Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2012 e 2013 del 14 aprile 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 6 della legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 20103, decreta: Art. 1 Per gli anni 2012 e 2013 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.

per i provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione e le misure sociali

388 milioni di franchi;

b.

per i provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio

837 milioni di franchi;

c.

per il versamento di pagamenti diretti

5625 milioni di franchi.

Art. 2 Il presente decreto non sottostŕ a referendum.

Consiglio nazionale, 14 aprile 2011

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab

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RS 101 RS 910.1 FF 2010 4475

2010-0033

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Mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2012 e 2013. DF

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