Traduzione1

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e il relativo Protocollo, firmati a Berna il 16 giugno 1983

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ellenica, Desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (di seguito «la Convenzione») e il relativo Protocollo, firmati a Berna il 16 giugno 1983 (di seguito «il Protocollo della Convenzione»), hanno convenuto quanto segue: Art. I 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo 2: «2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

5 per cento dell'importo lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 15 per cento dell'importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.» 2. Un nuovo paragrafo 3 è inserito nella Convenzione. I paragrafi 3, 4 e 5 sono di conseguenza numerati 4, 5 e 6. Il nuovo paragrafo 3 ha il tenore seguente: «3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il beneficiario effettivo dei dividendi è:

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Dal testo originale francese.

2010-2943

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Modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Prot. con la Grecia

a)

questo altro Stato contraente, o una sua suddivisione politica o un suo ente locale;

b)

una cassa pensioni o un'istituzione di previdenza.»

Art. II Il paragrafo 2 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo 2: «2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 7 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di dette limitazioni.» Art. III 1. Il paragrafo 4 dell'articolo 13 (Utili provenienti dall'alienazione di beni) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo 4: «4. Gli utili provenienti dall'alienazione di azioni o di altre quote sociali di una società che derivano, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato contraente.» 2. All'articolo 13 è aggiunto un nuovo paragrafo 5 dal tenore seguente: «5. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.» Art. IV 1. La frase seguente è aggiunta al paragrafo 2 dell'articolo 22 (Metodi per eliminare la doppia imposizione) della Convenzione: «Tuttavia, per gli utili menzionati al paragrafo 4 dell'articolo 13 questa esenzione viene concessa solo se viene provata la loro imposizione in Grecia.» 2. Il paragrafo 4 dell'articolo 22 è abrogato.

Art. V Un nuovo paragrafo 5 è aggiunto all'articolo 24 (Procedura amichevole) della Convenzione e ha il seguente tenore: «5. Se: a)

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una persona ha sottoposto, ai sensi del paragrafo 1, un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da

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entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, e b)

le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura.

Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 25 della Convenzione.» Art. VI L'articolo 25 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo 25: «1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad
altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

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3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.» Art. VII 1. Il numero 1 del Protocollo della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente nuovo numero 1: «1. a) Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 4, resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende una cassa pensioni o un'istituzione di previdenza riconosciute residenti in questo Stato contraente nonché lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica o un suo ente locale.

b) Resta inteso che sono considerate come casse pensioni o istituzioni di previdenza riconosciute da uno Stato contraente, qualsiasi cassa pensioni o istituzione di previdenza riconosciuta e controllata conformemente alle disposizioni statutarie di questo Stato, generalmente esente da imposta sul reddito e principalmente gestita per amministrare o accordare pensioni o rendite, oppure per ottenere redditi per conto di una di queste istituzioni.»

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2. Il seguente nuovo numero 3 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «3. Resta inteso che il termine «pensioni» utilizzato agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni forfettarie.» 3. Il seguente nuovo numero 4 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «4. Ad articolo 25 a)

Resta inteso che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le fonti di informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale nazionale prima di presentare la richiesta di informazioni.

b)

Resta inteso che la domanda di assistenza amministrativa prevista all'articolo 25 non comprende la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»).

c)

Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 25 della Convenzione: (i) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione di tali persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale); (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

d)

Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 25 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuenti. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»

Art. VIII Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro Stato per via diplomatica l'adempimento delle procedure richieste dalla sua legislazione interna per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entra in vigore quando è stata ricevuta l'ultima di queste notificazioni e le sue disposizioni si applicano: 591

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a)

per quanto concerne le imposte prelevate alla fonte sui redditi accreditati, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del Protocollo; e

b)

per quanto concerne tutte le altre imposte, per gli anni di tassazione che cominciano il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;

c)

per quanto concerne le richieste di informazioni presentate alla data dell'entrata in vigore del Protocollo o dopo tale data, alle informazioni concernenti i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del Protocollo o dopo tale data;

d)

per quanto concerne l'articolo V del presente Protocollo, alle procedure in corso presso le competenti autorità, alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo e alle procedure avviate dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in due esemplari a Berna, il 4 novembre 2010, in lingua francese, greca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione farà stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Ellenica:

Eveline Widmer-Schlumpf Consigliera federale Capo del Dipartimento federale delle finanze

John Mourikis Ambasciatore della Repubblica Ellenica a Berna

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