D Decreto federale che completa la Convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20112, decreta: Art. 1 Il Dipartimento federale delle finanze è autorizzato a completare come segue, in un quadro bilaterale e nella forma appropriata, la lettera b) del numero 4 del Protocollo addizionale alla Convenzione dell'8 dicembre 19773 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito: Sebbene le indicazioni da fornire nella domanda di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»), esse non devono tuttavia essere interpretate in maniera da ostacolare uno scambio efficace di informazioni.

Art. 2 Il complemento secondo l'articolo 1 significa che, in veste di Stato richiesto, la Svizzera deve accogliere una domanda di assistenza amministrativa del Regno Unito se questo stabilisce che non si tratta di una «fishing expedition» e se:

1

a.

identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e

b.

indica, sempre che gli siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi presso la competente autorità del Regno Unito per il riconoscimento reciproco di questa interpretazione.

2

1 2 3

RS 101 FF 2011 3419 RS 0.672.936.712

2011-0480

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Doppie imposizioni. Convenzione con il Regno Unito. DF

In veste di Stato richiesto, la Svizzera osserva i principi della proporzionalità e della praticabilità nell'applicare quanto previsto nel capoverso 1 lettera b.

3

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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