Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale del 13 dicembre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta: Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore del prestito di personale, viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 La dichiarazione d'obbligatorietà generale è valida per tutto il territorio della Svizzera.

1

2

La dichiarazione d'obbligatorietà è valida per tutte le aziende a.

che possiedono un permesso di lavoro a prestito federale o cantonale conformemente alla legge federale sul collocamento e

b.

sono assicurate nella classe 70C SUVA conformemente all'articolo 66 della legge sull'assicurazione contro gli infortuni e

c.

che per quanto concerne il lavoratore preso in prestito, presentano un salario annuo di almeno 1 200 000 franchi.

Aziende che possono rendere credibile nei confronti della Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPPC), il fatto che il salario di 1 200 000 franchi venga superato esclusivamente momentaneamente per motivi dovuti alla congiuntura, vengono escluse dalla CPPC dal campo d'applicazione della dichiarazione d'obbligatorietà generale.

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La dichiarazione d'obbligatorietà generale vale per i lavoratori che vengono prestati dalle aziende conformemente alla cifra 1. Sono esclusi i lavoratori con salari al di sopra del guadagno massimo assicurato in base alla SUVA. Sono anche esclusi lavoratori che vengono prestati nelle aziende agricole in caso di difficoltà (per esempio assenze dovute alle vacanze e impedimenti al lavoro del dirigente dell'azienda o a situazioni di ingente lavoro).

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RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale. DCF

Art. 3 Per quanto riguarda i contributi secondo l'articolo 7 del CCL, occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro del SECO un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2012 ed è valido sino al 31 dicembre 2014. Durante un periodo transitorio di tre mesi dall'entrata in vigore, possono essere effettuati controlli dagli organi d'esecuzione del CCL per il settore del prestito di personale, ma non saranno inflitte pene convenzionali e spese di controllo in caso di eventuali infrazioni al CCL durante questo periodo transitorio.

13 dicembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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