Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 25 luglio 2011, visti l'articolo 321bis del Codice penale (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Zentrum für Zahnmedizin, Università di Zurigo, progetto «Zürcher kraniale Wachstumsstudie ­ eine retrospektive Analyse von Röntgenbildern unbehandelter Kinder», concernente la domanda del 16 giugno 2011 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Titolari dell'autorizzazione a)

Al dr. med. dent. Raphael Patcas, assistente capo presso la Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin del Zentrum für Zahnmedizin dell'Università di Zurigo, in qualità di responsabile del progetto, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

b)

Al dr. med. dent. Luca Signorelli, collaboratore esterno della Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin del Zentrum für Zahnmedizin dell'Università di Zurigo, e al dr. med. dent. Michael Hänggi, assistente capo presso la Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin del Zentrum für Zahnmedizin dell'Univeristà di Zurigo, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321bis CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

I titolari dell'autorizzazione devono firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto cui soggiacciono in virtù dell'articolo 321bis CP e consegnarla alla Commissione peritale.

2. Oggetto dell'autorizzazione particolare a)

Ai medici della Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin del Zentrum für Zahnmedizin dell'Università di Zurigo nonché al loro personale ausiliario è rilasciata l'autorizzazione di concedere ai titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 l'accesso ai dati e alle radiografie (della mano e laterali), rispettivamente rilevati ed effettuate tra il 1981 e il 1984 nell'ambito di un progetto realizzato su 884 alunni di Zurigo. La comunicazione dei dati deve servire unicamente allo scopo enunciato al punto 3.

b)

Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

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2011-2240

3. Scopo della comunicazione dei dati I dati personali comunicati sulla base della presente autorizzazione che soggiacciono al segreto medico secondo l'articolo 321 CP possono essere utilizzati unicamente per la realizzazione del progetto «Zürcher kraniale Wachstumsstudie ­ eine retrospektive Analyse von Röntgenbildern unbehandelter Kinder».

4. Protezione dei dati comunicati I titolari dell'autorizzazione sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati.

5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati Il dr. med. dent. Raphael Patcas, in qualità di capo del progetto, è responsabile della protezione dei dati comunicati.

6. Oneri a)

I dati necessari alla realizzazione del progetto devono essere anonimizzati il più presto possibile.

b)

Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione di dati non anonimizzati.

c)

Le misure di cui al punto 4 devono corrispondere allo stato della tecnica.

d)

I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non siano più necessari.

e)

I risultati del progetto possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire sino alle persone interessate. Al termine del progetto, un esemplare di eventuali pubblicazioni deve essere fatto pervenire alla Commissione peritale per conoscenza.

f)

I titolari dell'autorizzazione sono tenuti a informare per scritto i medici competenti della Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin del Zentrum für Zahnmedizin dell'Università di Zurigo in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Prima dell'invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al segretariato della Commissione peritale a destinazione del presidente per conoscenza.

7. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù dell'articolo 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

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8. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto ai titolari dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

18 ottobre 2011

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il vicepresidente, Rudolf Bruppacher

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