D Decreto federale sul finanziamento della promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo negli anni 2012­2015

Disegno

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L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 della legge federale del 10 ottobre 19972 che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20113, decreta: Art. 1 Per il finanziamento della promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo è stanziato un credito d'impegno di 20 milioni di franchi per gli anni 2012­2015.

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Con il credito d'impegno si può finanziare un posto di durata determinata.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 101 RS 935.22 FF 2011 2117

2010-2967

2201

Finanziamento della promozione dell'innovazione, della collaborazione e dello sviluppo delle conoscenze nel turismo negli anni 2012­2015. DF

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