Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo», depositata il 18 maggio 20102; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 marzo 20113, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare del 18 maggio 2010 «Protezione contro il fumo passivo» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 118a (nuovo)

Protezione contro il fumo passivo

La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione delle persone contro il fumo passivo.

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È vietato fumare in tutti gli spazi chiusi adibiti a luogo di lavoro.

È di regola vietato fumare in tutti gli spazi chiusi accessibili al pubblico; la legge stabilisce le eccezioni. Sono accessibili al pubblico in particolare gli spazi chiusi:

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a.

delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione;

b.

degli edifici e dei veicoli dei trasporti pubblici;

c.

degli edifici adibiti all'istruzione, allo sport, alla cultura o al tempo libero;

d.

degli edifici del settore sanitario e sociale nonché di quelli adibiti all'esecuzione delle pene.

RS 101 FF 2010 3654 FF 2011 2551

2011-0117

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Iniziativa popolare «Protezione contro il fumo passivo». DF

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 8 (nuovo) 8. Disposizione transitoria dell'articolo 118a (Protezione contro il fumo passivo) Al più tardi sei mesi dopo l'accettazione dell'articolo 118a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni di esecuzione dell'articolo 118a capoversi 2 e 3; tali disposizioni si applicano fino all'entrata in vigore delle pertinenti leggi.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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