Ispezione delle Commissioni della gestione delle Camere federali «Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti» Rapporto delle Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati del 1° luglio 2011

Onorevole presidente della Confederazione, onorevoli consiglieri federali, con la stesura del rapporto del 30 maggio 2010 dal titolo «Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti» le Commissioni della gestione (CdG) delle Camere federali hanno concluso l'ispezione condotta ed hanno trasmesso al Consiglio federale le loro considerazioni e raccomandazioni corredate dagli interventi parlamentari depositati. Nel rapporto hanno invitato il Consiglio federale, l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la Banca nazionale svizzera (BNS) ad esprimere, entro la fine del 2010, un parere sui documenti trasmessi.

Il Consiglio federale ha risposto con il parere del 13 ottobre 2010, con un rapporto complementare del 16 febbraio 2011 ­ mediante il quale ha informato le CdG in merito ai risultati di sei mandati impartiti per dare attuazione pratica alle raccomandazioni delle Commissioni ­ con il messaggio aggiuntivo concernente la riforma del Governo ­ nel quale si è soffermato su alcune delle considerazioni delle CdG ­ e con le informazioni fornite alle Commissioni il 25 maggio 2011 sullo stato di attuazione delle raccomandazioni 3 e 6 e del postulato 1.

Preso atto dei risultati cui è giunto il gruppo di lavoro «Vigilanza sui mercati finanziari», che ha esaminato le considerazioni del Consiglio federale, le CdG illustrano qui di seguito il loro parere al riguardo.

Gradite, onorevole presidente della Confederazione, onorevoli consiglieri federali, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° luglio 2011

In nome delle Commissioni della gestione del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale I presidenti: Claude Janiak, consigliere agli Stati Maria Roth-Bernasconi, consigliera nazionale La segretaria: Beatrice Meli Andres

2011-1432

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Rapporto 1

Considerazioni generali delle Commissioni della gestione

Le Commissioni della gestione (CdG) constatano con soddisfazione che a seguito dell'ispezione condotta, il Consiglio federale, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ma anche la Banca nazionale svizzera (BNS) si sono attivati e stanno procedendo, alla stregua del Dipartimento federale delle finanze (DFF), alla necessaria verifica dei compiti e soprattutto dei mezzi a loro disposizione.

L'ispezione ha evidenziato anche la necessità di regolamentare maggiormente il settore delle grandi banche di rilevanza sistemica.

Le CdG sono invece deluse dal seguito dato alla raccomandazione 19; dettagli al riguardo figurano alla fine del presente rapporto (cfr. n. 3.1.8).

2

Considerazioni introduttive formulate dal Consiglio federale nel numero 2.1. del suo parere del 13 ottobre 2010

2.1

La fiducia all'interno del Consiglio federale

Il Consiglio federale respinge le conclusioni delle CdG secondo cui la collaborazione all'interno del Collegio governativo sarebbe improntata alla diffidenza. Alle Commissioni della gestione preme sottolineare di essere giunte a queste conclusioni sulla base delle dichiarazioni formulate dai membri del Collegio durante le audizioni a cui sono stati invitati nel quadro dell'ispezione e difende pertanto la fondatezza delle sue osservazioni. In questo senso le CdG ritengono essenziale che i membri del Consiglio federale evitino di criticarsi in pubblico, come è invece più volte successo in passato.

Sempre nel suo parere il Consiglio federale ammette di disporre di pochi strumenti che consentano di trasformare tempestivamente un affare dipartimentale in un affare del Consiglio federale e di ritenere dunque necessario migliorare l'individuazione precoce dei problemi e delle sfide. Il Consiglio federale conferma pertanto implicitamente l'esistenza di una lacuna fondamentale, messa in luce dalle CdG in questa ma anche in ispezioni precedenti. Pur essendo consapevoli del fatto che il colmare questa lacuna può comportare la diffusione di informazioni sensibili all'interno del Consiglio federale, le Commissioni della gestione sono fermamente convinte che questo aspetto non può frapporsi alla necessità che tutti i membri del Collegio governativo dispongano delle stesse informazioni. È lecito, infatti, attendersi che le autorità governative siano in grado di gestire opportunamente le informazioni sensibili, ovvero di garantire che siano o trattate in modo confidenziale o tenute segrete.

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2.2

Considerazioni generali del Consiglio federale in merito all'inchiesta delle CdG sull'operato delle autorità in relazione alla crisi finanziaria

Ad avviso del Consiglio federale, l'inchiesta delle CdG sarebbe incompleta poiché non ha tenuto conto del fatto che, nei mesi di agosto/settembre 2008, si contava su una seconda ricapitalizzazione da parte di investitori privati. Al riguardo, le CdG sostengono che questa circostanza, a loro nota, non modifica in alcun modo la sostanza delle considerazioni e conclusioni formulate.

Le CdG constatano con soddisfazione che il Consiglio federale intende colmare le lacune ­ emerse nel corso dell'ispezione ­ riguardanti il coinvolgimento di tutti i membri dell'Esecutivo nella gestione della crisi.

2.3

Considerazioni generali del Consiglio federale in merito all'inchiesta delle CdG sull'operato delle autorità in relazione alla consegna di dati di clienti UBS agli Stati Uniti

Il Consiglio federale ritiene incompleta anche questa parte dell'inchiesta delle CdG in quanto, nel loro rapporto, non menzionano un procedimento delle autorità giudiziarie americane, al termine del quale erano giunte alla conclusione che UBS non poteva essere perseguita negli USA per il suo operato. Malgrado gli accertamenti approfonditi condotti nel corso dell'ispezione, le CdG ignorano a quale procedimento alluda il Consiglio federale; va detto che nemmeno la FINMA è stata in grado di fornire delucidazioni al riguardo. Le Commissioni della gestione invitano pertanto il Consiglio federale a fornire indicazioni più precise concernenti il procedimento menzionato.

Va qui rammentato che nel maggio del 2010, prima di pubblicare il proprio rapporto, le CdG avevano consultato il Consiglio federale affinché si esprimesse sull'esaustività dei fatti illustrati, e il Collegio governativo non aveva avuto nulla da recriminare.

Le CdG non possono dunque che respingere la critica secondo cui la loro inchiesta sarebbe incompleta.

Ad avviso del Collegio governativo, inoltre, il rapporto delle CdG presenterebbe delle contraddizioni per quanto riguarda, ad esempio, il modo in cui il Consiglio federale ha reagito agli sforzi profusi dalle autorità americane per ottenere i dati dei clienti di UBS SA. Per le CdG non è chiaro come il Consiglio federale possa giungere a questa conclusione, visto che dalle spiegazioni fornite nel loro rapporto, emerge chiaramente che alla valutazione di questo aspetto esse hanno applicato un approccio differenziato. Per contro, il fatto che l'allora capo del DFF abbia informato oralmente il Collegio governativo e che di tali informazioni non vi sia traccia nei verbali conferma che il problema sollevato dalle CdG, ovvero l'assenza di tracce scritte esaustive delle sedute del Consiglio federale, è reale.

Le CdG avrebbero inoltre omesso di segnalare quanto comunicato dal Consiglio federale nel suo parere del 26 maggio 2010, ossia che, a seguito delle informazioni ricevute dal capo del DFF il 19 settembre 2008, il Collegio governativo aveva formulato suggerimenti sul da farsi e sulla necessità di accelerare la procedura di assi5865

stenza amministrativa. Questa critica mossa dal Consiglio federale non tiene conto del fatto che le CdG non dispongono di alcuna prova scritta.

Allo stesso modo, le CdG non capiscono perché il Consiglio federale condivida solo in parte l'opinione delle Commissioni secondo cui la pianificazione e l'attuazione delle misure in vista della trattazione della domanda di assistenza amministrativa siano state tardive; nello stesso paragrafo del parere ammette, infatti, che sarebbe effettivamente stato opportuno mettere in piedi più rapidamente un'organizzazione di progetto.

3

Considerazioni del Consiglio federale in merito alle raccomandazioni eagli interventi delle CdG

3.1

Raccomandazioni 1, 5, 8 e 9

Le CdG accolgono con favore l'intento del Consiglio federale di dare seguito alle raccomandazioni 1, 5, 8 e 9.

Nel rapporto complementare del 16 febbraio 2011, il Consiglio federale illustra la strategia tesa a garantire il suo coinvolgimento nell'organizzazione di crisi preposta alla gestione di crisi finanziarie acute. Quantomeno a livello concettuale, quindi, la raccomandazione 1 può considerarsi adempiuta. Il gruppo di lavoro ha esaminato anche la questione della compatibilità dell'organizzazione di crisi con il sistema delle delegazioni del Consiglio federale. Il compito di queste delegazioni è di procedere a un esame preliminare di questioni importanti prima di sottoporle al Consiglio federale, ma, in alcune situazioni di crisi, questa procedura richiede tempi troppo lunghi per consentire una gestione adeguata. Le Commissioni della gestione invitano pertanto il Consiglio federale a valutare in che modo sia possibile coinvolgere adeguatamente le delegazioni del Consiglio federale nello scambio di informazioni.

Il Consiglio federale ha riconosciuto inoltre la necessità di prevedere una strategia anche per crisi di natura non finanziaria. Il ritardo registrato nell'elaborazione della strategia voluta dal Consiglio federale ha tuttavia impedito alle CdG di esaminarla.

Con stupore, le CdG hanno appreso che la ragione del ritardo è stata l'assenza, nel febbraio 2011, del necessario consenso interdipartimentale. Comunque sia, le Commissioni della gestione plaudono all'intenzione del Consiglio federale di mettere a punto tale strategia e lo invitano a sottoporgliela non appena sarà disponibile.

Anche la raccomandazione 5 può considerarsi adempiuta vista la conclusione di un Memorandum of Understanding (MoU) tra il DFF, la FINMA e la BNS nel febbraio 2011. Resta tuttavia da valutare se, concretamente, il MoU produrrà gli effetti sperati.

Preso atto dei commenti del Consiglio federale sulla raccomandazione 8 delle CdG, queste ultime ribadiscono la critica formulata nel loro rapporto circa l'assenza di opzioni d'intervento per il caso di un aggravamento della crisi finanziaria. Il Consiglio federale contesta questa affermazione sottolineando di aver adottato provvedimenti relativi alla procedura di assistenza amministrativa, ma, tali provvedimenti riguardano la seconda parte dell'inchiesta delle CdG,
non la prima. L'importante, tuttavia, è in primo luogo che il Collegio governativo concordi con le CdG nel ritenere che il Consiglio federale avrebbe dovuto essere informato molto prima della

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situazione di UBS SA e, in secondo luogo, che sia quindi disposto a migliorare la propria gestione politica.

Per quanto riguarda infine la raccomandazione 9 (allestimento di un efficace sistema di vigilanza e di individuazione precoce delle crisi), le CdG sono liete che il Consiglio federale abbia espresso la volontà di adottare i provvedimenti necessari per adempiere la raccomandazione.

3.2

Raccomandazione 2

Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui sia necessario agire a livello legislativo, nel campo della regolazione materiale del mercato finanziario, per rafforzare la resistenza del sistema finanziario alle crisi e si impegna a presentare al Parlamento le sue proposte in merito. Ritiene per contro superfluo intervenire sul piano degli obiettivi della FINMA e della BNS definiti per legge.

Il Consiglio federale giudica inoltre opportuno che, in futuro, venga attribuito maggiore peso all'analisi dell'interrelazione tra la valutazione macroeconomica e il profilo di rischio di un singolo istituto finanziario. Quanto alle conseguenze sugli strumenti della BNS e della FINMA, il Consiglio federale non si è ancora pronunciato.

Le CdG constatano con soddisfazione non solo la volontà del Consiglio federale di dare seguito alla raccomandazione 2, ma anche il fatto che sia il DFF sia la BNS e la FINMA hanno già avviato i lavori necessari. Anche le CdG ritengono che la vigilanza macroprudenziale sia importante e salutano con favore gli sforzi della BNS tesi a rafforzare gli strumenti di cui dispone in questo settore. Spetta ora alle istituzioni coinvolte definire congiuntamente una ripartizione adeguata dei compiti che, oltre a rispondere agli obiettivi che la legge affida alla BNS e alla FINMA, si dimostri valida nella pratica.

3.3

Raccomandazioni 3 e 6

Nel suo parere il Consiglio federale ha segnalato l'intenzione della FINMA di sottoporre le proprie procedure a una verifica critica. Terminata tale verifica, il Consiglio federale attuerà la raccomandazione 3 dando mandato a esperti esterni di valutare le misure adottate dalla FINMA per migliorare i propri strumenti di vigilanza e la prassi. A suo avviso, la valutazione in questione avrà ripercussioni anche sull'attuazione della raccomandazione 6.

La FINMA ha comunicato alle CdG i risultati della propria verifica con un rapporto dell'aprile del 2011 e ha fornito così le basi per la valutazione auspicata dalle Commissioni. Le misure illustrate nel rapporto indicano come la FINMA si stia muovendo nella direzione indicata nelle raccomandazioni 3 e 6, adattandosi così all'evoluzione del sistema finanziario.

Le CdG si riservano tuttavia di esprimersi in termini definitivi sull'attuazione delle due raccomandazioni solo a conclusione della valutazione da parte degli esperti esterni e in presenza del parere del Consiglio federale, atteso per la primavera del 2012.

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3.4

Raccomandazione 4

Nell'ambito delle proprie competenze, il Consiglio federale intende adoperarsi per contrastare il fenomeno del «groupthink» in seno alla BNS e alla FINMA. Concretamente, ciò significa che in futuro il Consiglio federale veglierà in misura ancora maggiore a nominare nel consiglio di amministrazione della FINMA e nel consiglio di banca della BNS personalità che si contraddistinguono per il loro pensiero critico e indipendente.

3.5

Raccomandazione 7

Nel suo commento alla raccomandazione 7 il Consiglio federale rinvia al rapporto del 12 maggio 2010 intitolato «L'operato dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari nella crisi finanziaria ­ Insegnamenti per il futuro» e ai lavori del gruppo d'esperti «too big to fail». Le CdG ne prendono atto persuase che gli studi di Hans Geiger e David Green si dimostreranno utili anche in futuro.

3.6

Mozione 1 (10.3391/10.3630)

Il Consiglio federale è disposto a realizzare gli obiettivi della mozione ed ha pertanto proposto di accoglierla. Poiché è stata approvata da entrambe le Camere e trasmessa al Consiglio federale, è divenuta a tutti gli effetti vincolante. Ad avviso delle CdG è importante che, agli incontri con la Delegazione del Consiglio federale per gli affari economici, partecipino non solo il presidente del consiglio di amministrazione, ma anche il direttore della FINMA.

3.7

Postulato 1 (10.3389/10.3628)

Il Consiglio federale ha proposto di accogliere anche questo postulato che, come tutti gli altri interventi delle CdG presentati nel quadro di questa ispezione, è stato depositato in entrambi i Consigli. Accolto dalle due Camere e trasmesso al Consiglio federale, quest'ultimo deve ora presentare un rapporto.

3.8

Raccomandazione 12

A condizione che la prassi attuale sia mantenuta, ovvero che il Collegio governativo o la sua Delegazione per gli affari economici incontri regolarmente la direzione della BNS, la raccomandazione può considerarsi adempiuta.

3.9

Raccomandazione 13

Dall'ispezione delle CdG è emerso che le segreterie generali del DFF, del DFGP e del DFAE non erano sufficientemente coinvolte nel flusso di informazioni e che dunque non avevano potuto assumere la funzione di stato maggiore cui sono prepo5868

ste. Sebbene il Consiglio federale condivida la raccomandazione, non ritiene necessario intervenire con misure che vadano al di là della semplice definizione formale ­ nelle rispettive ordinanze dipartimentali ­ dell'obbligo delle segreterie generali di pianificare, coordinare e accompagnare gli affari del dipartimento.

Le CdG ritengono che questo provvedimento formale possa in effetti rappresentare un primo importante passo verso l'attuazione della raccomandazione. Tuttavia, esse si rammaricano che il Consiglio federale non si sia impegnato a prevedere misure concrete e valide per tutti i dipartimenti al fine di garantire l'applicazione nella pratica di questa nuova disposizione.

3.10

Raccomandazione 14

Il Consiglio federale si dice disposto ad attuare questa raccomandazione per far sì che gli organi di controllo normativo preventivo siano consultati sempre e tempestivamente nel caso di affari che pongono interrogativi giuridici importanti e controversi.

Le CdG accolgono con favore le misure proposte dal Consiglio federale, ma ritengono che non sia giudizioso limitare la consultazione sistematica degli organi di controllo normativo preventivo ai soli casi controversi. Non può infatti essere escluso a priori che un aspetto giuridico importante ritenuto non controverso dal dipartimento responsabile del dossier, venga giudicato diversamente dall'organo preposto al controllo preventivo. Le CdG sono pertanto dell'avviso che gli organi di controllo normativo preventivo debbano essere consultati sistematicamente, ognuno nel proprio settore di competenza, anche nei casi non controversi.

3.11

Mozione 2 (10.3392/10.3631)

Nel corapporto del 27 gennaio 2011 sulla riforma del Governo, presentato anche al Consiglio federale, le CdG si sono espresse in merito alle modalità con cui l'Esecutivo intende attuare la mozione 2, accolta da entrambe le Camere. Benché lodino le proposte avanzate dal Consiglio federale, già in quella sede le CdG hanno chiaramente sottolineato come l'ottimizzazione della prassi in materia di verbali delle sedute del Consiglio federale non può tradursi in una diminuzione delle informazioni contenutevi.

La nuova prassi che il Consiglio federale applica dall'inizio del 2011 è per certi versi positiva, tuttavia, si assiste ad una diminuzione del contenuto informativo dei verbali poiché non vi figurano più le proposte avanzate nel corso delle sedute e il nome del proponente. Le CdG prendono atto del fatto che il Consiglio federale ritiene la nuova forma di verbale e i suoi allegati uno strumento di gestione sufficiente.

Le esperienze fatte dalle CdG e dalla Delegazione delle Commissioni della gestione (DCG) negli ultimi anni dimostrano che, in particolare nel caso di ispezioni di una certa portata, è stato utile, sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare, disporre di verbali in cui figurava il nome dei consiglieri federali intervenuti nella discussione, poiché ciò ha consentito di valutare i fatti in modo differenziato. Questo non significa tuttavia che gli interventi in seno al Consiglio federale non possano essere 5869

presentati in forma riassuntiva. Le CdG hanno deciso di incaricare la DCG di valutare, nel corso del prossimo anno, se la nuova tipologia di verbale (verbale dettagliato delle decisioni) sia compatibile con le esigenze dell'alta vigilanza parlamentare e, se necessario, torneranno sull'argomento.

Va detto, infine, che il progetto di riforma del Governo non consente di raggiungere l'obiettivo di cui alla mozione 2 delle CdG, poiché non prevede l'obbligo della forma scritta per tutte le deliberazioni e decisioni del Consiglio federale.

Quest'ultimo deve quindi elaborare una proposta di revisione in tal senso. Le CdG invitano inoltre il Consiglio federale a spiegare loro come intende attuare, a livello di ordinanza ed eventualmente di regolamento, la disposizione proposta nella LOGA (art. 32 lett. c) riguardante la «messa a verbale delle decisioni».

3.12

Raccomandazioni 15 e 18

Sebbene nel proprio parere il Consiglio federale non fornisca alcuna indicazione circa le risorse e i mezzi che intende impiegare per disporre rapidamente di verbali adeguati e di un controllo sufficiente degli affari, le misure che ha adottato dimostrano la sua intenzione di attuare la raccomandazione 15.

A complemento di quanto osservato in merito ai verbali del Consiglio federale, le CdG aggiungono di aver preso atto con soddisfazione che in futuro verrà controllata anche l'attuazione degli affari confidenziali e che i singoli membri del Collegio disporranno di una visione d'insieme di tutti gli affari in corso. La strategia adottata dal Consiglio federale il 2 febbraio 2011 prevede che il controllo degli affari venga esteso anche ai mandati orali che il Collegio governativo impartisce a uno o più dei suoi membri. Le CdG ritengono pertanto adempiuta la raccomandazione 18. Va considerato molto positivo anche il fatto che le liste di controllo saranno aggiornate più frequentemente e che, entro la fine del 2011, i dati riguardanti il controllo degli affari saranno accessibili via Internet alle persone abilitate in seno ai dipartimenti. Al più tardi in tale data la raccomandazione 15 sarà attuata.

3.13

Raccomandazione 16

Anche se l'orientamento proposto dal Consiglio federale nel quadro della riforma del Governo raccoglie il consenso di massima delle CdG, la proposta pone alcuni problemi: ­

il Consiglio federale non prevede di coinvolgere sistematicamente i supplenti nell'attività del dipartimento. Le CdG, invece, visti i risultati delle indagini, lo ritengono necessario.

­

Con la sua proposta il Consiglio federale si limita a sancire un principio; ai suoi membri infatti non prescrive come deve essere garantita la supplenza.

In altre parole, ciascun membro del Consiglio federale decide autonomamente.

Come hanno già avuto modo di sottolineare nel loro corapporto sulla riforma del Governo, le CdG ritengono che questa proposta sia il risultato di un'applicazione eccessivamente rigida del principio dipartimentale.

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Tuttavia, è positivo il fatto che la proposta preveda l'obbligo della trasmissione formale dei dossier al termine di una supplenza. L'assenza di tale prassi era infatti stata criticata dalle CdG.

La proposta del Consiglio federale colma solo in parte le lacune messe in luce dalle CdG e pertanto non convince. Ad avviso delle Commissioni della gestione ci sarebbe un'altra alternativa, ossia quella di prevedere che ad essere informato regolarmente dell'evoluzione dei dossier più importanti sia il segretario generale del dipartimento il cui capo assicura la supplenza; l'informazione verrebbe trasmessa dal segretario generale dell'altro dipartimento.

In definitiva, la raccomandazione 16 potrà considerarsi adempiuta, solo dopo che il Consiglio federale avrà applicato, oltre che proposto, le misure ancora mancanti.

3.14

Mozione 3 (10.3393/10.3632)

Anche per quanto concerne le misure dell'Esecutivo riguardanti il sistema delle delegazioni del Consiglio federale, le CdG rinviano a quanto illustrato nel corapporto sulla riforma del Governo (cfr. n. 4.6). In linea di principio, le CdG plaudono al potenziamento del sistema delle delegazioni del Consiglio federale, ma ritengono che le segreterie di tali delegazioni non dovrebbero far capo al dipartimento responsabile del dossier bensì alla Cancelleria federale, e questo perché la loro funzione è quella di preparare le decisioni del Consiglio federale. Questa soluzione si inserisce perfettamente nel più ampio contesto di un necessario potenziamento della funzione di stato maggiore del Governo che spetta alla Cancelleria federale e contribuirebbe altresì al rafforzamento del principio collegiale.

Le CdG giudicano positivo l'orientamento delle misure adottate dal Consiglio federale. Tuttavia, ritengono che le proposte avanzate dal Consiglio federale nel quadro della riforma del Governo non soddisfino pienamente le richieste formulate nella loro mozione accolta da entrambe le Camere.

3.15

Mozione 4 (10.3394/10.3633)

Nel parere del 13 ottobre 2010 il Consiglio federale conferma che, come rilevato a più riprese dalle CdG, la sua gestione degli affari importanti è in effetti lacunosa. La mozione chiede al Collegio governativo di proporre misure concrete nell'ambito della riforma del Governo.

Dopo aver analizzato la riforma del Governo (cfr. corapporto), le CdG hanno concluso che il progetto affronta solo superficialmente i problemi fondamentali riguardanti il Consiglio federale e che, pertanto, non esprime una riforma globale e lungimirante. Le Commissioni della gestione ritengono che, con le proposte formulate nel progetto di revisione e nel messaggio aggiuntivo sulla riforma del Governo, il Consiglio federale non chiarisca quale sia la sua visione circa il modo in cui il sistema di governo elvetico dovrebbe evolversi per rispondere efficacemente alle aspettative sempre più elevate con cui deve misurarsi, rispettando nel contempo i principi sanciti nella Costituzione. Nell'ambito di questo progetto di riforma il Consiglio federale dovrebbe altresì definire il futuro ruolo della Cancelleria federale. Le CdG

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deplorano, in altre parole, l'assenza di questa visione, poiché a loro avviso essa costituisce il presupposto imprescindibile per la riuscita della riforma di Governo.

Le Commissioni della gestione chiedono al Consiglio federale di apportare miglioramenti sostanziali alle proposte avanzate nel quadro della riforma del Governo; giudicano infatti che tali proposte siano insufficienti e che non adempiano la mozione

3.16

Postulato 2 (10.3390/10.3629)

Il postulato in oggetto, depositato da entrambe le CdG, incarica il Consiglio federale di esaminare approfonditamente in un rapporto dettagliato le questioni sollevate dal rapporto delle CdG sull'applicazione dell'articolo 271 CP come pure sulla compatibilità del QIA con il segreto bancario svizzero. Le CdG attendono di prendere visione del rapporto del Consiglio federale prima di esprimersi sull'adempimento del postulato, accolto da entrambe le Camere.

3.17

Mozione 5 (10.3395/10.3634)

Nella versione trasmessa al Consiglio federale, la mozione chiede una revisione del CP che estenda alle grandi imprese di rilevanza sistemica le fattispecie della cattiva gestione e della diminuzione dell'attivo in danno dei creditori. Poiché contrariamente alla proposta del Consiglio federale, la mozione è stata accolta, le CdG restano in attesa del progetto di revisione del Consiglio federale per potersi esprimere sull'adempimento della mozione.

3.18

Raccomandazione 19

Le CdG constatano che, nel suo parere, il Consiglio federale fornisce solo poche informazioni sui contatti avuti con l'UBS SA per attuare la raccomandazione 19. Gli stessi rappresentanti del Consiglio federale ascoltati dal gruppo di lavoro «Vigilanza sui mercati finanziari» hanno potuto colmare questa lacuna solo in parte. Pertanto, ad oggi, le due CdG ignorano che cosa sia stato discusso nel corso dell'incontro che il Consiglio federale ha avuto nel luglio del 2010 con i vertici di UBS SA.

Per quanto riguarda il terzo punto della raccomandazione (azione di responsabilità intentata dalla Confederazione, ovvero dai suoi organi, quali PUBLICA), le CdG prendono atto del fatto che il diritto vigente non consente né al Consiglio federale né al Parlamento di obbligare gli istituti di diritto pubblico della Confederazione dotati di personalità giuridica a proporre un'azione legale contro i responsabili di UBS.

Incompatibile con il diritto in vigore sarebbe anche l'assunzione da parte della Confederazione del rischio del processo e delle spese giudiziarie. Le CdG intendono dunque valutare se, in questo ambito, sussista la necessità di legiferare.

Le Commissioni della gestione sono consapevoli del fatto che il Consiglio federale non disponeva di alcun appiglio giuridico contro UBS SA per mettere in atto gli altri punti della raccomandazione e, per questo, apprezzano le misure adottate dal Consiglio federale. Tuttavia, le CdG criticano la decisione del Consiglio federale di non 5872

prendere direttamente contatto con UBS SA e di essersi servito invece del parere (pubblico) con cui ha commentato il rapporto delle CdG per raccomandare al consiglio di amministrazione di UBS SA di riesaminare la situazione al fine di determinare se intendeva rinunciare definitivamente a un'azione di responsabilità. Le CdG avrebbero infatti auspicato un intervento più energico da parte del Consiglio federale.

Ad avviso delle CdG la raccomandazione era rivolta anche a UBS. Tuttavia, le misure adottate dall'istituto bancario per concretizzare la raccomandazione, ossia per chiarire i fatti sui quali le CdG hanno indagato, non convincono. Se è vero che UBS SA ha steso un rapporto per fare luce sugli eventi («Transparenzbericht») ed ha affidato a due esperti il mandato di chiarire determinati aspetti, è anche vero che il Consiglio federale non è stato coinvolto in questi lavori e neppure nella scelta degli esperti. Le CdG lamentano inoltre che UBS non abbia optato ­ come invece da loro auspicato ­ per un gruppo di esperti del tutto indipendenti e che gli esperti contattati non solo si siano basati su inchieste precedenti per formulare le proprie osservazioni, ma non abbiano neppure condotto indagini proprie sulle attività transfrontaliere di UBS con gli Stati Uniti.

4

Seguito dei lavori

Con questo rapporto le Commissioni concludono la loro ispezione sempreché non emergano elementi nuovi dalla decisione ancora pendente del Tribunale federale riguardo alla legittimità della consegna dei dati di clienti UBS SA nel febbraio 2009.

Le CdG continueranno ovviamente a verificare lo stato di attuazione dei loro interventi parlamentari e, nel corso della prima metà della nuova legislatura, verificheranno lo stato di attuazione delle raccomandazioni.

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