11.061 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina, dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e Hong Kong, Cina e dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina sugli standard di lavoro del 16 settembre 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, vi sottoponiamo per approvazione il disegno di decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina, dell'Accordo agricolo tra la Svizzera e Hong Kong, Cina e dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina sugli standard di lavoro.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 settembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-1050

6987

Compendio L'Accordo di libero scambio di ampia portata tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina è stato firmato il 21 giugno 2011 a Schaan. L'Accordo copre in particolare lo scambio di prodotti industriali (compresi il pesce e gli altri prodotti del mare) e di prodotti agricoli trasformati, lo scambio di servizi, gli investimenti, la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nonché il commercio e l'ambiente. Come per gli altri accordi di libero scambio dell'AELS, lo scambio di prodotti agricoli di base e le relative concessioni doganali sono disciplinati da accordi agricoli bilaterali paralleli conclusi singolarmente dagli Stati dell'AELS con Hong Kong. Parallelamente all'Accordo di libero scambio, gli Stati dell'AELS e Hong Kong hanno concluso un accordo riguardante il commercio e gli standard di lavoro.

L'Accordo di libero scambio prevede in particolare il consolidamento dei dazi doganali a livello zero nonché il non utilizzo di restrizioni quantitative e di misure equivalenti sui prodotti industriali. Per quanto concerne i prodotti agricoli, Hong Kong conferma la soppressione dei dazi doganali, mentre gli Stati dell'AELS accordano, per i prodotti agricoli trasformati, concessioni equivalenti a quelle che applicano nei confronti dell'UE e, per i prodotti agricoli di base, concessioni tariffarie su prodotti selezionati nel quadro di accordi agricoli individuali, in funzione delle rispettive politiche agricole nazionali. Per quanto riguarda lo scambio di servizi, l'Accordo prevede, in diversi ambiti, garanzie di accesso ai mercati e di trattamento nazionale migliori di quelle sancite nell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Per gli investimenti, l'Accordo garantisce il mantenimento dei regimi di accesso ai mercati già liberalizzati vigenti nei territori delle Parti. In materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l'Accordo di libero scambio in questione conferma, e in alcuni ambiti completa, gli obblighi previsti dagli accordi internazionali pertinenti, tra cui in particolare l'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Per quanto concerne il commercio e l'ambiente, nonché gli standard di lavoro (disciplinati, questi ultimi, in un accordo pertinente
concluso in parallelo), le Parti si impegnano a rispettare gli impegni contratti in virtù di altri accordi multilaterali sull'ambiente e sul lavoro e a promuovere il commercio internazionale nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. Le Parti si impegnano ad applicare in modo efficace le loro legislazioni pertinenti e a prevedere in tali legislazioni livelli di protezione ambientale e standard di lavoro elevati.

A livello istituzionale è stato istituito un Comitato misto ai fini di sorvegliare l'applicazione dell'Accordo, di svilupparlo e di tenere consultazioni. Per eventuali controversie che non possono essere risolte mediante consultazioni, l'Accordo prevede una procedura di arbitrato vincolante.

L'Accordo di libero scambio con Hong Kong crea un quadro preferenziale e prevedibile che si iscrive nel contesto del diritto internazionale pubblico e che promuoverà l'ulteriore sviluppo delle relazioni economiche con un partner commerciale importante e dinamico in Asia, terza piazza finanziaria al mondo e principale centro del commercio regionale.

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In Asia, Hong Kong è il terzo partner commerciale della Svizzera dopo la Cina continentale e il Giappone. Nel 2010, le esportazioni svizzere verso Hong Kong sono ammontate a 6,5 miliardi di franchi, mentre le importazioni hanno totalizzato 1,6 miliardi. Hong Kong rappresenta inoltre una destinazione importante per gli investimenti diretti svizzeri all'estero: alla fine del 2009, l'ammontare di tali investimenti si è attestato a quota 4,5 miliardi di franchi.

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Indice Compendio

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1 Basi e compendio dell'Accordo

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2 Situazione politico-economica e politica commerciale di Hong Kong

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3 Relazioni tra la Svizzera e Hong Kong

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4 Svolgimento dei negoziati

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5 Struttura degli accordi

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6 Contenuto dell'Accordo di libero scambio 6.1 Scambi di merci 6.2 Scambi di servizi 6.3 Investimenti 6.4 Proprietà intellettuale 6.5 Appalti pubblici 6.6 Concorrenza 6.7 Commercio e ambiente 6.8 Altre disposizioni 6.8.1 Disposizioni istituzionali 6.8.2 Composizione delle controversie 6.8.3 Preambolo, disposizioni generali e finali

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7 Contenuto dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera Hong Kong

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8 Contenuto dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong sugli standard di lavoro

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9 Entrata in vigore

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10 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

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11 Ripercussioni economiche

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12 Programma di legislatura

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13 Compatibilità con gli altri obblighi internazionali della Svizzera

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14 Validità per il Principato del Liechtenstein

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15 Pubblicazione degli Allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong

7013

16 Costituzionalità

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Allegati: 1 Decreto federale che approva l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina, l'Accordo agricolo tra la Svizzera e Hong Kong, Cina e l'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina sugli standard di lavoro (disegno) 2 Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina 3 Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e Hong Kong, Cina 4 Accordo tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina sugli standard lavoro

7015 7017 7055 7079

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Messaggio 1

Basi e compendio dell'Accordo

L'Accordo di libero scambio (ALS) tra gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) e Hong Kong, Cina (di seguito denominata Hong Kong) è stato firmato a Schaan il 21 giugno 2011. Esso verte sullo scambio di prodotti industriali (compreso il pesce e gli altri prodotti del mare) e di prodotti agricoli trasformati, sullo scambio di servizi, sugli investimenti, sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, sul commercio e sull'ambiente. Contiene inoltre disposizioni concernenti la concorrenza e gli appalti pubblici (cfr. cap. 6). Come per gli altri accordi di libero scambio dell'AELS, lo scambio di prodotti agricoli di base e le relative concessioni doganali sono disciplinati da accordi agricoli bilaterali paralleli conclusi singolarmente dagli Stati dell'AELS con Hong Kong (cfr. n. 7). Parallelamente all'ALS, gli Stati dell'AELS e Hong Kong hanno concluso un accordo sul commercio e sugli standard di lavoro (cf. n. 8). L'Accordo con Hong Kong è il primo ALS dell'AELS e della Svizzera ad includere un capitolo sul commercio e sull'ambiente e ad essere accompagnato da un accordo parallelo sul commercio e gli standard di lavoro.

L'ALS prevede in particolare il consolidamento dei dazi doganali a livello zero nonché il non utilizzo di restrizioni quantitative e di misure equivalenti sui prodotti industriali. Per quanto concerne i prodotti agricoli, Hong Kong conferma la soppressione dei dazi doganali, mentre gli Stati dell'AELS accordano, per i prodotti agricoli trasformati, concessioni equivalenti a quelle che applicano nei confronti dell'UE e, per i prodotti agricoli di base, concessioni tariffarie su prodotti selezionati, nel quadro di accordi agricoli individuali, in funzione delle rispettive politiche agricole nazionali. Per quanto riguarda lo scambio di servizi, l'Accordo prevede in diversi ambiti garanzie di accesso ai mercati e di trattamento nazionale migliori di quelle sancite nell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)1 dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Per gli investimenti, l'Accordo garantisce il mantenimento dei regimi di accesso ai mercati già liberalizzati vigenti nei territori delle Parti. In materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, l'ALS conferma e in determinati ambiti completa gli obblighi previsti dagli accordi
internazionali pertinenti, tra cui in particolare l'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)2. Per quanto concerne il commercio e l'ambiente, nonché gli standard di lavoro (disciplinati, questi ultimi, in un accordo pertinente concluso in parallelo), le Parti si impegnano a rispettare gli impegni contratti in virtù di altri accordi multilaterali sull'ambiente e sul lavoro e a promuovere il commercio internazionale nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. Le Parti si impegnano ad applicare in modo efficace le loro legislazioni pertinenti e a prevedere in tali legislazioni livelli di protezione ambientale e standard di lavoro elevati. Per sorvegliare l'applicazione dell'Accordo, promuoverne lo sviluppo e tenere consultazioni, viene istituito un Comitato misto composto da rappresentanti dei governi delle Parti. Per eventuali controversie che non possono essere risolte

1 2

RS 0.632.20, Allegato 1B RS 0.632.20, Allegato 1C

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mediante consultazioni, l'accordo prevede una procedura di arbitrato vincolante tra le Parti interessate.

L'ALS con Hong Kong crea un quadro preferenziale e prevedibile che si iscrive nel contesto del diritto internazionale pubblico e che promuoverà l'ulteriore sviluppo delle relazioni economiche con un partner commerciale importante e dinamico in Asia, terza piazza finanziaria al mondo e principale centro del commercio regionale.

L'Accordo consente inoltre di porre gli operatori economici svizzeri sul medesimo piano dei partner di libero scambio attuali e futuri di Hong Kong.

L'Accordo con Hong Kong estende la rete di ALS che la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS stanno intessendo con Paesi non membri dell'UE e dell'AELS (Paesi terzi) dall'inizio degli anni Novanta. Lo scopo della politica di libero scambio della Svizzera nei confronti di tali Paesi è quello di garantire ai propri operatori economici condizioni di accesso a mercati esteri importanti che siano stabili, prevedibili e, nei limiti del possibile, prive di ostacoli e discriminazioni rispetto ai loro principali concorrenti. In tal senso, la conclusione di accordi di libero scambio con Stati terzi rappresenta, con l'appartenenza all'OMC e le relazioni con l'UE, uno dei pilastri su cui verte la politica economica estera di apertura dei mercati della Svizzera.

Attualmente, la Svizzera e gli altri Stati dell'AELS dispongono di 20 accordi di libero scambio3 con partner al di fuori dell'UE. La Svizzera ha anche stipulato un accordo di libero scambio e di partenariato economico bilaterale con il Giappone4.

Gli Stati dell'AELS hanno inoltre firmato un ALS con gli Stati membri del Consiglio di cooperazione dei Paesi arabi del Golfo5 (22 giugno 2009) e uno con l'Ucraina (24 giugno 2010), accordi per i quali devono ancora essere concluse le rispettive procedure di ratifica. Sul piano bilaterale, il nostro Paese sta negoziando un ALS con la Cina. Gli Stati dell'AELS sono in trattative per degli ALS con l'Algeria, la Bosnia-Erzegovina, l'India, l'Indonesia, il Montenegro, la Thailandia e gli Stati dell'unione doganale Russia/Bielorussia/Kazakistan. Infine, è previsto l'avvio di negoziati AELS con il Vietnam, mentre sono in corso vari processi esplorativi AELS con gli Stati dell'America centrale6 e con la Malesia.

L'ALS con Hong Kong è il
quarto ALS concluso dalla Svizzera con un partner asiatico, dopo quelli con Singapore (in vigore dal 1° gennaio 2003), con la Corea del Sud (1° settembre 2006) e con il Giappone (1° settembre 2009). Per Hong Kong, il presente accordo con gli Stati dell'AELS è il primo ad essere concluso con partner europei.

3

4 5 6

Albania (RS 0.632.311.231), Canada (RS 0.632.312.32), Cile (RS 0.632.312.141), Colombia (RS 0.632.312.631), Croazia (RS 0.632.312.911), Egitto (RS 0.632.313.211), Israele (RS 0.632.314.491), Giordania (RS 0.632.314.671), Libano (RS 0.632.314.891), Macedonia (RS 0.632.315.201.1), Marocco (RS 0.632.315.491), Messico (RS 0.632.315.631.1), OLP/Autorità palestinese (RS 0.632.316.251), Perù (RS 0.632.316.411), Repubblica di Corea (RS 0.632.312.811), Serbia (RS 0.632.316.821), Singapore (RS 0.632.316.891.1), Tunisia (RS 0.632.317.581), Turchia (RS 0.632.317.613), Unione doganale dell'Africa australe (SACU: Sudafrica, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

RS 0.946.294.632 CCG: Arabia saudita, Bahreïn, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman e Qatar.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.

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2

Situazione politico-economica e politica commerciale di Hong Kong

Il principale testo costituzionale della Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese è costituito dalla Legge Fondamentale7. Pur essendo una regione amministrativa locale direttamente soggetta al governo centrale della Cina, Hong Kong gode di grande autonomia in virtù del principio «un Paese, due sistemi», sancito dalla suddetta legge. Salvo per gli affari esteri e per la difesa, la regione è autorizzata a gestire autonomamente determinate attività che la concernono, tra cui il commercio con l'estero8. In ragione della sua particolare situazione in materia di sovranità, Hong Kong non è membro né dell'ONU né delle organizzazioni specializzate che richiederebbero maggiori competenze di quelle fissate nella Legge Fondamentale, ma vi partecipa tramite la delegazione cinese.

Tuttavia, le disposizioni del Patto internazionale sui diritti civili e politici9, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali10 e le convenzioni internazionali di lavoro sono iscritte nella Legge Fondamentale di Hong Kong. Le libertà di espressione, di stampa e di pubblicazione nonché quelle di credo e di associazione sono anch'esse tutelate dalla Legge Fondamentale. Per quanto concerne il livello di libertà economica, Hong Kong figura regolarmente in vetta a studi e rapporti internazionali. Nel luglio del 2010, Hong Kong ha annunciato l'introduzione, per la prima volta, di un salario minimo legale.

Tra il 2004 e il 2007, l'economia di Hong Kong ha conosciuto un periodo di prosperità, favorito dall'accelerazione della crescita in Cina e da un miglioramento del clima economico regionale. La crescita annuale del PIL ha raggiunto, in tale periodo, un tasso medio del 7,3 per cento. In quanto economia fortemente orientata al commercio internazionale, Hong Kong non è stata risparmiata dalla crisi economica e dalla flessione della domanda sui mercati mondiali. Nel 2008, la crescita è scesa al 2,3 per cento e l'anno successivo ha subito una contrazione del 2,7 per cento.

L'economia di Hong Kong si è comunque ben ripresa nel 2010, ritornando ai livelli di crescita anteriori alla crisi, con una progressione del PIL pari al 6,8 per cento.

Questa crescita è stata alimentata, in particolare, dal vigore economico della Cina continentale, dalla ripresa del commercio verso i
mercati asiatici, da un importante afflusso di liquidità nonché dalla ritrovata fiducia dei consumatori e delle imprese locali. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,3 per cento nel 2010 e dovrebbe mantenersi relativamente stabile negli anni 2011­2012. Il tasso di inflazione ha raggiunto il 2,4 per cento nel 2010 e sta conoscendo una tendenza al rialzo sotto l'effetto della ripresa economica sostenuta e del rincaro delle importazioni. Nonostante la forte volatilità dei mercati finanziari internazionali, il sistema bancario di Hong Kong continua a godere di buona salute. In virtù delle sue fondamenta econo-

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La Legge Fondamentale è entrata in vigore il 1° luglio 1997 al momento della retrocessione di Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. Essa è stata redatta conformemente alla Dichiarazione congiunta del governo della Repubblica Popolare Cinese e del governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sulla questione di Hong Kong, firmata il 19 dicembre 1984. Questa dichiarazione precisa che le politiche di base di Hong Kong resteranno inalterate per un periodo di 50 anni (fino al 2047).

Ambiti nei quali Hong Kong può, di sua propria iniziativa, mantenere e sviluppare relazioni e concludere e applicare accordi con regioni e Stati esteri: economia, commercio, finanza e moneta, trasporti marittimi, comunicazioni, turismo, cultura e sport.

RS 0.103.2 RS 0.103.1

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miche ­ ritenute solide ­ le prospettive di crescita di Hong Kong a medio termine rimangono buone. Per il 2011 è prevista una crescita del PIL pari al 5,4 per cento.

Hong Kong è un territorio doganale separato da quello della Cina continentale e, in quanto tale, utilizza l'appellativo «Hong Kong, Cina» ai fini di partecipare a titolo individuale a determinate organizzazioni e accordi commerciali internazionali quali gli accordi dell'OMC, di cui è uno dei membri fondatori. Le relazioni commerciali tra Hong Kong e la Cina continentale sono rette da un ALS (accordo di partenariato economico CEPA) concluso nel 2003 ed esteso successivamente al settore dei servizi e a quello degli investimenti. Per quanto concerne la sua politica di libero scambio con Stati terzi, Hong Kong mira ad intensificare le relazioni economiche bilaterali con altri partner al fine di aprirsi nuove opportunità commerciali. Hong Kong ha già concluso un ALS con la Nuova Zelanda (in vigore dal 1° gennaio 2011) e ha avviato colloqui esplorativi con il Cile, la Malesia e il Perù in vista di nuovi accordi di questo tipo.

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Relazioni tra la Svizzera e Hong Kong

Tanto la Svizzera quanto Hong Kong praticano politiche economiche aperte al commercio e agli investimenti internazionali. Nel corso degli ultimi decenni, lo scambio di beni e servizi tra i due partner ha conosciuto un forte aumento. Le relazioni tra la Svizzera e Hong Kong sono soprattutto di natura economica, ma la cooperazione interessa anche il campo scientifico, in cui avvengono scambi tra istituti di ricerca e università, e quello culturale con l'organizzazione di manifestazioni ed esposizioni.

La Svizzera è presente a Hong Kong con un Consolato generale che, oltre a gestire gli affari consolari, si fa promotore delle relazioni economiche e culturali. Hong Kong ha aperto nel 2009 un ufficio di commercio a Berlino che si occupa anche di gestire le relazioni ufficiali con la Svizzera in materia di finanze e di commercio. Le relazioni diplomatiche generali si svolgono per il tramite dell'Ambasciata svizzera a Pechino e dell'Ambasciata cinese a Berna.

Oltre al presente ALS, la Svizzera e Hong Kong hanno concluso un Accordo sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti (stipulato nel 1994)11, un Accordo relativo ai servizi aerei (1988)12, un Trattato di assistenza giudiziaria (1999)13, un Accordo sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto (2000)14, nonché un Accordo concernente la riammissione di persone in situazione irregolare (2000)15. I due Paesi stanno infine portando a termine i negoziati per un accordo di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, che sia conforme alle nuove direttive del Consiglio federale in materia di scambio di informazioni.

Nel 2010, il volume del commercio tra la Svizzera e Hong Kong ha raggiunto un livello record, con 8,1 miliardi di franchi. In Asia, Hong Kong è il terzo partner commerciale della Svizzera dopo la Cina continentale e il Giappone. Secondo le 11 12 13 14 15

RS 0.975.241.6 RS 0.748.127.194.16 RS 0.351.941.6 RS 0.142.114.162 RS 0.142.114.169

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statistiche doganali, le esportazioni svizzere verso Hong Kong hanno raggiunto nel 2010 quota 6,5 miliardi di franchi (il che equivale al 3,2 % di tutte le esportazioni svizzere), mentre le importazioni hanno totalizzato nello stesso anno 1,6 miliardi (lo 0,9 % di tutte le importazioni svizzere). Tra le principali categorie di prodotti svizzeri d'esportazione verso Hong Kong figurano gli orologi (49 %), le pietre preziose, i metalli preziosi e i prodotti di gioielleria (30 %) nonché le macchine (4 %). Per quanto concerne le importazioni da Hong Kong, si tratta principalmente di pietre preziose e prodotti di gioielleria (65 %), di prodotti di orologeria (18 %) e di macchine (7 %). In quanto polo commerciale e finanziario mondiale, Hong Kong riveste anche un'importanza particolare per i prestatori di servizi svizzeri. Con un importo totale stimato a 4,5 miliardi di franchi alla fine del 2009, Hong Kong è una destinazione importante per gli investimenti diretti svizzeri all'estero. Nella regione in questione sono attive oltre 150 imprese svizzere. Vi sono fortemente rappresentati l'industria orologiera, il settore bancario, le assicurazioni così come numerose imprese commerciali.

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Svolgimento dei negoziati

Ai margini della conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi nel luglio del 2008, Hong Kong ha manifestato l'interesse di negoziare un ALS con la Svizzera o con gli Stati dell'AELS, interesse che è poi stato confermato per iscritto.

Nell'aprile del 2009 si è tenuta a Ginevra una riunione esplorativa AELS-Hong Kong, in occasione della quale le Parti si sono scambiate informazioni rilevanti sulle rispettive politiche commerciali in vista di un approfondimento delle relazioni economiche e della conclusione di un eventuale ALS.

In occasione della conferenza ministeriale AELS del 22 e 23 giugno 2009 a Hamar (Norvegia), i ministri dell'AELS hanno deciso di avviare i negoziati per la conclusione di un ALS di ampia portata con Hong Kong. Nel settembre del 2009 si è tenuta a Hong Kong una riunione preliminare per definire le modalità di negoziazione.

L'ALS, l'Accordo agricolo bilaterale e l'Accordo con Hong Kong sugli standard di lavoro sono stati negoziati nell'ambito di quattro tornate negoziali, tenutesi tra gennaio e dicembre 2010. Le questioni ancora in sospeso al termine della quarta tornata sono state risolte durante un incontro supplementare tra capi negoziatori ed esperti, tenutosi all'inizio di marzo 2011. I testi degli accordi sono stati parafati dai capi negoziatori il 4 marzo 2011 a Berna e la loro firma da parte dei ministri competenti è avvenuta il 21 giugno 2011 a Schaan in occasione della Conferenza ministeriale dell'AELS.

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Struttura degli accordi

Il risultato dei negoziati consiste nei seguenti accordi conclusi simultaneamente: l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong (Preambolo, art. 1.1­11.9 e Allegati), gli accordi agricoli conclusi bilateralmente tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong (Accordo Svizzera Hong Kong: art. 1­9 e Allegati I e II) e l'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong sugli standard di lavoro (Preambolo, art. 1­7).

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L'ALS (Allegato 2 del presente messaggio, cfr. n. 6) comprende undici capitoli (Disposizioni generali, Scambi di merci, Scambi di servizi, Investimenti, Protezione della proprietà intellettuale, Appalti pubblici, Concorrenza, Commercio e ambiente, Disposizioni istituzionali, Composizione delle controversie, Disposizioni finali) e dodici Allegati che costituiscono parte integrante dell'accordo (art. 11.2). Gli accordi agricoli tra i singoli Stati dell'AELS e Hong Kong (Accordo agricolo tra la Svizzera e Hong Kong, Allegato 3 del presente messaggio, cfr. n. 7) costituiscono parte integrante degli strumenti che istituiscono la zona di libero scambio tra gli Stati dell'AELS da un lato e Hong Kong dall'altro (art. 2.1 dell'ALS e 9 dell'Accordo agricolo bilaterale). L'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong sugli standard di lavoro (Allegato 4 del presente messaggio, cfr. n. 8) è formalmente connesso all'ALS mediante clausole di rinvio contenute sia nell'ALS (art. 11.3) sia nell'Accordo sugli standard di lavoro (art. 7).

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Contenuto dell'Accordo di libero scambio

6.1

Scambi di merci

Il capitolo sullo scambio di merci (cap. 2 dell'ALS) è conforme alla struttura tradizionale degli accordi di libero scambio sinora conclusi dagli Stati dell'AELS con Paesi terzi. Il campo di applicazione di tale capitolo comprende i prodotti industriali, ossia i capitoli 25­97 del Sistema armonizzato istituito dalla Convenzione internazionale del 14 giugno 198316 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (ad eccezione di qualche posizione tariffaria sensibile per la politica agricola degli Stati dell'AELS), i prodotti agricoli trasformati nonché il pesce e gli altri prodotti del mare (art. 2.1).

Dazi doganali e norme commerciali L'imposizione di dazi doganali all'esportazione e all'importazione sui prodotti industriali (e sui prodotti della pesca) sarà vietata tra le Parti a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo (art. 2.3). Hong Kong si impegna, dal canto suo, a consolidare i dazi doganali a livello zero su tutte le importazioni provenienti dagli Stati dell'AELS. Anche se tutte le importazioni di beni provenienti da Hong Kong sono già in franchigia di dazio, Hong Kong ha consolidato all'OMC solamente il 44 per cento delle linee tariffarie per i prodotti industriali. Per gli esportatori degli Stati dell'AELS ne risulta una maggiore sicurezza giuridica nelle relazioni commerciali con Hong Kong. Dal canto loro, gli Stati dell'AELS eliminano i dazi doganali sui prodotti industriali a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo (ad eccezione delle posizioni tariffarie sensibili per la politica agricola degli Stati dell'AELS). Per quanto concerne i prodotti agricoli trasformati, Hong Kong conferma la soppressione dei dazi doganali consolidati all'OMC, mentre gli Stati dell'AELS accordano ai prodotti di Hong Kong un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano quelli provenienti dall'UE. Gli Stati dell'AELS eliminano, di conseguenza, l'elemento di protezione industriale dei dazi doganali prelevato su tali prodotti, ma mantengono il diritto di applicare prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione al fine di compensare la differenza di prezzo delle materie prime tra i mercati dell'AELS e i mercati mondiali.

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RS 0.632.11

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Analogamente ad altri accordi di libero scambio dell'AELS, l'ALS con Hong Kong rinvia ai diritti e agli obblighi contratti in seno all'OMC per una serie di misure relative al commercio. Questo vale per le disposizioni relative alle restrizioni quantitative e alle misure dall'effetto equivalente al momento dell'importazione e dell'esportazione (art. 2.4), alla non discriminazione attraverso misure fiscali interne (art. 2.5), alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS, art. 2.6), ai regolamenti tecnici (TBT, art. 2.7), alle imprese commerciali del settore pubblico (art. 2.10), alle disposizioni d'eccezione generale che mirano in particolare a tutelare l'ordine pubblico, la salute e la sicurezza del Paese (art. 2.15 e art. 2.16) e alle misure commerciali relative alla bilancia dei pagamenti (art. 2.17). Inoltre, l'Accordo prevede l'intensificazione della cooperazione bilaterale e la designazione di punti di contatto per questioni relative ai regolamenti tecnici (TBT) e alle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) nonché per organizzare consultazioni ad hoc finalizzate a risolvere eventuali problemi pertinenti (art. 2.6 e 2.7).

Nel contesto delle norme commerciali, l'Accordo prevede la non applicazione tra le Parti di misure anti-dumping ai sensi dell'OMC (art. 2.12). Anche per le disposizioni relative alle sovvenzioni e alle misure compensative, alle misure di salvaguardia globali secondo l'OMC e alle misure bilaterali di salvaguardia si applica, tra Hong Kong e la Svizzera (e l'Islanda e il Liechtenstein)17 l'approccio standard dell'AELS. Per le relazioni tra Hong Kong e i suddetti tre Stati dell'AELS, sono previsti rinvii ai diritti e agli obblighi dell'OMC anche relativamente alle disposizioni concernenti le sovvenzioni e le misure compensative (art. 2.11) e le misure globali di salvaguardia (art. 2.13). Oltre alle norme dell'OMC, l'Accordo obbliga le Parti a intavolare consultazioni bilaterali prima che una Parte avvii una procedura ai sensi dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC18, come pure la non applicazione di misure di salvaguardia globali secondo l'OMC alle importazioni delle altre Parti, se tali importazioni non causano o non minacciano di causare gravi danni. La clausola di salvaguardia bilaterale (art. 2.14) consentirà alla Svizzera e all'Islanda di reintrodurre
provvisoriamente dazi doganali ­ a determinate condizioni ­ in caso di perturbazioni serie dei mercati provocate dallo smantellamento tariffario sotto l'ALS.

Regole d'origine, procedure doganali e facilitazione degli scambi Le regole d'origine (art. 2.2) ­ riportate in dettaglio in un allegato dell'Accordo ­ si rifanno in gran parte al modello europeo. Come negli accordi di libero scambio conclusi tra gli Stati dell'AELS e, rispettivamente, Singapore e la Corea del Sud, il loro contenuto è un po' meno restrittivo per quello che concerne i prodotti industriali, e ciò per tenere conto degli interessi delle Parti. Le loro imprese, infatti, viste le limitate dimensioni dei mercati interni, devono includere nei prodotti finiti una quota più importante di prodotti intermedi (indotto) provenienti dal di fuori della zona di libero scambio. L'Accordo prevede inoltre una flessibilità supplementare per determinati prodotti del settore della gioielleria. Il livello di tolleranza previsto dall'Accordo corrisponde a quello concesso dall'AELS ad altri partner di libero scambio (p. es. gli accordi AELS-GCC e AELS-Corea). Una clausola di negoziazione consente di riesaminare l'aspetto della tolleranza tre anni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo.

17 18

Per quanto concerne le relazioni bilaterali tra la Norvegia e Hong Kong, le due Parti hanno convenuto di non applicare le norme commerciali.

RS 0.632.20, Allegato 1A.13

6998

La regola del trasporto diretto consente di separare gli invii di merci in un Paese di transito senza che la merce perda il suo carattere originario. Come negli altri accordi dell'AELS conclusi con partner al di fuori della zona euro-mediterranea, la dichiarazione d'origine riportata sulla fattura (incluse le possibilità del sistema dell'esportatore riconosciuto) sarà l'unica prova d'origine prevista.

L'Accordo contiene inoltre disposizioni relative all'agevolazione del commercio (art. 2.8), riportate in dettaglio in un allegato. Esse vincolano le Parti a rispettare gli standard internazionali nell'impostazione delle procedure doganali e a collaborare con le autorità doganali dell'altra Parte, ad esempio migliorando la trasparenza e ricorrendo alle tecnologie dell'informazione, al fine di evitare gli ostacoli al commercio di natura amministrativa.

L'ALS istituisce un sottocomitato misto per le questioni relative alle regole d'origine, alle procedure doganali e all'agevolazione del commercio, incaricato di gestire lo scambio di informazioni in materia doganale, di regolare le questioni di cooperazione amministrativa e di preparare gli emendamenti tecnici all'Accordo nel campo di sua competenza (art. 2.9).

6.2

Scambi di servizi

Disposizioni orizzontali Il capitolo sugli scambi di servizi (cap. 3 dell'ALS) riprende il campo d'applicazione (art. 3.1), le definizioni (art. 3.3) e le norme del GATS19 dell'OMC (in particolare le quattro modalità di fornitura20, il trattamento della nazione più favorita, l'accesso ai mercati e il trattamento nazionale). Tuttavia, rispetto al GATS, alcune disposizioni sono state precisate o adattate al contesto bilaterale (art. 3.2). Ad esempio, le persone giuridiche di una Parte comprendono non soltanto le persone giuridiche che risiedono e svolgono un'importante attività commerciale in una delle Parti, ma anche quelle che risiedono e svolgono un'importante attività commerciale in un altro Stato membro dell'OMC, se tali persone sono possedute o controllate da persone fisiche o giuridiche che risiedono e svolgono un'importante attività commerciale sul territorio di una delle Parti contraenti dell'ALS. In tal modo è garantito che i diritti concessi nell'ambito dell'ALS non siano più ristretti di quelli del GATS. Allo stesso tempo questa definizione consente di evitare che aziende di Paesi terzi beneficino dell'Accordo.

Conformemente al GATS, gli ALS con Stati terzi conformi all'articolo V del GATS sono esclusi dall'obbligo previsto dalla clausola della nazione più favorita (art. 3.4).

Tuttavia, le Parti si impegnano a notificarsi eventuali agevolazioni commerciali concesse a Stati terzi ­ dopo l'entrata in vigore del presente Accordo ­ in virtù di accordi di libero scambio e, su richiesta di un'altra Parte, a negoziare l'inserimento nel presente Accordo di un trattamento almeno altrettanto favorevole. L'obiettivo è quello di mantenere equilibrato il livello degli impegni in materia di scambi di servizi.

19 20

RS 0.632.20, Allegato 1B Il GATS distingue quattro modalità di fornitura di un servizio: le forniture transfrontaliere, il consumo all'estero, la presenza commerciale e la presenza di persone fisiche.

6999

Le disposizioni relative all'accesso al mercato (art. 3.5), al trattamento nazionale (art. 3.6), al riconoscimento (art. 3.8), alla circolazione di persone fisiche fornitrici di servizi (art. 3.9) e agli elenchi di esenzioni e impegni (art. 3.17) sono materialmente identiche a quelle del GATS, pur essendo state adattate dal punto di vista tecnico al contesto dell'ALS.

Gli impegni specifici delle Parti concernenti l'accesso ai mercati, il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita sono contenuti in modo esplicito ed esclusivo negli Allegati dell'Accordo. Le Parti s'impegnano a esaminare almeno ogni due anni i loro impegni specifici con l'intento di perfezionarli alla luce delle future liberalizzazioni dei mercati (art. 3.19).

Per quanto concerne la regolamentazione interna (art. 3.7), l'Accordo riprende la maggior parte delle disposizioni del corrispondente articolo del GATS. Ad eccezione della Norvegia, le Parti hanno convenuto di continuare i negoziati già in corso su questo soggetto e di terminarli dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Il Consiglio federale considera che norme specifiche e più complete in materia di regolamentazione interna (in particolare per quanto concerne le prescrizioni in materia di qualifiche e licenze fondate su criteri trasparenti e oggettivi come pure le procedure speditive) miglioreranno la capacità delle imprese d'esportazione svizzere di operare sui mercati di Hong Kong.

Le disposizioni relative alla trasparenza (art. 3.10), ai monopoli e prestatori esclusivi di servizi (art. 3.11), alle pratiche commerciali (art. 3.12), alle restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti (art. 3.15) e alle eccezioni generali, nonché quelle concernenti la sicurezza nazionale (art. 3.16) sono riprese dal GATS. A differenza di quest'ultimo, le norme sui pagamenti e trasferimenti sono applicabili a tutti gli scambi di servizi, a prescindere dalla copertura settoriale degli elenchi di esenzioni (art. 3.14). L'articolo sulle sovvenzioni (art. 3.13) prevede la possibilità di consultazioni in caso di pregiudizio causato dal versamento di sovvenzioni.

Servizi finanziari Al fine di tenere conto delle specificità del settore finanziario, le disposizioni generali del capitolo 3 sono integrate da disposizioni specifiche relative al settore finanziario,
contenute in un allegato dell'Accordo.

Tale allegato riprende vari elementi del corrispondente allegato del GATS, quali le definizioni di attività finanziarie (servizi bancari, d'assicurazione e di commercio di valori mobiliari), le eccezioni d'ordine prudenziale e quelle relative alla politica monetaria e ai sistemi di sicurezza sociale, nonché le regole sul riconoscimento delle misure prudenziali. Per quanto concerne la regolamentazione interna, che comprendente le misure prudenziali, le Parti s'impegnano ad applicare ­ nei limiti del possibile ­ i principi e gli standard enunciati dai principali organi internazionali competenti (Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari).

Inoltre, l'Allegato sui servizi finanziari comprende diversi principi contenuti nel Memorandum d'intesa all'Accordo dell'OMC sugli impegni nel settore dei servizi finanziari. Benché ­ a differenza della Svizzera e degli altri Stati dell'OMC ­ non sia parte di tale Memorandum, Hong Kong ha accettato, nel contesto dell'Accordo in questione, di conformarsi parzialmente alle relative disposizioni. Le Parti s'impegnano dunque ad accettare in modo non discriminatorio la partecipazione di 7000

prestatori di servizi finanziari delle altre Parti ai sistemi pubblici di pagamento e di clearing, alle agevolazioni di finanziamento ufficiali, agli organismi regolamentari autonomi, alle borse o ad altre organizzazioni o associazioni alle quali è necessario partecipare per poter fornire servizi finanziari. Inoltre, ai prestatori di servizi finanziari delle altre Parti devono essere consentiti il trattamento e il trasferimento dei dati necessari allo svolgimento degli affari correnti, fatte salve le misure adottate a salvaguardia dei dati personali, delle informazioni e dei conti individuali.

In materia di trasparenza, le autorità competenti delle Parti contraenti sono in particolare tenute a fornire, su richiesta delle persone interessate, le informazioni necessarie concernenti i requisiti e la procedura per l'ottenimento di licenze e a indicare i tempi normalmente necessari per il rilascio di una licenza. Per quanto riguarda le procedure, le autorità competenti delle Parti sono tenute, in particolare, a trattare le domande in maniera rapida e a rilasciare le licenze richieste non appena tutti i requisiti siano soddisfatti. Il rilascio delle licenze deve avvenire entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della richiesta.

Servizi di telecomunicazione Per quanto riguarda i servizi di telecomunicazione, le norme specifiche, che completano le disposizioni generali del capitolo 3, sono contenute in un allegato dell'Accordo. Esse si basano principalmente sul corrispondente documento di riferimento del GATS. Tali norme comprendono alcuni principi di concorrenza e standard minimi per disciplinare l'interconnessione con i prestatori di servizi che dominano il mercato. Questi ultimi sono tenuti a concedere agli altri prestatori di servizi l'interconnessione in maniera non discriminatoria e a prezzi che siano in linea con i costi. Se gli operatori interessati non giungono a un accordo sull'interconnessione, le autorità di regolamentazione sono tenute a provvedere alla composizione della controversia e, se necessario, a fissare condizioni e prezzi di interconnessione appropriati.

Analogamente al documento di riferimento del GATS, l'Allegato sui servizi di telecomunicazione contiene disposizioni sul servizio universale, prevede procedure trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione delle
autorizzazioni e delle risorse limitate. Tali disposizioni costringono le Parti a garantire l'indipendenza delle autorità preposte alla regolamentazione da qualsiasi prestatore dei servizi di telecomunicazione di base.

Impegni relativi all'accesso ai mercati, al trattamento nazionale e al trattamento della nazione più favorita Nell'ambito dei servizi, gli impegni relativi all'accesso ai mercati, al trattamento nazionale e al trattamento della nazione più favorita sono riportati in elenchi nazionali delle Parti, che figurano in un allegato dell'Accordo (art. 3.17). A differenza del metodo degli «elenchi positivi» usato nel GATS21, l'approccio previsto dall'ALS con Hong Kong è quello dell' «elenco negativo». Secondo tale metodo, tutti i settori dei servizi e tutte le misure relative agli scambi di servizi sono soggette agli obblighi menzionati nell'Accordo, salvo che le Parti li abbiano esplicitamente esclusi sotto forma di riserve riportate nell'elenco «negativo». Questo approccio è stato scelto 21

Secondo l'approccio dell'«elenco positivo», i settori dei servizi forniti da una Parte sono esplicitamente iscritti, corredati di eventuali limitazioni concernenti l'accesso ai mercati e il trattamento nazionale.

7001

perché Hong Kong lo ha già adottato nel suo ALS con la Nuova Zelanda e intende riutilizzarlo nei suoi accordi di libero scambio futuri. La Svizzera, che ha adottato l'approccio dell'elenco negativo nel suo Accordo bilaterale di libero scambio e di partenariato economico con il Giappone, e gli altri Stati dell'AELS hanno optato per tale metodo al fine di prevenire possibili discriminazioni dei propri operatori economici rispetto a quelli dei futuri partner di libero scambio di Hong Kong.

Hong Kong ha contratto diversi impegni ­ con riserve parziali o senza ­ tra l'altro nei seguenti settori: servizi di architettura e di ingegneria, servizi di locazione e di leasing, servizi di consulenza gestionale, servizi di audit e di contabilità, servizi di consulenza in materia di sistemi informatici, servizi legati ai beni immobiliari, servizi connessi alle industrie manifatturiere, servizi di analisi tecnica, servizi di costruzione di opere del genio civile, servizi finanziari (servizi bancari, di assicurazione e di commercio di valori mobiliari), servizi di distribuzione, servizi ambientali, servizi relativi al turismo e ai viaggi, servizi di telecomunicazione, servizi audio-visivi, servizi di trasporto marittimo e servizi di logistica. Nella maggior parte di tali settori, le concessioni accordate da Hong Kong nell'ambito dell'ALS oltrepassano il livello previsto dal GATS. Hong Kong ha anche migliorato i suoi impegni per quanto riguarda la circolazione delle persone fisiche che prestano servizi. Hong Kong accorda, da un lato, l'ingresso e il soggiorno temporaneo agli installatori di macchine e di beni d'equipaggiamento nei settori d'interesse per la Svizzera (macchine, apparecchiature mediche, informatica, ambiente e logistica) nonché alle persone in viaggio d'affari. Dall'altro, ha esteso i suoi impegni relativi ai trasferimenti interaziendali a numerosi settori supplementari, come ad esempio a varie categorie di servizi forniti alle imprese, ai servizi di locazione di beni mobili senza operatore, ai servizi di costruzione, ai servizi di distribuzione, ai servizi ambientali, ai servizi relativi al turismo e ai viaggi nonché ai servizi di trasporto marittimo e di logistica.

In numerosi settori, il livello d'impegno della Svizzera corrisponde, in termini materiali, a quello dell'offerta svizzera presentata
nel contesto del Ciclo di Doha dell'OMC. In altri settori, gli impegni equivalgono a quelli che il nostro Paese ha accettato nei suoi ultimi accordi di libero scambio di larga portata, in particolare in quello con il Giappone, che verte anch'esso sul metodo dell'«elenco negativo».

Quindi, rispetto alla riveduta offerta svizzera di Doha («offerta di Doha») e sulla base della nostra legislazione vigente, gli impegni sono migliorati, ad esempio in alcuni sottosettori dei servizi audiovisivi e della sanità, attraverso le medesime limitazioni di quelle concesse nel contesto dell'Accordo Svizzera-Giappone. Per quanto concerne le quattro riserve iscritte nell'elenco della Svizzera, esse corrispondono in larga misura alle limitazioni comprese nell'«offerta di Doha». Le riserve svizzere orizzontali si riferiscono in particolare ai diritti delle società, alle sovvenzioni e alla circolazione di persone fisiche prestatrici di servizi. Tanto le categorie di persone nei confronti delle quali la Svizzera si è impegnata (trasferimenti interaziendali di persone altamente qualificate, persone in viaggio di affari e venditori di servizi, fornitori di servizi contrattuali, installatori e tecnici di riparazioni) quanto le condizioni di ingresso e di soggiorno di queste ultime corrispondono agli accordi di libero scambio già conclusi dalla Svizzera e sono conformi all'approccio svizzero adottato nel GATS. A livello settoriale, le riserve svizzere concernono tra l'altro, oltre ai suddetti sottosettori, i servizi di distribuzione, i servizi giuridici e i servizi di collocamento di personale. La Svizzera si riserva inoltre il diritto e dunque il margine di manovra necessario per emanare in futuro nuove leggi a livello cantonale e 7002

comunale ­ se non addirittura federale ­ in settori quali quello dei servizi sociali e della sanità, dell'educazione pubblica, dei trasporti pubblici, dei servizi postali, audiovisivi e culturali, nonché in quello dei servizi legati all'energia, alle risorse naturali e all'ambiente. Il nostro Paese si riserva inoltre la possibilità di escludere dagli impegni relativi all'accesso ai mercati e al trattamento nazionale alcuni ambiti non attribuibili a un settore specifico o che rappresentano nuovi servizi.

6.3

Investimenti

Le disposizioni del capitolo sugli investimenti (cap. 4 dell'ALS) si applicano alla costituzione di imprese (o, in altri termini, all'accesso al mercato per gli investimenti diretti / fase denominata «pre-establishment») in tutti i settori ad eccezione di quello dei servizi (art. 4.1), poiché gli investimenti in quest'ultimo settore sono disciplinati da diposizioni sulla modalità di fornitura «presenza commerciale» del capitolo sugli scambi di servizi (cfr. n. 6.2).

Le disposizioni sulla costituzione contenute nei capitoli «Scambi di servizi» e «Investimenti» dell'ALS integrano l'Accordo bilaterale tra la Svizzera e il Governo di Hong Kong relativo alla promozione e alla protezione reciproca degli investimenti, in vigore dal 22 ottobre 199422, che disciplina la cosiddetta fase di «postestablishment». Insieme, l'ALS e l'Accordo bilaterale di protezione degli investimenti coprono dunque l'intero ciclo dell'investimento: dall'accesso al mercato allo sfruttamento dell'investimento fino alla sua liquidazione.

Il capitolo sugli investimenti conferisce agli investitori delle Parti contraenti il diritto di costituire o di rilevare un'impresa in un'altra Parte contraente alle medesime condizioni vigenti per gli investitori nazionali (art. 4.3). Il principio del trattamento nazionale copre la costituzione, l'acquisizione e il mantenimento non solamente di imprese con personalità giuridica (persone fisiche o giuridiche), bensì anche di succursali o di rappresentanze (art. 4.2). Deroghe al principio del trattamento nazionale (disparità di trattamento tra gli investitori nazionali e stranieri) sono permesse soltanto per le misure e i settori economici riportati negli elenchi di esenzioni (elenchi negativi) delle Parti (art. 4.4). Le riserve svizzere concernono, come d'abitudine, l'acquisto di immobili, determinate disposizioni del diritto delle società e il settore dell'energia. Dal canto suo, Hong Kong ha avanzato riserve relative al trattamento nazionale concernente le condizioni di domicilio in due settori specifici (fabbricazione e immagazzinamento di beni imponibili e fabbricazione di dischi ottici e di matrici) nonché nel settore dell'energia. Rimane possibile l'iscrizione di ulteriori riserve nell'elenco negativo, a condizione che il livello generale degli impegni assunti dalla Parte in questione non
si riduca e che le altre Parti siano notificate e, su loro richiesta, consultate (art. 4.4 par. 4). Le Parti contraenti esamineranno periodicamente queste riserve al fine di ridurle o, addirittura, di eliminarle (art. 4.4 par. 2 e art. 4.10).

Il capitolo comprende inoltre una disposizione relativa al personale, la quale conferisce all'investitore e al suo personale in posizioni chiave (p. es. dirigenti, consulenti, esperti) il diritto di recarsi nello Stato ospitante (art. 4.5). Tuttavia, rimane espressamente salva la legislazione nazionale delle Parti, per cui la Svizzera non si assume alcun obbligo che trascenda quanto stabilito nella legislazione interna. Un'altra 22

RS 0.975.241.6

7003

disposizione dell'Accordo prevede la libertà di movimento dei capitali e dei pagamenti (art. 4.7). Questi trasferimenti potranno essere limitati, a determinate condizioni, unicamente per proteggere la bilancia dei pagamenti (art. 4.8). Lo Stato che ospita un investimento mantiene inoltre il diritto di adottare misure d'interesse pubblico, in particolare in materia di salute pubblica, sicurezza e ambiente nonché altre misure prudenziali, senza poterle tuttavia utilizzare appositamente per attirare un investimento estero (art. 4.6). Per quanto concerne le abituali eccezioni relative alla protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, si applicano le regole sancite negli articoli XIV e XIVbis del GATS (art. 4.9).

6.4

Proprietà intellettuale

Le disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale (cap. 5 dell'ALS), specificate in un allegato dell'Accordo, vincolano le Parti a garantire una protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale e a prevedere delle misure per garantire il rispetto di questi diritti nel caso di infrazioni, di contraffazioni e di pirateria.

Analogamente ad altri accordi di libero scambio conclusi in seno all'AELS, le Parti confermano i loro impegni derivanti dall'Accordo TRIPS23, tra cui in particolare i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale (art. 5). Inoltre, le Parti s'impegnano a rispettare materialmente le disposizioni di vari accordi internazionali sulla proprietà intellettuale, di cui Hong Kong non è ufficialmente Parte in ragione delle sue limitate competenze sovrane (Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale24, riveduta il 24 luglio 1967, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche25, riveduta il 24 luglio 1971, Convenzione di Roma sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione26, Trattato di cooperazione in materia di brevetti, riveduto il 3 ottobre 200127, Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti28, riveduto il 26 settembre 1980, Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio, riveduto il 28 settembre 197929, Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) del 20 dicembre 199630 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, Trattato dell'OMPI del 20 dicembre 199631 sul diritto d'autore e Convenzione internazionale del 2 dicembre 196132 per la protezione delle novità vegetali (nella sua versione riveduta del 1978 o del 1991).

Inoltre, l'Allegato sulla protezione della proprietà intellettuale contiene determinate norme di protezione conformi alle norme europee, le quali superano il livello di protezione previsto dall'accordo TRIPS. Ciò concerne in particolare i brevetti (restrizioni delle eccezioni autorizzate alla protezione dei brevetti in materia di biotec23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

RS 0.632.20, Allegato 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.141.1 RS 0.232.145.1 RS 0.232.112.9 RS 0.231.171.1 RS 0.231.151 RS 0.232.162

7004

nologia analogamente alla Convenzione sul brevetto europeo), la protezione dei dati confidenziali d'analisi da fornire nel corso della procedura ufficiale di autorizzazione dell'immissione in commercio (con un periodo di protezione di almeno otto anni per i prodotti farmaceutici e di almeno dieci anni per i prodotti agrochimici), la protezione dei disegni e modelli industriali (estensione fino a 25 anni) e dei marchi (riferimento alle raccomandazioni dell'OMPI per quanto riguarda la protezione dei marchi notoriamente conosciuti e la protezione dei marchi su Internet).

È pure prevista una protezione concernente le indicazioni geografiche e le indicazioni di provenienza delle merci. Essa vieta in particolare la registrazione e l'utilizzazione abusiva come marchio del nome Paese delle Parti (comprese le designazioni derivate quali «Switzerland», «Svizzera», «Swiss») nonché dei loro stemmi, bandiere ed emblemi. Per i servizi, inoltre, sono previste misure che impediscono la registrazione e l'utilizzazione abusiva come marchi delle indicazioni di provenienza. L'Accordo prevede, infine, l'obbligo di proteggere i diritti d'autore.

Le disposizioni concernenti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale riflettono taluni principi delle legislazioni nazionali vigenti nelle Parti e superano, per determinati aspetti, gli standard minimi sanciti dall'accordo TRIPS (le autorità doganali, ad esempio, possono confiscare un prodotto se vi è il sospetto che i diritti in questione siano stati violati).

Le Parti intendono approfondire la loro cooperazione in materia di proprietà intellettuale. Su richiesta di una Parte al Comitato misto, le disposizioni dell'Accordo in materia di proprietà intellettuale saranno riesaminate al fine di sviluppare ulteriormente il livello di protezione adeguato (art. 5 par. 4).

6.5

Appalti pubblici

Nel settore degli appalti pubblici (cap. 6 dell'ALS), le Parti confermano i diritti e obblighi sanciti dall'Accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (AMP)33, di cui sia gli Stati dell'AELS sia Hong Kong sono Parte (art. 6). Le Parti si impegnano a cooperare in seno al Comitato misto dell'ALS per promuovere la liberalizzazione e l'apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici.

6.6

Concorrenza

La liberalizzazione del commercio internazionale delle merci e dei servizi, come quella degli investimenti all'estero, può essere ostacolata da pratiche aziendali restrittive della concorrenza. È per questo che, di regola, gli accordi di libero scambio dell'AELS prevedono norme tese a proteggere la concorrenza da comportamenti che la limitano e da pratiche che ne ostacolano il funzionamento, senza per questo mirare all'armonizzazione delle politiche delle Parti contraenti in materia di concorrenza.

Nel capitolo sulla concorrenza (cap. 7 dell'ALS), le Parti riconoscono che taluni pratiche commerciali pregiudizievoli alla concorrenza e nocive al commercio sono incompatibili con l'Accordo. In questi casi, le Parti sono tenute a cooperare e a 33

RS 632.231.422

7005

consultarsi in seno al Comitato misto. L'assenza di una legislazione orizzontale in materia di concorrenza (attualmente in corso di elaborazione) ha impedito a Hong Kong di definire regole più specifiche al riguardo. Pertanto, le Parti hanno convenuto una clausola evolutiva che prevede il riesame, a tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, delle disposizioni sulla concorrenza in funzione degli sviluppi futuri (art. 7.2).

6.7

Commercio e ambiente

Nel capitolo sul commercio e l'ambiente (cap. 8 dell'ALS), le Parti riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente sono elementi interdipendenti e di reciproco sostegno dello sviluppo sostenibile. Esse si impegnano a promuovere il commercio bilaterale contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile (art. 8.1). Le Parti si adoperano per prevedere elevati livelli di protezione ambientale nelle loro legislazioni nazionali (art. 8.3) e si impegnano ad applicare queste ultime in maniera efficiente (art. 8.4 par. 1), conformemente agli accordi ambientali multilaterali ad esse applicabili e nel rispetto dei principi ambientali a cui hanno aderito (enunciati negli strumenti di tutela ambientale quali la Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il Piano d'azione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, art. 8.1 e art. 8.5). Le Parti si impegnano inoltre a non ridurre il livello di protezione ambientale previsto dalle loro legislazioni ambientali al solo fine di attrarre investimenti o incrementare un vantaggio competitivo o di derogare a tale livello per lo stesso motivo (art. 8.4). Inoltre, le Parti si sforzano di facilitare e promuovere gli scambi di beni e servizi e gli investimenti che arrecano beneficio all'ambiente e allo sviluppo sostenibile (art. 8.6).

A livello istituzionale, il Comitato misto dell'ALS è tenuto ­ su richiesta di una Parte ­ ad affrontare qualsiasi questione concernente il capitolo sul commercio e l'ambiente e ad intavolare consultazioni al riguardo (art. 8.8). Le Parti sono tenute a trovare una soluzione reciprocamente accettabile alle controversie riguardanti questo capitolo unicamente per mezzo di consultazioni. È inoltre prevista l'istituzione di punti di contatto specifici in ogni Parte nonché l'intensificazione della cooperazione in materia di commercio e ambiente nel contesto di specifici fori internazionali a cui partecipano (art. 8.7). In virtù di una clausola di riesame, una Parte può chiedere di analizzare il grado di realizzazione degli obiettivi del presente capitolo e di valutare eventuali provvedimenti futuri alla luce degli sviluppi internazionali rilevanti (art. 8.9 e art. 11.4).

6.8

Altre disposizioni

6.8.1

Disposizioni istituzionali

Il Comitato misto, la cui istituzione è prevista nel capitolo 9 (Disposizioni istituzionali), ha il compito di garantire il buon funzionamento dell'Accordo (art. 9.1 par. 1 e 2). In quanto organo paritetico, il Comitato misto decide per consenso. Tra i suoi compiti vi è in particolare quello di vigilare sul rispetto degli impegni contratti dalle Parti, di esaminare le possibilità di estensione e approfondimento delle disposi7006

zioni dell'Accordo e di intavolare consultazioni in caso di problemi a livello di applicazione dello stesso. Di regola, il Comitato misto si riunisce ogni due anni o, su richiesta di una Parte, in qualsiasi momento (art. 9.1 par. 5 e 6).

L'Accordo conferisce al Comitato misto la facoltà di istituire ­ in aggiunta al sottocomitato misto per le questioni relative alle regole d'origine, alle procedure doganali e all'agevolazione degli scambi, già previsto dall'Accordo (cfr. n. 6.1) ­ altri sottocomitati o gruppi di lavoro che lo assistano nell'espletamento dei suoi compiti (art. 9.1 par. 3). I sottocomitati o gruppi di lavoro operano su mandato del Comitato misto (o, nel caso del sottocomitato per le questioni d'origine, le procedure doganali e l'agevolazione degli scambi, sulla base del suo mandato definito nell'Accordo).

Inoltre, il Comitato misto formula raccomandazioni ed elabora proposte di modifica dell'Accordo all'attenzione delle Parti contraenti e le sottopone loro per approvazione e ratifica secondo le procedure proprie di ciascuna Parte (art. 9.1 par. 7 e 8).

In taluni casi, l'Accordo conferisce al Comitato misto competenze decisionali, con riserva delle procedure di approvazione interne delle Parti. Il Comitato misto può quindi decidere di emendare gli Allegati e le Appendici dell'Accordo. Per quanto riguarda il nostro Paese, tali decisioni del Comitato misto rientrano generalmente nella competenza del Consiglio federale in materia di trattati d'importanza minore, conformemente all'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 maggio 199734 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA). Il Consiglio federale informa l'Assemblea federale di tali emendamenti nel suo rapporto annuale sui trattati internazionali conclusi nell'ambito della sua competenza. La competenza di emendare gli Allegati e le Appendici è delegata al Comitato misto al fine di semplificare la procedura per gli adattamenti tecnici facilitando in tal modo la gestione degli accordi. Gli Allegati e le Appendici degli ALS conclusi dagli Stati dell'AELS o dalla Svizzera sono aggiornati regolarmente, in particolare per tener conto delle evoluzioni nel sistema del commercio internazionale (p. es. OMC, Organizzazione mondiale delle dogane, altre relazioni di libero scambio degli Stati dell'AELS e dei loro partner).

6.8.2

Composizione delle controversie

Il capitolo 10 (Composizione delle controversie) definisce una procedura di consultazione e di arbitrato dettagliata in caso di divergenze circa l'interpretazione e l'attuazione dell'Accordo. Se la controversia concerne sia le disposizioni dell'ALS sia le disposizioni dell'OMC, la Parte che sporge reclamo può scegliere di sottomettere il caso alla procedura di composizione delle controversie dell'ALS o a quella dell'OMC (art. 10.1). Una volta effettuata, la scelta della procedura è definitiva.

La procedura di composizione delle controversie dell'ALS prevede l'avvio di consultazioni tra le Parti in seno al Comitato misto, salvo che una Parte alla controversia vi si opponga (art. 10.3). Come in altri accordi dell'AELS, le Parti che non sono coinvolte nella controversia hanno, a determinate condizioni, la possibilità di intervenire nella procedura di arbitrato in qualità di Parti interessate.

Se le Parti alla controversia non giungono a una soluzione amichevole entro il termine previsto dall'Accordo (30 giorni per le questioni urgenti, 60 giorni per tutte 34

RS 172.010

7007

le altre questioni, salvo che le Parti non abbiano convenuto altrimenti) la Parte che sporge reclamo può chiedere la costituzione di un tribunale arbitrale (art. 10.4 e 10.5).

Il tribunale arbitrale si compone di tre membri; la Parte che sporge reclamo e la Parte contro cui il reclamo è sporto presentano ognuna un membro. Il terzo membro a cui spetta la presidenza viene eletto congiuntamente dalle due Parti. Se le Parti alla controversia non raggiungono un'intesa, la nomina è affidata al Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Le procedure del tribunale arbitrale seguono regole modello che le Parti concordano in seno al Comitato misto (art. 10.6). Il tribunale arbitrale presenta un rapporto iniziale entro 90 giorni dalla sua istituzione, ma al più tardi entro cinque mesi (art. 10.7). Il rapporto può essere commentato dalle Parti alla controversia entro 14 giorni, dopodiché il tribunale arbitrale presenta un rapporto finale, che è conclusivo e vincolante per le Parti alla controversia. La decisione viene resa pubblica, salvo altrimenti disposto dalle Parti alla controversia. Queste ultime (che di comune accordo possono interrompere la procedura di arbitrato in ogni momento, art. 10.8) adottano misure appropriate per attuare la decisione del tribunale (art. 10.9). Se le Parti non raggiungono un'intesa sulle misure da adottare o se una di loro non rispetta quanto convenuto, le Parti tengono nuove consultazioni (art. 10.10). Se non è raggiunta un'intesa, la Parte che ha sporto reclamo può sospendere provvisoriamente determinati benefici accordati alla Parte contro cui il reclamo è stato sporto in virtù dell'Accordo. La sospensione provvisoria delle concessioni derivanti dall'Accordo dovrà essere commisurata ai benefici che hanno subito pregiudizio a causa delle misure che, secondo il tribunale arbitrale, hanno violato l'Accordo.

6.8.3

Preambolo, disposizioni generali e finali

Il preambolo e la disposizione sull'obiettivo dell'Accordo definiscono gli scopi generali dell'ALS. Le Parti esprimono la loro volontà di rafforzare il quadro delle loro relazioni e cooperazioni economiche e commerciali e di potenziare il sistema commerciale multilaterale del commercio. Esse riaffermano la loro adesione ai principi della Carta delle Nazioni Unite35 e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, delle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)36 e degli accordi ambientali multilaterali a loro applicabili ed esprimono la volontà di prevenire e contrastare la corruzione e di promuovere il buon governo. Esse dichiarano inoltre di voler incoraggiare le loro imprese al rispetto di linee guida e principi internazionali riconosciuti concernenti la responsabilità sociale delle imprese. Il capitolo 1 (Disposizioni generali) definisce gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti mediante l'ALS (art. 1.1): liberalizzazione degli scambi bilaterali delle merci e dei servizi, incentivazione degli investimenti, protezione adeguata dei diritti di proprietà intellettuale, miglioramento dell'accesso agli appalti pubblici, incentivazione della concorrenza e sviluppo armonioso del commercio internazionale e in modo tale da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Altre disposizioni generali concernono il campo d'applicazione territoriale (art. 1.2), il rapporto con altri accordi internazionali (art. 1.4) e l'applicazione dell'Accordo da 35 36

RS 0.120 RS 0.820.1

7008

parte delle autorità regionali e locali (art. 1.5). L'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi su cui vertono le relazioni tra gli Stati membri dell'AELS (art. 1.3). La disposizione sulla trasparenza (art. 1.6) disciplina gli obblighi di informazione delle Parti. Queste ultime sono tenute a pubblicare o rendere altrimenti accessibili al pubblico le loro leggi, prescrizioni e decisioni amministrative e giudiziarie. Ciò vale anche per gli accordi internazionali che possono influire sull'applicazione dell'ALS.

Le Parti si impegnano inoltre a rispondere senza indugio a domande specifiche e a scambiarsi informazioni rilevanti, fermi restando i criteri di confidenzialità vigenti in ciascuna delle Parti (art. 1.7).

Il capitolo 11 (Disposizioni finali) contiene disposizioni sull'adempimento degli obblighi (art. 11.1), su Allegati, note a piè di pagina e Appendici (art. 11.2), sugli emendamenti (art. 11.5), sull'adesione di nuove Parti (art. 11.6), sul recesso e l'estinzione (art. 11.7) e sull'entrata in vigore (art. 11.8). Questo capitolo include un rinvio all'Accordo sugli standard di lavoro (art. 11.3, cfr. n. 5) e una clausola di riesame delle questioni legate allo sviluppo sostenibile alla luce degli sviluppi internazionali nel campo (art. 11.4).

7

Contenuto dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera Hong Kong

In considerazione delle differenti politiche agricole degli Stati dell'AELS, questi ultimi hanno concluso con Hong Kong, a titolo individuale e parallelamente all'ALS, accordi bilaterali sui prodotti agricoli di base. Questi accordi sono formalmente connessi all'ALS e non possono esplicare i loro effetti in maniera autonoma (art. 2.1 par. 2 dell'ALS e art. 9 dell'Accordo agricolo Svizzera-Hong Kong).

L'Accordo agricolo tra la Svizzera e Hong Kong (Allegato 3 al presente messaggio) si applica anche al Principato del Liechtenstein (art. 1 par. 4).

La produzione di prodotti agricoli di Hong Kong ­ molto limitata ­ è destinata soprattutto al consumo interno. Ne consegue una politica commerciale agricola molto aperta che ammette l'importazione di prodotti agricoli in franchigia di dazio e che si manifesta in un interesse molto contenuto per le esportazioni di tali prodotti.

Hong Kong conferma la non applicazione di dazi doganali sui prodotti agricoli di base, conformemente agli obblighi contratti in seno all'OMC (art. 2 par. 1 e Allegato 1). La Svizzera, dal canto suo, accorda concessioni sotto forma di un accesso in franchigia di dazio ­ nel quadro dei contingenti tariffari dell'OMC e delle limitazioni stagionali ­ in particolare per determinati frutti, legumi e piante (art. 2 par. 2 e Allegato 2). Le concessioni accordate dalla Svizzera rientrano nel quadro di quelle accordate ad altri partner di libero scambio. La protezione doganale è così mantenuta per quanto concerne i prodotti sensibili per l'agricoltura svizzera.

Per quanto riguarda il settore non tariffario, l'Accordo rinvia alle pertinenti regole dell'ALS (art. 7). Lo stesso vale anche per le misure di salvaguardia in caso di perturbazione dei mercati e per le eventuali controversie relative all'Accordo agricolo, alle quali si applica per analogia la procedura prevista dall'ALS. Sono pure confermati i diritti e gli obblighi disciplinati dall'Accordo agricolo dell'OMC (art. 6). Le regole d'origine e le disposizioni in materia di procedure doganali sancite nell'ALS (cfr. n. 6.1) si applicano al commercio dei prodotti agricoli coperti dall'Accordo agricolo bilaterale (art. 3).

7009

L'Accordo comprende una clausola di consultazione (art. 4) e una clausola evolutiva (art. 5); quest'ultima prevede l'esame delle possibilità di liberalizzare ulteriormente il commercio agricolo tra la Svizzera e Hong Kong alla luce dello sviluppo degli scambi e delle rispettive politiche agricole.

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Contenuto dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong sugli standard di lavoro

A complemento della nozione di sviluppo sostenibile contenuta nell'ALS e, al suo interno, nel capitolo sul commercio e l'ambiente (cfr. Preambolo e cap. 8 dell'ALS), gli Stati dell'AELS e Hong Kong hanno concluso, parallelamente all'ALS, un Accordo sugli standard di lavoro («Agreement on Labour», Allegato 4 del presente messaggio) con l'intenzione di trattare determinate questioni relative al commercio e agli standard di lavoro (Preambolo e art. 1). La scelta di concludere un accordo parallelo per trattare aspetti del commercio e degli standard di lavoro tiene conto della situazione particolare di Hong Kong, che non è uno Stato membro dell'OIL, ma vi partecipa tramite la delegazione della Cina (cfr. n. 2).

Nell'Accordo sugli standard di lavoro, le Parti ribadiscono i principi e i diritti fondamentali in materia di lavoro, si impegnano a concretizzare le convenzioni dell'OIL a loro applicabili e a promuovere la ratifica e l'applicazione delle convenzioni dell'OIL per le quali quest'ultima non intravede il bisogno di una revisione (convenzioni secondo la lista di strumenti «aggiornati» dell'OIL), tenendo conto dei contesti nazionali (art. 2). Inoltre, le Parti applicano fedelmente le legislazioni nazionali in materia (art. 4 par. 1) e si sforzano di migliorare il livello della protezione del lavoro garantito da queste legislazioni (art. 3). Le Parti si impegnano a non ridurre il livello di protezione del lavoro al solo fine di attrarre investimenti o incrementare un vantaggio competitivo o a derogare a tale livello per lo stesso motivo (art. 4 par. 2). Le disposizioni dell'Accordo prevedono inoltre l'instaurazione di un dialogo sulle questioni di interesse comune relative al commercio e agli standard di lavoro, in funzione delle rispettive legislazioni (art. 5).

A livello istituzionale, l'Accordo prevede la designazione di autorità amministrative che fungano da punto di contatto. Queste ultime hanno il compito di individuare l'autorità competente in caso di richieste di consultazione relative all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione dell'Accordo (art. 6). Le Parti sono tenute, esclusivamente tramite consultazioni e negoziati, a trovare una soluzione amichevole a qualsiasi controversia concernente l'Accordo sugli standard di lavoro. Tale Accordo è formalmente connesso all'ALS tramite
clausole di rinvio contenute tanto nell'ALS (art. 11.3) quanto nell'Accordo sugli standard di lavoro (art. 7 par. 1).

Quest'ultimo entra in vigore simultaneamente all'ALS (art. 7 par. 2).

7010

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Entrata in vigore

Secondo l'articolo 11.8 capoverso 2 dell'ALS, quest'ultimo entra in vigore il 1° giugno 2012 per gli Stati dell'AELS che avranno depositato i loro strumenti di ratifica due mesi prima, a condizione che Hong Kong figuri tra tali Stati. In caso contrario o per gli Stati dell'AELS che non avranno adempiuto tale condizione, l'entrata in vigore avverrà il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dei loro strumenti di ratifica (art. 11.8 par. 3). Conformemente all'articolo 9 dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e Hong Kong (cfr. n. 7) e all'articolo 7 dell'Accordo tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong sugli standard di lavoro (cfr. n. 8), questi due Accordi entrano in vigore simultaneamente all'ALS.

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Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

A prescindere dai prodotti tessili, la maggior parte delle importazioni provenienti da Hong Kong è in franchigia di dazio o sottoposta a dazi molto contenuti. Nel 2010, l'ammontare di tali proventi doganali su importazioni provenienti da Hong Kong si è attestato su 4,3 milioni di franchi (di cui 2,5 milioni per i tessili). Alla luce del grande volume di scambi tra la Svizzera e Hong Kong (6,5 miliardi di franchi di esportazioni contro 1,6 miliardi di franchi di importazioni), la perdita in termini di proventi doganali risultante dall'ALS e dall'Accordo agricolo bilaterale è assai modesta ed è controbilanciata dall'ampliamento degli sbocchi per le esportazioni e per i prestatori di servizi svizzeri sul mercato di Hong Kong.

Il crescente numero di accordi di libero scambio da mettere in atto e sviluppare può avere delle ripercussioni sull'organico della Confederazione. Per il periodo dal 2010 al 2014 le risorse necessarie sono state stanziate. Durante questo lasso di tempo, gli accordi in questione non genereranno alcuna domanda di personale supplementare.

Il fabbisogno di risorse per la negoziazione di nuovi accordi e per l'attuazione e lo sviluppo di quelli esistenti dopo il 2014 sarà valutato in tempi utili dal Consiglio federale. Per i Cantoni e i Comuni, gli Accordi con Hong Kong non hanno ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale.

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Ripercussioni economiche

Gli Accordi con Hong Kong migliorano globalmente la sicurezza giuridica delle relazioni economiche tra la Svizzera e Hong Kong, offrendo agli operatori economici un contesto più stabile e prevedibile. Il consolidamento dei dazi doganali a livello zero su tutte le importazioni provenienti dagli Stati dell'AELS costituisce in tal senso un progresso importante. Inoltre, gli Stati dell'AELS otterranno nel settore dei servizi garanzie di accesso ai mercati e di trattamento nazionale perfezionate rispetto al regime in vigore presso l'OMC in diversi settori nonché garanzie giuridiche di mantenimento dei regimi già liberalizzati in materia di investimenti. Essi potranno infine beneficiare di una protezione della proprietà intellettuale che, in determinati settori, supera il livello di protezione garantito dall'accordo TRIPS dell'OMC.

7011

Le ripercussioni degli Accordi con Hong Kong si riveleranno positive per le imprese, gli impiegati e i consumatori sia svizzeri che di Hong Kong. Tutti questi elementi, che concorrono ad accrescere gli scambi e a rafforzare la piazza economica elvetica, avranno ripercussioni positive sia in termini di crescita che di impiego.

Alla luce della produzione agricola molto limitata di Hong Kong, della quasi totale assenza di esportazioni di tali prodotti e del fatto che le concessioni svizzere ad Hong Kong in ambito agricolo sono già state accordate ad altri partner di libero scambio, non è prevista alcuna ripercussione sull'agricoltura svizzera (cfr. n. 4).

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Programma di legislatura

L'ALS, l'Accordo agricolo e l'Accordo sugli standard di lavoro conclusi con Hong Kong rientrano nell'ambito della misura «estensione della rete di accordi di libero scambio con partner esterni all'UE» annunciata nel messaggio del 23 gennaio 200837 sul programma di legislatura 2007­2011 e nel decreto federale del 18 settembre 200838 sul programma di legislatura 2007­2011.

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Compatibilità con gli altri obblighi internazionali della Svizzera

La Svizzera, gli altri Stati dell'AELS e Hong Kong sono membri dell'OMC. Tutte le Parti sono dell'avviso che i presenti Accordi rispettino gli impegni contratti in seno all'OMC. Gli accordi di libero scambio sono soggetti al controllo degli organi competenti dell'OMC e possono dare luogo a una procedura di composizione delle controversie in seno a tale organizzazione.

La conclusione di accordi di libero scambio con Paesi terzi non è in contraddizione con gli impegni internazionali della Svizzera e neppure con gli obiettivi della sua politica di integrazione europea. Nessun diritto né obbligo della Svizzera nei confronti dell'Unione europea ne risulta compromesso.

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Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di Stato membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è firmatario dell'ALS con Hong Kong. In virtù del Trattato del 29 marzo 192339 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale), la Svizzera applica anche al Liechtenstein le disposizioni dell'ALS relative alla circolazione delle merci (art. 1.3 par. 2 dell'ALS). In virtù dello stesso Trattato, si applica al Principato del Liechtenstein anche l'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e Hong Kong (art. 1 par. 4 dell'Accordo agricolo).

37 38 39

FF 2008 627 e 660 FF 2008 7470 RS 0.631.112.514

7012

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Pubblicazione degli Allegati dell'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong

La versione originale dei testi degli accordi oggetto di questo messaggio è inglese.

La conclusione di questo tipo di accordi in lingua inglese è conforme alla prassi adottata sistematicamente dalla Svizzera in materia di negoziazione e conclusione di accordi di libero scambio. Tale prassi è conforme all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 201040 sulle lingue nazionali nonché alla relativa nota esplicativa che il Consiglio federale ha approvato mediante decisione del 4 giugno 201041. Inoltre, alla luce dell'ampia portata dei negoziati e del volume di tali accordi, la redazione di versioni originali nelle lingue ufficiali di tutte le Parti contraenti richiederebbe un impiego sproporzionato di risorse.

Tuttavia, l'assenza di una versione convalidata dei testi di tali accordi in una delle lingue ufficiali della Svizzera richiede la traduzione nelle tre lingue ufficiali, ad eccezione degli Allegati e delle Appendici. Gli Allegati dell'ALS comprendono diverse centinaia di pagine e contengono essenzialmente disposizioni di ordine tecnico. Secondo gli articoli 5 capoverso 1 lettera b, 13 capoverso 3 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200442 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl) e l'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 novembre 200443 sulle pubblicazioni ufficiali, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti. Gli Allegati possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Pubblicazioni della Confederazione, 3003 Berna44 o consultati sul sito Internet del Segretariato dell'AELS45. Inoltre, le traduzioni dell'Allegato dell'ALS che concernono le regole d'origine e le procedure doganali sono pubblicate in forma elettronica dall'Amministrazione federale delle dogane46.

16

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)47, gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 Cost. conferisce al Consiglio federale il diritto di ratificare e sottoscrivere i trattati. La competenza dell'Assemblea federale di approvare gli stessi è sancita nell'articolo 166 capoverso 2 Cost.

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o che comprendono disposizioni importanti contenenti norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

40 41 42 43 44 45 46 47

RS 441.11 http://www.bak.admin.ch/themen/ sprachen_und_kulturelle_minderheiten/00506/00616/index.html?lang=fr RS 170.512 RS 170.512.1 http://www.bundespublikationen.admin.ch/it.html http://www.efta.int http://www.ezv.admin.ch RS 101

7013

L'ALS e l'Accordo sugli standard di lavoro possono essere denunciati in ogni momento mediante preavviso di sei mesi (art. 11.8 par. 5 dell'ALS e art. 7 par. 3 dell'Accordo sugli standard di lavoro). La denuncia dell'ALS implica automaticamente l'estinzione dell'Accordo agricolo (art. 9 par. 1 dell'Accordo agricolo). Gli Accordi non comportano l'adesione a un'organizzazione internazionale. La loro applicazione richiede unicamente alcune modifiche a livello di ordinanze (adeguamento dei dazi doganali), ma non di leggi federali.

Gli Accordi contengono diverse disposizioni che fissano norme di diritto (p. es.

concessioni doganali e parità di trattamento). Per determinare se si tratta di disposizioni legislative importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. (cfr. anche art. 22 cpv. 4 della legge del 13 dicembre 200248 sul Parlamento), che sottostanno a referendum facoltativo, va notato ­ da un lato ­ che le disposizioni degli Accordi possono essere attuate nell'ambito delle competenze regolamentari che la legge federale del 9 ottobre 198649 sulle tariffe doganali conferisce al Consiglio federale per quanto concerne le concessioni tariffarie. D'altro lato, tali disposizioni non sono da qualificarsi fondamentali in quanto non sostituiscono disposizioni di diritto interno né comportano alcuna decisione di principio per la legislazione nazionale. Gli impegni assunti con questi Accordi non trascendono quelli contratti dalla Svizzera nell'ambito di altri accordi internazionali. Dal punto di vista del loro tenore, sono concepiti in maniera analoga ad altri accordi conclusi negli ultimi anni con Paesi terzi nell'ambito dell'AELS. Anche la loro importanza giuridica, economica e politica è simile. Le differenze che si possono riscontrare nei settori del commercio e dello sviluppo sostenibile (capitolo sull'ambiente, Accordo sugli standard di lavoro) non comportano nuovi impegni da parte della Svizzera rispetto ai suoi accordi internazionali precedenti.

Al momento di pronunciarsi sulla mozione 04.3203 del 22 aprile 2004 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e sui messaggi concernenti gli accordi di libero scambio conclusi anteriormente, le due Camere hanno appoggiato la posizione del Consiglio federale secondo cui gli accordi internazionali che
soddisfano i suddetti criteri non sono soggetti al referendum facoltativo previsto dall'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

Per la prima volta nell'ambito di un ALS è stato concluso un accordo parallelo sugli standard di lavoro. Quest'ultimo è formalmente connesso all'ALS mediante clausole di rinvio contenute sia nell'ALS (art. 11.3) sia nell'Accordo parallelo sugli standard di lavoro (art. 7 par. 1) ed entra in vigore simultaneamente all'ALS (art. 7 par. 2).

Nella sua essenza, il contenuto dell'Accordo sugli standard di lavoro corrisponde agli impegni già contratti dalla Svizzera, in particolare nell'ambito dell'OIL. Tuttavia, poiché il vincolo con un ALS è nuovo, il Consiglio federale propone alle Camere di sottoporre il decreto federale che approva gli accordi con Hong Kong a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

48 49

RS 171.10 RS 632.10

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