Traduzione1

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia Concluso a Davos il 27 gennaio 2011 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia, qui di seguito denominati «Stati contraenti», considerate le relazioni amichevoli e di cooperazione che uniscono i due Stati, riconoscendo che la lotta contro la criminalità transnazionale è una responsabilità condivisa della comunità internazionale, consapevoli della necessità di rafforzare l'assistenza giudiziaria e la cooperazione per evitare l'aumento di attività criminali, nell'intento di assicurare la massima assistenza giudiziaria in materia di indagini, sequestri, adozione di altre misure cautelari e confisca di proventi di reati e degli strumenti con i quali sono stati commessi, in ossequio alle disposizioni costituzionali e legali dei rispettivi Stati, nonché al diritto internazionale, segnatamente riguardo alla sovranità, all'integrità territoriale e alla non ingerenza, e nel rispetto dell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti, tenuto conto dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e nell'intento di cooperare in vista della loro promozione, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza giudiziaria in materia penale

Gli Stati contraenti si impegnano, conformemente alle disposizioni del presente Trattato, ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria in tutte le indagini o procedimenti giudiziari concernenti reati la cui repressione compete alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente al momento in cui è richiesta l'assistenza.

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Dal testo originale tedesco.

RU ...

2011-1645

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con la Colombia

Art. 2

Portata dell'assistenza giudiziaria

L'assistenza giudiziaria comprende i seguenti provvedimenti presi ai fini di un procedimento penale nello Stato richiedente: a)

l'assunzione di testimonianze o di altre dichiarazioni;

b)

la consegna di oggetti, documenti, incartamenti e mezzi di prova;

c)

la consegna di oggetti e di beni per confisca o restituzione;

d)

lo scambio di informazioni;

e)

la perquisizione di persone e locali;

f)

l'individuazione e l'identificazione di persone e beni;

g)

l'individuazione, il sequestro e la confisca di proventi di reati;

h)

la notifica di documenti;

i)

il trasferimento di persone detenute per l'audizione o il confronto;

j)

l'invito a testimoni e periti a presentarsi e a testimoniare nello Stato richiedente;

k)

qualsiasi altro provvedimento di assistenza compatibile con gli scopi del presente Trattato e accettabile per gli Stati contraenti, a condizione che non violi le leggi dello Stato richiesto.

Art. 3

Inapplicabilità

Il presente Trattato non è applicabile nei casi seguenti: a)

l'arresto o la detenzione di persone perseguite o condannate penalmente o la loro ricerca in vista dell'estradizione;

b)

l'esecuzione di sentenze penali, incluso il trasferimento di persone condannate, allo scopo di far scontare la rispettiva pena.

Art. 4

Motivi di rifiuto o differimento dell'assistenza giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se: a)

la domanda si riferisce a reati che lo Stato richiesto considera reati politici o reati connessi a reati politici;

b)

la domanda concerne reati militari che non costituiscono reati di diritto comune;

c)

la domanda si riferisce a reati fiscali; lo Stato richiesto può tuttavia dare seguito alla domanda se l'oggetto dell'indagine o del procedimento è una frode fiscale;

d)

lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Paese, così come determinati dalla sua autorità competente;

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e)

la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato richiesto per un reato sostanzialmente simile, a condizione che la sanzione penale pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita;

f)

vi è fondato motivo di ritenere che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata presentata a scopo di perseguire o punire una persona a cagione della sua razza, religione, etnia, sesso o opinioni politiche, o che dare seguito alla domanda aggraverebbe la situazione di tale persona per uno qualunque dei suddetti motivi;

g)

vi è fondato motivo di ritenere che il procedimento penale contro la persona perseguita non rispetti le garanzie previste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo, in particolare il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici;

h)

la domanda concerne un reato per il quale è prevista la pena di morte secondo il diritto dello Stato richiedente, a meno che tale Stato non dia allo Stato richiesto sufficienti garanzie per assicurare che la pena di morte non sarà pronunciata o, se pronunciata, non sarà eseguita.

2. Lo Stato richiesto può differire l'assistenza giudiziaria se l'esecuzione della domanda potrebbe pregiudicare un procedimento penale in corso in detto Stato.

3. Prima di rifiutare o differire l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto: a)

informa senza indugio lo Stato richiedente del motivo del possibile rifiuto o differimento dell'assistenza giudiziaria; e

b)

verifica se l'assistenza giudiziaria può essere accordata alle condizioni che ritiene necessarie; tali condizioni, se accettate, devono essere rispettate dallo Stato richiedente.

4. Ogni rifiuto totale o parziale di assistenza giudiziaria deve essere motivato.

Capitolo II: Domanda di assistenza giudiziaria Art. 5

Diritto applicabile

1. La domanda è eseguita conformemente al diritto dello Stato richiesto.

2. Se desidera che nell'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria sia applicata una procedura specifica, lo Stato richiedente ne fa espressa domanda e lo Stato richiesto vi dà seguito se il proprio diritto non vi si oppone.

Art. 6

Doppia punibilità

L'assistenza giudiziaria è fornita anche se l'oggetto del procedimento nello Stato richiedente non è considerato reato secondo il diritto dello Stato richiesto, tranne nel caso delle misure coercitive di cui all'articolo 7.

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Art. 7

Misure coercitive

1. Una domanda la cui esecuzione implica misure coercitive può essere respinta se i fatti indicati nella domanda non corrispondono agli elementi oggettivi costitutivi di un reato secondo il diritto dello Stato richiesto.

2. Le misure coercitive comprendono: a)

la perquisizione di persone e locali;

b)

il sequestro di mezzi di prova, inclusi gli strumenti con i quali è stato commesso il reato, nonché degli oggetti e dei beni provento del reato;

c)

qualsiasi misura che comporta la divulgazione di segreti protetti dal diritto penale dello Stato richiesto;

d)

qualsiasi altra misura che implica l'impiego della coercizione e che è prevista in quanto tale nel diritto procedurale dello Stato richiesto.

Art. 8

Misure provvisorie

Su domanda espressa dello Stato richiedente e se il procedimento oggetto della domanda non sembra manifestamente inammissibile o inopportuno secondo il diritto dello Stato richiesto, l'autorità competente dello Stato richiesto ordina misure provvisorie al fine di mantenere una situazione esistente, proteggere interessi giuridici minacciati o preservare mezzi di prova.

Art. 9

Presenza di persone che partecipano al procedimento

Su domanda espressa dello Stato richiedente, l'Autorità centrale dello Stato richiesto lo informa in merito alla data e al luogo dell'esecuzione della domanda. Le autorità e le persone chiamate in causa possono assistere all'esecuzione, se lo Stato richiesto acconsente.

Art. 10

Deposizioni di testimoni nello Stato richiesto

1. I testimoni sono sentiti conformemente al diritto dello Stato richiesto. Tuttavia possono rifiutare di testimoniare se è ammesso dal diritto dello Stato richiedente.

2. Se il rifiuto di testimoniare si fonda sul diritto dello Stato richiedente, lo Stato richiesto gli trasmette l'incarto per decisione. Quest'ultima deve essere motivata.

3. Se fa valere il diritto di rifiutare la testimonianza, il testimone non può, per tale ragione, essere oggetto di alcuna sanzione legale nello Stato richiedente.

Art. 11

Consegna di oggetti, documenti, incartamenti o mezzi di prova

1. Su domanda, lo Stato richiesto consegna allo Stato richiedente gli oggetti, i documenti, gli incartamenti o i mezzi di prova.

2. Lo Stato richiesto può trasmettere copie dei documenti, incartamenti o mezzi di prova richiesti. Se lo Stato richiedente domanda espressamente la consegna degli originali, lo Stato richiesto dà seguito alla domanda nella misura del possibile.

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3. Lo Stato richiedente restituisce appena possibile quanto consegnatogli, al più tardi dopo la chiusura del procedimento, a meno che lo Stato richiesto non vi rinunci esplicitamente.

4. I diritti fatti valere da terzi nello Stato richiesto in merito a oggetti, documenti, incartamenti o mezzi di prova non impediscono la loro consegna allo Stato richiedente.

Art. 12

Incartamenti di tribunali o di procedura istruttoria

1. Su domanda, lo Stato richiesto mette a disposizione delle autorità dello Stato richiedente gli incartamenti di tribunali o di procedura istruttoria, comprese sentenze e decisioni, se detti documenti sono importanti per un procedimento giudiziario.

2. I documenti, gli incartamenti e altro materiale probatorio sono consegnati solo se si riferiscono a un caso archiviato. Se tale non è il caso, l'autorità competente dello Stato richiesto decide se accordare la consegna.

Art. 13

Consegna di oggetti e beni

1. Gli oggetti e i beni che costituiscono il provento di un reato perseguito dallo Stato richiedente o lo strumento con cui tale reato è stato commesso e che sono sottoposti a sequestro cautelativo, oppure il loro valore di rimpiazzo, possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista della loro confisca o restituzione agli aventi diritto, fatte salve le pretese su tali oggetti e beni avanzate in buona fede da terzi.

2. Di regola, la consegna di oggetti e beni avviene su decisione o sentenza definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente; la consegna da parte dello Stato richiesto può tuttavia avvenire anche in una fase anteriore del procedimento.

Art. 14

Suddivisione dei beni confiscati

1. Dal momento che la suddivisione dei beni confiscati è considerata uno strumento per potenziare l'efficacia della cooperazione internazionale prevista dal presente Trattato, gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi la massima cooperazione nella suddivisione dei beni confiscati, conformemente al rispettivo diritto nazionale.

2. Per la suddivisione dei beni confiscati conformemente al presente articolo, gli Stati contraenti devono concludere accordi o convenzioni particolari per ogni singolo caso, stabilendo le condizioni specifiche per la domanda, la consegna e il trasferimento dei beni suddivisi.

Art. 15

Uso limitato di informazioni, documenti e oggetti

1. Nello Stato richiedente, le informazioni, i documenti e gli oggetti acquisiti mediante assistenza giudiziaria in base al presente Trattato non possono essere utilizzati ai fini di un'indagine, né prodotti come mezzi di prova in procedimenti relativi a reati per cui non è ammessa l'assistenza giudiziaria.

2. Per qualsiasi altro uso è necessario l'assenso dello Stato richiesto. L'assenso non è necessario se: 8255

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a)

il reato cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale può essere concessa l'assistenza giudiziaria;

b)

il procedimento penale estero è istruito contro altre persone che hanno partecipato alla commissione del reato; o

c)

il materiale probatorio è utilizzato per un'indagine o un procedimento riguardante il pagamento di un risarcimento correlato a un procedimento per il quale è stata accordata l'assistenza giudiziaria.

Capitolo III: Notifica e comparizione Art. 16

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

1. Lo Stato richiesto provvede alla notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie che gli sono trasmessi a questo scopo dallo Stato richiedente.

2. L'atto o la decisione possono essere notificati dallo Stato richiesto per semplice trasmissione al destinatario. Se lo Stato richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato richiesto effettua la notifica in una delle forme previste dalla sua legislazione per documenti analoghi o in una forma speciale compatibile con la sua legislazione.

3. La notifica è comprovata da una ricevuta datata e firmata dal destinatario oppure da una dichiarazione dello Stato richiesto accertante l'avvenuta notifica e riportante la rispettiva forma e data. L'uno o l'altro di questi documenti va trasmesso senza indugio allo Stato richiedente. Su domanda di quest'ultimo, lo Stato richiesto precisa se la notifica è stata effettuata conformemente alla sua legge. Se la notifica non ha luogo, lo Stato richiesto ne comunica i motivi senza indugio e per scritto allo Stato richiedente.

4. La domanda di notifica di una citazione a comparire per una persona perseguita penalmente che si trova nello Stato richiesto deve pervenire all'Autorità centrale di detto Stato al più tardi 45 giorni civili prima della data stabilita per la comparizione.

Art. 17

Comparizione di testimoni o di periti nello Stato richiedente

1. Se ritiene necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito davanti alle sue autorità giudiziarie, lo Stato richiedente ne fa menzione nella domanda di notifica della citazione e lo Stato richiesto invita il testimone o il perito a comparire nello Stato richiedente.

2. Lo Stato richiesto comunica senza indugio e per scritto allo Stato richiedente la decisione del testimone o del perito riguardo all'invito a comparire.

3. Il testimone o il perito che accetta di comparire nello Stato richiedente può esigere da quest'ultimo un anticipo per le spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 18

Indennità

Le indennità nonché le spese di viaggio e di soggiorno sono pagate al testimone o al perito dallo Stato richiedente e sono calcolate a partire dal luogo di residenza e 8256

Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con la Colombia

accordate secondo aliquote almeno uguali a quelle previste nelle tariffe e nei regolamenti in vigore nello Stato contraente ove l'audizione deve avere luogo.

Art. 19

Mancata comparizione

Il testimone o il perito che non ottempera a una citazione a comparire di cui è stata richiesta la notifica non può essere sottoposto ad alcuna sanzione o misura coercitiva, anche se la citazione contiene ingiunzioni, salvo che si rechi poi spontaneamente nel territorio dello Stato richiedente e ivi sia regolarmente citato di nuovo.

Art. 20

Salvacondotto

1. Nessun testimone o perito, di qualsiasi cittadinanza, che compare su citazione davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente può essere perseguito, detenuto o sottoposto ad altra limitazione della libertà personale sul territorio di detto Stato per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto.

2. Nessuna persona, di qualsiasi cittadinanza, citata davanti alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per rispondere di fatti di cui è accusata può essere perseguita, detenuta o sottoposta a restrizioni della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio dello Stato richiesto e non indicati nella citazione.

3. In assenza di un consenso scritto, nessuna delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere costretta a testimoniare nell'ambito di un procedimento diverso da quello oggetto della domanda di assistenza giudiziaria.

4. L'immunità prevista nel presente articolo cessa quando il testimone, il perito o la persona perseguita penalmente, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente per 30 giorni consecutivi dopo che la sua presenza non era più richiesta dalle autorità giudiziarie, rimane nondimeno su questo territorio oppure vi ritorna dopo averlo lasciato.

Art. 21

Portata della testimonianza nello Stato richiedente

1. La persona che compare nello Stato richiedente in seguito a citazione può essere costretta a testimoniare o a produrre mezzi di prova, salvo che il diritto di uno dei due Stati contraenti le consenta di rifiutare.

2. L'articolo 10 paragrafi 2 e 3 e l'articolo 15 si applicano per analogia.

Art. 22

Trasferimento temporaneo di persone detenute

1. Qualsiasi persona detenuta, di cui lo Stato richiedente domanda la comparizione personale in qualità di testimone o per un confronto, è trasferita temporaneamente nel posto in cui deve aver luogo l'audizione, a condizione che sia ricondotta nello Stato richiesto entro il termine indicato da quest'ultimo; sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del presente Trattato, per quanto siano applicabili.

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2. Il trasferimento può essere rifiutato se: a)

la persona detenuta non vi acconsente;

b)

la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto;

c)

detto trasferimento potrebbe prolungare la sua detenzione; o

d)

altri motivi preponderanti si oppongono al suo trasferimento nello Stato richiedente.

3. La persona trasferita deve restare in detenzione nel territorio dello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto ne domandi la messa in libertà.

4. Ai sensi del presente articolo, il periodo di detenzione che la persona trasferita ha scontato nello Stato richiedente è computato nell'espiazione della pena inflitta nello Stato richiesto.

Art. 23

Consegne sorvegliate

1. Ogni Stato contraente s'impegna a garantire che, su richiesta dell'altro Stato contraente, possano essere autorizzate consegne sorvegliate sul suo territorio nazionale nell'ambito di indagini penali per reati che possono dar luogo a estradizione.

2. Le autorità competenti dello Stato richiesto decidono caso per caso sull'esecuzione di consegne sorvegliate conformemente al loro diritto nazionale.

3. Le consegne sorvegliate sono eseguite conformemente alle procedure previste dallo Stato richiesto. Il compito d'intervenire, dirigere e controllare le operazioni spetta alle autorità competenti di detto Stato.

Capitolo IV: Casellario giudiziale e scambio di informazioni penali Art. 24 1. Lo Stato richiesto trasmette estratti e informazioni del casellario giudiziale domandati dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente ai fini di una questione penale, nella misura in cui le sue autorità possono ottenerli in un caso simile.

2. Nei casi non previsti dal paragrafo 1, a tale domanda è dato seguito alle condizioni previste dalla legislazione, dai regolamenti o dalla prassi dello Stato richiesto.

3. Almeno una volta all'anno, ciascuno Stato contraente informa l'altro Stato contraente delle sentenze penali e delle misure successive iscritte nel casellario giudiziale che concernono i cittadini dell'altro Stato.

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con la Colombia

Capitolo V: Procedura e vie di trasmissione Art. 25

Autorità centrale

1. Ai fini del presente Trattato, l'Autorità centrale per la Confederazione Svizzera è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Le Autorità centrali competenti per le domande di assistenza giudiziaria indirizzate alla o presentate dalla Repubblica di Colombia sono, nell'ambito delle rispettive competenze, la Procura generale della Repubblica e il Ministero degli interni e della giustizia.

2. L'Autorità centrale dello Stato richiedente presenta le domande di assistenza giudiziaria secondo il presente Trattato per conto dei suoi tribunali o delle sue autorità.

3. L'Autorità centrale dello Stato richiesto dà seguito nel più breve tempo possibile alle domande di assistenza giudiziaria e, se del caso, le trasmette alle altre autorità competenti in vista dell'esecuzione. L'Autorità centrale gestisce comunque il coordinamento dell'esecuzione di dette domande di assistenza.

4. Le Autorità centrali degli Stati contraenti comunicano direttamente fra di loro.

5. Ciascuno Stato contraente può cambiare la propria Autorità centrale; il cambiamento è comunicato per via diplomatica mediante un avviso scritto.

Art. 26

Forma della domanda e vie di trasmissione

1. La domanda di assistenza giudiziaria è formulata per scritto.

2. In casi urgenti può essere trasmessa per fax o mediante qualsiasi altro mezzo ammesso dallo Stato richiesto. La domanda originale è inviata entro otto giorni.

Art. 27

Contenuto della domanda

1. La domanda di assistenza giudiziaria indica: a)

l'autorità che la presenta e, se del caso, l'autorità incaricata del procedimento penale nello Stato richiedente;

b)

l'oggetto e il motivo della domanda;

c)

una descrizione particolareggiata dei mezzi di prova, delle informazioni necessarie o delle misure richiesti;

d)

nella misura del possibile, il nome completo, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e l'indirizzo attuale della persona oggetto del procedimento penale; e

e)

il motivo principale per il quale sono richieste le prove o le informazioni, nonché una breve descrizione dei fatti essenziali (data, luogo e circostanze in cui è stato commesso il reato) che danno luogo all'indagine nello Stato richiedente, tranne se si tratta di domande di notifica secondo l'articolo 16.

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con la Colombia

2. La domanda contiene inoltre: a)

in caso di applicazione del diritto estero in vista dell'esecuzione della domanda di assistenza (art. 5 par. 2), il testo delle disposizioni legali applicabili nello Stato richiedente e il motivo della loro applicazione;

b)

in caso di partecipazione di altre persone al procedimento (art. 9), la designazione della persona che assiste all'esecuzione della domanda e il motivo della sua presenza;

c)

il probabile luogo e la descrizione degli oggetti e dei beni provento di un reato o degli strumenti con i quali tale reato è stato commesso (art. 13) o il motivo principale per il quale si presume che tali oggetti e beni si trovino sul territorio dello Stato richiesto;

d)

in caso di notifica di atti procedurali, di decisioni giudiziarie e di citazioni (art. 16 e 17), il nome e l'indirizzo del destinatario;

e)

in caso di citazione di testimoni o periti (art. 17), una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente si assume le spese e le indennità e che, se richiesto, versa un anticipo;

f)

in caso di trasferimento di persone detenute (art. 22), il loro nome.

Art. 28

Esecuzione della domanda

1. Se la domanda di assistenza giudiziaria non è conforme alle disposizioni del presente Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto ne informa senza indugio l'Autorità centrale dello Stato richiedente, chiedendogli di modificarla o completarla; è fatta salva l'adozione di misure provvisorie secondo l'articolo 8.

2. Se la domanda risulta conforme al Trattato, l'Autorità centrale dello Stato richiesto la trasmette senza indugio all'autorità competente per l'esecuzione.

3. Una volta eseguita la domanda, l'autorità competente la trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto insieme alle informazioni e ai mezzi di prova acquisiti.

Quest'ultima si accerta che l'esecuzione sia completa e regolare e comunica i risultati all'Autorità centrale dello Stato richiedente.

4. Il paragrafo 3 non impedisce un'esecuzione parziale della domanda.

Art. 29

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

1. Tutti i documenti, gli incartamenti, le deposizioni e altro materiale probatorio trasmessi in applicazione del presente Trattato sono esenti dalla legalizzazione, dall'autenticazione o da altre formalità.

2. I documenti, gli incartamenti, le deposizioni e altro materiale probatorio trasmessi dall'Autorità centrale dello Stato richiesto sono accettati come prove senza altri requisiti formali o attestati di autenticazione.

3. La lettera di trasmissione dell'Autorità centrale garantisce l'autenticità dei documenti trasmessi.

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Art. 30

Lingua

1. Le domande di assistenza giudiziaria e i documenti allegati presentati secondo il presente Trattato dalla Confederazione Svizzera sono tradotti in spagnolo. Le domande e i documenti allegati presentati secondo il presente Trattato dalla Repubblica di Colombia sono tradotti in una delle lingue ufficiali della Confederazione Svizzera (francese, tedesco o italiano), come indicato caso per caso dall'Autorità centrale svizzera.

2. La traduzione dei documenti allestiti o acquisiti nell'ambito dell'esecuzione della domanda compete allo Stato richiedente.

3. Qualsiasi traduzione effettuata dagli Stati contraenti gode di uno status ufficiale.

Art. 31

Spese di esecuzione della domanda

1. Su domanda dello Stato richiesto, lo Stato richiedente rimborsa unicamente le seguenti spese derivanti dall'esecuzione di una domanda: a)

indennità, spese di viaggio e di soggiorno per il testimone e, se assolutamente necessario, il suo patrocinatore;

b)

spese relative al trasferimento di detenuti;

c)

onorari, spese di viaggio e di soggiorno per periti.

2. Se l'esecuzione della domanda implica spese straordinarie, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente per stabilire le condizioni cui è subordinata l'assistenza giudiziaria sollecitata.

Capitolo VI: Trasmissione spontanea Art. 32

Trasmissione spontanea di informazioni

1. Per il tramite della sua Autorità centrale ed entro i limiti del proprio diritto interno, l'autorità di perseguimento penale o l'autorità giudiziaria competente di uno Stato contraente può, senza richiesta preventiva, trasmettere all'Autorità centrale dell'altro Stato contraente informazioni concernenti reati acquisite nell'ambito delle proprie indagini, se ritiene che tale trasmissione possa consentire di: a)

presentare una domanda di assistenza giudiziaria secondo il presente Trattato;

b)

promuovere un procedimento penale; o

c)

facilitare un'istruzione penale in corso.

2. L'autorità che fornisce le informazioni può, conformemente al proprio diritto interno, porre determinate condizioni per l'uso delle informazioni da parte dello Stato destinatario. Tali condizioni devono essere rispettate dallo Stato destinatario.

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Capitolo VII: Disposizioni finali Art. 33

Compatibilità con altri accordi o forme di cooperazione

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano un'assistenza giudiziaria più estesa che gli Stati contraenti hanno convenuto o potrebbero convenire in altri accordi o convenzioni o che potrebbe risultare dal loro diritto interno.

Art. 34

Scambio di opinioni

Se lo ritengono opportuno, le Autorità centrali procedono a scambi di opinione verbali o scritti sull'applicazione o l'attuazione del presente Trattato in generale o in un caso particolare.

Art. 35

Composizione delle controversie

Le controversie sull'interpretazione, l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni del presente Trattato sono risolte per via diplomatica se non possono essere composte dalle Autorità centrali.

Art. 36

Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Trattato entra in vigore il sessantesimo (60) giorno dalla data in cui gli Stati contraenti si sono notificati che le rispettive condizioni per l'entrata in vigore sono adempite.

2. Ciascuno dei due Stati contraenti può denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento mediante una comunicazione scritta trasmessa all'altro Stato contraente per via diplomatica. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della suddetta comunicazione. La denuncia lascia impregiudicate le domande di assistenza in corso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Davos il 27 gennaio 2011 in due esemplari in lingua inglese, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, fa stato il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica di Colombia:

Micheline Calmy-Rey Presidente della Confederazione

Juan Manuel Santos Calderón Presidente della Repubblica di Colombia

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