Termine di referendum: 19 gennaio 2012

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario; too big to fail) Modifica del 30 settembre 2011 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 aprile 20111, decreta: I La legge dell'8 novembre 19342 sulle banche è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Capo quinto: Banche di rilevanza sistemica Art. 7

Definizione e scopo

Per banche di rilevanza sistemica s'intendono banche, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.

1

Congiuntamente alle disposizioni di diritto bancario generalmente applicabili, le disposizioni del presente capo perseguono lo scopo di ridurre ulteriormente i rischi che le banche di rilevanza sistemica costituiscono per la stabilità del sistema finanziario svizzero, di assicurare il mantenimento delle funzioni importanti dal punto di vista economico e di evitare l'erogazione di aiuti statali.

2

Art. 8

Criteri e determinazione della rilevanza sistemica

Si considera abbiano rilevanza sistemica le funzioni irrinunciabili per l'economia svizzera e non sostituibili a breve termine. Sono segnatamente funzioni di rilevanza sistemica le operazioni di deposito e di credito a livello nazionale nonché il traffico dei pagamenti.

1

1 2

FF 2011 4211 RS 952.0

2011-0656

6661

Legge sulle banche (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario)

La rilevanza sistemica di una banca è stabilita in funzione delle sue dimensioni, della sua interdipendenza con il sistema finanziario e con l'economia, nonché della sostituibilità a breve termine dei servizi da essa forniti. Sono determinanti in particolare i seguenti criteri:

2

a.

la quota di mercato detenuta nell'ambito delle funzioni di rilevanza sistemica ai sensi del capoverso 1;

b.

l'importo dei depositi garantiti secondo l'articolo 37h capoverso 1 eccedente l'importo massimo di cui all'articolo 37h capoverso 3 lettera b;

c.

il rapporto tra il totale di bilancio della banca e il prodotto interno lordo annuo della Svizzera;

d.

il profilo di rischio della banca, determinato dal modello aziendale, dalla struttura del bilancio, dalla qualità degli attivi, dalla liquidità e dal grado d'indebitamento.

Dopo aver consultato la FINMA, la Banca nazionale svizzera (Banca nazionale) designa mediante decisione le banche di rilevanza sistemica e le loro funzioni di rilevanza sistemica.

3

Art. 9

Esigenze particolari

Le banche di rilevanza sistemica devono soddisfare esigenze particolari. L'estensione e il contenuto di dette esigenze dipendono dal grado di rilevanza sistemica della banca interessata. Queste esigenze devono essere proporzionate, devono prendere in considerazione le loro ripercussioni sulla banca interessata e sulla concorrenza e devono tenere conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

1

2

Le banche di rilevanza sistemica devono in particolare: a.

disporre di fondi propri che, segnatamente: 1. garantiscano, tenuto conto delle esigenze legali, una maggiore capacità di assorbire perdite rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, 2. contribuiscano in misura sostanziale, in caso di rischio d'insolvenza, a mantenere le funzioni di rilevanza sistemica, 3. le incitino a limitare il loro grado di rilevanza sistemica e a migliorare le loro possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero, 4. siano commisurati agli attivi ponderati in funzione del rischio, da un lato, e agli attivi non ponderati in funzione del rischio, che possono comprendere anche operazioni fuori bilancio, dall'altro;

b.

disporre di liquidità che garantiscano loro una migliore capacità di assorbire forti oscillazioni di liquidità rispetto alle banche che non hanno rilevanza sistemica, in modo da riuscire a rispettare i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile;

c.

ripartire i rischi in modo tale da limitare i rischi di controparte e la concentrazione di rischi;

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Legge sulle banche (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario)

d.

prevedere una pianificazione d'emergenza a livello di struttura, infrastruttura, conduzione, controllo e flussi di capitale e di liquidità interni al gruppo che possa essere attuata immediatamente e che garantisca, in caso di rischio d'insolvenza, il mantenimento delle sue funzioni di rilevanza sistemica.

Art. 10

Applicazione alla singola banca

Dopo aver consultato la Banca nazionale, la FINMA stabilisce mediante decisione le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettere a­c che la banca di rilevanza sistemica deve soddisfare. Essa informa il pubblico sulle grandi linee della decisione e sull'osservanza di quanto ivi disposto.

1

La banca di rilevanza sistemica deve provare di soddisfare le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d e di essere in grado di mantenere le funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d'insolvenza. Se la banca non produce tale prova, la FINMA ordina le misure necessarie.

2

Nello stabilire le esigenze relative ai fondi propri di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera a, la FINMA concede agevolazioni in quanto la banca migliori le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all'estero in misura superiore alle esigenze di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera d.

3

Dopo aver consultato la Banca nazionale e la FINMA, il Consiglio federale disciplina:

4

a.

le esigenze particolari di cui all'articolo 9 capoverso 2;

b.

i criteri di valutazione della prova di cui al capoverso 2;

c.

le misure che può ordinare la FINMA nel caso in cui non venga prodotta la prova di cui al capoverso 2.

Art. 10a

Misure concernenti le retribuzioni

Se, malgrado l'attuazione delle esigenze particolari, a una banca di rilevanza sistemica oppure alla sua società madre è accordato un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata di tale sostegno, misure concernenti le retribuzioni.

1

Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno accordato, il Consiglio federale può in particolare:

2

a.

vietare del tutto o in parte il versamento di retribuzioni variabili;

b.

ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione.

Le banche di rilevanza sistemica e le loro società madri hanno l'obbligo di prevedere nei loro sistemi di retribuzione una riserva vincolante che consente di limitare il diritto alla retribuzione variabile qualora sia accordato un sostegno statale ai sensi del presente articolo.

3

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Legge sulle banche (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario)

Capo sesto: Capitale supplementare Art. 11

Principi

Nei loro statuti le banche e le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati dal settore bancario la cui forma giuridica consente l'emissione di azioni o di capitale di partecipazione possono:

1

a.

autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o il capitale di partecipazione (capitale di riserva);

b.

prevedere, per il caso in cui si verifichi un evento determinante, un aumento del capitale azionario o del capitale di partecipazione mediante conversione di prestiti obbligatoriamente convertibili (capitale convertibile).

A prescindere dalla loro forma giuridica, le banche e le società madri di gruppi finanziari e di conglomerati finanziari dominati dal settore bancario possono prevedere nelle condizioni di emissione di prestiti che i creditori rinuncino ai crediti nel caso in cui si verifichi un evento determinante (prestiti con rinuncia al credito).

2

Il capitale supplementare ai sensi dei capoversi 1 e 2 può essere creato soltanto per rafforzare la base di capitale proprio nonché per prevenire o superare una crisi della banca.

3

Il capitale raccolto conformemente alle disposizioni del presente capo mediante l'emissione di prestiti obbligatoriamente convertibili o di prestiti con rinuncia al credito può essere computato nei fondi propri richiesti, nella misura in cui lo consentano la presente legge e le relative disposizioni d'esecuzione. Il computo presuppone l'approvazione delle condizioni di emissione da parte della FINMA.

4

Art. 12

Capitale di riserva

Mediante modifica dello statuto, l'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l'ammontare nominale dell'aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d'amministrazione.

1

Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.

2

3 Per il resto, si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni3 sull'aumento autorizzato del capitale, eccezion fatta per le seguenti:

a.

3

articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale);

RS 220

6664

Legge sulle banche (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario)

b.

articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione);

c.

articolo 652d (aumento mediante capitale proprio);

d.

articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale di partecipazione).

Art. 13

Capitale convertibile

L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante.

1

L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto:

2

a.

il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione;

b.

i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione;

c.

la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti;

d.

la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi.

Il consiglio d'amministrazione è abilitato, nel limiti stabiliti dalle disposizioni statutarie, a emettere prestiti obbligatoriamente convertibili. Sempre che lo statuto non preveda altrimenti, il consiglio d'amministrazione stabilisce:

3

a.

l'eventuale suddivisione in più prestiti o in diverse parti;

b.

l'evento determinante o, in caso di suddivisione in parti, gli eventi determinanti;

c.

il prezzo di emissione o le regole per definirlo;

d.

il rapporto di conversione o le regole per definirlo.

I prestiti obbligatoriamente convertibili sono offerti in sottoscrizione agli azionisti e ai partecipanti proporzionalmente alla loro partecipazione. Se i prestiti obbligatoriamente convertibili sono emessi alle condizioni di mercato o con un disaggio necessario a garantire un collocamento rapido e completo, l'assemblea generale può escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli azionisti e dei partecipanti.

4

Se si verifica l'evento determinante per la conversione, il consiglio d'amministrazione lo attesta immediatamente con atto pubblico. Questo menziona il numero, l'ammontare nominale e il tipo di azioni e buoni di partecipazioni emessi, il nuovo stato del capitale azionario e di partecipazione nonché i necessari adeguamenti dello statuto.

5

La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso.

6

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Legge sulle banche (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario)

Il capitale azionario e il capitale di partecipazione aumentano all'atto della deliberazione del consiglio d'amministrazione. Nel contempo si estinguono i crediti derivanti dai prestiti obbligatoriamente convertibili.

7

8 Le disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti:

a.

articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo);

b.

articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione);

c.

articolo 653i (abrogazione).

Art. 24 cpv. 3 e 4 I ricorsi interposti nelle procedure previste nei capi undicesimo e dodicesimo non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell'istruzione può, su domanda, accordare l'effetto sospensivo. La concessione dell'effetto sospensivo è esclusa per ricorsi interposti contro l'omologazione del piano di risanamento.

3

In caso di accoglimento del ricorso di un creditore o di un proprietario contro l'omologazione del piano di risanamento, il giudice può unicamente accordare un'indennità.

4

Art. 27 cpv.1 La FINMA informa, se possibile, i gestori di sistemi svizzeri ed esteri di pagamento o di regolamento di transazioni di valori mobiliari sulle misure che intende prendere conformemente ai capi undicesimo e dodicesimo nonché sul momento preciso della loro entrata in vigore.

1

Art. 30 cpv. 3 In caso di trasferimento delle relazioni contrattuali, del patrimonio della banca o di parte di esso, l'assuntore subentra al posto della banca dopo l'omologazione del piano di risanamento. La legge del 3 ottobre 20035 sulla fusione non è applicabile.

3

Art. 31 cpv. 1 lett. d e 4 1

La FINMA omologa il piano di risanamento segnatamente se esso: d.

4

4 5

tiene adeguatamente conto dei legami giuridici o economici tra gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali.

La FINMA rende noti i principi del piano di risanamento.

RS 220 RS 221.301

6666

Legge sulle banche (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario)

Art. 31a cpv. 3 Il presente articolo non si applica al risanamento di una banca di rilevanza sistemica.

3

Art. 31b

Compensazione

Se gli attivi, i passivi e le relazioni contrattuali sono trasferiti soltanto in parte a un altro soggetto giuridico o a una banca transitoria, la FINMA dispone una loro valutazione indipendente.

1

2 La FINMA disciplina la compensazione fra i soggetti giuridici interessati e completa il piano di risanamento in un'appendice.

Art. 32 cpv. 2bis 2bis La revocazione secondo gli articoli 285­292 LEF è esclusa nei confronti di atti giuridici effettuati in esecuzione di un piano di risanamento omologato dalla FINMA.

Art. 52 Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore dei capi quinto e sesto della modifica del 30 settembre 2011, e in seguito ogni due anni, il Consiglio federale esamina le disposizioni interessate paragonando la loro attuazione con quella delle norme internazionali corrispondenti all'estero. Esso ne riferisce all'Assemblea federale e presenta gli eventuali bisogni di modifica di leggi e di ordinanze.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

III Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2011 La prima adozione delle norme di cui all'articolo 10 capoverso 4 dev'essere sottoposta per approvazione all'Assemblea federale.

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Legge sulle banche (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario)

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011

Consiglio nazionale, 30 settembre 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 11 ottobre 20116 Termine di referendum: 19 gennaio 2012

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FF 2011 6661

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Legge sulle banche (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario)

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni7 Art. 651 cpv. 5 Sono fatte salve le disposizioni della legge dell'8 novembre 19348 sulle banche concernenti il capitale di riserva.

5

Art. 653 cpv. 3 Sono fatte salve le disposizioni della legge dell'8 novembre 19349 sulle banche concernenti il capitale convertibile.

3

Art. 704 cpv. 1 n. 4 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati è necessaria per:

1

4.

l'aumento autorizzato o condizionale del capitale azionario o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 193410 sulle banche;

2. Legge federale del 27 giugno 197311 sulle tasse di bollo Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 4 e 5 Abrogati Art. 5a Abrogato

7 8 9 10 11

RS 220 RS 952.0 RS 952.0 RS 952.0 RS 641.10

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Legge sulle banche (Rafforzamento della stabilità nel settore finanziario)

Art. 6 cpv. 1 lett. l 1

Non soggiacciono alla tassa: l.

i diritti di partecipazione costituiti o aumentati dalle banche mediante capitale convertibile secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge dell'8 novembre 193412 sulle banche.

Art. 7 cpv. 1 lett. f Abrogata Art. 9a Abrogato Art. 10 cpv. 3 e 4 Abrogati Art. 11 lett. b La tassa è esigibile: b.

sui diritti di partecipazione: 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7);

3. Legge del 3 ottobre 200313 sulla Banca nazionale Art. 52 cpv. 1 1 La Banca nazionale emana sotto forma di decisioni impugnabili le decisioni di cui agli articoli 15, 18, 20, 22 e 23 della presente legge e di cui all'articolo 8 della legge dell'8 novembre 193414 sulle banche.

12 13 14

RS 952.0 RS 951.11 RS 952.0

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