Decreto federale concernente il contributo straordinario e temporaneo per aumentare le risorse del Fondo monetario internazionale nell'ambito dell'aiuto monetario internazionale (Decreto sull'aiuto speciale al FMI) del 1o marzo 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 19 marzo 20042 sull'aiuto monetario (LAMO); visto il messaggio del Consiglio federale del 6 maggio 20093, decreta: Art. 1 È stanziato un credito quadro aggiuntivo di 12 500 milioni di franchi per assumere impegni di garanzia conformemente all'articolo 8 capoverso 1 LAMO.

1

La Svizzera impiega questo credito quadro per prestare un contributo straordinario e temporaneo all'aumento delle risorse del Fondo monetario internazionale.

2

Il credito quadro può essere utilizzato fino all'entrata in vigore di un'estensione dei Nuovi accordi di credito, ma al massimo per due anni.

3

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 27 maggio 2009

Consiglio nazionale, 1o marzo 2011

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

1 2 3

RS 101 RS 941.13 FF 2009 2853

2009-1014

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Decreto sull'aiuto speciale al FMI. DF

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