Termine di referendum: 6 ottobre 2011
Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF) Modifica del 17 giugno 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20101, decreta: I La legge del 4 ottobre 19912 sui PF è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 63a capoverso 1 e 64 capoverso 3 della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 19874, Titolo prima dell'art. 40f
Sezione 3b: Disposizioni transitorie per il 2012 Art. 40f
Limite di spesa secondo l'articolo 34b
In deroga all'articolo 34b capoverso 2, per il 2012 l'Assemblea federale proroga di un anno il limite di spesa per gli anni 20082011.
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Il limite di spesa è aumentato in funzione del mandato di prestazioni.
Art. 40g
Mandato di prestazioni secondo l'articolo 33
Il mandato di prestazioni secondo l'articolo 33 per gli anni 20082011 è prorogato di un anno ed è valido anche per il 2012.
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2
Può essere modificato e completato.
Gli accordi sugli obiettivi conclusi dal Consiglio dei PF con i PF e gli istituti di ricerca per gli anni 20082011 in virtù dell'articolo 33a sono validi anche per il 2012.
Il Consiglio dei PF può completarli.
3
1 2 3 4
FF 2011 689 RS 414.110 RS 101 FF 1988 I 565
2010-2131
4351
Politecnici federali. LF
Art. 40h
Nomina del Consiglio dei PF secondo l'articolo 24
In deroga all'articolo 24 capoverso 1, il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio dei PF per un periodo di cinque anni, con effetto dal 1° gennaio 2012.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 28 giugno 20115 Termine di referendum: 6 ottobre 2011
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FF 2011 4351
4352