Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Disegno

(LAVS) (Miglioramenti esecutivi) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20101, decreta: I La legge federale del 20 dicembre 19462 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo francese.

Art. 1a cpv. 2 lett. c 2

Non sono assicurati: c.

le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi, se adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 soltanto per un periodo relativamente breve; il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 2 cpv. 4 e 5 I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,4 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 774 franchi3 all'anno.

4

Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo a seconda delle loro condizioni sociali. Il contributo minimo ammonta a 774 franchi4 all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 25 volte l'ammontare del contributo minimo.

5

1 2 3 4

FF 2011 497 RS 831.10 Art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza 11 del 24 set. 2010 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG (ordinanza 11); RS 831.108 Art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza 11; RS 831.108

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Art. 3 cpv. 4 (nuovo) 4

Il capoverso 3 è applicabile anche agli anni civili nel corso dei quali: a.

è stato contratto o sciolto il matrimonio;

b.

il coniuge che esercita un'attività lucrativa riceve una rendita di vecchiaia o ne rinvia il godimento.

Art. 6 cpv. 1 1 Gli assicurati i cui datori di lavoro non sono tenuti al pagamento dei contributi versano contributi pari all'8,4 per cento del salario determinante.

Art. 7

3. Salari complessivi

Il Consiglio federale può fissare salari complessivi per i familiari che lavorano in un'azienda agricola di famiglia.

Art. 8

Contributi sul reddito di un'attività lucrativa indipendente 1. Regola

Dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7,8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 55 700 franchi5, ma di almeno 9300 franchi6 l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale 1

2 Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 9200 franchi7, l'assicurato deve pagare il contributo minimo di 387 franchi8 l'anno, salvo che tale importo sia già stato riscosso sul suo salario determinante. In questo caso l'assicurato può chiedere che il contributo sul reddito dell'attività lucrativa indipendente sia riscosso applicando il tasso inferiore della tavola scalare.

Art. 9 cpv. 2 lett. d ed f, nonché cpv. 4 Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo:

2

d.

le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, sempre che sia garantito che non possano servire ad altro uso, e le elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica;

f.

l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda; il tasso d'interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.

5 6 7 8

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Art. 1 lett. a dell'ordinanza 11; RS 831.108 Art. 1 lett. b dell'ordinanza 11; RS 831.108 Art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza 11; RS 831.108 Art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza 11; RS 831.108

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Le casse di compensazione aggiungono al reddito comunicato dalle autorità fiscali le deduzioni, ammissibili secondo il diritto fiscale, dei contributi di cui all'articolo 8 e di quelli previsti dall'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19599 sull'assicurazione per l'invalidità e dall'articolo 27 capoverso 2 della legge del 25 settembre 195210 sulle indennità di perdita di guadagno. Il reddito comunicato dalle autorità fiscali deve essere calcolato al 100 per cento applicando i tassi di contribuzione vigenti.

4

Art. 9bis

Adeguamento della tavola scalare dei contributi e del contributo minimo

Il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite secondo l'articolo 33ter i limiti della tavola scalare dei contributi di cui all'articolo 8 e il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.

Art. 10 cpv. 1, 2 e 2bis Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo ammonta a 387 franchi11, il contributo massimo corrisponde a 50 volte l'ammontare del contributo minimo. Le persone esercitanti un'attività lucrativa e che durante un anno civile pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a 387 franchi12 sono considerate non esercitanti un'attività lucrativa. Il Consiglio federale può aumentare tale importo in funzione delle condizioni sociali degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa a tempo pieno in modo duraturo.

1

2

Pagano il contributo minimo: a.

gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono i 25 anni;

b.

le persone che non esercitano un'attività lucrativa e che ricevono un reddito minimo o altre prestazioni dell'aiuto sociale pubblico;

c.

le persone che non esercitano un'attività lucrativa e che sono sostenute finanziariamente da terzi.

2bis Il Consiglio federale può prevedere il contributo minimo per altre persone che non esercitano un'attività lucrativa e dalle quali non può essere ragionevolmente preteso il pagamento di contributi più elevati.

Art. 12 cpv. 3 Sono fatte salve le convenzioni internazionali o le consuetudini stabilite dal diritto internazionale concernenti:

3

9 10 11 12

RS 831.20 RS 834.1 Art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza 11; RS 831.108 Art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza 11; RS 831.108

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a.

l'assoggettamento all'obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro senza stabilimento d'impresa in Svizzera;

b.

l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi dei datori di lavoro con stabilimento d'impresa in Svizzera.

Art. 14 cpv. 6 (nuovo) Il Consiglio federale può inoltre prevedere che i contributi dovuti sul reddito di un'attività lucrativa indipendente esercitata a titolo accessorio, per la quale è conseguito un reddito annuo non superiore all'importo della rendita mensile massima di vecchiaia, siano riscossi solo su richiesta dell'assicurato.

6

Art. 16 cpv. 1 primo e secondo periodo, 2 quarto periodo, e 3 I contributi il cui importo non è stato fissato mediante decisione entro un termine di cinque anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti non possono più essere né pretesi né pagati. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine di prescrizione scade, in deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA13, soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui è passata in giudicato la tassazione fiscale determinante. ...

1

2 ... L'articolo 149a capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 188914 sulla esecuzione e sul fallimento non è applicabile. ...

Il diritto alla restituzione dei contributi indebitamente pagati si estingue un anno dopo che la persona tenuta a pagare i contributi ha avuto conoscenza dell'indebito pagamento, ma al più tardi cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo l'indebito pagamento. Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6 capoverso 1, 8 capoverso 1 e 10 capoverso 1, il termine scade, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, in ogni caso soltanto un anno dopo la fine dell'anno civile in cui è passata in giudicato la tassazione fiscale determinante. Se sono stati pagati contributi paritetici su prestazioni sottoposte all'imposta federale diretta sull'utile netto delle persone giuridiche, il diritto alla restituzione si estingue, in deroga all'articolo 25 capoverso 3 LPGA, un anno dopo la fine dell'anno civile in cui la tassazione relativa all'imposta predetta è passata in giudicato.

3

Art. 18 cpv. 2bis (nuovo) 2bis Il diritto alla rendita delle persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze è determinato dalla cittadinanza di cui sono in possesso quando percepiscono la rendita.

Art. 29quinquies cpv. 4 lett. b, nonché 5 e 6 (nuovo) Tuttavia, sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

4

13 14

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RS 830.1 RS 281.1

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b.

in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti.

5 Il capoverso 4 non è applicabile all'anno civile in cui il matrimonio è stato contratto o sciolto.

Il Consiglio federale disciplina la procedura. Stabilisce in particolare quale cassa di compensazione debba procedere alla ripartizione dei redditi.

6

Art. 29septies cpv. 1 primo periodo e 3 primo periodo Gli assicurati che assistono parenti di linea ascendente o discendente, nonché fratelli o sorelle cui è riconosciuto il diritto a un assegno per grandi invalidi almeno di grado medio dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o dell'assicurazione militare hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se sono in grado di raggiungere facilmente la persona assistita. ...

1

3 Il Consiglio federale può definire in dettaglio il criterio della facile raggiungibilità di cui al capoverso 1. ...

Art. 30bis, rubrica e primo periodo Prescrizioni per il calcolo delle rendite Il Consiglio federale emana prescrizioni per il calcolo delle rendite. ...

Art. 30ter cpv. 3 e 4 (nuovi) I redditi dei lavoratori sui quali sono dovuti contributi sono annotati nel conto individuale sotto l'anno nel quale sono stati loro versati. I redditi sono tuttavia iscritti sotto l'anno in cui è stata esercitata l'attività, se il dipendente:

3

a.

non lavora più per il datore di lavoro al momento in cui gli è versato il salario;

b.

fornisce la prova che il reddito sul quale sono dovuti contributi proviene da un'attività esercitata nel corso di un anno precedente per il quale sono stati versati contributi inferiori a quello minimo.

I redditi delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dei lavoratori il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa sono sempre annotati nel conto individuale sotto l'anno per il quale sono stati fissati i contributi.

4

Art. 44

Pagamento di rendite e assegni per grandi invalidi

Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono di regola versati su un conto bancario o postale. Il beneficiario può chiedere che le prestazioni gli siano versate direttamente. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

1

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Le rendite parziali il cui importo non supera il 10 per cento della rendita minima completa sono versate, in deroga all'articolo 19 capoversi 1 e 3 LPGA15, una volta all'anno posticipatamente in dicembre. L'avente diritto può chiedere un versamento mensile.

2

Art. 52 cpv. 2­4 Se il datore di lavoro è una persona giuridica, i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione rispondono del danno a titolo sussidiario. Quando più persone sono responsabili per il medesimo danno, esse rispondono solidalmente della totalità del danno.

2

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in due anni dal momento in cui la cassa di compensazione competente ha avuto notizia del danno, ma al più tardi in cinque anni dall'insorgere del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione. Se tuttavia il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica quest'ultimo.

3

4 La competente cassa di compensazione fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale.

Art. 64 cpv. 2bis (nuovo) e 4 2bis Gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere l'età di pensionamento ordinaria, ma hanno raggiunto il limite d'età fissato dal Consiglio federale, restano affiliati presso la cassa di compensazione precedente in qualità di persone senza attività lucrativa. Il Consiglio federale può prescrivere che il loro coniuge senza attività lucrativa e tenuto a pagare i contributi sia affiliato alla medesima cassa di compensazione.

Il Consiglio federale emana le disposizioni sull'affiliazione di datori di lavoro e di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che fanno parte di più associazioni professionali o che esercitano la loro attività in più di un Cantone.

4

Art. 69 cpv. 1 primo periodo A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano dai loro membri (datori di lavoro, persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, persone che non esercitano un'attività lucrativa e persone assicurate a titolo facoltativo secondo l'art. 2) contributi commisurati alla capacità economica delle persone tenute a pagarli. ...

1

15

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RS 830.1

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Art. 87, terzo comma ...

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, versa a un lavoratore un salario da cui ha dedotto i contributi salariali e, invece di versare i contributi salariali dovuti alla cassa di compensazione, li impiega ad uso proprio o per saldare altri debiti, ...

Art. 90

Notifica di sentenze e di dichiarazioni di non doversi procedere

Le sentenze e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate senza indugio, nel loro testo integrale, alla cassa di compensazione che ha denunciato il reato.

Art. 95 cpv. 1ter, 1quater (nuovi) e 2 primo periodo Il Fondo di compensazione AVS assume anche le spese sostenute dalla Confederazione per effettuare o far effettuare studi scientifici sull'attuazione e sugli effetti della presente legge al fine di migliorare il funzionamento dell'assicurazione.

1ter

Su richiesta dell'ufficio federale competente, il Fondo di compensazione AVS assume le spese per lo sviluppo di applicazioni informatiche che comportino agevolazioni sia per le casse di compensazione AVS, sia per gli assicurati e i datori di lavoro.

1quater

Il Fondo di compensazione AVS assume le tasse postali derivanti dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. ...

2

II Disposizione transitoria della modifica del ...

Computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale L'articolo 9 capoverso 4 è applicabile a tutti i redditi provenienti da un'attività indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra III)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 23 giugno 200616 sull'armonizzazione dei registri Art. 2 cpv. 1 lett. f (nuova) 2

La presente legge si applica ai seguenti registri: f.

il registro delle prestazioni complementari dell'Ufficio centrale di compensazione.

2. Legge federale del 19 giugno 195917 sull'assicurazione per l'invalidità Art. 3 cpv. 1bis 1bis Le persone senza attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo ammonta a 65 franchi18 all'anno se sono assicurate obbligatoriamente e a 130 franchi19 se sono assicurate facoltativamente in virtù dell'articolo 2 LAVS. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte l'ammontare del contributo minimo dell'assicurazione obbligatoria.

Art. 6 cpv. 3 (nuovo) Il diritto alle prestazioni delle persone che hanno avuto successivamente più cittadinanze è determinato dalla cittadinanza di cui sono in possesso quando percepiscono le prestazioni.

3

Art. 25 cpv. 1 lett. c 1

Sulle indennità giornaliere sono pagati contributi: c.

16 17 18 19

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all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno;

RS 431.02 RS 831.20 Art. 6 dell'ordinanza 11 del 24 set. 2010 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG (ordinanza 11); RS 831.108 Art. 6 dell'ordinanza 11; RS 831.108

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3. Legge federale del 6 ottobre 200620 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a, abis (nuova), ater (nuova), b Le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA21) hanno diritto a prestazioni complementari se:

1

a.

ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS);

abis. hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS finché non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194622 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), o hanno diritto a una rendita per orfani dell'AVS; ater. in virtù dell'articolo 24b LAVS ricevono una rendita vedovile in luogo di una rendita di vecchiaia; b.

avrebbero diritto ad una rendita dell'AVS, se: 1. avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS, o 2. la persona deceduta l'avesse compiuto e le persone vedove o orfane non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS;

Art. 5 cpv. 4 Gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis, ater , b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.

4

Art. 26a (nuovo)

Registro delle prestazioni complementari

L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro delle prestazioni complementari in cui sono rilevati tutti i beneficiari.

20 21 22

RS 831.30 RS 830.1 RS 831.10

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4. Legge federale del 20 marzo 198123 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 22

Revisione della rendita

In deroga all'articolo 17 capoverso 1 LPGA24, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui l'avente diritto percepisce una rendita intera di vecchiaia dell'AVS, ma al più tardi dal momento in cui l'avente diritto raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.

5. Legge federale del 19 giugno 199225 sull'assicurazione militare Art. 41 cpv. 1 La rendita è assegnata per un tempo determinato o indeterminato. Il Consiglio federale designa nell'ordinanza i casi in cui è esclusa l'assegnazione di una rendita permanente, segnatamente quando l'assicurato ha raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 194626 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

1

Art. 43 cpv. 1 In via di ordinanza, il Consiglio federale adegua integralmente all'indice dei salari nominali determinato dall'Ufficio federale di statistica le rendite accordate per una durata indeterminata agli assicurati che non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS27, come anche le rendite dei coniugi e degli orfani dei defunti che, al momento dell'adeguamento, non avrebbero ancora raggiunto tale età.

1

Art. 47 cpv. 1 Dal momento in cui l'assicurato invalido ha raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS28, la rendita d'invalidità concessagli per un periodo indeterminato è pagata come rendita di vecchiaia ed è calcolata in base alla metà del guadagno annuo determinante la rendita (art. 28 cpv. 4).

1

Art. 51 cpv. 4 Se un assicurato che beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di pensionamento

4

23 24 25 26 27 28

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RS 832.20 RS 830.1 RS 833.1 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

secondo l'articolo 21 LAVS29, per il calcolo della rendita per superstiti è determinante il guadagno annuo che serviva da base al calcolo della rendita d'invalidità. Se un assicurato che non beneficiava di una rendita d'invalidità o di vecchiaia dell'assicurazione militare muore dopo aver raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS, non sussiste alcun diritto a una rendita per superstiti.

6. Legge del 25 settembre 195230 sulle indennità di perdita di guadagno Art. 27 cpv. 1 e 2 Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della legge sull'AVS31, eccettuate le persone assicurate secondo l'articolo 2 della legge sull'AVS.

1

Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo ammonta al massimo a 23 franchi all'anno32. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte l'ammontare del contributo minimo. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono digradati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. In tal ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS. L'articolo 9bis della legge sull'AVS è applicabile per analogia.

2

7. Legge del 25 giugno 198233 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 2 cpv. 1 lett. a, nonché 2 lett. a, c, d, f (nuova) 1 È tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione):

a.

29 30 31 32 33 34 35

il salariato (art. 10 LPGA34) assicurato e tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 194635 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

RS 831.10 RS 834.1 RS 831.10 Art. 9 dell'ordinanza 11 del 24 set. 2010; RS 831.108 RS 837.0 RS 830.1 RS 831.10

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2

Sono esonerati dall'obbligo di pagare i contributi: a.

abrogata

c.

i salariati, dalla fine del mese in cui hanno raggiunto l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS;

d.

i datori di lavoro per i salari pagati alle persone di cui alle lettere b e c;

f.

le persone assicurate secondo l'articolo 2 LAVS.

Art. 22a cpv. 2 primo periodo 2 La cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi dovuta dal lavoratore all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, all'assicurazione invalidità e all'assicurazione per le indennità di perdita di guadagno e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro. ...

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