, rubrica, nonché cpv. 1 e 4 (nuovo) Secondo l'articolo 7 capoverso 1 vigente il Consiglio federale può assoggettare determinati metodi di detenzione e la detenzione di determinate specie di animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione. Sebbene sia formulata in modo abbastanza generale,
questa norma non risponde a tutte le esigenze della pratica. Per esempio la nozione di «metodi di detenzione» comprende anche la gestione di una pensione o di un rifugio per animali (cfr. art. 101 OPAn). Un'autorizzazione per eseguire determinati trattamenti su animali non può tuttavia fondarsi sull'articolo 7 vigente. Partendo da considerazioni attinenti alla protezione degli animali potrebbe essere opportuno subordinare determinati trattamenti di cura eseguiti da liberi professionisti all'obbligo di autorizzazione (cfr. il commento all'art. 6 cpv. 3), la quale potrebbe eventualmente essere vincolata a una formazione specifica. Il capoverso 1 viene quindi completato di conseguenza.

6292

Il nuovo capoverso 4 istituisce una base legale esplicita per assoggettare all'obbligo di annuncio o di autorizzazione, oppure vietare, l'immissione in commercio e l'utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi destinati all'addestramento e al controllo degli animali che provocano dolore a questi ultimi. Si tratta qui in particolare dell'obbligo di approvazione e di notifica previsto nell'articolo 75 OPAn per l'utilizzazione di tane artificiali nell'addestramento di cani da caccia, del divieto di utilizzare determinati dispositivi previsto nell'articolo 76 OPAn (cpv. 2) nonché dell'obbligo di autorizzazione per determinati apparecchi (cpv. 3). La rubrica viene adeguata di conseguenza.

Art. 10 cpv. 2, secondo periodo Secondo il capoverso 2 vigente, il Consiglio federale emana prescrizioni sull'allevamento e la produzione di animali (primo periodo). Può altresì vietare l'allevamento, la produzione e la detenzione di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali (secondo periodo). Il nuovo disciplinamento propone che il Consiglio federale possa vietare anche l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio di animali con determinate caratteristiche. La nuova formulazione del capoverso 2 consente di evitare che tali animali siano importati o presentati nell'ambito di esposizioni.

Titolo prima dell'art. 13 L'attuale titolo della sezione dev'essere adeguato. Per «circolazione» s'intende l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali. Nella definizione di circolazione di animali e prodotti animali rientrano anche il trasporto nel traffico passeggeri e il commercio nazionale di pelli di cane e di gatto (cfr.

commento all'art. 14 cpv. 2).

Art. 13 Il capoverso 1 rimane invariato.

Il capoverso 2 è inteso a conferire al Consiglio federare la competenza di assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione. Dovranno in particolare essere annunciati e autorizzati gli eventi sportivi e le esposizioni che si protraggono per più giorni. Una manifestazione ha carattere interregionale se ha un richiamo che va oltre la sfera locale, ossia se vi vengono condotti animali da altri Cantoni.

Nell'intento di aumentare le prospettive di successo di manifestazioni o
esposizioni, potrebbero verificarsi pratiche contrarie alla protezione degli animali. L'introduzione di un obbligo di autorizzazione a precise condizioni consente in particolare di obbligare gli organizzatori di tali manifestazioni a svolgere un controllo più accurato su tali pratiche.

La rubrica dell'articolo 13 viene adeguata di conseguenza.

Art. 14, rubrica, e cpv. 2 L'articolo 14 capoverso 2 vigente vieta soltanto l'importazione di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati. Con la modifica proposta dell'articolo 14 la mozione Barthassat (07.3848 «Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto») è 6293

attuata. L'attuale divieto d'importazione di pellicce di cane e di gatto e di loro derivati dovrà essere esteso, come nell'UE, al transito, all'esportazione e al commercio (cfr. n. 1.5). La mozione Barthassat richiede invero solo un divieto per le pelli di gatto, ma l'articolo 14 capoverso 2 vigente comprende già anche le pelli di cane.

Anche il divieto vigente nell'UE concerne sia le pellicce di cane sia quelle di gatto.

Per «commercio» s'intendono in particolare l'offerta in vendita, la vendita e la distribuzione (cfr. anche l'art. 2 par. 3 del citato regolamento (CE) n. 1523/2007).

Art. 15, rubrica Poiché l'articolo 15 non costituisce più l'unico articolo della sezione 4, è stata introdotta una rubrica.

Art. 15a (nuovo) Il capoverso 1 istituisce una base legale esplicita per le disposizioni di cui all'articolo 170 OPAn, che obbligano le imprese che effettuano trasporti internazionali di animali a titolo professionale a munirsi della necessaria autorizzazione (cfr. n. 1.5).

I trasporti internazionali devono essere disciplinati in accordi e norme internazionali affinché i mezzi di carico e di trasporto siano compatibili tra di loro nei vari Paesi. In tal modo, anche in caso di lunghe distanze, gli animali non vengono stressati inutilmente dalle inevitabili soste intermedie o di trasbordo e i tempi di trasporto possono essere ridotti al minimo. Questo si applica in particolare al trasporto aereo di animali, ambito in cui la International Air Transport Association (IATA) stabilisce per ogni settore le norme a cui tutte le compagnie di trasporto aereo devono attenersi (cfr. art. 176 OPAn). Il capoverso 2 conferisce quindi al Consiglio federale la facoltà di stabilire quali norme internazionali vanno rispettate nel trasporto internazionale di animali. L'applicazione di standard internazionali nei trasporti internazionali di animali sarà da prendere in considerazione soltanto se corrispondono almeno al livello svizzero di protezione degli animali.

Art. 20a (nuovo) L'opinione pubblica è molto interessata alle informazioni sulla sperimentazione animale. Occorre pertanto migliorare la trasparenza in questo settore delicato. Mentre il rilascio delle autorizzazioni compete ai Cantoni (art. 18 LPAn), il compito di informare il pubblico sulla sperimentazione animale è già affidato all'UFV (art. 36).
Il nuovo articolo 20a estende questa competenza.

La pubblicazione di dati concernenti la sperimentazione animale può avvenire solo a condizione che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione (cfr. art. 180 cpv. 2 Costituzione federale6 [Cost.] e art. 10 cpv. 3 della legge del 21 marzo 19977 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]), in particolare l'interesse al mantenimento del segreto d'affari e di fabbricazione o alla protezione della personalità, nonché alla sicurezza dei ricercatori e degli istituti di ricerca.

Il capoverso 1 stabilisce quali sono i dati che in ogni caso devono essere pubblicati a conclusione di un esperimento. Attualmente, tali dati figurano in parte nella statistica 6 7

RS 101 RS 172.010

6294

annuale degli esperimenti sugli animali (art. 36), che rende conto degli esperimenti nel loro insieme. Le informazioni dovranno ora essere pubblicate in relazione a ogni esperimento. Per i ricercatori questo non dovrebbe comportare un onere lavorativo supplementare, essendo i dati già inseriti nelle domande di autorizzazione, nonché negli annunci alle autorità cantonali di autorizzazione prescritti per legge.

Il titolo e il settore specialistico devono rendere conto in forma concisa e scientifica del contenuto dell'esperimento (cpv. 1 lett. a). Dal 1991, i dati di cui la Convenzione europea del 18 marzo 19868 sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici esige la comunicazione scopo dell'esperimento, relazione con malattie e procedure prescritte per legge figurano in ogni domanda di autorizzazione e nella statistica degli esperimenti su animali. La modifica proposta prevede che per ogni esperimento sia pubblicato lo scopo, in modo tale che per il pubblico risulti chiaro se gli animali sono stati utilizzati per la ricerca di base, per il controllo della qualità, per la tossicologia (p. es. medicamenti o prodotti industriali), per l'istruzione e la formazione, per la diagnosi delle malattie o in un altro contesto, se all'occorrenza esiste un legame con una malattia concreta o se eventualmente l'esperimento sia prescritto per legge (controllo di sostanze chimiche o di preparati medici) (cpv. 1 lett. b). Per ogni esperimento verrebbe inoltre pubblicato il numero di animali impiegati per ogni specie (cpv. 1 lett. c) e il grado di sofferenza degli animali coinvolti (cpv. 1 lett. d).

Al fine di migliorare ulteriormente la trasparenza, il capoverso 2 stabilisce che il Consiglio federale possa prevedere per via di ordinanza la pubblicazione di ulteriori dati, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti degni di protezione non vi si oppongano. Inoltre, nel capoverso 3, il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente il grado di precisione dei dati che devono essere forniti.

Sezione 6a: Sistema d'informazione elettronico nell'ambito della sperimentazione animale Gli articoli 20b20e conferiscono una base legale esplicita al sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. L'ordinanza del 1° settembre
20109 concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA) si fonderà in futuro su questa base legale supplementare.

Art. 20b (nuovo) La Confederazione gestisce un sistema d'informazione elettronico nell'ambito della sperimentazione animale (cpv. 1), segnatamente per l'autorizzazione e la sorveglianza di esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione di animali da laboratorio. Questa soluzione informatica serve all'adempimento dei compiti della Confederazione e rappresenta un importante strumento di lavoro per le autorità cantonali d'esecuzione. Il sistema consente di migliorare e razionalizzare la procedura di autorizzazione, nonché di agevolare la sorveglianza degli esperimenti su animali e dei centri di detenzione, allevamento e commercio di animali da laboratorio.

Il capoverso 2 stabilisce quali sono i dati che possono essere elaborati nel sistema d'informazione. Si tratta esclusivamente di dati necessari all'esecuzione delle dispo8 9

RS 0.457 RS 455.61

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sizioni sulla sperimentazione animale previste nella legislazione sulla protezione degli animali, nonché all'alta vigilanza. Vi rientrano in particolare i dati concernenti autorizzazioni di esperimenti su animali, di centri di detenzione e allevamento di animali da laboratorio (comprese le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti secondo l'art. 142 OPAn). Il sistema d'informazione contiene inoltre dati necessari per la pubblicazione della statistica degli esperimenti su animali, in particolare le notifiche dei ricercatori relative agli esperimenti su animali e ai centri di detenzione di animali da laboratorio (art. 145 OPAn).

Art. 20c (nuovo) Secondo l'articolo 17 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati (LPD), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Inoltre, in base all'articolo 19 capoverso 3 LPD i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto qualora lo preveda esplicitamente una legge in senso formale. Poiché in futuro verranno trattati nel sistema d'informazione anche dati personali degni di particolare protezione (procedimenti e sanzioni amministrativi e penali) e non si può escludere che dai dati archiviati in tale sistema si possano desumere profili della personalità, il capoverso 1 istituisce la base legale formale specifica e stabilisce chi può accedere al sistema online per elaborare dati e a quale scopo. Tutte le istanze interessate possono elaborare dati soltanto nel loro ambito di competenze.

Il diritto conferito alle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali e alle autorità che rilasciano le autorizzazioni di consultare online i dati relativi a domande e decisioni di autorizzazione di altri Cantoni è finalizzato a migliorare ulteriormente la protezione degli animali nel settore della sperimentazione animale (cpv. 2). Le informazioni provenienti dagli altri Cantoni possono costituire un prezioso ausilio nella valutazione delle domande di autorizzazione.

Art. 20d (nuovo) I costi d'esercizio pari a circa 600 000800 000 franchi sono
sostenuti in ugual misura da Confederazione e Cantoni. I Cantoni versano tasse per l'utilizzazione del sistema d'informazione. Il Consiglio federale ha stabilito l'ammontare delle tasse tenendo conto del principio di equivalenza e di copertura dei costi (art. 46a cpv. 3 LOGA) nell'ordinanza del 30 ottobre 198511 dell'UFV (cfr. allegato 2 n. 2 OGEA12). A loro volta, i Cantoni possono riscuotere tasse per le procedure di autorizzazione dagli istituti e dai laboratori che intendono effettuare esperimenti su animali, nonché dai centri di detenzione di animali da laboratorio.

Art. 20e (nuovo) Questo articolo incarica il Consiglio federale di disciplinare le modalità di gestione del sistema d'informazione elettronico.

10 11 12

RS 235.1 RS 916.472 RU 2010 3953

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Art. 23 cpv. 3 e 4 (nuovo) L'articolo 23 capoverso 2 stabilisce che un divieto di tenere animali pronunciato da un Cantone si applica a tutta la Svizzera. L'attuale disciplinamento, che consente alle autorità cantonali responsabili per l'esecuzione di consultare il registro della Confederazione dei divieti di tenere animali, non si è rivelato efficace. In base alla legislazione vigente, il diritto di consultazione è concesso soltanto qualora sussista il sospetto che sia stata commessa una violazione delle prescrizioni in materia di detenzione di animali. Affinché un divieto di tenere animali possa trovare applicazione su tutto il territorio nazionale, i servizi cantonali specializzati nella protezione degli animali devono poter disporre delle informazioni in materia anche in assenza di un sospetto concreto di violazione delle norme pertinenti. Soltanto in questo modo un divieto di tenere animali può veramente esplicare un effetto preventivo. Nella pratica, si constata sovente che i detentori di animali ai quali è stato imposto un divieto di tenere annali in un Cantone, tengono poi animali in un altro Cantone.

Anche nei casi in cui è richiesta un'autorizzazione secondo l'articolo 7 l'autorità competente per l'esame delle domande deve poter consultare il registro dei divieti di tenere animali. Il capoverso 3 è quindi modificato nel senso che i servizi specializzati cantonali di cui all'articolo 33 LPAn possano consultare il registro tenuto dall'UFV nell'adempimento dei loro compiti legali prima che venga commessa una potenziale violazione della LPAn.

Con il nuovo capoverso 4 si intende conferire al Consiglio federale la facoltà di concludere trattati di diritto internazionale relativi allo scambio di informazioni sui divieti pronunciati. Si tratta in primo luogo di consentire lo scambio di informazioni con il Principato del Liechtenstein, con il quale esiste già una stretta collaborazione in ambito veterinario sulla base del trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 192313 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 24 cpv. 3 e 4 (nuovo) Secondo l'articolo 24 capoverso 3 vigente le autorità competenti per l'esecuzione della normativa in materia di protezione degli animali sporgono denuncia penale se sono accertate infrazioni intenzionali alle prescrizioni della
LPAn. Questo disciplinamento ha sempre suscitato incertezze nella prassi. In realtà, è possibile stabilire se una violazione delle disposizioni di una legge è stata commessa intenzionalmente o per negligenza soltanto dopo la conclusione del procedimento penale. Questa valutazione non compete alle autorità preposte all'esecuzione. Il nuovo testo prevede quindi che per tutte le infrazioni sia sporta denuncia penale (cpv. 3). È possibile rinunciarvi soltanto nei casi di lieve entità (cpv. 4). In linea di massima, dunque, saranno passibili di denuncia penale anche i reati commessi per negligenza ma non le infrazioni di poco conto. La nuova disposizione non è finalizzata ad allentare l'obbligo della denuncia penale, bensì a renderlo più coerente.

Art. 25 Questo articolo non subisce modifiche sostanziali. Semplicemente, nei due capoversi l'espressione «autorità federale competente» è sostituita con «UFV», essendo quest'ultimo l'unica autorità competente in materia (cfr. osservazione preliminare).

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RS 0.631.112.514

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Capitolo 5: Disposizioni penali Il 1° gennaio 2007, con la revisione della parte generale del Codice penale14 (CP), è entrato in vigore il nuovo sistema sanzionatorio. Le pene detentive di breve durata sono state sostituite dalla pena pecuniaria e dal lavoro di pubblica utilità.

La legge sulla protezione degli animali prevede per le infrazioni la pena detentiva (detenzione, arresto) o la multa. Le sanzioni devono essere adeguate al nuovo CP15.

In alcuni casi l'entità della pena subisce modifiche per ragioni di sistematicità.

Art. 26 cpv. 1, periodo introduttivo, e cpv. 2 In conformità con il CP, dunque, dal capoverso 1 dev'essere eliminato il riferimento alla detenzione e alla multa. Chi si rende colpevole di maltrattamento di animali secondo l'articolo 26 capoverso 1 LPAn sarà punito ­ in virtù dell'articolo 333 capoverso 2 lettera b CP ­ con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Poiché il Codice penale non prevede più la modalità detentiva dell'arresto, questa nozione dev'essere stralciata dal capoverso 2. Chi agisce per negligenza sarà punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 27 La rubrica di questa disposizione deve essere adeguata al nuovo titolo della terza sezione.

In conformità con il CP, dal capoverso 1 dev'essere eliminato il riferimento alla detenzione o alla multa, nonché all'arresto. Chiunque, intenzionalmente, violando la Convenzione del 3 marzo 197316 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, importa, fa transitare, esporta o prende in possesso animali o prodotti animali menzionati negli allegati I­III sarà punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se l'autore ha agito per negligenza, è inflitta una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Con l'entrata in vigore della nuova legge sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES), il capoverso 1 sarà abrogato e integrato nella nuova legge (cfr. art. 26 disegno LF-CITES e disposizione di coordinamento concernente l'art. 27 cpv. 1 LPAn nell'art. 45a).

Il capoverso 2 viene adeguato al nuovo articolo 14 (cfr. sopra). Non essendo più contemplata dal CP come modalità di detenzione, la nozione di arresto dev'essere stralciata. Il reato commesso per negligenza,
inoltre, non deve più essere punito allo stesso modo del reato intenzionale, bensì con una multa ai sensi dell'articolo 106 CP (importo massimo 10 000 franchi).

Art. 28 cpv. 1, periodo introduttivo, lett. h­i (nuove), nonché cpv. 2 e 3 Nel capoverso 1 dev'essere stralciato il riferimento all'arresto. La pena inflitta per le infrazioni intenzionali deve essere più elevata rispetto a quella per le infra14 15 16

RS 311.0 La nota numero 9 della LPAn rinvia già alla nuova chiave di conversione secondo l'articolo 333 capoverso 2 CP.

RS 0.453

6298

zioni commesse per negligenza. Il reato commesso intenzionalmente (cpv. 1), dunque, sarà sanzionato con una multa fino a 20 000 franchi; quello commesso per negligenza (cpv. 2) con una multa ai sensi dell'articolo 106 CP (importo massimo 10 000 franchi).

All'elenco delle infrazioni punibili secondo il capoverso 1 si aggiungono 2 fattispecie (lett. h e i). Finora le violazioni delle prescrizioni sul commercio professionale di animali e sull'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità erano coperte dal capoverso 3. Il capoverso 1 è stato ampliato a seguito della modifica del capoverso 3 (cfr.

sotto). L'articolo 13 stabilisce che il commercio professionale di animali e l'utilizzazione di animali vivi per la pubblicità necessitano di un'autorizzazione. L'assenza di tale autorizzazione costituisce un'infrazione ai sensi dell'articolo 28. Per pubblicità secondo l'articolo 13 s'intende per esempio l'esposizione di animali vivi in occasione di manifestazioni oppure l'utilizzazione quale elemento decorativo di una vetrina.

Al capoverso 3 è riveduta la norma penale in bianco. Occorre infatti evitare queste ultime poiché violano l'imperativo della determinatezza. Deve essere punito chi contravviene intenzionalmente o per negligenza a una prescrizione d'esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure a una decisione che gli è stata notificata sotto comminatoria del presente articolo. La punibilità delle disposizioni d'esecuzione è esplicitata nelle disposizioni d'esecuzione.

Art. 31 È mantenuta la competenza dei Cantoni in materia di azione penale, sancita nell'articolo 31 capoverso 1. Qualora, all'atto dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e di prodotti animali al di fuori dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, vi sia simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 200517 sulle dogane (LD) o alla legge del 12 giugno 200918 sull'IVA (LIVA), l'Amministrazione federale delle dogane è autorità di perseguimento e di giudizio (cpv. 3).

Secondo l'articolo 31 capoverso 2 vigente, l'autorità federale competente (ossia l'UFV) persegue e giudica le infrazioni di cui all'articolo 27. Tuttavia le spetta l'azione penale solo nei casi in cui svolge anche una funzione di controllo e può quindi constatare fattispecie penali.

L'UFV, dunque, persegue e giudica
le infrazioni nell'ambito della conservazione delle specie (cpv. 2 primo periodo). La competenza per le azioni penali in tale ambito deve essere stabilita nella nuova LF-CITES (cfr. art. 27 progetto LF-CITES e la disposizione di coordinamento concernente l'art. 31 cpv. 2 LPAn nell'art. 45a).

Secondo l'Accordo veterinario, i controlli veterinari di confine si effettuano ancora solo presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in caso di importazione e transito da Paesi terzi, vale a dire da Stati che non sono membri dell'UE. Con gli Stati terzi è tuttavia possibile concludere accordi trilaterali ­ accordi sul riconoscimento reciproco di prescrizioni. Se questo genere di accordi sussiste non verranno effettuati controlli veterinari di confine anche per le importazioni e i transiti da tali Paesi. In caso di esportazioni verso Paesi terzi, sono effettuati controlli veterinari di 17 18

RS 631.0 RS 641.20

6299

confine presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti se esiste il sospetto che le partite d'esportazione non siano conformi alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sull'allevamento di animali o sulle derrate alimentari (art. 29 dell'ordinanza del 18 aprile 200719 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali; OITE). I posti d'ispezione frontalieri riconosciuti sono elencati nell'Accordo veterinario. Attualmente si tratta degli aeroporti internazionali di Zurigo e Ginevra, in cui è tuttora presente l'UFV. La competenza dell'UFV in materia di perseguimento penale si limita quindi alle infrazioni constatate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, commesse all'atto dell'importazione e del transito da Paesi terzi con i quali non sussiste un accordo trilaterale, nonché alle esportazioni verso Paesi terzi (art. 31 cpv. 2 secondo periodo). In caso di infrazione simultanea alla LD o alla LIVA l'azione penale spetta anche in futuro all'Amministrazione delle dogane.

Art. 32 cpv. 1, secondo periodo, 2bis (nuovo), 4 e 5 Il secondo periodo del capoverso 1 non subisce modifiche sostanziali. Semplicemente, l'espressione «autorità federale competente» è sostituita con «UFV», essendo quest'ultimo l'unica autorità competente in materia (cfr. osservazione preliminare).

L'articolo 32 disciplina l'esecuzione della LPAn da parte della Confederazione e dei Cantoni. Secondo il capoverso 2 l'esecuzione spetta ai Cantoni, sempreché la LPAn non preveda diversamente.

In un nuovo capoverso 2bis si stabilisce esplicitamente che il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d'esecuzione e ai risultati dei controlli e delle inchieste. Una disposizione analoga è contenuta nella legge del 9 ottobre 199220 sulle derrate alimentari (LDerr; art. 36).

Sarebbe opportuno inserire una disposizione formale corrispondente nella legge sulla protezione degli animali e nella legge sulle epizoozie, con particolare riferimento al coordinamento dei controlli lungo la filiera alimentare e al piano di controllo nazionale pluriennale. Attualmente, in ambito veterinario sussistono numerosi obblighi di notifica da parte dei Cantoni a livello di ordinanza. Una loro estensione non è prevista. Le notifiche sono
effettuate attraverso il sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a della legge del 1° luglio 196621 sulle epizoozie (LFE), uno strumento utile per l'adempimento degli obblighi negli ambiti delle epizoozie, della protezione degli animali e dell'igiene delle derrate alimentari.

Il capoverso 4 vigente incarica il Consiglio federale di disciplinare la formazione e il perfezionamento professionali delle autorità preposte all'esecuzione. La limitazione del campo d'applicazione alle autorità d'esecuzione non rispecchia più l'attuale realtà organizzativa, poiché già oggi organizzazioni e ditte sono coinvolte nell'esecuzione della LPAn in base all'articolo 38. Al fine di garantire la professionalità nel settore veterinario, occorre che i collaboratori di tali organizzazioni e ditte
cui potrebbero essere affidati controlli soddisfino le stesse esigenze poste alle
autorità d'esecuzione. Per tal motivo, la nuova formulazione del capoverso 4 prevede che il Consiglio federale disciplini la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della LPAn.

19 20 21

RS 916.443.10 RS 817.0 RS 916.40

6300

Analogamente al diritto vigente, lo svolgimento della procedura di autorizzazione di cui all'articolo 7 capoverso 2 resta di competenza della Confederazione (cpv. 5).

L'esecuzione al confine doganale viene effettuata dall'autorità federale competente soltanto ai posti d'ispezione frontalieri riconosciuti (cfr. spiegazioni all'art. 31).

L'articolo 32 capoverso 5 è adeguato di conseguenza.

Resta di competenza della Confederazione anche il controllo della circolazione delle specie di flora e di fauna protette in applicazione della Convenzione del 3 marzo 197322 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (cpv. 5). Questa competenza deve tuttavia essere inserita nella nuova legge sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) (cfr. in particolare l'art. 17 del disegno LF-CITES e la disposizione di coordinamento concernente l'art. 32 cpv. 5 LPAn nell'art. 45a).

Art. 32a (nuovo) Il Consiglio federale deve poter concludere trattati di diritto internazionale sulla formazione, lo svolgimento di controlli e lo scambio di informazioni nel settore della protezione degli animali. S'intendono in primo luogo le convenzioni concernenti la collaborazione transfrontaliera con il Principato del Liechtenstein nell'esecuzione della LPAn (cfr. anche spiegazioni all'art. 23 cpv. 4). La collaborazione a livello di formazione può comprendere anche cicli formativi per le persone che si occupano di animali. È ipotizzabile anche una collaborazione con altri Stati, in particolare con Stati limitrofi. Per quanto concerne i trattati internazionali relativi alla ricerca nel settore della protezione degli animali, la competenza del Consiglio federale è stabilita nella legge federale del 7 ottobre 198323 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

Art. 32b (nuovo) A differenza dell'ordinamento procedurale generale previsto dalla legge federale del 20 dicembre 196824 sulla procedura amministrativa, nell'ambito della protezione degli animali le decisioni dell'UFV devono essere impugnabili mediante opposizione. Questo consentirà di risolvere malintesi, piccoli errori e ambiguità da parte dell'autorità decisionale. Gran parte delle controversie che sorgono in occasione delle decisioni di prima istanza dovrebbe essere regolata in questo modo. Il
termine di opposizione di dieci giorni offre la possibilità di motivare l'opposizione a sufficienza.

Le decisioni delle commissioni d'esame (cfr. art. 35a) devono continuare ad essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Art. 35 cpv. 1 Questa disposizione non subisce modifiche sostanziali. Semplicemente, l'espressione «autorità federale competente» è sostituita con «UFV» essendo quest'ultimo l'unica autorità competente in materia (cfr. osservazione preliminare) e viene operato un adeguamento redazionale.

22 23 24

RS 0.453 RS 420.1 RS 172.021

6301

Art. 35a (nuovo) La maggiore complessità dei compiti che i servizi veterinari statali sono chiamati ad assolvere richiede una più elevata professionalizzazione. È questo il motivo per cui l'articolo 32 capoverso 4 LPAn prevede che il Consiglio federale disciplini la formazione e il perfezionamento delle autorità d'esecuzione. Fondandosi su questa disposizione, nonché sugli articoli 2 LFE e 41 capoverso 1 LDerr, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 24 gennaio 200725 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. In osservanza dell'articolo 16 della stessa è stata istituita la Commissione della formazione per il servizio veterinario.

Analogamente agli articoli 41a LDerr e 3a LFE, anche nella legge sulla protezione degli animali dev'essere prevista esplicitamente la possibilità di istituire commissioni d'esame. Secondo l'articolo 57c capoverso 2 LOGA, in vigore dal 1° gennaio 2009, il Consiglio federale è competente per l'istituzione di commissioni extraparlamentari, di cui nomina i membri.

Art. 36, primo periodo Il primo periodo dell'articolo 36 non subisce modifiche sostanziali. Semplicemente, l'espressione «autorità federale competente» è sostituita con «UFV», essendo quest'ultimo l'unica autorità competente in materia (cfr. osservazione preliminare).

3

Ripercussioni

3.1

Per la Confederazione

Per quanto concerne l'informazione del pubblico a proposito della sperimentazione animale (art. 20a), l'UFV è incaricato di fare in modo che i dati pertinenti siano pubblicati. L'attuazione di questo compito richiederà un aumento dell'effettivo del personale di un posto supplementare a tempo pieno presso l'UFV, nonché un certo onere supplementare non ancora quantificabile al momento attuale.

Il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali comporta per Confederazione, Cantoni e ricercatori agevolazioni e miglioramenti determinanti nella gestione del settore della sperimentazione animale e va inteso come sistema d'informazione e di transazione tra cittadini/aziende e Amministrazione nell'ambito del Governo elettronico. L'esperienza dimostra che per gestire l'offerta del Governo elettronico occorre un aumento del personale di un posto supplementare a tempo pieno. Questo aumento dei costi d'esercizio sarà sostenuto nella misura del 50 per cento dai Cantoni per mezzo di tasse (cfr. spiegazioni all'art. 20d).

Per il resto, le modifiche di legge proposte non comportano oneri supplementari diretti a livello di finanze o di personale.

25

RS 916.402

6302

3.2

Per i Cantoni e i Comuni

Le modifiche di legge proposte non hanno ripercussioni dirette su Cantoni e Comuni.

La nuova possibilità di estendere per via di ordinanza l'obbligo di annuncio e di autorizzazione ai trattamenti curativi su animali (art. 7) non ha ripercussioni dirette sui Cantoni. I Cantoni saranno consultati a proposito delle modifiche di ordinanza pertinenti. Le nuove disposizioni concernenti l'obbligo di denuncia (art. 24) non comporteranno oneri supplementari per i Cantoni poiché tale obbligo esiste già oggi.

Anche il disciplinamento dell'informazione in merito alle misure d'esecuzione e ai risultati dei controlli e delle inchieste (art. 32 cpv. 2bis) dal punto di vista attuale non implica per i Cantoni alcun onere supplementare non essendo prevista un'estensione degli obblighi di notifica vigenti.

L'aumento dell'organico di un posto di lavoro supplementare a tempo pieno, necessario per assicurare la gestione elettronica degli esperimenti su animali presso l'UFV nell'ambito del Governo elettronico, comporterà un aumento dei costi d'esercizio del sistema d'informazione elettronico. I costi d'esercizio saranno sostenuti in ugual misura da Confederazione e Cantoni (cfr. n. 3.1). L'ordinanza sulle tasse dell'UFV dovrà essere adeguata di conseguenza.

3.3

Per l'economia

Le modifiche di legge proposte non avranno ripercussioni dirette per l'economia.

4

Programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200826 sul programma di legislatura 2007­2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200827 sul programma di legislatura 2007­2011. La necessità di migliorare e aggiornare la LPAn è risultata in particolare nell'ambito dei lavori concernenti le disposizioni di esecuzione, entrate in vigore il 1° settembre 2008.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Secondo l'articolo 80 capoverso 1 Cost., la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. In questo settore la Confederazione ha un'ampia competenza legislativa.

26 27

FF 2008 597 FF 2008 7469

6303

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte corrispondono agli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, in particolare nell'accordo veterinario.

5.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale.

5.4

Subordinazione al freno alle spese

Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale, le disposizioni concernenti i sussidi, nonché i crediti d'impegno e i limiti di spesa che comportano nuove spese uniche superiori ai 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori ai due milioni di franchi, devono essere approvate dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Non contenendo alcuna disposizione in materia di sussidi né decreti di finanziamento, le modifiche qui proposte non sottostanno al freno alle spese.

5.5

Compatibilità con la legge sui sussidi

Non prevedendo né indennità né aiuti finanziari, il presente progetto non è in alcun modo riconducibile ai principi sanciti dalla legge del 5 ottobre 199028 sui sussidi.

5.6

Delega di competenze legislative

La presente revisione della LPAn contiene le seguenti nuove norme di delega:

28

­

conformemente all'articolo 5 capoverso 1bis il Consiglio federale può prevedere che la Confederazione e i Cantoni riconoscano determinati corsi di formazione e perfezionamento;

­

conformemente all'articolo 6 capoverso 3 il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di formazione e perfezionamento delle persone che eseguono trattamenti curativi su animali;

­

conformemente all'articolo 7 capoverso 1 il Consiglio federale può assoggettare determinati trattamenti curativi su animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione;

RS 616.1

6304

­

conformemente all'articolo 7 capoverso 4 il Consiglio federale può assoggettare all'obbligo di annuncio o di autorizzazione oppure vietare l'immissione in commercio e l'utilizzo di mezzi ausiliari e apparecchi destinati all'addestramento e al controllo degli animali che provocano dolore a questi ultimi;

­

conformemente all'articolo 10 capoverso 2, secondo periodo, il Consiglio federale può vietare l'importazione, il transito e l'esportazione, nonché l'immissione in commercio, di animali con determinate caratteristiche, in particolare anormalità fisiche e comportamentali;

­

conformemente all'articolo 13 capoverso 2 il Consiglio federale può assoggettare le manifestazioni interregionali con animali all'obbligo di annuncio o di autorizzazione;

­

conformemente all'articolo 15a capoverso 2 il Consiglio federale può stabilire quali norme internazionali devono essere rispettate nei trasporti internazionali di animali;

­

conformemente all'articolo 20a capoverso 2 il Consiglio federale può prevedere che, oltre ai dati citati nel capoverso 1, siano pubblicati altri dati relativi a esperimenti su animali;

­

conformemente all'articolo 20a capoverso 3 il Consiglio federale disciplina i particolari relativi all'informazione del pubblico sulla sperimentazione animale, segnatamente il grado di precisione dei dati da fornire;

­

conformemente all'articolo 20d il Consiglio federale determina le tasse per l'utilizzo del sistema d'informazione da parte dei Cantoni;

­

conformemente all'articolo 20e il Consiglio federale disciplina i particolari relativi all'esercizio del sistema d'informazione elettronico;

­

conformemente all'articolo 23 capoverso 4 il Consiglio federale può dichiarare applicabili in Svizzera divieti di detenere animali pronunciati all'estero;

­

conformemente all'articolo 32 capoverso 2bis il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d'esecuzione e ai risultati dei controlli e delle inchieste;

­

conformemente all'articolo 32 capoverso 4 il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento delle persone che svolgono funzioni nell'ambito dell'esecuzione della LPAn.

In merito alla facoltà del Consiglio federale di concludere trattati internazionali, si rinvia alle spiegazioni relative agli articoli 23 capoverso 4 e 32a.

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