Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione del 12 febbraio 1980 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito Concluso a Seul, il 28 dicembre 2010 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Corea, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione firmata a Berna il 12 febbraio 1980 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (la «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I La lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 2 (Imposte) della Convenzione viene abrogata e sostituita dalla seguente disposizione: «a) in Corea: l'imposta sul reddito, l'imposta sulle società, l'imposta locale sul reddito e l'imposta speciale per lo sviluppo rurale (qui di seguito indicate quali «imposta coreana»);» Art. II L'articolo 4 (Residente) della Convenzione è completato dal seguente nuovo paragrafo 4: «(4) Se uno Stato contraente accorda in base alla presente Convenzione uno sgravio o un'esenzione dell'imposta per i redditi di un residente in un altro Stato contraente e, secondo la legislazione di questo altro Stato, questo reddito è imponibile solo per la parte trasferita o riscossa in questo altro Stato contraente e non per il suo importo complessivo, l'esenzione o la riduzione della aliquota da concedere si applica solo alla parte del reddito che è trasferita o riscossa nell'altro Stato.»

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Dal testo originale tedesco.

RU ...

2011-0086

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Art. III All'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione l'attuale paragrafo viene rinumerato in paragrafo 1 e viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2: «(2) Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa in conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e le autorità competenti degli Stati contraenti si accordano che gli utili così inclusi sono utili o parti di utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili, se condivide che l'aggiustamento effettuato dal primo Stato contraente sia giustificato quanto a principio e ammontare. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario le autorità competenti dei due Stati contraenti si consultano a vicenda.» Art. IV La lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione viene abrogata e sostituita dalla seguente disposizione: «a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;» Art. V I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione vengono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni: «(2) Tuttavia, tali interessi sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se la persona che riceve gli interessi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, se gli interessi vengono pagati a una banca;

b)

il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi in tutti gli altri casi.

(3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 2: a)

gli interessi provenienti da uno Stato contraente e versati in relazione a un prestito o un credito dovuto all'altro Stato contraente, oppure fatto, concesso o assicurato da questo o da una sua suddivisione politica, un suo ente o una sua un'agenzia di export financing, sono esenti dall'imposta nel primo Stato;

b)

gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati alla banca centrale dell'altro Stato, sono esenti dall'imposta nel primo Stato.

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c)

gli interessi in relazione alla vendita a credito di un equipaggiamento industriale, commerciale o scientifico o in relazione alla vendita a credito di merci fornite da una ditta ad un'altra, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui risiede la persona che riceve gli interessi, se questa è il beneficiario effettivo degli interessi.»

Art. VI I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 12 (Diritti di licenza) della Convenzione vengono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni: «(2) Tuttavia, tali diritti di licenza sono anche imponibili nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se la persona che riceve i diritti di licenza ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'importo lordo dei diritti di licenza.

(3) Ai fini del presente articolo il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.» Art. VII 1. Il seguente nuovo paragrafo 3 viene inserito nell'articolo 13 (Guadagni da capitali) della Convenzione: «(3) Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di quote di una società, i cui beni sono costituiti direttamente o indirettamente per oltre il 50 per cento da beni immobili, situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in quest'ultimo Stato. Tuttavia questo paragrafo non è applicabile a utili provenienti dalla vendita di azioni: a)

quotate in una borsa istituita in uno Stato contraente e riconosciuta da quest'ultimo o in una qualsiasi altra borsa convenuta dalle autorità competenti degli Stati contraenti; oppure

b)

se gli utili sono conseguiti nel quadro di una ristrutturazione del gruppo, una fusione, una scissione o una procedura simile;»

2. L'attuale paragrafo 3 diviene rinumerato in paragrafo 4 e l'espressione «nei paragrafi 1 e 2» viene sostituita dall'espressione «nei paragrafi 1,2 e 3».

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Art. VIII 1. L'articolo 14 (Servizi personali) viene abrogato e sostituito dal seguente articolo 14: «Art. 14 Professioni indipendenti (1) I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente trae da una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che essa non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se essa dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi siano attribuibili a detta base fissa. Ai fini della presente Convenzione, una persona fisica residente di uno Stato contraente che nel corso dell'anno fiscale in questione soggiorna complessivamente più di 183 giorni nell'altro Stato contraente è considerata disporre abitualmente in questo altro Stato di una base fissa e gli utili realizzati con l'attività svolta in questo altro Stato vengono attribuiti a questa base fissa.

(2) L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.» 2. Il seguente nuovo articolo 15 viene inserito immediatamente dopo l'articolo 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione: «Art. 15

Lavoro subordinato

(1) Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo che non oltrepassa in totale 183 giorni durante l'anno fiscale considerato; e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro possiede nell'altro Stato.

(3) Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale da un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato contraente.» 3. Gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 divengono gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20.

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Art. IX L'articolo 19 (Studenti) della Convenzione viene abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: «Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.» Art. X L'articolo 20 (Professori e insegnanti) della Convenzione viene abrogato.

Art. XI Nell'articolo 21 (Altri redditi) della Convenzione viene inserito il seguente nuovo paragrafo 3: «(3) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il residente di cui al paragrafo 1 e un'altra persona o tra di esse e una terza persona, i redditi menzionati in questo paragrafo eccedono quelli che sarebbero stati (eventualmente) conseguiti senza queste relazioni, il presente articolo si applica soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, l'importo eccedente è imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni applicabili della presente Convenzione.» Art. XII 1. Il paragrafo 1 dell'articolo 22 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione viene abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: «(1) Conformemente alle disposizioni della legislazione fiscale della Corea concernenti il computo nell'imposta coreana dell'imposta pagabile in un territorio qualsiasi che non sia la Corea (e che non possono pregiudicare i principi generali della presente disposizione): a)

l'imposta svizzera pagabile in virtù della legislazione svizzera e conformemente alla presente Convenzione, direttamente o mediante ritenuta, sui redditi di fonte svizzera è computata nell'imposta coreana pagabile per tali redditi. La somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta coreana che corrisponde al rapporto dei redditi provenienti dalla Svizzera con il reddito che soggiace all'imposta coreana complessiva;

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b)

(oltre a un'imposta svizzera, per cui ­ in applicazione delle disposizioni della lettera (a) di questo paragrafo ­ può essere concesso un computo) in caso di dividendi, che vengono versati da una società residente in Svizzera a una società residente in Corea, che dispone di almeno il 10 per cento delle quote della società che paga i dividendi, viene computata l'imposta svizzera, dovuta dalla società che paga i dividendi in relazione agli utili con cui questi dividendi vengono pagati.»

2. Il paragrafo 2 dell'articolo 22 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione viene abrogato e sostituito dalla seguente disposizione: «(2) Qualora un residente di Svizzera percepisce redditi che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Corea, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni del paragrafo 3, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui all'articolo 13 paragrafo 3 unicamente se ne è provata l'effettiva imposizione in Corea.» 3. Il paragrafo 4 viene abrogato.

4. Il paragrafo 5 viene rinumerato in paragrafo 4.

Art. XIII 1. Subito dopo l'articolo 24 (Procedura amichevole) viene inserito il nuovo articolo 25.

«Art. 25

Scambio di informazioni

(1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

(2) Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete così come le informazioni ottenute in applicazione della legislazione interna di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o della vigilanza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

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(3) I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

(4) Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

(5) In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo, al fine di soddisfare gli obblighi da esso previsti.» 2. Gli articoli 25, 26 e 27 della Convenzione diventano gli articoli 26, 27 e 28.

Art. XIV I numeri 1, 2 e 3 del Protocollo della Convenzione vengono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni: «(1) Ad art. 24: Se, dopo la firma del Protocollo, la Corea conviene una clausola arbitrale in una delle sue convenzioni per evitare le doppie imposizioni, essa informa per scritto la Svizzera e avvia negoziati con quest'ultima per includere una clausola arbitrale nella presente Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito.

(2) Ad art. 25: a)

Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna ordinaria; 6553

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b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richiesto: (i) il nome della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione di tali persone (indirizzo, data di nascita, stato civile o codice fiscale); (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e, per quanto noto, l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che l'assistenza amministrativa prevista all'articolo 25 non comprende alcun provvedimento finalizzato alla ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)­(v) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 25 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. Gli Stati contraenti si attendono la fornitura reciproca delle informazioni necessarie all'esecuzione della presente Convenzione.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»

Art. XV 1. Il presente Protocollo deve essere ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati appena possibile.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il quindicesimo giorno dopo lo scambio dei rispettivi strumenti di ratificazione e le sue disposizioni saranno applicabili: a)

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con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, agli importi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

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b)

con riferimento alle altre imposte, ad ogni anno fiscale che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data; e

c)

con riferimento all'articolo XIII del presente Protocollo, alle richieste di informazioni poste alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo o dopo tale data, che si riferiscono ad anni fiscali che iniziano al 1° gennaio dell'anno successivo alla firma del presente Protocollo o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Seul, il 28 dicembre 2010, nelle lingue tedesca, coreana e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione farà stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Corea:

Thomas Kupfer

Shin Kak-soo

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