Termine di referendum: 6 ottobre 2011

Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 20101, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 20002 sul personale federale Titolo prima dell'art. 27

Sezione 3a: Trattamento dei dati Art. 27, rubrica Principi Art. 27a

Sistema d'informazione concernente il personale

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) gestisce per conto dell'Amministrazione federale un sistema d'informazione concernente il personale. Tale sistema serve all'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare:

1

1 2

a.

la gestione centralizzata dei dati personali degli impiegati dell'Amministrazione federale e la loro utilizzazione da parte delle unità amministrative;

b.

il trattamento dei dati concernenti il salario e l'esecuzione di valutazioni, simulazioni di budget e pianificazioni delle spese di personale;

FF 2010 6213 RS 172.220.1

2010-1828

4407

Ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA. LF

2

c.

l'integrazione della gestione dei dati nel sistema di gestione finanziaria e di contabilità;

d.

la gestione dei dati utili al promovimento dei quadri e allo sviluppo delle capacità gestionali.

I dati di cui al capoverso 1 lettera d sono gestiti con l'accordo dell'impiegato.

Nel sistema d'informazione concernente il personale possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

3

a.

nazionalità;

b.

pensionamento per ragioni mediche;

c.

congedo parentale;

d.

riduzione della capacità al guadagno;

e.

livello di valutazione assegnato sulla base della valutazione delle prestazioni;

f.

competenze sociali e professionali;

g.

dati concernenti lo sviluppo del personale, in particolare il promovimento dei quadri, lo sviluppo delle capacità gestionali e la valutazione delle potenzialità;

h.

pignoramento del salario.

Ciascuna unità amministrativa rileva i dati dei propri impiegati. È responsabile della protezione di tali dati.

4

5 I servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale, i servizi finanziari e i servizi responsabili del supporto tecnico hanno accesso al sistema d'informazione concernente il personale per quanto sia necessario all'adempimento dei loro compiti.

6

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione concernente il personale;

b.

il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, la comunicazione, l'archiviazione e la distruzione degli stessi;

c.

i diritti di trattamento dei dati;

d.

i cataloghi di dati;

e.

la sicurezza e la protezione dei dati;

f.

la comunicazione, mediante procedura di richiamo, di dati non degni di particolare protezione del sistema d'informazione concernente il personale a organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale.

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Ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA. LF

Art. 27b

Dossier di candidatura

I candidati a un impiego possono presentare il dossier di candidatura in forma cartacea o in forma elettronica.

1

Il datore di lavoro può digitalizzare i dossier di candidatura presentati in forma cartacea.

2

3

Il consenso esplicito dei candidati è necessario per: a.

eseguire test della personalità;

b.

chiedere referenze;

c.

chiedere perizie grafologiche.

Soltanto i servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e le persone responsabili della scelta finale hanno accesso ai dossier di candidatura. Possono trattare tali dossier in un sistema d'informazione se questi sono protetti dall'accesso di terzi non autorizzati.

4

Il datore di lavoro o l'unità amministrativa competente è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema d'informazione; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti i cui centri di prestazione di servizi in materia di personale hanno accesso ai dossier di candidatura.

5

Al termine della procedura di candidatura, i dati dei candidati assunti sono trasferiti nel sistema d'informazione concernente il personale di cui all'articolo 27a.

6

7 I dossier di candidatura cartacei sono restituiti ai candidati non assunti. Eccezion fatta per la lettera di candidatura, gli altri dati sono distrutti entro tre mesi. Sono fatti salvi accordi particolari con i candidati. La durata di conservazione di un dossier può essere prorogata se ciò è necessario per il trattamento di un ricorso secondo l'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 19953 sulla parità dei sessi.

Art. 27c

Atti del personale

Gli atti del personale possono contenere i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

1

3

a.

i dati di cui all'articolo 27b;

b.

i certificati medici;

c.

le conclusioni tratte da constatazioni mediche del servizio medico;

d.

la durata delle assenze dovute a malattia o infortunio;

e.

le valutazioni delle prestazioni e le concertazioni degli obiettivi, nonché le decisioni basate su una valutazione;

RS 151.1

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Ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA. LF

f.

le competenze sociali e professionali;

g.

i risultati dei test della personalità e dei test di valutazione delle potenzialità;

h.

le cariche pubbliche e le occupazioni accessorie;

i.

gli atti procedurali e le decisioni concernenti inchieste disciplinari;

j.

le decisioni di pignoramento del salario;

k.

gli annunci all'AI e le notifiche di infortuni;

l.

le decisioni dell'Ufficio AI, dell'INSAI e dell'assicurazione militare;

m. i dati di cui all'articolo 3 della legge federale del 24 marzo 20004 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri; n.

l'appartenenza religiosa degli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri soggetti all'obbligo di trasferimento;

o.

le decisioni del servizio preposto al controllo di sicurezza relativo alle persone;

p.

gli estratti di sentenze giudiziarie per determinare il diritto agli assegni familiari;

q.

gli attestati di lavoro.

Il datore di lavoro può digitalizzare i dossier di candidatura presentati in forma cartacea.

2

Hanno accesso agli atti del personale soltanto i servizi del personale, i centri di prestazione di servizi in materia di personale e i superiori responsabili per quanto sia necessario all'adempimento dei loro compiti. Possono trattare tali atti in un sistema d'informazione se questi sono protetti dall'accesso di terzi non autorizzati.

3

Il datore di lavoro o l'unità amministrativa competente è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema d'informazione; è fatta salva la responsabilità dei dipartimenti i cui centri di prestazione di servizi in materia di personale hanno accesso agli atti del personale.

4

5 Le valutazioni delle prestazioni e le decisioni prese sulla base di tali valutazioni possono essere conservate per dieci anni al massimo. Allo scadere del termine tali documenti sono distrutti.

In via eccezionale, tali documenti possono essere conservati più a lungo se una controversia concernente il rapporto di lavoro lo giustifica. In tal caso i documenti sono distrutti al più tardi al termine del procedimento.

6

7

4

Le disposizioni d'esecuzione disciplinano: a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

i cataloghi di dati;

RS 235.2

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Ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA. LF

c.

le misure di protezione di natura tecnica e organizzativa volte a impedire il trattamento di dati personali da parte di terzi non autorizzati;

d.

la conservazione e la distruzione dei dati, eccezion fatta per le valutazioni delle prestazioni.

2. Legge del 20 dicembre 20065 su PUBLICA Art. 11 cpv. 3 lett. d 3

La Commissione della cassa emana segnatamente: d.

il regolamento d'investimento, comprese le strategie d'investimento (art. 15 cpv. 2);

Art. 15

Investimento del patrimonio e impiego dei redditi patrimoniali

Il patrimonio è investito interamente secondo i principi adottati dalla Commissione della cassa in materia di politica dei rischi e le corrispondenti strategie d'investimento.

1

2

La Commissione della cassa definisce un'apposita strategia d'investimento per: a.

i valori patrimoniali delle casse di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 1;

b.

i valori patrimoniali delle casse di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 3;

c.

gli altri valori patrimoniali di PUBLICA, in particolare gli accantonamenti di cui all'articolo 8 capoverso 2 e il capitale d'esercizio.

3 Il ricavo o la perdita risultante dall'investimento del patrimonio è suddiviso ogni anno tra le singole casse di previdenza e PUBLICA, proporzionalmente alla loro quota rispettiva di patrimonio e conformemente alla strategia d'investimento determinante.

L'organo paritetico della singola cassa di previdenza decide in merito all'utilizzo delle somme che rimangono alla Cassa dopo aver effettuato gli accantonamenti e le riserve regolamentari. Nel caso delle casse di previdenza di cui all'articolo 7 capoverso 3, la Commissione della cassa decide in luogo e vece dell'organo paritetico.

4

5

RS 172.222.1

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 giugno 20116 Termine di referendum: 6 ottobre 2011

6

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