11.053 Messaggio concernente l'approvazione di una Convenzione tra Svizzera e Singapore per evitare le doppie imposizioni del 31 agosto 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e Singapore per evitare le doppie imposizioni firmata il 24 febbraio 2011.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

31 agosto 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-1266

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Compendio La nuova Convenzione per evitare le doppie imposizioni sostituisce quella del 25 novembre 1975. Essa prevede l'adozione di una clausola di scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. La nuova Convenzione prevede un abbassamento dell'aliquota residua dal 10 al 5 per cento sulle distribuzioni di dividendi di una filiale alla sua società madre nonché una riduzione dell'ammontare della partecipazione minima dal 25 al 10 per cento. Essa prevede inoltre l'aliquota zero sui dividendi pagati alle banche nazionali. Per gli interessi è stato possibile convenire una riduzione dal 10 al 5 per cento dell'aliquota residua nonché l'esenzione dall'imposta alla fonte per i pagamenti di interessi di una banca di uno Stato contraente a una banca dell'altro Stato contraente e per i pagamenti di interessi alla banca nazionale singaporiana rispettivamente alla banca nazionale svizzera. Il leasing non è più compreso nei canoni. Infine il disegno di Convenzione contiene disposizioni vantaggiose per quanto concerne le pensioni e le prestazioni da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata.

I Cantoni e gli ambienti dell'economia interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione della presente Convenzione.

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Indice Compendio

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1 Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

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2 Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

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3 Valutazione

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4 Commento ai singoli articoli della Convenzione

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5 Ripercussioni finanziarie

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6 Costituzionalità

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Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e Singapore per evitare le doppie imposizioni (Disegno)

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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni favoriscono l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera e contribuiscono in tal modo al benessere del nostro Paese e dello Stato partner.

La politica svizzera si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), poiché sono i più idonei per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Infatti, in mancanza di una legittimazione internazionale, anche la migliore fiscalità perderebbe attrattiva.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.968.91, di seguito «la Convenzione del 1975») è stata conclusa il 25 novembre 1975 e non è mai stata sottoposta a revisione. Essa contiene soluzioni che rispecchiano le relazioni economiche bilaterali di allora (ad es. un'aliquota del 10 % per l'imposta alla fonte sui dividendi in caso di partecipazione minima del 25 % e un'aliquota del 10 % per l'imposta alla fonte sugli interessi a favore dello Stato della fonte). Questa Convenzione, come altre vecchie convenzioni concluse con altri Stati di questa regione dell'Asia, non contiene una clausola di scambio di informazioni per scopi fiscali.

A seguito della decisione del 13 marzo 2009 del Consiglio federale di revocare la riserva della Svizzera riguardo allo scambio di informazioni secondo il modello di convenzione dell'OCSE, Singapore ha chiesto alla Svizzera di avviare negoziati allo scopo di inserire nella Convenzione una clausola che tenesse conto della nuova politica svizzera in materia di scambio di informazioni fiscali. Dal canto suo, oltre a questo a adeguamento, la Svizzera desiderava una riduzione delle aliquote residue ancorate nella Convenzione per i dividendi, gli interessi e i canoni allo scopo di rafforzare la piazza fiscale svizzera. Per arrivare a 12 convenzioni firmate con lo standard dell'OCSE entro il vertice del G-20 di Pittsburgh del settembre 2009, la Svizzera e Singapore avevano convenuto di effettuare la revisione della Convenzione in due tappe e di iniziare con la modifica della clausola di assistenza amministrativa. Il Protocollo negoziato che modifica la Convenzione del 1975 (di seguito «Protocollo di modifica») è stato parafato il 28 agosto 2009 e conteneva una nuova 7712

disposizione concernente lo scambio di informazioni (art. 24A) nonché modifiche concernenti l'imposizioni di imprese di navigazione marittima e aerea (art. 8) e per gli utili da capitale (art. 13). Nell'indagine conoscitiva condotta, le associazioni economiche interessate e i Cantoni si sono espressi sfavorevolmente nei confronti del Protocollo di modifica perché Singapore desiderava una clausola in cui gli Stati contraenti potevano richiedere assistenza amministrativa solo in funzione delle possibilità del diritto interno o della loro prassi amministrativa. Il fatto che lo scambio di informazioni non si limita alle imposte contemplate nella Convenzione è stato inoltre oggetto di critica. L'allora capo del DFF aveva dunque disposto di non firmare il Protocollo di modifica parafato con Singapore e di proseguire con i negoziati.

Alla fine del mese di novembre 2009 è stata effettuata a Berna una nuova tornata di negoziati allo scopo di rivedere tutta la Convenzione del 1975 e in particolare l'abbassamento delle aliquote dell'imposta alla fonte. Questi negoziati si sono conclusi con la stesura della nuova Convenzione tra la Svizzera e Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Qui di seguito sono riassunti i risultati raggiunti: Per quanto concerne i dividendi: ­

il 5 per cento per società che detengono almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

­

esenzione dall'imposta alla fonte per i dividendi pagati alla banca nazionale svizzera rispettivamente alla banca nazionale singaporiana («Monetary Authority of Singapore») o al fondo statale di Singapore («the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd»);

­

il 15 per cento in tutti gli altri casi.

Per quanto concerne gli interessi: ­

abbassamento generale dell'aliquota d'imposta residua dal 10 al 5 per cento;

­

esenzione dall'imposta alla fonte per i pagamenti di interessi da una banca in uno Stato contraente a una banca nell'altro Stato contraente nonché per pagamenti di interessi alla banca nazionale singaporiana o alla banca nazionale svizzera.

Per quanto concerne i canoni: ­

in futuro i leasing verranno trattati come redditi secondo l'articolo 7 e non più come canoni. L'attuale imposta alla fonte del 5 per cento sui canoni da leasing è dunque soppressa.

Altri risultati auspicati dalla Svizzera: ­

trattamento delle prestazioni da capitale come pagamenti ricorrenti ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione;

­

disposizione bilaterale per l'imposizione nello Stato della fonte dei redditi provenienti dal pilastro 3a e del corrispondente «Supplementary Retirement Scheme» singaporiano;

­

introduzione di una clausola generale secondo cui gli altri redditi possono essere tassati solo nello Stato di residenza del beneficiario;

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­

parità di trattamento degli utili di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili.

A differenza del Protocollo di modifica parafato, in cui lo scambio di informazioni si estendeva a tutte le imposte (art. 26), è stato possibile limitare il campo di applicazione e quindi soddisfare una delle richieste dei Cantoni, ovvero scambiare solo le informazioni concernenti le imposte contemplate nella Convenzione. La clausola criticata dai Cantoni, secondo cui lo Stato richiesto dovrebbe attestare nella sua domanda di assistenza amministrativa di essere in grado di ottenere le informazioni secondo la sua legislazione interna, non è stata ripresa nella nuova Convenzione.

In occasione della firma, le autorità competenti di entrambi gli Stati hanno fissato in un accordo amichevole comune che lo Stato richiedente non inoltra domanda di assistenza amministrativa se non può ottenere le informazioni secondo il suo diritto interno. Per la Svizzera questo accordo è conforme alla volontà del Consiglio federale per quel che concerne le informazioni bancarie, giusta l'articolo 16 capoverso 5 dell'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204) e il disegno della legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF; FF 2011 5587).

Entrambe le parti contraenti hanno convenuto di sottoporre il risultato a consultazione interna e comunicarsi rapidamente se il disegno di Convenzione avrebbe potuto essere parafato.

Nel quadro della consultazione in Svizzera, gli ambienti interessati si sono espressi in modo favorevole sul risultato dei negoziati. In relazione all'accordo amichevole concernente le possibilità limitate della Svizzera di ottenere informazioni bancarie resta inteso che, se nel mese di agosto 2010 il Consiglio federale avesse deciso di mantenere la relativa disposizione dell'OACDI, sarebbe stato possibile parafare rispettivamente firmare un protocollo di revisione con Singapore. Il Consiglio federale ha approvato questa disposizione e la OACDI è entrata in vigore il 1° ottobre 2010.

La nuova Convenzione è stata parafata per corrispondenza il 23 settembre 2010.

Il 13 febbraio 2011 il Consiglio federale ha deciso di modificare la propria politica in ambito di assistenza amministrativa in materia fiscale. Questo a seguito
della «peer review» effettuata dal Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Forum globale), in base alla quale la maggior parte delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni e i protocolli di modifica firmati fino ad allora dalla Svizzera e contenenti una disposizione ampliata sull'assistenza amministrativa conforme alla decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009, non soddisferebbero lo standard internazionale. I requisiti di tecnica procedurale delle domande di assistenza amministrativa svizzere sarebbero troppo restrittivi e costituirebbero un possibile ostacolo a uno scambio effettivo di informazioni.

Adempirebbero lo standard internazionale soltanto le convenzioni contenenti una clausola in base alla quale i requisiti di tecnica procedurale non potrebbero essere interpretati in modo tale da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. Se non avesse concluso almeno dodici convezioni conformi allo standard internazionale entro fine febbraio 2011, la Svizzera molto probabilmente non avrebbe superato la fase 1 della «peer review».

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Poiché nel febbraio 2011 la nuova Convenzione con Singapore era prossima alla firma, la Svizzera ha chiesto a Singapore di integrare nella nuova Convenzione tale clausola, evidenziandone l'importanza e chiarendo che lo scopo era di adeguare i requisiti tecnici delle domande di assistenza allo standard internazionale. Singapore ha accettato la modifica e il 24 febbraio 2011 la nuova Convenzione è stata firmata a Singapore.

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze e gli ambienti economici interessati hanno approvato la revisione della presente Convenzione.

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Valutazione

La nuova Convenzione con Singapore corrisponde in ampia misura alla politica svizzera in materia di convenzioni e rappresenta un miglioramento rispetto alla Convenzione del 1975.

La disposizione sullo scambio di informazioni prevista nella nuova Convenzione rispetta lo standard internazionale e i parametri da perseguire del Consiglio federale.

A causa delle differenze strutturali dei sistemi fiscali le parti negoziali hanno dovuto trovare soluzioni accettabili per entrambe le parti. Ad esempio Singapore, al contrario della Svizzera, preleva un'imposta alla fonte sui canoni ma non sui dividendi. I risultati raggiunti in ambito di aliquote residue sono dunque importanti per la piazza finanziaria svizzera, la Confederazione e i Cantoni. Alla luce di queste circostanze la Svizzera ha ottenuto il miglior risultato possibile da questi negoziati.

La nuova Convenzione con Singapore contribuirà senza dubbio all'ulteriore positivo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali.

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Commento ai singoli articoli della Convenzione

Sotto l'aspetto formale e materiale, la nuova Convenzione ricalca in ampia misura il modello di convenzione dell'OCSE ed è conforme alla relativa prassi svizzera. Ci limiteremo pertanto a commentare le principali deroghe al modello di convenzione dell'OCSE e alla Convenzione del 1975.

Art. 2

Imposte considerate

La Convenzione del 1975 si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio, poiché al momento della sua conclusione Singapore era pronta, nel caso in cui fosse introdotta, a sottoporre l'imposta sul patrimonio alle disposizioni della Convenzione.

Visto che Singapore non ha mai introdotto tale imposta e non ne ha l'intenzione, la presente Convenzione si limita alle imposte sul reddito.

Art. 3

Definizioni generali

La revisione totale della Convenzione del 1975 è stata impiegata per adeguare la definizione di Singapore a quella che questo Paese ha fatto introdurre negli ultimi anni nelle convenzioni che ha riveduto (par. 1 lett. b). La nuova formulazione del testo non apporta modifiche materiali nei confronti del contenuto della disposizione attuale.

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Allo scopo di adeguare la nuova Convenzione al modello di convenzione dell'OCSE, è stata inserita la definizione del termine «cittadino» (par. 1 lett. h).

Singapore aveva richiesto di introdurre nelle definizioni il termine «trustee». La richiesta è stata motivata dal fatto che a Singapore i redditi di un trust sono computati fiscalmente al trustee. A Singapore i redditi di un trust sono tassati al 17 per cento, le distribuzioni effettuate in seguito a favore di beneficiari di Singapore o esteri non sono più sottoposte a imposta a Singapore, ma sono considerate come patrimonio del beneficiario. Questa richiesta significherebbe che un trustee residente di Singapore sarebbe in futuro trattato come un avente diritto ai vantaggi della convenzione, ovvero ai fini degli articoli 10, 11 e 12 (dividendi, interessi e canoni) della nuova Convenzione esso sarebbe il beneficiario di questi redditi. La proposta di Singapore di tassare i trustee non corrisponde alla politica fiscale svizzera ed è stata quindi respinta. In linea di principio in Svizzera i trust vengono trattati in modo trasparente ed è il beneficiario delle distribuzioni ad essere assoggettato.

Art. 4

Residente

Come previsto dal modello di convenzione dell'OCSE, l'espressione «un residente di uno Stato contraente» designa anche questo Stato contraente e le sue suddivisioni politiche ed enti locali. Su richiesta di Singapore, questa espressione comprende anche gli enti di diritto pubblico («Statutory Bodies»; par. 1). Secondo la legislazione di Singapore gli enti di diritto pubblico esercitano funzioni di diritto pubblico e dispongono di ampio potere nei settori del budget e del personale. Gli enti di diritto pubblico sono costituiti su decisione del Parlamento. La banca centrale di Singapore e la «Inland Revenue Authority of Singapore» sono ad esempio degli enti di diritto pubblico. Quest'ultima agisce per conto del ministero delle finanze. Il capo di un ente di diritto pubblico è un funzionario dell'amministrazione. Ai fini della Convenzione l'espressione «ente di diritto pubblico» è stato definito e spiegato al numero 1 del Protocollo. Questa disposizione è bilaterale. Gli enti svizzeri sono considerati residenti ai sensi della presente Convenzione se esercitano funzioni statali.

Sulla base del diritto singaporiano, i residenti di Singapore non sono tassati sui loro redditi mondiali ma solo su quelli che provengono da fonti singaporiane (principio della territorialità). Per evitare che i contribuenti che abitano a Singapore e i quali non percepiscono redditi dall'estero siano esclusi dai vantaggi della Convenzione, gli Stati contraenti hanno rinunciato alla frase prevista nel modello di convenzione dell'OCSE in cui l'espressione «un residente di uno Stato contraente» non include le persone assoggettate in questo Stato contraente solo per i redditi da fonti di questo Stato contraente.

Non è stata prevista la possibilità che gli Stati contraenti si accordino sul luogo della residenza di un contribuente con la cittadinanza in entrambi gli Stati contraenti.

Questo scostamento dal modello di convenzione dell'OCSE alla lettera d del paragrafo 2 della nuova Convenzione tiene conto della particolarità del diritto interno singaporiano che vieta la doppia cittadinanza ai residenti di Singapore.

Art. 5

Stabile organizzazione

Secondo la Convenzione del 1975 (art. 5 par. 2 lett. h) i cantieri di costruzione e di montaggio costituiscono una stabile organizzazione solo se la loro durata oltrepassa i 7716

sei mesi. Conformemente al modello di convenzione dell'OCSE e alla politica svizzera in materia di convenzioni, la durata passa a 12 mesi (par. 3 lett. a). Al contempo è stato soppresso il paragrafo 4 in cui la vigilanza di un cantiere era considerata una stabile organizzazione se la sua durata superara i sei mesi.

La lettera b del paragrafo 3 prevede ora che la prestazione di servizi sul posto, comprese le attività di consulenza, costituisce una stabile organizzazione se questa attività è esercitata nell'altro Stato contraente per oltre 300 giorni sull'arco di 12 mesi.

La Svizzera ha già convenuto una disposizione simile ad esempio con la Cina, sebbene in questo caso la durata stabilita per costituire una stabile organizzazione nella prestazione di servizi sia più breve (183 giorni).

Il paragrafo 5 infine, è stato adeguato al tenore attuale del modello di convenzione dell'OCSE e alla politica svizzera in materia di convenzioni per quanto concerne i rappresentanti d'impresa. Questo adeguamento non comporta modifiche materiali nelle reciproche relazioni.

Art. 6

Redditi immobiliari

L'adeguamento di questa disposizione è di natura puramente redazionale e corrisponde all'attuale testo del modello di convenzione dell'OCSE.

Art. 7

Utili delle imprese

L'articolo 7 della nuova Convenzione segue di principio il modello di convenzione dell'OCSE (stato 2008) e l'attuale prassi svizzera in materia di convenzioni.

Le disposizioni del Protocollo relative ai paragrafi 1 e 2 precisano, come in altre convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse dalla Svizzera, che la parte dell'utile imputabile alla stabile organizzazione è da stabilire solo sulla base della parte dell'attività commerciale imputabile a questa stabile organizzazione.

Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute, che sarebbero deducibili se la stabile organizzazione fosse un'impresa autonoma, nella misura in cui esse possano essere ragionevolmente attribuite alla stabile organizzazione (par. 3). La delegazione singaporiana ha affermato che non autorizzerà deduzioni da pagamenti fittizi, ma solo deduzioni di spese effettive realizzate nella stabile organizzazione.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

La Convenzione del 1975 prevede un'imposizione diversa per gli utili di imprese di navigazione aerea e per quelli di imprese di navigazione marittima.

È stato convenuto in maniera bilaterale che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di un impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato contraente. In futuro, come in altre convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. Canada, Cile o Ucraina), che il termine utili comprende anche i ricavi derivati dalla locazione di navi o aeromobili senza equipaggio o di contenitori e dei loro accessori. Gli interessi provenienti da averi direttamente in relazione all'esercizio nel traffico internazionale di navi o aeromobili sono imputabili a questi utili.

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Art. 9

Imprese associate

La disposizione corrisponde a livello materiale a quella dell'articolo 9 del modello di convenzione dell'OCSE.

Il paragrafo 2 specifica ­ conformemente alla posizione svizzera in questo ambito ­ che gli Stati contraenti si consultano dopo che un aggiustamento è stato effettuato in uno degli stessi. Se nel quadro della procedura amichevole viene raggiunta un'intesa riguardo l'aggiustamento di uno degli Stati contraenti, l'altro Stato procede al relativo aggiustamento.

Osservazioni generali concernenti gli articoli 10 (dividendi), 11 (interessi) e 12 (canoni) Come già menzionato, la Svizzera desiderava soprattutto un abbassamento delle aliquote residue previste nella Convenzione per i dividendi, gli interessi e i canoni per promuovere la piazza fiscale svizzera. Poiché nell'estate 2009 non era stato possibile raggiungere un accordo in merito a causa di importanti divergenze, questo punto è stato un elemento importante della tornata di negoziati di fine novembre 2009.

Art. 10

Dividendi

La Convenzione del 1975 limita l'imposta residua generale al 15 per cento a favore dello Stato della fonte e prevede un'aliquota ridotta del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario dei dividendi è una società che dispone direttamente di almeno 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi.

Singapore non prevede imposta alla fonte sui dividendi nella sua legislazione interna ed era quindi interessato a un'aliquota zero per le partecipazioni determinanti nonché a un'aliquota la più bassa possibile per il resto del portafoglio.

La nuova Convenzione prevede un'aliquota residua generale del 15 per cento e un'aliquota del 5 per cento per società che detengono almeno il 10 per cento del capitale azionario della società distributrice. I dividendi pagati alla banca nazionale svizzera e alla banca nazionale di Singapore («Monetary Authority of Singapore») o al fondo statale di Singapore («the Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd») sono esentati da imposta nello Stato della fonte.

La nuova Convenzione prevede inoltre un computo dell'imposta fittizia del 10 per cento dei dividendi netti singaporiani, attualmente accordato dalla Svizzera. Dal 1° gennaio 2008 tutte le società residenti di Singapore sono passate a un sistema fiscale di un solo livello («One-Tier Corporate Tax System»). Questo sistema sostituisce il vecchio sistema di computo («Imputation System»). Secondo il nuovo sistema, tutti i dividendi pagati da una società residente di Singapore non sottostanno più all'imposta singaporiana.

Art. 11

Interessi

Secondo la Convenzione del 1975 l'imposta residua ammontava al 10 per cento al massimo. Per gli interessi provenienti da Singapore e pagati a una persona residente della Svizzera sono esenti dall'imposta singaporiana qualora il prestito o il debito generatore degli interessi sia approvato dall'autorità competente di Singapore. Dal

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canto suo, la Svizzera accorda anche in questi casi un computo globale d'imposta del 10 per cento dell'ammontare lordo di questi interessi.

La nuova Convenzione abbassa l'aliquota residua generale al 5 per cento e prevede inoltre un'esenzione dell'imposta alla fonte per pagamenti di interessi di una banca di uno Stato contraente a una banca dell'altro Stato contraente nonché per i pagamenti di interessi alla banca nazionale singaporiana rispettivamente alla banca nazionale svizzera.

La regola ancora in vigore prevede l'aliquota zero per gli interessi su prestiti o debiti generatori degli interessi approvati dall'autorità competente di Singapore, è stata abrogata. Di conseguenza, il computo dell'imposta fittizia accordato dalla Svizzera viene abrogato. Singapore ha raggiunto uno stadio di sviluppo che non giustifica più questo meccanismo pensato per il Paesi in via di sviluppo. È stata tuttavia convenuta una clausola di salvaguardia («Grandfathering») secondo cui l'esenzione nello Stato della fonte prosegue per ulteriori cinque anni dall'entrata in vigore della nuova Convenzione se gli interessi su prestiti o debiti generatori degli interessi approvati dall'autorità competente di Singapore. Durante questo periodo la Svizzera continua ad accordare un computo globale d'imposta per un'imposta fittizia del 10 per cento dell'importo lordo di questi interessi (cfr. art. 28 par. 3).

Art. 12

Canoni

Secondo la Convenzione del 1975 l'imposta residua non può eccedere il 5 per cento.

Per i canoni provenienti da Singapore e pagati a una persona residente di Svizzera sono esenti dall'imposta singaporiana qualora tali diritti siano approvati dall'autorità competente di Singapore. Dal canto suo la Svizzera accorda anche in questi casi un computo globale d'imposta del 10 per cento dell'ammontare lordo di questi canoni.

Sebbene per la Svizzera sia di grande importanza abbassare le aliquote residue per promuovere le relazioni economiche bilaterali, in questo caso a Singapore non è stato possibile soddisfare la richiesta svizzera di abbassare le aliquote residue sui canoni. La delegazione singaporiana ha spiegato che la sua ferma posizione era dovuta al grande volume di canoni che sono versati da Singapore alla Svizzera.

Singapore ha almeno accettato la richiesta svizzera di non considerare più i leasing come dei canoni e quindi di non tassarli più alla fonte. I diritti di imposizione di questi pagamenti avvengono secondo l'articolo 7 o l'articolo 14, come richiesto dalla Svizzera.

L'esenzione dall'imposta alla fonte dei canoni approvata da Singapore, prevista nella Convenzione vigente ma raramente applicata, è stata abrogata di comune accordo. La clausola di salvaguardia prevede comunque che l'esenzione nello Stato della fonte per canoni approvati dalla competente autorità singaporiana prima dell'entrata in vigore della nuova Convenzione è accordata per ulteriori 5 anni dall'entrata in vigore della nuova Convenzione. Durante questo periodo la Svizzera continua ad accordare un'imposta fittizia del 5 per cento dell'ammontare lordo di questi canoni (cfr. art. 28 par. 3).

Art. 13

Utili di capitale

Questa disposizione è stata aggiornata e corrisponde in larga misura al modello di convenzione dell'OCSE. Conformemente all'articolo 8, gli utili di capitale derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili 7719

soltanto nello Stato, in cui l'impresa che realizza l'utile ha la sua sede. Su richiesta della Svizzera il nuovo paragrafo 4 stabilisce che gli utili ritratti da una persona residente di uno Stato contraente dall'alienazione di azioni non quotate il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in questo altro Stato.

Art. 14

Professioni indipendenti

L'articolo 14 è stato soppresso dal modello di convenzione dell'OCSE nel 2000 poiché le norme di attribuzione concernenti gli utili delle imprese si applicano, secondo l'articolo 7, anche ai redditi da professioni indipendenti e quindi un articolo separato è superfluo.

Nella Convenzione del 1975 gli articoli 14 e 15 sono stati combinati. Anche se nel frattempo l'articolo 14 del modello di convenzione dell'OCSE è stato abrogato, la relativa disposizione è stata mantenuta nella nuova Convenzione per motivi di chiarezza e di sistematica.

Per ragioni di simmetria con l'articolo 5, Singapore ha espresso il desiderio di introdurre in questo articolo una disposizione secondo cui una persona può essere tassata anche nello Stato del luogo di lavoro se soggiorna nell'altro Stato per un periodo che supera 300 giorni nell'arco di 12 mesi. Come in altre convenzioni svizzere per evitare la doppia imposizione, nella Convenzione con Singapore è stato introdotto, oltre alla stabile organizzazione, il criterio di soggiorno come ulteriore punto di riferimento per l'imposizione dei redditi da attività indipendente nello Stato del luogo di lavoro. Un'attività indipendente esercitata sul luogo, la cui durata supera 300 giorni nell'arco di 12 mesi, costituisce un diritto di imposizione sul luogo delle prestazioni effettuate.

Art. 15

Lavoro subordinato

Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni, la durata di 183 giorni al massimo durante l'anno civile è determinante per il calcolo del soggiorno.

Art. 17

Artisti e sportivi

Questa disposizione si basa sul modello di convenzione dell'OCSE.

Su richiesta di Singapore i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili a redditi di artisti e sportivi se detti redditi derivano in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici (par. 3); ovvero l'imposizione nello Stato dell'esibizione è esclusa se l'attività artistica o sportiva in questo Stato è stata finanziata in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, dai fondi pubblici dell'altro Stato. La Svizzera ha già ripreso questa disposizione in altre convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Art. 18

Pensioni

Il diritto di imposizione per le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe compete esclusivamente allo Stato di residenza. Conformemente alla politica svizzera in materia di convenzioni, nel Protocollo è stabilito che l'articolo 18 è applicabile anche a prestazioni di capitale.

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Art. 21

Altri redditi

La nuova Convenzione contiene una disposizione che disciplina il diritto d'imposizione per gli altri redditi. Secondo questa disposizione, i redditi di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato (principio del luogo di residenza).

In deroga a questa regola la Convenzione prevede che rimunerazioni versate a un residente di Svizzera che provengono da un conto «Supplementary Retirement Scheme» secondo l'articolo 10L della legge sul reddito singaporiana (cap. 134, edizione rivista 2008) sono tassate solo a Singapore. Allo stesso modo le rimunerazioni versate a un residente di Singapore che provengono da forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (pilastro 3a; RS 831.40) sono tassate solo in Svizzera.

Art. 22

Clausola di trasferimento («Remittance Clause»)

La Convenzione del 1975 teneva già conto nel suo articolo 21 della particolarità del diritto fiscale singaporiano che tassa i redditi realizzati all'estero da residenti di Singapore solo se questi redditi sono trasferiti a Singapore (imposizione secondo la cosiddetta «remittance basis»). Allo scopo di evitare doppie esenzioni, la disposizione limita lo sgravio delle imposte svizzere all'importo trasferito a Singapore.

Questa disposizione è stata mantenuta nella nuova Convenzione (art. 22 par. 1).

Dall'anno fiscale 2005 tutti i redditi che le persone fisiche residenti di Singapore ritraggono all'estero sono esenti dall'imposta singaporiana. Il trasferimento a Singapore non ha dunque più alcuna importanza. A Singapore questi redditi non sottostanno più a un'imposizione secondo la «remittance basis». Per questi redditi la Svizzera deve invece accordare sgravi fiscali o riduzioni d'imposta a cui la Convenzione dà diritto.

Nel diritto fiscale singaporiano il sistema di imposizione secondo il trasferimento continua invece ad essere applicato per le persone giuridiche. Sebbene Singapore continui ad usare il metodo del computo per eliminare la doppia imposizione, dal 2003 sono stati introdotti elementi del metodo di esenzione per i dividendi, per gli utili delle stabili organizzazioni e per i servizi di consulenza. Questi redditi che una persona giuridica residente di Singapore ritrae da fonti non singaporiane sono esenti da imposta a Singapore. Le persone fisiche che ritraggono questi redditi tramite una società di persone (Partnership) a Singapore sono parimenti esentate da imposta.

Questa esenzione è accordata solo se sono soddisfatte alcuni condizioni previste dal diritto singaporiano. Per questi redditi la Svizzera accorda uno sgravio fiscale o una deduzione fiscale sull'ammontare complessivo dei redditi da fonte svizzera esentati a Singapore (par. 2 in combinato disposto con l'art. 23 par. 1 lett. b). In questo caso eccezionale lo sgravio in Svizzera non dipende da un trasferimento dell'ammontare a Singapore.

Art. 23

Eliminazione delle doppie imposizioni

La disposizione concernente i metodi per eliminare la doppia imposizione corrisponde alla politica svizzera in materia di convenzioni. Il computo dell'imposta fittizia per i dividendi singaporiani pagati a un residente di Svizzera è stato abrogato, 7721

tuttavia la Svizzera accorda il computo globale per le imposte singaporiane sui dividendi, sugli interessi e sui canoni tassati in entrambi gli Stati (par. 2). Il computo globale d'imposta per l'imposta fittizia su interessi e canoni di cui al paragrafo 5 dell'articolo 22 della Convenzione del 1975 è stato disciplinato in una clausola di salvaguardia. Si è così ottenuto che in caso di esenzione nello Stato della fonte, lo sgravio d'imposta supplementare sia ancora accordato durante i cinque anni dopo l'entrata in vigore della nuova Convenzione (art. 28 par. 3).

Art. 24

Non discriminazione

La Convenzione del 1975 tiene conto della particolarità del diritto fiscale singaporiano secondo cui i cittadini singaporiani non residenti a Singapore ma che ritraggono redditi da Singapore beneficiano, contrariamente agli stranieri, di alcune deduzioni personali, esenzioni e deduzioni d'imposta. Pertanto, secondo la Convenzione vigente, questi vantaggi non possono essere estesi ai cittadini svizzeri. Ai fini di eliminare questa discriminazione, nella nuova Convenzione è stato convenuto di disciplinare questa disposizione in modo bilaterale (par. 3 lett. b).

Il paragrafo 5 di questa disposizione prevede che i vantaggi fiscali accordati da uno Stato contraente a un suo cittadino nel quadro della promozione economica non sono considerati come discriminatori ai sensi di questo articolo.

Viene inoltre limitato il campo d'applicazione del presente articolo alle imposte considerate nella Convenzione (par. 6; vedi commento art. 2).

Art. 25

Procedura amichevole

Questa disposizione corrisponde sotto il profilo materiale a quella della Convenzione attuale.

Singapore ha respinto la proposta della Svizzera di introdurre una clausola arbitrale.

Esso riconosce che una tale disposizione potrebbe essere utile in casi di prezzi di trasferimento, ma reputa tuttavia ingiustificato l'onere di una procedura arbitrale, soprattutto nei casi in cui la persona richiedente non accetta il risultato del tribunale arbitrale e accetta le conseguenze della doppia imposizione. Singapore è inoltre dell'opinione che le imposte fanno parte della sovranità dello Stato e di conseguenza le questioni fiscali non dovrebbero essere prese da terzi. Non viene accettata nemmeno una clausola della nazione più favorita, poiché non corrisponde alla politica singaporiana.

Art. 26

Scambio di informazioni

La Convenzione del 1975 non contiene disposizioni sullo scambio di informazioni.

Alla luce della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare sullo sfondo dell'attuale crisi finanziaria, la cooperazione internazionale in ambito fiscale ha assunto maggiore importanza. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adottare lo standard internazionale nell'assistenza amministrativa in materia fiscale e ha definito i valori di riferimento della sua futura politica in materia di convenzioni, ossia la protezione della procedura, la limitazione dell'assistenza amministrativa a domande concrete, l'equità delle soluzioni transitorie, la limitazione delle imposte che entrano nel campo d'applicazione della Convenzione, il principio di sussidiarietà e l'eliminazione delle discriminazioni. Questi valori sono commentati qui di seguito.

7722

Il nuovo articolo 26 corrisponde in ampia misura al tenore dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Esistono scostamenti alla limitazione dello scambio di informazioni alle imposte considerate dalla Convenzione, alla rinuncia alla trasmissione delle informazioni ottenute alle autorità di vigilanza nonché l'espressa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione di richieste di informazioni nei confronti di banche, altri istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Le deroghe previste sono contenute nel commentario relativo al modello di Convenzione dell'OCSE e sono compatibili con lo standard internazionale.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione. La restrizione alle informazioni verosimilmente rilevanti esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition». Viene inoltre stabilito che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le sue fonti d'informazione prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o a Singapore, purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza. Questa disposizione concerne lo Stato richiedente e prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste nella Convenzione, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Le informazioni possono quindi anche essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o
dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare di garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o secondo quelle dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso, potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di trasmettere e scambiare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita alle informazioni che presentano un interesse per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché riguardo informazioni concernenti i diritti di proprietà di una persona. Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3. Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere 7723

le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il segreto bancario svizzero. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano disponibili.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5.

Tuttavia lo scambio di informazioni convenuto non pone più la condizione dell'esistenza di un reato fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione potesse essere garantita dagli Stati contraenti è stata creata l'ultima frase del paragrafo 5 che fornisce la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura necessari per ottenere le informazioni richieste. Per quanto concerne Singapore, con la formulazione dell'ultima frase viene garantito che questo Stato prenda tutte le misure necessarie nel suo diritto interno per poter scambiare le informazioni di cui al paragrafo 5.

La procedura applicabile sarà in un primo momento disciplinata dall'OACDI, entrata in vigore il 1° ottobre 2010. L'ordinanza sarà sostituita dalla legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF). Il relativo messaggio è stato licenziato dal Consiglio federale il 6 luglio 2011 (FF 2011 5587).

Questo modo di procedere è stato confermato nei decreti federali del 18 giugno 2010 che approvano dieci convenzioni di doppia imposizione, nuove o rivedute, e non deve pertanto essere ripetuto, salvo in casi specifici.

Conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettera c OACDI, e all'articolo 7 lettera c del disegno LAAF la Svizzera non concederà assistenza amministrativa a Singapore se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente. Le autorità singaporiane sono state informate al riguardo.

Le richieste di informazioni devono essere fatte per scritto (sono così escluse semplici telefonate) conformemente alle prescrizioni relative agli standard internazionali, in particolare al modulo 1 sullo scambio di informazioni su domanda del manuale OCSE sull'attuazione dello scambio di informazioni in ambito fiscale.

Le disposizioni dell'articolo 26 sono ulteriormente
precisate nel Protocollo (n. 6 del Protocollo). Esso stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition» (n. 6 lett. a e b).

Il Protocollo dettaglia i requisiti posti alla richiesta di informazioni, che, conformemente alla clausola basata sui risultati della «peer review», devono essere interpretati in modo da non impedire uno scambio effettivo di informazioni (n. 6 lett. c del Protocollo). Entrambi gli Stati condividono l'interpretazione secondo cui una richiesta di informazioni deve contenere tutte le indicazioni necessarie secondo lo standard internazionale. Ne consegue che lo Stato richiedente deve identificare chiaramente il contribuente interessato, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo. Inoltre, la domanda di assistenza amministrativa deve indicare, se disponibile, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste (ad es. una banca). Lo standard internazionale obbliga tuttavia lo Stato richiesto a rispondere anche a domande che non identificano il presunto detentore delle informazioni. Vista la difficoltà a ricercare le informazioni richieste senza questa identificazione, lo standard autorizza lo Stato richiesto a rifiutare una domanda sulla base dei principi della proporzionalità e della praticabilità. Così, per 7724

rispondere a una domanda di assistenza amministrativa, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non deve rivolgersi a tutte le oltre 300 banche attive in Svizzera per ottenere le informazioni richieste. Se invece si ritiene che solo alcune banche possono essere in possesso delle informazioni domandate, l'AFC deve rivolgersi a esse per ottenere queste informazioni, anche se non dispone del nome e dell'indirizzo di queste banche, per quanto le circostanze siano dimostrate e che venga dunque esclusa una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Per poter garantire che le autorità amministrative e della giustizia amministrativa svizzere si attengano all'interpretazione della clausola, quest'ultima è stata inserita altresì nel decreto federale che approva la Convenzione.

Il decreto federale conferisce inoltre all'AFC la competenza di avviare una procedura amichevole con le autorità singaporiane competenti e quindi di adoperarsi per il riconoscimento reciproco di tale interpretazione.

Ne consegue che lo scambio di informazioni si limita a domande concrete di scambio di informazioni. È inoltre precisato che gli Stati contraenti non sono obbligati a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, se il suo diritto interno lo prevede (n. 6, lett. d, del Protocollo).

Sono inoltre garantiti i diritti procedurali dei contribuenti (n. 6 lett. e). In Svizzera il contribuente interessato può impugnare la decisione finale dell'AFC relativa alla trasmissione delle informazioni con un ricorso al Tribunale amministrativo federale, che decide in ultima istanza. Il ricorso ha effetto sospensivo. Se è interposto ricorso, lo scambio di informazioni può avvenire solo quando il ricorso respinto è passato in giudicato. L'obiettivo di questa procedura non è di impedire o ritardare illecitamente lo scambio di informazioni.

Come indicato in precedenza, in occasione della firma della nuova Convenzione le autorità competenti di entrambi gli Stati hanno concluso in un accordo amichevole, in cui gli Stati contraenti possono richiedere l'assistenza amministrativa solo se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo il loro
diritto interno o la loro prassi amministrativa.

Questo accordo rispetta lo standard internazionale. Infatti, sia il modello di convenzione dell'OCSE sia l'accordo OCSE limitato allo scambio di informazioni fiscali, e i relativi commentari prevedono questa limitazione dell'assistenza amministrativa.

Secondo il paragrafo 3 dell'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE, lo Stato richiesto non è obbligato ad accogliere a una domanda di assistenza amministrativa in cui vengono richieste informazioni a cui lo Stato richiesto non ha accesso secondo il suo diritto interno. Ciò significa che uno Stato non ha diritto di domandare a un altro Stato assistenza amministrativa a fini fiscali per informazioni che non sarebbe in grado di procurarsi se fossero disponibili nel proprio territorio.

Riguardo alle informazioni bancarie, la Svizzera può domandare assistenza amministrativa a Singapore solo se tali informazioni potrebbero essere ottenute secondo la sua legislazione interna. Per quanto concerne le imposte sul reddito e sul patrimonio, il diritto svizzero autorizza la richiesta di informazioni bancarie direttamente all'istituto bancario interessato solo in presenza delle fattispecie della frode fiscale e della sottrazione d'imposta grave. La Svizzera può dunque in tali casi richiedere informazioni bancarie dopo l'entrata in vigore della nuova Convenzione con Singapore. Per reati meno gravi (ad es. in caso di sottrazione d'imposta semplice) la 7725

Svizzera si sottopone a un'autolimitazione, stabilita all'articolo 16 capoverso 2 della OACDI. L'articolo 22 capoverso 6 del disegno della legge sull'assistenza amministrativa fiscale ribadisce l'autolimitazione della Svizzera.

Se in futuro la Svizzera dovesse modificare il suo diritto interno e alle autorità fiscali cantonali venisse accordato l'accesso a dati bancari anche nel caso della procedura di tassazione e in caso di sottrazione d'imposta semplice, ciò significherebbe automaticamente che la Svizzera potrebbe richiedere assistenza amministrativa a Singapore per queste informazioni.

Art. 28

Entrata in vigore

La Convenzione non ha effetto retroattivo (par. 1).

Le disposizioni rivedute concernenti lo scambio di informazioni sono considerate per gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data dell'entrata in vigore. Sono esclusivamente applicabili a redditi conseguiti dal contribuente interessato in o a partire da tale data.

La Convenzione del 1975 cessa di essere applicabile alla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione (par. 2).

Il paragrafo 3 contiene una cosiddetta clausola di non retroattività concernente alcuni interessi e canoni e già citata nei commenti agli articoli 11 e 12.

Protocollo Le disposizioni principali del Protocollo sono state illustrate nel quadro del commento al relativo articolo della Convenzione.

5

Ripercussioni finanziarie

Le riduzioni delle imposizioni alla fonte per dividendi da partecipazioni determinanti e per interessi nonché l'esenzione dall'imposta alla fonte per pagamenti di interessi a banche comportano una diminuzione delle entrate fiscali dovuta alla diminuzione delle entrate dell'imposta preventiva svizzera. D'altra parte la riduzione delle aliquote residue comporterebbe un miglioramento dell'attrattiva della piazza economica svizzera e quindi entrate fiscali supplementari. Inoltre, l'esclusione dei canoni di leasing dalla definizione di canoni comporta una soppressione totale del computo globale d'imposta accordato dalla Svizzera sui redditi di fonte singaporiana.

La Convenzione istituisce, da un lato, l'assistenza amministrativa su richiesta per l'esecuzione del diritto interno dello Stato richiedente e l'accesso a informazioni bancarie su richiesta a fini fiscali, che potrebbe essere considerato in certo qual modo dannoso per la piazza economica svizzera e indirettamente per il gettito fiscale svizzero. In considerazione degli sforzi internazionali per condizioni quadro uniformi in tutti gli Stati in fatto di assistenza amministrativa («global level playing field») e la garanzia di uno scambio di informazioni effettivo grazie a un meccanismo di controllo adeguato, la nuova situazione non dovrebbe però comportare ripercussioni particolari per la Svizzera.

7726

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione della nuova Convenzione. Nel suo insieme quest'ultima contribuisce in maniera positiva al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali e sostiene quindi gli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

6

Costituzionalità

La nuova Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Spetta all'Assemblea federale approvare la Convenzione, in virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. La nuova Convenzione è stata conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. La Convenzione non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Dal 1° agosto 2003, sottostanno al referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali.

Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

L'introduzione dello standard internazionale nello scambio di informazioni costituisce una novità rilevante nella politica della Svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni. La nuova Convenzione prevede quindi nuove disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva una Convenzione tra Svizzera e Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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