Termine di referendum: 7 luglio 2011

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità del 18 marzo 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 giugno 20102, decreta: Art. 1 La Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 20013 sulla cibercriminalità è approvata.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Visti gli articoli 40 e 42 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula le seguenti riserve e dichiarazioni:

3

a.

dichiarazione in merito all'articolo 2: La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 2 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso violando misure di sicurezza.

b.

dichiarazione in merito all'articolo 3: La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 3 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso a fine di lucro.

c.

riserva relativa all'articolo 6 paragrafo 3: La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 6 paragrafo 1 soltanto nel caso in cui il reato consista nel vendere, distribuire o mettere a disposizione in altro modo gli elementi di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a numero ii.

1 2 3

RS 101 FF 2010 4119 RS ...; FF 2010 4169

2010-0527

2523

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità. DF

d.

dichiarazione in merito all'articolo 7: La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 7 soltanto nel caso in cui il reato sia commesso con l'intento di procurare un indebito vantaggio a se stessi o a terzi oppure di arrecare un danno.

e.

dichiarazione in merito all'articolo 9 paragrafo 3: La Svizzera dichiara che, ai fini dell'articolo 9 paragrafo 2, considera «minori» tutti i soggetti di età inferiore a 16 anni.

f.

riserva relativa all'articolo 9 paragrafo 4: La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 9 paragrafo 2 lettera b.

g.

riserva relativa all'articolo 14 paragrafo 3: La Svizzera si riserva il diritto di applicare le misure di cui all'articolo 20 esclusivamente ai crimini e ai delitti ai sensi del Codice penale4.

h.

dichiarazione in merito all'articolo 27 paragrafo 9: La Svizzera dichiara che, nei casi urgenti ai sensi dell'articolo 27 paragrafo 9, l'autorità centrale competente per ricevere tutte le domande di assistenza giudiziaria indirizzate alla Svizzera è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.

i.

riserva relativa all'articolo 29 paragrafo 4: La Svizzera si riserva il diritto di subordinare alla condizione prevista dall'articolo 29 paragrafo 4 l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria che richieda l'applicazione di misure coercitive.

Il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa quanto segue:

4

4

a.

secondo l'articolo 24 paragrafo 7, l'autorità competente per l'invio e la ricezione delle domande di estradizione o di arresto provvisorio è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna;

b.

secondo l'articolo 27 paragrafo 2, l'autorità centrale competente per l'invio e la ricezione delle domande di assistenza giudiziaria è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna;

c.

secondo l'articolo 35, il punto di contatto reperibile 24 ore su 24 sette giorni su sette è l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.

RS 311.0

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità. DF

Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale5 Art. 143bis Accesso indebito 1 Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di a un sistema per trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di

parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2

2. Legge del 20 marzo 19816 sull'assistenza in materia penale Art. 18b

Dati relativi al traffico informatico

L'autorità federale o cantonale incaricata di trattare una domanda di assistenza giudiziaria può ordinare la trasmissione all'estero di dati elettronici relativi al traffico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se:

1

a.

le misure provvisionali adottate dimostrano che la comunicazione oggetto della domanda ha origine all'estero; oppure

b.

tali dati sono stati acquisiti dall'autorità d'esecuzione sulla base di un ordine di sorveglianza in tempo reale autorizzata (art. 269­281 del Codice di procedura penale7).

Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima che la decisione in merito alla concessione e alla portata dell'assistenza giudiziaria sia passata in giudicato.

2

La decisione di cui al capoverso 1 e, se del caso, l'ordine e l'autorizzazione della sorveglianza devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio federale.

3

5 6 7

RS 311.0 RS 351.1 RS 312.0

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità. DF

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate nell'articolo 2.

2

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 29 marzo 20118 Termine di referendum: 7 luglio 2011

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FF 2011 2523

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