Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica, nella procedura per circolazione degli atti del 21 febbraio 2011, visti l'articolo 321bis del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e gli articoli 1, 2, 9, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP; RS 235.154); in re Gruppo Svizzero di Ricerca Clinica sul Cancro (SAKK), progetto «End-of-life delivery of care patterns in Swiss cancer patients», concernente la domanda del 3 febbraio 2011 per un adeguamento dell'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321bis CP a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica, decide: 1. Adeguamento Il punto 2 lettera a) del dispositivo dell'autorizzazione particolare rilasciata al Gruppo Svizzero di Ricerca Clinica sul Cancro del 12 ottobre 2010 (pubblicata nel Foglio federale del 30 novembre 2010) viene sostituito come segue: Ai responsabili dei Registri dei tumori dei Cantoni del Ticino, di Zurigo, di Basilea Città/Basilea Campagna e del Vallese, nonché al loro personale ausiliario è rilasciata l'autorizzazione di comunicare alle titolari dell'autorizzazione di cui al punto 1 i dati necessari alla realizzazione del progetto di cui al punto 3 di pazienti assicurati presso l'assicurazione Helsana che sono deceduti tra il 2006 e il 2008 e che corrispondono ai criteri di inclusione del progetto di cui al punto 3. La comunicazione dei dati deve servire solo allo scopo enunciato al punto 3.

Per il resto il dispositivo dell'autorizzazione particolare del 12 ottobre 2010 rimane in vigore in forma invariata.

2. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (Casella postale, 3000 Berna 14) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù dell'articolo 44 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono
essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

3. Comunicazione e pubblicazione La presente decisione è notificata per scritto alle titolari dell'autorizzazione e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato nel Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 322 94 94),

2011-0592

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può prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

29 marzo 2011

Commissione peritale per il segreto professionale in materia di ricerca medica: Il presidente, Franz Werro

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