Decreto federale III concernente i prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2011 del 7 dicembre 2010
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 10 della legge del 6 ottobre 20061 sul fondo infrastrutturale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 20102, decreta: Art. 1 Per l'esercizio 2011 sono stanziati i crediti a preventivo seguenti, prelevati dal fondo infrastrutturale: a.
915 000 000 di franchi per il completamento della rete delle strade nazionali;
b.
79 000 000 di franchi per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali;
c.
486 000 000 di franchi per il miglioramento delle infrastrutture di traffico nelle città e negli agglomerati;
d.
43 738 000 franchi per i contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.
Art. 2 È preso atto del preventivo 2011 del fondo infrastrutturale.
Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 1° dicembre 2010
Consiglio degli Stati, 7 dicembre 2010
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
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RS 725.13 Non pubblicato nel FF
2010-3251
1851
Prelievi dal fondo infrastrutturale per il 2011. DF
1852