Decisione generale dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI sul divieto di messa in circolazione di laser ad uso manuale a batteria delle classi 3B e 4 del 2 maggio 2011

L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, in applicazione della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro1), della legge sugli impianti elettrici (LIE2) e dell'ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT3); visti gli articoli 2 capoverso 3, 10 capoverso 3 lettera a in combinato disposto con l'articolo 10 capoverso 5 LSPro nonché gli articoli 3, 19 capoverso 1 e 21 capoverso 1 OPBT; in considerazione che, secondo l'articolo 1 capoverso 1 OPBT, questa ordinanza si applica a prodotti elettrici a bassa tensione da utilizzarsi con una tensione nominale fino a 1000 V di tensione alternata o fino a 1500 V di tensione continua; in considerazione che, secondo l'articolo 1 capoverso 3 LSPro, le disposizioni di questa legge sono applicabili, nella misura in cui non esistano altre disposizioni di diritto federale che perseguono lo stesso scopo; in considerazione che i puntatori ad uso manuale in commercio, a batteria, muniti di un laser delle classi 3B e 44 (puntatori laser), se utilizzati in modo non conforme prevedibile o ancora in caso di guasti prevedibili, possono mettere considerevolmente in pericolo persone e cose ai sensi dell'articolo 3 OPBT; in considerazione che tali pericoli si sono verificati concretamente in numerosi casi, segnatamente in seguito all'irradiazione diretta di cabine di pilotaggio di aerei ed elicotteri con detti puntatori laser, e che con ciò la sicurezza pubblica è stata messa gravemente in pericolo, dispone: 1. Prodotti vietati La messa in circolazione ai sensi dell'articolo 2 OPBT di puntatori manuali a batteria, non installati in modo fisso e provvisti di un laser delle classi 3B e 45 (qui di seguito: «laser ad uso manuale»), è vietata indipendentemente dalla lunghezza d'onda del laser.

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Legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11).

Legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RS 734.0).

Ordinanza del 9 aprile 1997 sui prodotti elettrici a bassa tensione (RS 734.26).

Secondo EN 60825-1 (sicurezza degli apparecchi laser ­ parte 1: classificazione degli apparecchi e requisiti).

Secondo EN 60825-1 (sicurezza degli apparecchi laser ­ parte 1: classificazione degli apparecchi e requisiti).

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È inoltre vietata di regola, in applicazione dell'articolo 3 capoverso 4 lettera a LSPro in combinato disposto con gli articoli 9 e 10 capoverso 2 OPBT, la messa in circolazione di laser ad uso manuale la cui necessaria marcatura ai sensi della norma EN 60825-1 non sia presente o sia insufficiente.

2. Disposizione penale Le violazioni della presente decisione generale saranno punite giusta gli articoli 16­19 LSPro.

3. Revoca dell'effetto sospensivo Un eventuale ricorso contro la presente decisione generale ai sensi dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA6) non ha effetto sospensivo.

4. Rimedi giuridici Contro la decisione è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le istanze, le relative motivazioni con indicazione dei mezzi di prova e la firma della parte ricorrente o del suo rappresentante; esso deve essere inoltrato in duplice copia e allegandovi la decisione impugnata e i documenti di prova in possesso della parte ricorrente.

10 maggio 2011

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI Ingegnere capo: Dario Marty

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Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021).

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