Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2011 del 7 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 10 della legge del 6 ottobre 20061 sul fondo infrastrutturale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20102, decreta: Art. 1 Per l'esercizio 2011 sono stanziati i crediti a preventivo seguenti, prelevati dal fondo infrastrutturale: a.

915 000 000 di franchi per il completamento della rete delle strade nazionali;

b.

79 000 000 di franchi per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali;

c.

486 000 000 di franchi per il miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati;

d.

43 738 000 franchi per i contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Art. 2 È preso atto del preventivo 2011 del fondo infrastrutturale.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 1° dicembre 2010

Consiglio degli Stati, 7 dicembre 2010

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

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RS 725.13 Non pubblicato nel FF

2010-3251

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Prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2011. DF

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