Termine di referendum: 6 ottobre 2011

Legge federale sulla promozione dello sport e dellattività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo) del 17 giugno 2011

LAssemblea federale della Confederazione Svizzera, visto larticolo 68 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell11 novembre 20092, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Obiettivi

Per promuovere le capacità fisiche e la salute della popolazione, nonché la formazione globale e la coesione sociale, la presente legge persegue gli obiettivi seguenti:

1

2

a.

incrementare lattività fisica e sportiva in tutte le fasce detà;

b.

riqualificare il valore dello sport e dellattività fisica nelleducazione e nellistruzione;

c.

creare condizioni quadro adeguate per promuovere lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta;

d.

incoraggiare comportamenti che contribuiscano a radicare nella società i valori positivi dello sport e a combattere gli effetti collaterali indesiderati;

e.

prevenire gli infortuni derivanti dallo sport e dallattività fisica.

Per raggiungere tali obiettivi la Confederazione: a.

sostiene e realizza programmi e progetti;

b.

adotta misure, segnatamente nei campi della formazione, dello sport di competizione, della correttezza e della sicurezza nello sport, nonché della ricerca.

Art. 2

Collaborazione con i Cantoni, i Comuni e i privati

La Confederazione collabora con i Cantoni e i Comuni. Tiene conto delle loro misure di promozione dello sport e dellattività fisica.

1

1 2

RS 101 FF 2009 7113

2009-1600

4385

Legge sulla promozione dello sport

La Confederazione promuove liniziativa privata e collabora in particolare con le federazioni sportive svizzere.

2

Capitolo 2: Sostegno a programmi e progetti Sezione 1: Promozione generale dello sport e dellattività fisica Art. 3

Programmi e progetti

La Confederazione coordina, sostiene e avvia programmi e progetti destinati a promuovere lattività fisica e sportiva regolare in tutte le fasce detà.

1

2

Può accordare contributi o fornire prestazioni in natura.

Art. 4

Sostegno alle federazioni sportive

La Confederazione sostiene lassociazione mantello delle federazioni sportive svizzere e può accordare contributi ad altre federazioni sportive nazionali.

1

2 Può concludere con le federazioni sportive contratti di prestazioni per lo svolgimento di compiti di promozione dello sport.

3 Nellambito delle proprie competenze provvede affinché le federazioni sportive internazionali possano beneficiare di buone condizioni quadro per le loro attività in Svizzera.

Art. 5

Impianti sportivi

La Confederazione elabora un Piano nazionale degli impianti sportivi, finalizzato alla pianificazione e al coordinamento degli impianti sportivi dimportanza nazionale. Questo documento viene aggiornato costantemente.

1

La Confederazione può concedere aiuti finanziari per la costruzione di impianti sportivi dimportanza nazionale.

2

3

Può offrire consulenza ai costruttori e ai gestori di impianti sportivi.

Sezione 2: Gioventù e Sport Art. 6

Programma

La Confederazione gestisce il programma Gioventù e Sport, destinato a bambini e giovani.

1

Gioventù e Sport sostiene lo sviluppo e la maturazione di bambini e giovani e consente loro di vivere lo sport in tutte le sue dimensioni.

2

La partecipazione a Gioventù e Sport è possibile, per la prima volta, a partire dal 1° gennaio dellanno in cui la persona compie 5 anni e, per lultima volta, il 31 dicembre dellanno in cui ne compie 20.

3

4386

Legge sulla promozione dello sport

Art. 7

Collaborazione

I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private partecipano alla realizzazione del programma Gioventù e Sport. Al riguardo, la Confederazione può concludere contratti di prestazioni.

1

2 I Cantoni designano unautorità competente per la realizzazione del programma Gioventù e Sport.

Art. 8

Offerta

Con il programma Gioventù e Sport, nelle discipline ammesse vengono sostenuti corsi e campi per differenti gruppi di destinatari.

Art. 9

Formazione dei quadri

La formazione dei quadri compete alla Confederazione e ai Cantoni. Entrambi possono far capo a organizzazioni private.

1

2

La Confederazione vigila sulla formazione dei quadri.

Il Consiglio federale definisce le offerte in materia di formazione dei quadri e stabilisce le condizioni per il rilascio, la sospensione, la revoca e la soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport.

3

4 LUfficio federale dello sport (UFSPO) decide in merito al rilascio, alla sospensione, alla revoca e alla soppressione di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport.

Art. 10

Verifica straordinaria della reputazione

Se esiste un indizio concreto che una persona abbia commesso un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, lUFSPO ne verifica la reputazione.

1

Se nei confronti della persona interessata è pendente un procedimento penale per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, lUFSPO nega o sospende il riconoscimento.

2

3 Se la persona interessata è stata condannata con sentenza passata in giudicato per un reato incompatibile con il suo statuto di quadro Gioventù e Sport, lUFSPO nega o revoca il riconoscimento.

4 Per verificare la reputazione, lUFSPO consulta i dati del casellario giudiziale riguardanti le sentenze pronunciate e i procedimenti penali pendenti.

5 Su richiesta scritta, le autorità di perseguimento penale e i tribunali sono tenuti a comunicare allUFSPO informazioni complementari tratte dai pertinenti atti penali, a condizione che:

a.

ciò sia necessario per la decisione concernente il rilascio, la sospensione o la revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport;

b.

non vengano in tal modo pregiudicati i diritti della personalità di terzi; e

c.

non sia in tal modo compromesso lo scopo dellistruzione penale.

4387

Legge sulla promozione dello sport

Art. 11

Prestazioni della Confederazione

La Confederazione accorda contributi a corsi e campi, nonché alla formazione dei quadri proposti dai Cantoni e dalle organizzazioni private.

1

Può mettere a disposizione materiale in prestito per la realizzazione del programma Gioventù e Sport.

2

Capitolo 3: Formazione e ricerca Sezione 1: Sport a scuola Art. 12

Promozione delle opportunità di praticare sport e attività fisica

Nellambito dellinsegnamento scolastico, i Cantoni promuovono le opportunità di praticare quotidianamente sport e attività fisica. Provvedono affinché siano disponibili gli impianti e il materiale necessari.

1

2 Linsegnamento delleducazione fisica è obbligatorio nella scuola dellobbligo e nel livello secondario II.

La Confederazione, dopo aver consultato i Cantoni, stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per linsegnamento delleducazione fisica nella scuola dellobbligo e nel livello secondario II, eccezion fatta per le scuole professionali di base. Al riguardo, considera le esigenze specifiche del livello di scuola.

3

4 Nella scuola dellobbligo sono obbligatorie almeno tre lezioni di educazione fisica alla settimana.

Il Consiglio federale stabilisce il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per linsegnamento delleducazione fisica nelle scuole professionali di base.

5

Art. 13

Formazione e perfezionamento dei docenti

La Confederazione può sostenere, in collaborazione con i Cantoni, la formazione e il perfezionamento dei docenti che insegnano educazione fisica.

1

2 I Cantoni, dopo aver consultato la Confederazione, stabiliscono lentità minima e i requisiti qualitativi della formazione dei docenti che insegnano educazione fisica.

Sezione 2: Scuola universitaria federale dello sport Art. 14 La Confederazione gestisce una Scuola universitaria dello sport che dispensa un insegnamento, provvede alla ricerca e offre prestazioni nel campo delle scienze dello sport proponendo formazioni e perfezionamento a livello terziario.

1

4388

Legge sulla promozione dello sport

Laccreditamento della Scuola universitaria federale dello sport è retto dalla legislazione concernente laiuto alle scuole universitarie e il coordinamento nel settore universitario svizzero.

2

3

Il Consiglio federale disciplina le condizioni dammissione ai cicli di studio.

Sezione 3: Ricerca nel campo delle scienze dello sport Art. 15 La Confederazione può sostenere la ricerca nel campo delle scienze dello sport.

Capitolo 4: Sport di competizione Art. 16

Misure

La Confederazione sostiene la promozione dello sport giovanile di competizione e dello sport di punta.

1

2

3

A tale scopo adotta in particolare le misure seguenti: a.

offre prestazioni per sostenere gli sportivi di punta nello sviluppo del loro livello competitivo;

b.

sostiene la formazione e il perfezionamento degli allenatori;

c.

offre la possibilità agli sportivi di punta di sviluppare il loro livello competitivo durante il servizio militare o di protezione civile.

Può promuovere offerte che consentono di conciliare sport e formazione.

Art. 17

Manifestazioni sportive internazionali

La Confederazione può sostenere lorganizzazione in Svizzera di manifestazioni e congressi sportivi internazionali di importanza europea o mondiale sempre che i Cantoni contribuiscano in misura adeguata ai costi.

1

Può promuovere e coordinare la preparazione e lo svolgimento di grandi manifestazioni sportive internazionali. Al riguardo, collabora con i Cantoni e i Comuni interessati, nonché con le federazioni sportive organizzatrici.

2

4389

Legge sulla promozione dello sport

Capitolo 5: Correttezza e sicurezza Sezione 1: Misure generali Art. 18 La Confederazione si impegna per il rispetto della correttezza e della sicurezza nello sport. Combatte gli effetti collaterali indesiderati dello sport.

1

2 Collabora con i Cantoni e le federazioni. Subordina la concessione di aiuti finanziari allassociazione mantello delle federazioni sportive svizzere, ad altre organizzazioni sportive o a organizzatori responsabili di manifestazioni sportive al loro impegno per uno sport corretto e sicuro.

3

Può attuare direttamente misure preventive nell'ambito di programmi e progetti.

Sezione 2: Misure antidoping Art. 19

Principio

La Confederazione sostiene e adotta misure contro labuso di prodotti e metodi per incrementare le prestazioni fisiche nello sport (doping), segnatamente mediante la formazione, la consulenza, la documentazione, la ricerca, linformazione e i controlli.

1

Il Consiglio federale può delegare completamente o in parte la competenza di adottare misure antidoping a unagenzia nazionale antidoping. Questultima emana le decisioni necessarie.

2

3 Il Consiglio federale stabilisce i prodotti e i metodi il cui uso o la cui applicazione è punibile. Al riguardo, tiene conto dellevoluzione a livello internazionale.

Art. 20

Limitazione della disponibilità di prodotti e metodi dopanti

Le unità amministrative della Confederazione, lIstituto svizzero per gli agenti terapeutici, i servizi cantonali competenti e lorgano competente per le misure antidoping di cui allarticolo 19 collaborano per limitare la disponibilità di prodotti e metodi dopanti.

1

2 LAmministrazione delle dogane comunica alle autorità cantonali di perseguimento penale gli accertamenti che la inducono a sospettare una violazione delle disposizioni della presente legge.

3 Nei casi di sospetta violazione delle disposizioni della presente legge, lAmministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere alla frontiera o in depositi doganali i prodotti dopanti e a far capo allorgano competente per le misure antidoping di cui allarticolo 19. Questultimo procede agli accertamenti del caso e adotta le misure necessarie.

4390

Legge sulla promozione dello sport

Indipendentemente da un eventuale procedimento penale, lorgano competente per le misure antidoping di cui allarticolo 19 può disporre la confisca e la distruzione di prodotti dopanti o di oggetti destinati direttamente allo sviluppo e allapplicazione di metodi dopanti.

4

Art. 21

Controlli antidoping

1

Chi partecipa a competizioni sportive può essere sottoposto a controlli antidoping.

2

Possono eseguire controlli antidoping: a.

le agenzie antidoping nazionali e internazionali;

b.

la federazione sportiva nazionale e internazionale cui lo sportivo è affiliato, lassociazione mantello delle federazioni sportive svizzere e il Comitato internazionale olimpico;

c.

gli organizzatori delle manifestazioni sportive cui lo sportivo partecipa.

Gli organi di controllo antidoping di cui al capoverso 2 sono autorizzati a trattare i dati personali rilevati in relazione alla propria attività di controllo, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, e a trasmetterli allorgano competente per:

3

a.

valutare i controlli;

b.

pronunciare una sanzione contro gli sportivi che praticano il doping.

Gli organi di controllo antidoping di cui al capoverso 2 lettere b e c comunicano i risultati dei loro controlli allorgano competente per le misure antidoping di cui allarticolo 19.

4

Art. 22

Disposizioni penali

Chiunque a scopo di doping fabbrica, acquista, importa, esporta, fa transitare, procura per mediazione, smercia, prescrive, mette in circolazione, consegna o possiede prodotti dopanti di cui allarticolo 19 capoverso 3 o applica a terzi metodi dopanti di cui allarticolo 19 capoverso 3, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a cinque anni; la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria.

2

3

Il caso è considerato grave segnatamente se lautore: a.

agisce come associato di una banda intesa a commettere una delle attività menzionate nel capoverso 1;

b.

con una delle attività menzionate al capoverso 1 espone a un pericolo particolarmente grave la salute o la vita di sportivi;

c.

procura per mediazione, smercia, prescrive o distribuisce a bambini e giovani minori di 18 anni prodotti di cui allarticolo 19 capoverso 3 o applica su tali persone metodi di cui allarticolo 19 capoverso 3;

4391

Legge sulla promozione dello sport

d.

realizza una grossa cifra daffari o un guadagno considerevole agendo per mestiere.

4 Se la fabbricazione, lacquisto, limportazione, lesportazione, il transito o il possesso sono finalizzati esclusivamente al consumo personale, il responsabile è esente da pena.

Art. 23

Azione penale

Lazione penale compete ai Cantoni. Nellambito dellinchiesta, le autorità cantonali di perseguimento penale possono far capo allorgano competente per le misure antidoping di cui allarticolo 19 e allAmministrazione delle dogane.

1

Se i controlli antidoping dimostrano il ricorso a prodotti o metodi di cui allarticolo 19 capoverso 3, lorgano che ha eseguito i controlli informa le competenti autorità di perseguimento penale e trasmette loro tutti gli atti.

2

3 Conformemente allarticolo 104 capoverso 2 del Codice di procedura penale3, lorgano competente per le misure antidoping di cui allarticolo 19 dispone dei seguenti diritti di parte:

a.

il diritto di impugnare i decreti di non luogo a procedere e di abbandono;

b.

il diritto di fare opposizione ai decreti daccusa;

c.

il diritto di interporre appello o appello incidentale contro i punti della sentenza relativi alla pena.

Art. 24

Informazione

Le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie informano lorgano competente per le misure antidoping di cui allarticolo 19 in merito ai procedimenti penali avviati per violazioni dellarticolo 22, nonché alle loro decisioni. Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni vengono comunicate.

Art. 25

Scambio dinformazioni a livello internazionale

Lorgano competente per le misure antidoping di cui allarticolo 19 è autorizzato, ai fini della lotta contro il doping, a scambiare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, con organi antidoping esteri o internazionali riconosciuti, se tale scambio di dati è necessario per: 1

3

a.

trattare richieste mediche e rilasciare autorizzazioni mediche per uno sportivo;

b.

pianificare, coordinare ed eseguire controlli antidoping su uno sportivo;

c.

comunicare i risultati dei controlli antidoping ai competenti organi antidoping esteri o internazionali.

RS 312.0

4392

Legge sulla promozione dello sport

Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a possono essere comunicati soltanto i dati necessari per la valutazione delle richieste e delle autorizzazioni. La comunicazione dei dati richiede lesplicito consenso dello sportivo interessato.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b possono essere comunicati soltanto i dati seguenti:

3

a.

le generalità;

b.

le indicazioni mediche e geografiche necessarie affinché i controlli antidoping possano svolgersi conformemente alle norme internazionali.

4 Lorgano competente per le misure antidoping di cui allarticolo 19 provvede affinché i dati da esso trasmessi non vengano inoltrati a terzi non autorizzati. Rifiuta di comunicare i dati se teme una violazione dei diritti della personalità, in particolare se lorgano ricevente non può garantire una protezione adeguata di tali dati.

Capitolo 6: Organizzazione e finanze Sezione 1: Organizzazione Art. 26

UFSPO

LUFSPO adempie i compiti che spettano alla Confederazione in virtù della presente legge sempre che non se ne occupino altri servizi della Confederazione.

1

2 È responsabile dei sistemi dinformazione conformemente alla legge federale del 17 giugno 20114 sui sistemi dinformazione della Confederazione nel campo dello sport.

Gestisce la Scuola universitaria federale dello sport e due centri per i corsi e la formazione, uno a Macolin e laltro a Tenero.

3

4 Nel definire lorganizzazione dellUFSPO, il Consiglio federale considera i compiti della Scuola universitaria federale dello sport.

Art. 27

Organizzazioni: istituzione e partecipazione

Per ladempimento dei propri compiti, la Confederazione può partecipare a organizzazioni private o pubbliche oppure istituire organizzazioni particolari.

Sezione 2: Finanze Art. 28

Finanziamento di programmi e progetti

La Confederazione può commissionare e finanziare programmi e progetti nel quadro di programmi pluriennali gestiti con mandati di prestazioni.

1

4

RS ...; FF 2011 4399

4393

Legge sulla promozione dello sport

Ove la presente legge non preveda altrimenti, Cantoni e privati partecipano in misura adeguata al finanziamento. La Confederazione mira a soluzioni basate sul partenariato.

2

3 LAssemblea federale stabilisce mediante decreto federale semplice lammontare massimo pluriennale dei mezzi finanziari.

4

La Confederazione accorda aiuti finanziari nel quadro dei crediti stanziati.

Art. 29

Prestazioni commerciali

LUFSPO può fornire prestazioni commerciali a persone o organizzazioni particolarmente interessate alle sue installazioni o ai suoi servizi se tali prestazioni: 1

a.

sono in stretta relazione con i suoi compiti principali;

b.

non pregiudicano ladempimento dei suoi compiti principali; e

c.

non richiedono mezzi materiali o risorse di personale supplementari significativi.

2 Per le sue attività commerciali, lUFSPO deve fissare prezzi di mercato e impostare la contabilità aziendale in modo tale da poter documentare spese e ricavi delle singole attività. Il sovvenzionamento indiretto delle attività commerciali non è consentito.

Capitolo 7: Esecuzione e misure amministrative Art. 30

Competenze del Consiglio federale

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2

Può autorizzare lUFSPO a emanare prescrizioni tecniche per: a.

Gioventù e Sport;

b.

lorganizzazione e la gestione della Scuola universitaria federale dello sport;

c.

i contenuti dei singoli cicli di studio della Scuola universitaria federale dello sport.

Art. 31

Competenze del DDPS

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS): a.

definisce le discipline e i singoli gruppi di destinatari del programma Gioventù e Sport, nonché i criteri per sostenere detti gruppi;

b.

definisce i criteri per il riconoscimento degli offerenti di corsi e campi del programma Gioventù e Sport;

c.

stabilisce le condizioni per il prestito di materiale e disciplina la partecipazione ai costi;

4394

Legge sulla promozione dello sport

d.

e.

emana prescrizioni sulla gestione dei fondi di terzi;

f.

decide in merito alla concessione di contributi federali a progetti di ricerca nel campo delle scienze dello sport.

Art. 32 1

2

stabilisce i cicli di studio e le tasse discrizione e desame della Scuola universitaria federale dello sport;

Rifiuto o restituzione di aiuti finanziari

La Confederazione può negare aiuti finanziari oppure chiederne la restituzione, se: a.

sono stati ottenuti sulla base di indicazioni false o ingannevoli;

b.

non sono adempiute le condizioni o non sono rispettati gli oneri;

c.

sono destinati a Gioventù e Sport, ma non vengono utilizzati per attività in tale ambito;

d.

lassociazione mantello delle federazioni sportive svizzere, altre organizzazioni sportive o organizzatori responsabili di manifestazioni sportive sostenuti secondo la presente legge non adempiono i loro obblighi nel campo della correttezza e sicurezza nello sport, in particolare nella lotta contro il doping.

Le organizzazioni inadempienti possono essere escluse da ogni altro sostegno.

Gli articoli 37­39 della legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi non sono applicabili nei casi di cui al capoverso 1 lettera c.

3

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 33

Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 17 marzo 19726 che promuove la ginnastica e lo sport è abrogata.

Art. 34

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: 1. Codice penale7 Art. 367 cpv. 2quinquies e 4ter Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, lUfficio federale

2quinquies

5 6 7

RS 616.1 RU 1972 1069, 1987 107, 1994 1390, 1995 1458, 2000 1891, 2001 2790, 2007 5779 RS 311.0

4395

Legge sulla promozione dello sport

dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali relativi alle sentenze.

Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della sospensione di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, lUfficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.

4ter

2. Codice di procedura penale8 Art. 269 cpv. 2 lett. i La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

2

i.

legge del 17 giugno 20119 sulla promozione dello sport: articolo 22 capoverso 2.

Art. 286 cpv. 2 lett. h 2 Linchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

h.

legge del 17 giugno 201110 sulla promozione dello sport: articolo 22 capoverso 2.

3. Legge del 13 dicembre 200211 sulla formazione professionale Art. 15 cpv. 5 Linsegnamento delleducazione fisica è disciplinato dalla legge del 17 giugno 201112 sulla promozione dello sport.

5

4. Legge del 25 settembre 195213 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 1a cpv. 4 4 I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta larticolo 9 della legge del 17 giugno 201114 sulla promozione dello sport e i parte-

8 9 10 11 12 13 14

RS 312.0 RS ...; FF 2011 4385 RS ...; FF 2011 4385 RS 412.10 RS ...; FF 2011 4385 RS 834.1 RS ...; FF 2011 4385

4396

Legge sulla promozione dello sport

cipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta larticolo 64 della legge militare del 3 febbraio 199515 sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.

Art. 35

Disposizioni transitorie

Fino allentrata in vigore della legislazione sullaiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero, alla Scuola universitaria federale dello sport sono applicabili le disposizioni seguenti: a.

la Scuola universitaria federale dello sport collabora con le scuole universitarie professionali esistenti. Il DDPS è competente per la conclusione delle relative convenzioni;

b.

il DDPS è competente per laccreditamento dei cicli di studio; può emanare direttive.

Art. 36

Coordinamento dellarticolo 367 capoverso 2quinquies del Codice penale con la modifica del 19 marzo 2010 della legge militare

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 19 marzo 201016 della legge militare o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o allentrata in vigore simultanea delle due leggi, larticolo 367 capoverso 2quinquies del Codice penale diviene larticolo 367 capoverso 2sexies.

Art. 37

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina lentrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 201117 Termine di referendum: 6 ottobre 2011

15 16 17

RS 510.10 RU 2010 6015 e 2011 487 FF 2011 4385

4397

Legge sulla promozione dello sport

4398