Traduzione1

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Giappone Conclusa il 22 ottobre 2010 Approvata dall'Assemblea federale il ...

Ratificata con strumenti scambiati il ...

Entrata in vigore il ...

La Confederazione Svizzera e il Giappone, animati dal desiderio di regolare i rapporti nel settore della sicurezza sociale, hanno convenuto di stipulare la seguente Convenzione:

Parte I Disposizioni generali Art. 1

Definizioni

(1) Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

1

a.

«Svizzera» designa ­ la Confederazione Svizzera;

b.

«cittadino» designa, ­ per quanto riguarda il Giappone, una persona di cittadinanza giapponese conformemente alla legge sulla cittadinanza giapponese; ­ per quanto riguarda la Svizzera, una persona di cittadinanza svizzera;

c.

«legislazione» designa, ­ per quanto riguarda il Giappone, le leggi e le ordinanze del Giappone concernenti i sistemi di cui all'articolo 2 paragrafo 1; ­ per quanto riguarda la Svizzera, le leggi e relative ordinanze di cui all'articolo 2 paragrafo 2;

d.

«autorità competente» designa, ­ per quanto riguarda il Giappone, le organizzazioni governative competenti per i sistemi giapponesi di cui all'articolo 2 paragrafo 1; ­ per quanto riguarda la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;

Dal testo originale inglese.

2011-0145

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e.

«ente competente» designa, ­ per quanto riguarda il Giappone, le assicurazioni o le loro istituzioni competenti per l'attuazione dei sistemi giapponesi di cui all'articolo 2 paragrafo 1; ­ per quanto riguarda la Svizzera, la cassa di compensazione competente per l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e per l'assicurazione per l'invalidità;

f.

«periodi di assicurazione» designa, ­ per quanto riguarda il Giappone, tutti i periodi di contribuzione, i periodi esenti dall'obbligo di contribuzione e i periodi complementari ai sensi della legislazione giapponese concernente i sistemi pensionistici conformemente all'articolo 2 paragrafo 1(a)(i)­(v).

­ per quanto riguarda la Svizzera, tutti i periodi di contribuzione e i periodi a essi equiparati che secondo la legislazione svizzera sono definiti come periodi di assicurazione, ­ tuttavia, non sono inclusi i periodi computati dagli Stati contraenti in base a convenzioni di sicurezza sociale analoghe alla presente;

g.

«prestazione» designa ­ una pensione o una prestazione pecuniaria secondo la legislazione degli Stati contraenti;

h.

«essere domiciliato in territorio svizzero» significa ­ dimorare in territorio svizzero con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

(2) Le espressioni non definite nella presente Convenzione hanno il senso attribuito loro dalla legislazione applicabile.

Art. 2

Campo d'applicazione materiale

(1) La presente Convenzione è applicabile, per quanto riguarda il Giappone, (a) ai seguenti sistemi pensionistici giapponesi: (i) la pensione nazionale (ad eccezione del fondo pensione nazionale); (ii) l'assicurazione pensionistica per i lavoratori dipendenti (ad eccezione del fondo pensione nazionale per i lavoratori dipendenti); (iii) la pensione mutualistica dei funzionari pubblici nazionali; (iv) la pensione mutualistica dei funzionari pubblici locali e del personale ad essi equiparato (ad eccezione del sistema pensionistico per i membri dei Consigli comunali); (v) la pensione mutualistica per il personale delle scuole private; i sistemi pensionistici di cui alle cifre (ii)­(v) sono denominati in seguito «sistemi pensionistici giapponesi per i lavoratori dipendenti»; tuttavia, ai fini della presente Convenzione, la pensione nazionale non comprende la pensione di vecchiaia dell'assistenza sociale, né altre pensioni

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Sicurezza sociale. Conv. con il Giappone

dell'assistenza sociale concesse temporaneamente o a titolo integrativo e finanziate in parte o per intero con mezzi statali; (b) ai seguenti sistemi di assicurazione malattie del Giappone, disciplinati dalle seguenti leggi e relative modifiche: (i) legge sull'assicurazione malattie (legge n. 70, 1922); (ii) legge sull'assicurazione dei marinai (legge n. 73, 1939); (iii) legge sull'assicurazione sanitaria nazionale (legge n. 192, 1958); (iv) legge sull'associazione di mutuo soccorso dei funzionari pubblici nazionali (legge n. 128, 1958); (v) legge sull'associazione di mutuo soccorso dei funzionari pubblici locali e del personale ad essi equiparato (legge n. 152, 1962); (vi) legge concernente il mutuo soccorso del personale delle scuole private (legge n. 245, 1953); (vii) legge sulle cure sanitarie ai cittadini anziani (legge n. 80, 1982); ai fini della presente Convenzione, tuttavia, gli articoli 5, 13­19, 24, 25, 28 (eccetto il paragrafo 3) e 30 paragrafo 2 sono applicabili solo ai sistemi pensionistici giapponesi di cui alla lettera (a) del presente paragrafo.

(2) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente Convenzione si applica alle seguenti leggi: (a) legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti2; (b) legge federale sull'assicurazione per l'invalidità3; (c) legge federale sull'assicurazione malattie4; ai fini della presente Convenzione, tuttavia, gli articoli 5, 13­19, 24, 25, 28 (eccetto il paragrafo 3) e 30 paragrafo 2 sono applicabili solo alle leggi di cui alle lettere (a) e (b) del presente paragrafo.

Art. 3

Campo d'applicazione personale

La presente Convenzione si applica: (a) (i)

ai cittadini del Giappone e alle persone che hanno il diritto di residenza permanente sul territorio giapponese in virtù delle leggi e delle ordinanze giapponesi relative al controllo dell'immigrazione; (ii) ai familiari e ai superstiti che derivano diritti dalle persone elencate alla lettera (a) (i) del presente articolo;

(b) (i) ai cittadini della Svizzera; (ii) ai familiari e ai superstiti che hanno diritti derivanti dalle persone di cui alle lettere (a) (i) del presente articolo;

2 3 4

RS 831.10 RS 831.20 RS 832.10

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(c) (i)

ai rifugiati ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 e del Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti; (ii) ai familiari e ai superstiti che hanno diritti derivanti dalle persone di cui alla lettera (c) (i) del presente articolo e che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti;

(d) (i)

per quanto riguarda l'applicazione della legislazione svizzera, agli apolidi ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi che risiedono sul territorio di uno degli Stati membri; (ii) ai familiari e ai superstiti che hanno diritti derivanti dalle persone di cui alla lettera (d)(i) del presente articolo e che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti;

(e) (i)

ad altre persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno degli Stati contraenti; (ii) ai familiari e ai superstiti che hanno diritti derivanti dalle persone di cui alla lettera (a)(i) del presente articolo;

per quel che riguarda l'applicazione della legislazione svizzera, tuttavia, gli articoli 4, 5 e 16­19 non sono applicati alle persone di cui alla lettera (e) del presente articolo.

Art. 4

Parità di trattamento

(1) Per quel che riguarda l'applicazione della legislazione giapponese: 1.

le persone di cui alle lettere (b), (c) ed (e) dell'articolo 3 beneficiano dello stesso trattamento dei cittadini giapponesi;

2.

il numero (1) del presente paragrafo non pregiudica le disposizioni concernenti: (a) i periodi complementari compiuti dai cittadini giapponesi in virtù della legislazione giapponese sulla residenza ordinaria al di fuori del territorio giapponese; (b) la copertura facoltativa per cittadini giapponesi in virtù della legislazione giapponese sulla residenza ordinaria al di fuori del territorio giapponese; (c) il versamento di indennità uniche ai cittadini di altri Stati che lasciano definitivamente il Giappone conformemente alla legislazione giapponese.

(2) Per quel che riguarda l'applicazione della legislazione svizzera: 1.

salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone di cui alle lettere (b), (c) e (d) dell'articolo 3 beneficiano dello stesso trattamento dei cittadini svizzeri;

2.

il numero (1) del presente paragrafo non pregiudica la legislazione svizzera concernente:

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Sicurezza sociale. Conv. con il Giappone

(a) l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità5; (b) l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti6 e l'invalidità7 dei cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di un'organizzazione di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; (c) l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di cui all'articolo 1a capoverso 4 lettera b della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 5

Pagamento delle prestazioni all'estero e diritto alle prestazioni

(1) Per quel che riguarda l'applicazione della legislazione giapponese: 1.

salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le disposizioni della legislazione giapponese che limitano il diritto a o il pagamento di prestazioni soltanto perché la persona interessata risiede ordinariamente al di fuori del Giappone non si applicano alle persone di cui all'articolo 3 lettere (a), (b), (c) e (e) che risiedono ordinariamente sul territorio svizzero;

2.

le prestazioni secondo la legislazione giapponese sono versate alle persone di cui all'articolo 3 lettere (b) ed (e) che risiedono ordinariamente al di fuori del territorio di entrambi gli Stati contraenti alle stesse condizioni dei cittadini giapponesi.

(2) Per quel che riguarda l'applicazione della legislazione svizzera:

5 6 7

1.

salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le disposizioni della legislazione svizzera che limitano il diritto a o il pagamento di prestazioni soltanto perché la persona interessata risiede ordinariamente al di fuori del territorio svizzero non si applicano alle persone di cui all'articolo 3 lettere (a), (b), (c) e (d) che risiedono ordinariamente sul territorio giapponese;

2.

il numero (1) del presente paragrafo non si applica alle rendite ordinarie delle persone assicurate con un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento conformemente all'assicurazione invalidità o alle rendite straordinarie e agli assegni per grandi invalidi conformemente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

3.

le prestazioni secondo la legislazione svizzera sono versate alle persone di cui all'articolo 3 lettera (a) che risiedono ordinariamente al di fuori del territorio di entrambi gli Stati contraenti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri.

RS 831.111 RS 831.10 RS 831.20

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Parte II Legislazione applicabile Art. 6

Disposizioni generali

Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, una persona che lavora da dipendente o da indipendente sul territorio di uno degli Stati contraenti, per quanto riguarda tale impiego o tale attività lucrativa dipendente o indipendente è assoggettata soltanto alla legislazione di quello Stato contraente.

Art. 7

Disposizioni speciali

(1) Se un lavoratore assicurato secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti e dipendente di un'azienda con sede sul territorio di questo Stato contraente è inviato temporaneamente dal territorio di quest'ultimo o di quello di uno Stato terzo al territorio dell'altro Stato contraente per lavorarvi, per i primi cinque anni egli rimane soggetto alla legislazione del primo Stato contraente come se lavorasse sul territorio di quest'ultimo, a condizione che la durata prevista del distacco non superi i cinque anni.

(2) Se il distacco di cui al paragrafo 1 del presente articolo dura più di cinque anni, le autorità o gli enti competenti degli Stati contraenti possono convenire che il lavoratore continui a essere assoggettato soltanto alla legislazione del primo Stato contraente.

Tuttavia, se il prolungamento del distacco oltre i primi cinque anni non è superiore a un anno, le autorità o gli enti competenti del primo Stato contraente possono concedere l'autorizzazione all'assoggettamento esclusivo alla legislazione del primo Stato contraente senza previo consenso da parte delle autorità o degli enti competenti dell'altro Stato contraente.

(3) Se un lavoratore indipendente assicurato secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti che svolge la propria attività sul territorio di quest'ultimo Stato svolge temporaneamente tale attività solo sul territorio dell'altro Stato contraente, per i primi cinque anni egli rimane soggetto soltanto alla legislazione del primo Stato contraente come se lavorasse sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che la durata prevista dell'attività indipendente sul territorio dell'altro Stato contraente non superi i cinque anni.

(4) Se la durata dell'attività indipendente sul territorio dell'altro Stato contraente di cui al paragrafo 3 del presente articolo si prolunga oltre il termine di cinque anni, le autorità o gli enti competenti degli Stati contraenti possono convenire che il lavoratore continui a essere assoggettato soltanto alla legislazione del primo Stato contraente.

Tuttavia, se il prolungamento dell'attività indipendente oltre i primi cinque anni non è superiore a un anno, le autorità o gli enti competenti del primo Stato contraente possono concedere l'autorizzazione all'assoggettamento esclusivo alla legislazione del primo Stato contraente senza previo consenso da parte delle autorità o degli enti competenti dell'altro Stato contraente.

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Sicurezza sociale. Conv. con il Giappone

(5) I paragrafi 1 e 3 del presente articolo non si applicano al lavoratore dipendente di un'azienda con sede sul territorio giapponese che lavora su questo territorio o al lavoratore indipendente che svolge solitamente la propria attività sul territorio giapponese, se il lavoratore non è assicurato secondo la legislazione giapponese concernente i sistemi pensionistici di cui all'articolo 2 paragrafo 1 (a) (i)­(v).

Art. 8

Lavoratori dipendenti impiegati a bordo di una nave

Un lavoratore dipendente impiegato a bordo di una nave battente la bandiera di uno dei due Stati contraenti che, senza la presente disposizione, sarebbe assoggettato alla legislazione di entrambi gli Stati è assoggettato esclusivamente alla legislazione del primo Stato. In applicazione di questo articolo, il lavoratore dipendente impiegato a bordo di una nave battente bandiera svizzera è equiparato a chi lavora sul territorio svizzero.

In deroga a quanto su esposto, questo lavoratore è assoggettato soltanto alla legislazione dell'altro Stato contraente se è impiegato da un datore di lavoro la cui azienda ha una filiale sul territorio dell'altro Stato contraente.

Art. 9

Membri di una missione diplomatica o di una sede consolare e dipendenti pubblici

(1) La presente Convenzione non inficia le disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19618 sulle relazioni diplomatiche e quelle della Convenzione di Vienna del 24 aprile 19639 sulle relazioni consolari.

(2) Salvo quanto disciplinato al paragrafo 1 del presente articolo, i dipendenti pubblici al servizio di uno degli Stati contraenti o i lavoratori ad essi equiparati dalla legislazione di questo Stato inviati sul territorio dell'altro Stato sono soggetti soltanto alla legislazione del primo Stato contraente come se lavorassero sul territorio del primo Stato contraente.

Art. 10

Deroghe agli articoli 6­9

Su richiesta di un lavoratore dipendente, di un datore di lavoro o di un lavoratore indipendente, le autorità o gli enti competenti degli Stati contraenti possono convenire di comune accordo deroghe agli articoli 6­9 nell'interesse di singole persone o determinati gruppi di persone, a condizione che queste persone o questi gruppi siano assoggettati alla legislazione di uno degli Stati contraenti.

Art. 11

Coniuge e figli che accompagnano il lavoratore nell'altro Stato contraente

(1) Al coniuge e ai figli che accompagnano una persona che lavora sul territorio svizzero ed è assoggettata alla legislazione giapponese conformemente all'articolo 7, all'articolo 9 paragrafo 2 o all'articolo 10, non si applica la legislazione svizzera, a 8 9

RS 0.191.01 RS 0.191.02

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condizione che essi non esercitino un'attività lucrativa dipendente sul territorio svizzero.

(2) Per il coniuge o i figli che accompagnano una persona che lavora sul territorio giapponese ed è assoggettata alla legislazione svizzera conformemente all'articolo 7, all'articolo 9 paragrafo 2 o all'articolo 10 vale quanto segue: (a) se il coniuge o i figli non sono cittadini giapponesi, la legislazione giapponese concernente i sistemi di cui all'articolo 2 paragrafo 1(a)(i), (b)(iii) e (b)(vii) non si applica. Quanto sopra esposto non è applicabile, tuttavia, se il coniuge o i figli lo richiedono; e (b) se il coniuge o i figli sono cittadini giapponesi, l'esonero dalle norme giapponesi concernenti i sistemi di cui all'articolo 2 paragrafo 1(a)(i), (b)(iii) e (b)(vii) è regolato conformemente alla legislazione del Giappone.

Il coniuge e i figli non assoggettati alla legislazione giapponese concernente i sistemi di cui all'articolo 2 paragrafo 1(a)(i), (b)(iii) e (b)(vii) sono assoggettati alla legislazione svizzera conformemente a questo articolo come se fossero domiciliati sul territorio svizzero.

Art. 12

Copertura assicurativa obbligatoria

Gli articoli 6­8, l'articolo 9 paragrafo 2 e l'articolo 11 si applicano soltanto alla copertura assicurativa obbligatoria secondo la legislazione di ciascuno Stato contraente.

Parte III Disposizioni sulle prestazioni Capitolo 1 Disposizioni sulle prestazioni giapponesi Art. 13

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

(1) Se i periodi di assicurazione di una persona non sono sufficienti per adempiere le condizioni per il beneficio delle prestazioni giapponesi, ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni secondo il presente articolo, l'ente competente del Giappone conteggia i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera, nella misura in cui questi ultimi non si sovrappongano ai periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione giapponese.

Tuttavia, quanto sopra specificato non si applica alle pensioni addizionali per determinate professioni nell'ambito dei sistemi pensionistici di mutuo soccorso e alle indennità uniche equivalenti al rimborso dei contributi.

(2) In applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera sono conteggiati come periodi di assicurazione secondo i sistemi pensionistici giapponesi per i lavoratori dipendenti e come periodi equiparati a periodi contributivi secondo il sistema della pensione nazionale.

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Art. 14

Disposizioni speciali sulle prestazioni in caso d'invalidità e per i superstiti

(1) Nei casi in cui la legislazione giapponese richiede come requisito per il diritto a prestazioni d'invalidità o prestazioni per i superstiti (ad eccezione delle indennità uniche equivalenti al rimborso dei contributi) che la data del primo esame medico o del decesso cada in determinati periodi di assicurazione, ai fini della determinazione del diritto a dette prestazioni il requisito è considerato soddisfatto se la data cade nei periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera.

Tuttavia, se sussiste il diritto a prestazioni d'invalidità o prestazioni per i superstiti (ad eccezione delle indennità uniche equivalenti al rimborso dei contributi) senza che siano applicate le disposizioni del presente articolo, nell'ambito del sistema della pensione nazionale il presente articolo non è applicabile ai fini della determinazione del diritto a prestazioni d'invalidità o prestazioni per i superstiti (ad eccezione delle indennità uniche equivalenti al rimborso dei contributi) in base allo stesso evento assicurato nell'ambito dei sistemi pensionistici giapponesi per i lavoratori dipendenti.

(2) In applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, se gli assicurati hanno compiuto periodi di assicurazione nel quadro di due o più sistemi pensionistici giapponesi per i lavoratori dipendenti, il requisito di cui al citato paragrafo è considerato soddisfatto per uno di tali sistemi pensionistici conformemente alla legislazione giapponese.

(3) L'articolo 5 paragrafo 1 non inficia le disposizioni della legislazione giapponese secondo cui una persona di età superiore ai 60 e inferiore ai 65 anni il giorno del primo esame medico o del decesso deve avere il proprio domicilio ordinario sul territorio giapponese per acquisire il diritto alla rendita d'invalidità di base o perché i suoi superstiti abbiano diritto alla rendita di base per i superstiti di base.

Art. 15

Calcolo dell'importo delle prestazioni

(1) Nei casi in cui sussiste il diritto a una prestazione giapponese in virtù dell'articolo 13 paragrafo 1 o dell'articolo 14 paragrafo 1, l'ente competente giapponese calcola l'importo della prestazione conformemente alla legislazione giapponese, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2­5 del presente articolo.

(2) L'importo della rendita d'invalidità di base o di altre prestazioni prestabilite a prescindere dal periodo di assicurazione se i requisiti per l'erogazione di tali prestazioni sono soddisfatti in virtù dell'articolo 13 paragrafo 1 o dell'articolo 14, è calcolato in base al rapporto tra la somma dei periodi di contribuzione e dei periodi esenti dall'obbligo di contribuzione compiuti nel quadro del sistema pensionistico giapponese che verserà tali prestazioni, da un lato, e la somma dei periodi di contribuzione, dei periodi esenti dall'obbligo di contribuzione e dei periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera, dall'altro.

(3) L'importo della rendita d'invalidità e della rendita per i superstiti secondo i sistemi pensionistici giapponesi per i lavoratori dipendenti - sempre che tale importo sia calcolato in base al periodo determinante stabilito dalla legislazione giapponese quando i periodi di assicurazione compiuti in questi sistemi sono infe2357

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riori al periodo determinante e che i requisiti per l'erogazione di tali prestazioni siano soddisfatti in virtù dell'articolo 13 paragrafo 1 o dell'articolo 14 - è calcolato in base al rapporto tra la somma dei periodi di assicurazione compiuti nel quadro dei sistemi pensionistici giapponesi per i lavoratori dipendenti e la somma di questi periodi di assicurazione, da un lato, e i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera, dall'altro. Tuttavia, se la somma dei periodi di assicurazione è superiore al periodo determinante, la somma dei periodi di assicurazione è equiparata al periodo determinante.

(4) Per quanto riguarda il calcolo dell'importo delle prestazioni dei sistemi pensionistici giapponesi per i lavoratori dipendenti conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se la persona avente diritto ha compiuto periodi di assicurazione nell'ambito di due o più sistemi pensionistici, i periodi di contribuzione compiuti nel sistema pensionistico che verserà tali prestazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo o i periodi di assicurazione compiuti nel sistema pensionistico giapponese per i lavoratori dipendenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo corrispondono alla somma dei periodi di assicurazione di tutti questi sistemi pensionistici. Tuttavia, se la somma dei periodi di assicurazione è uguale o superiore al periodo determinante stabilito dalla legislazione giapponese ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, il metodo di calcolo stabilito dal paragrafo 3 del presente articolo e il presente paragrafo non sono applicabili.

(5) L'importo della pensione addizionale per coniugi inclusa nella pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti e quello di tutte le altre prestazioni concesse sotto forma di indennità unica - sempre che i periodi di assicurazione compiuti nei sistemi pensionistici giapponesi per lavoratori dipendenti siano uguali o superiori al periodo determinante stabilito dalla legislazione giapponese ei requisiti per l'erogazione di tali prestazioni siano soddisfatti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 13 - è calcolato in base al rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti nell'ambito dei sistemi pensionistici giapponesi per lavoratori dipendenti che verseranno le prestazioni e il periodo determinante.

Capitolo 2 Disposizioni sulle prestazioni svizzere Art. 16

Assicurazione per l'invalidità (provvedimenti d'integrazione)

(1) Le persone di cui all'articolo 3 (a)(i) che, immediatamente prima dell'insorgenza del diritto ai provvedimenti d'integrazione, erano soggette all'obbligo di contribuzione all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, potranno beneficiare di tali provvedimenti fintantoché risiederanno sul territorio svizzero.

(2) Le persone di cui all'articolo 3 (a)(i) che non esercitano un'attività lucrativa dipendente e che, immediatamente prima dell'insorgenza del diritto ai provvedimenti d'integrazione, non erano soggette all'obbligo di contribuzione all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per il mancato raggiungimento dei requisiti d'età, ma che sono assicurate in Svizzera, potranno beneficiare di 2358

Sicurezza sociale. Conv. con il Giappone

tali provvedimenti fintantoché sono domiciliati sul territorio svizzero, a condizione che vi abbiano risieduto ininterrottamente per almeno un anno prima dell'insorgenza del diritto ai provvedimenti d'integrazione. I figli minorenni di cui all'articolo 3 (a)(i) hanno diritto a tali provvedimenti se sono domiciliati sul territorio svizzero e se vi sono nati disabili o se vi hanno risieduto ininterrottamente dalla nascita.

(3) Le persone di cui all'articolo 3 (a)(i) che risiedono sul territorio svizzero e lasciano la Svizzera per un periodo non superiore ai tre mesi sono considerate domiciliate ininterrottamente sul territorio svizzero ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

(4) Un bambino secondo l'articolo 3 (a)(i) nato disabile sul territorio giapponese da una madre domiciliata sul territorio svizzero che ha soggiornato sul territorio giapponese per un periodo di al massimo due mesi prima della nascita, è trattato alla stregua di un bambino nato disabile sul territorio svizzero. Nel caso di un bambino affetto da infermità congenita, l'assicurazione invalidità svizzera copre anche le spese incorse sul territorio giapponese durante i primi tre mesi dopo la nascita fino a concorrenza delle spese che coprirebbe sul territorio svizzero.

(5) Il paragrafo 4 del presente articolo è applicato per analogia ai bambini di cui all'articolo 3 (a)(i) nati disabili al di fuori del territorio degli Stati contraenti; in questi casi, l'assicurazione invalidità svizzera copre le spese incorse sul territorio di uno Stato terzo solo se le misure hanno dovuto essere attuate d'urgenza a causa dello stato di salute del bambino.

Art. 17

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

(1) Se i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera non sono sufficienti per adempiere le condizioni per il beneficio di una rendita ordinaria secondo l'assicurazione invalidità svizzera, ai fini della determinazione del diritto a tale prestazione, l'ente competente svizzero conteggia i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione giapponese, nella misura in cui questi ultimi non si sovrappongano ai periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera.

(2) Qualora la durata complessiva dei periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera sia inferiore a un anno, il paragrafo 1 del presente articolo non è applicabile.

(3) Se il diritto alla prestazione secondo la legislazione svizzera è determinato in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, l'importo della prestazione sarà calcolato soltanto in base ai periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera. Il calcolo dell'importo sarà effettuato in base alla sola legislazione della Svizzera.

Art. 18

Versamento di indennità uniche

(1) Se una persona di cui all'articolo 3 (a)(i) o un suo superstite che non risiede sul territorio svizzero ha diritto a una rendita ordinaria parziale conformemente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti che non supera il dieci per cento della corrispondente rendita ordinaria completa, alla persona sarà concessa riceverà, invece della rendita parziale, un'indennità unica corrispondente al valore 2359

Sicurezza sociale. Conv. con il Giappone

capitalizzato della rendita esigibile secondo la legislazione svizzera all'insorgenza dell'evento assicurato. Se una persona di cui all'articolo 3 (a)(i) o un suo superstite che percepiva una tale rendita parziale lascia definitivamente la Svizzera, alla persona sarà concessa un'indennità unica corrispondente al valore capitalizzato della rendita al momento della partenza.

(2) Qualora la rendita ordinaria parziale sia superiore al dieci per cento ma inferiore al venti per cento della corrispondente rendita ordinaria completa, una persona di cui all'articolo 3 (a)(i) o un suo superstite che non risiede sul territorio svizzero o che lascia definitivamente la Svizzera può scegliere tra il versamento della rendita o di un'indennità unica. La scelta deve avere luogo durante la procedura di determinazione della rendita, se l'avente diritto risiede fuori della Svizzera al momento dell'insorgenza dell'evento assicurato, o al momento della partenza dalla Svizzera se l'avente diritto percepiva già una rendita sul territorio svizzero.

(3) Per quanto riguarda le coppie sposate, se entrambi i coniugi erano assicurati in Svizzera, viene versata un'indennità unica al posto della rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, soltanto se entrambi hanno diritto a una rendita svizzera.

(4) Una volta che l'indennità unica è stata versata dall'assicurazione svizzera, non è più possibile fare valere alcun diritto nei suoi confronti in virtù dei contributi precedentemente versati.

(5) I paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo sono applicabili per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione invalidità svizzera, a condizione che l'avente diritto abbia raggiunto l'età di 55 anni e non siano previste ulteriori verifiche dell'adempimento delle condizioni richieste per il versamento di una rendita d'invalidità.

Art. 19

Rendite straordinarie

(1) Le persone di cui all'articolo 3 (a)(i) o i loro superstiti hanno diritto a una rendita straordinaria svizzera per superstiti, d'invalidità o di vecchiaia in sostituzione di una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se immediatamente prima della richiesta della rendita straordinaria hanno risieduto sul territorio svizzero per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni.

(2) Per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo vale quanto segue: (a) non saranno computati i periodi durante i quali la persona interessata era esonerata dall'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti e dall'assicurazione svizzera d'invalidità; e (b) un periodo di residenza sul territorio svizzero è considerato ininterrotto se l'assenza dalla Svizzera non è superiore ai tre mesi nell'arco di un anno civile. In casi eccezionali il periodo può essere prorogato di tre mesi.

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Sicurezza sociale. Conv. con il Giappone

Parte IV Disposizioni varie Art. 20

Assistenza amministrativa

(1) Gli enti competenti degli Stati contraenti si impegnano a: (a) convengono misure amministrative necessarie all'applicazione della presente Convenzione; (b) designare organismi di collegamento per facilitare l'applicazione della presente Convenzione; e (c) informarsi reciprocamente, appena possibile, su tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che possano incidere sul campo d'applicazione e sull'applicazione della presente Convenzione.

(2) Le autorità e gli enti competenti degli Stati contraenti forniscono, nel limite delle loro competenze, l'assistenza necessaria all'applicazione della presente Convenzione. L'assistenza sarà fornita gratuitamente.

Art. 21

Esonero o riduzione degli oneri o delle tasse e autenticazione

(1) Nella misura in cui la legislazione e altre leggi e regolamentazioni degli Stati contraenti contengano disposizioni relative all'esonero o alla riduzione degli oneri o delle tasse, inclusi i diritti e le tasse consolari per documenti da presentare secondo la legislazione del rispettivo Stato contraente, tali disposizioni saranno applicabili anche ai documenti da presentare nell'applicazione della presente Convenzione e della legislazione dell'altro Stato contraente.

(2) I documenti presentati ai fini della presente Convenzione e della legislazione di uno Stato contraente non richiedono l'autenticazione o alcuna altra formalità da parte delle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 22

Scambio di informazioni tra gli Stati contraenti

(1) Nell'applicazione della presente Convenzione le autorità e gli enti competenti degli Stati contraenti possono comunicare fra di loro e con le persone interessate, indipendentemente da dove esse risiedono, in giapponese o in una delle lingue ufficiali della Svizzera.

(2) Nell'applicazione della presente Convenzione, le richieste e altri documenti non possono essere respinti dalle autorità e dagli enti competenti giapponesi perché sono redatti in una delle lingue ufficiali della Svizzera né dalle autorità e dagli enti competenti svizzeri perché sono redatti in giapponese.

Art. 23

Protezione dei dati

(1) Le autorità e gli enti competenti degli Stati contraenti trasmetteranno, conformemente alla loro legislazione e ad altre leggi e regolamentazioni, dati personali rilevati secondo la loro legislazione alle autorità e agli enti competenti dell'altro

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Stato contraente nella misura necessaria all'applicazione della presente Convenzione.

(2) Per quanto riguarda la trasmissione dei dati personali ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, i dati saranno protetti conformemente alla legislazione e ad altre leggi e regolamentazioni pertinenti degli Stati contraenti e alle seguenti disposizioni: (a) i dati personali trasmessi possono essere utilizzati dall'ente ricevente allo scopo di applicare la presente Convenzione e in sintonia con la legislazione e le altre leggi e regolamentazioni pertinenti dello Stato ricevente; (b) in singoli casi, l'ente ricevente informerà l'ente mittente, se quest'ultimo lo richiede, su come sono stati utilizzati i dati personali e quali sono stati i risultati ottenuti; (c) l'ente mittente assicurerà che i dati da trasmettere siano corretti e limitati alla quantità necessaria allo scopo della trasmissione. Qualora risulti evidente che sono stati trasmessi dati erronei o dati la cui trasmissione è incompatibile con le leggi e regolamentazioni dello Stato mittente, l'ente mittente ne informerà immediatamente lo Stato ricevente. In questo caso, l'ente ricevente provvederà immediatamente alla correzione o alla distruzione di questi dati; (d) l'ente mittente e l'ente ricevente informeranno la persona interessata, se quest'ultima lo richiede, dell'avvenuta trasmissione dei dati personali e dello scopo della trasmissione; (e) i dati personali trasmessi saranno distrutti dallo Stato ricevente conformemente alle leggi e regolamentazioni pertinenti di quest'ultimo al momento in cui non saranno più necessari allo scopo per cui erano stati trasmessi; (f) l'ente mittente e l'ente ricevente registreranno la trasmissione e il ricevimento dei dati personali; (g) l'ente mittente e l'ente ricevente proteggeranno efficacemente i dati personali da accessi, modifiche e pubblicazione non autorizzati.

Art. 24

Presentazione di richieste, ricorsi e dichiarazioni

(1) Qualora una richiesta scritta di prestazioni, un ricorso o una dichiarazione siano presentati a un'autorità o un ente competente dell'altro Stato contraente conformemente alla legislazione del primo Stato contraente, la richiesta di prestazioni, il ricorso o la dichiarazione saranno considerati come se fossero stati presentati alla stessa data all'autorità o all'ente competente del primo Stato contraente e trattati secondo le procedure e la legislazione del medesimo.

(2) L'autorità o l'ente competente di uno degli Stati contraenti invierà senza indugio la richiesta di prestazioni, il ricorso o la dichiarazione presentati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo all'autorità o all'ente competente dell'altro Stato contraente.

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Art. 25

Versamento delle prestazioni

Il versamento delle prestazioni secondo la presente Convenzione può essere effettuato nella valuta di entrambi gli Stati contraenti. Qualora uno degli Stati contraenti introduca disposizioni restrittive in materia di scambio o versamento di valuta, i Governi degli Stati contraenti si consulteranno immediatamente per vagliare le misure necessarie ad assicurare il pagamento delle prestazioni da parte di entrambi gli Stati contraenti secondo la presente Convenzione.

Art. 26

Soluzione delle controversie

Le controversie legate all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione saranno risolte tramite consultazioni tra gli Stati contraenti.

Art. 27

Titoli

I titoli delle parti, dei capitoli e degli articoli della presente Convenzione sono stati inseriti per comodità di consultazione e non incidono sull'interpretazione del testo.

Parte V Disposizioni transitorie e finali Art. 28

Eventi e decisioni precedenti l'entrata in vigore

(1) La presente Convenzione non dà diritto ad alcuna prestazione per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

(2) La presente Convenzione sarà applicata tenendo conto dei periodi di assicurazione e degli eventi giuridicamente rilevanti precedenti la sua entrata in vigore.

(3) Nell'applicazione del paragrafo 1 o 3 dell'articolo 7, nel caso di una persona che ha lavorato sul territorio di uno degli Stati contraenti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il periodo di distacco o di attività indipendente menzionato al paragrafo 1 o 3 dell'articolo 7 sarà considerato come se fosse iniziato il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

(4) Nel caso di una richiesta conforme alla legislazione di uno degli Stati contraenti, i termini d'inoltro inizieranno a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

(5) Le decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione non inficiano i diritti nati in virtù della medesima.

(6) Se la persona interessata lo richiede, i diritti determinati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione saranno riesaminati conformemente alla presente Convenzione. Il riesame dei diritti eseguito in virtù del presente articolo non può comportare una riduzione dell'ammontare della prestazione concessa prima del riesame.

(7) La presente Convenzione non è applicabile ai diritti estinti in seguito al versamento di un'indennità unica o al rimborso dei contributi.

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Art. 29

Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui gli Stati contraenti si sono reciprocamente informati mediante nota diplomatica dell'espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie all'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 30

Durata e denuncia

(1) La presente Convenzione rimane in vigore per un periodo indeterminato.

Entrambi gli Stati contraenti possono notificarne la denuncia all'altro Stato contraente per via diplomatica. In questo caso, la presente Convenzione rimarrà in vigore fino all'ultimo giorno del dodicesimo mese successivo al mese in cui è stata notificata la denuncia.

(2) In caso di denuncia della presente Convenzione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti relativi a prestazioni e il loro pagamento acquisiti in virtù della presente Convenzione sono mantenuti.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti, debitamente autorizzati a tal fine dal loro Governo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 22 ottobre 2010, in due originali in lingua inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Giappone:

Yves Rossier Direttore dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Ichiro Komatsu Ambasciatore del Giappone in Svizzera

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