Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

Disegno

(LAI) (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 maggio 20111, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19592 sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue: Sostituzione di un termine Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 3 cpv. 1bis ultimo periodo (nuovo) 1bis ... L'articolo 9bis LAVS è applicabile per analogia.

Titoli prima dell'art. 3a

Capo secondo a: Provvedimenti preliminari A. Consulenza e accompagnamento finalizzati all'integrazione Art. 3a (nuovo) Se per ragioni di salute vi è il rischio che l'assicurato non possa essere mantenuto nel suo posto di lavoro, l'ufficio AI può fornire, su richiesta dell'assicurato o del datore di lavoro, consulenza e accompagnamento finalizzati all'integrazione.

1 2

FF 2011 5133 RS 831.20

2010-0163

5275

Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

Titolo prima dell'art. 3abis

B. Rilevamento tempestivo Art. 3abis (nuovo)

Principio

Scopo del rilevamento tempestivo è prevenire l'invalidità (art. 8 LPGA3) delle persone che presentano un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) o che sono minacciate da tale incapacità.

1

L'ufficio AI attua il rilevamento tempestivo in collaborazione con altri assicuratori sociali e con imprese di assicurazione che sottostanno alla legge del 17 dicembre 20044 sulla sorveglianza degli assicuratori.

2

Art. 3b cpv. 2 lett. f e g 2

Sono legittimati a effettuare tale comunicazione: f.

le imprese di assicurazione che sottostanno alla legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori e che offrono un'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia o un'assicurazione pensioni;

g.

l'assicuratore infortuni secondo l'articolo 58 della legge federale del 20 marzo 19816 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

Art. 7 cpv. 2 lett. d L'assicurato deve partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un'attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di:

2

d.

cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal7, all'articolo 10 LAINF8 e all'articolo 16 della legge federale del 19 giugno 19929 sull'assicurazione militare (LAM).

Art. 7abis (nuovo)

Idoneità all'integrazione

È considerato idoneo all'integrazione l'assicurato che è oggettivamente in grado di partecipare a provvedimenti d'intervento tempestivo o a provvedimenti d'integrazione.

1

3 4 5 6 7 8 9

RS 830.1 RS 961.01 RS 961.01 RS 832.20 RS 832.10 RS 832.20 RS 833.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

L'idoneità all'integrazione è indipendente dall'incapacità al lavoro secondo l'articolo 6 LPGA10.

2

L'ufficio AI determina l'idoneità all'integrazione in base a criteri medici e professionali.

3

Art. 7c cpv. 2 (nuovo) L'ufficio AI che ordina provvedimenti d'intervento tempestivo o provvedimenti d'integrazione invita il datore di lavoro a non sciogliere il rapporto di lavoro con l'assicurato se non previa discussione con l'ufficio AI.

2

Art. 8 cpv. 3 lett. b 3

I provvedimenti d'integrazione sono: b.

i provvedimenti professionali;

Art. 14 cpv. 2bis e 2ter (nuovi) L'assicurato ha diritto alla rifusione delle spese di viaggio supplementari che deve sostenere a causa della sua menomazione per effettuare il tragitto da e verso l'organo d'esecuzione.

2bis

2ter Se le spese di cui al capoverso 2bis insorgono all'estero, la rifusione è accordata solo a titolo eccezionale. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni.

Art. 14a cpv. 2bis (nuovo), 3 e 5 2bis L'assicurazione si assume le spese di vitto e alloggio e le spese di viaggio per il tragitto da e verso l'organo d'esecuzione che l'assicurato sostiene per partecipare a un provvedimento di reinserimento.

3

I provvedimenti di reinserimento possono essere assegnati più volte.

I provvedimenti da attuare nell'azienda sono presi e realizzati in stretta collaborazione con il datore di lavoro. L'assicurazione può versargli un contributo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'importo, nonché la durata e le condizioni del versamento.

5

Art. 17 cpv. 3 (nuovo) L'assicurazione si assume le spese di vitto e alloggio e le spese di viaggio per il tragitto da e verso l'organo d'esecuzione che l'assicurato sostiene per partecipare alla riconversione professionale.

3

10

RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

Art. 18abis (nuovo)

Fornitura di personale a prestito

L'ufficio AI può avvalersi di un'impresa di fornitura di personale a prestito (prestatore), autorizzata secondo la legge del 6 ottobre 198911 sul collocamento, per agevolare l'accesso dell'assicurato al mercato del lavoro.

1

Il prestatore deve essere specializzato nell'integrazione di persone con problemi di salute.

2

3

L'assicurazione versa al prestatore un'indennità che copre: a.

la remunerazione delle prestazioni erogate dal prestatore nell'ambito della fornitura di personale a prestito;

b.

le spese per la consulenza e l'accompagnamento offerti dal prestatore;

c.

i costi supplementari, dovuti allo stato di salute dell'assicurato, in termini di contributi della previdenza professionale e di premi dell'assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia.

Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'indennità e la durata massima del versamento.

4

Art. 21 cpv. 2bis (nuovo) 2bis L'assicurazione si assume le spese di viaggio che l'assicurato sostiene per il tragitto da e verso i fornitori di mezzi ausiliari.

Art. 22 cpv. 1 1 L'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera durante l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione di cui all'articolo 8 capoverso 3 se questi provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se presenta, nella sua attività lucrativa, un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA12) almeno del 50 per cento.

Art. 28

Principio

L'assicurato ha diritto a una rendita se:

11 12 13 14 15

a.

non è idoneo all'integrazione secondo l'articolo 7abis;

b.

la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata né mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili né mediante cure mediche conformemente all'articolo 25 LAMal13, all'articolo 10 LAINF14 e all'articolo 16 LAM15;

RS 823.11 RS 830.1 RS 832.10 RS 832.20 RS 833.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

c.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA16) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza interruzione notevole; e

d.

al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento.

Art. 28a cpv. 1, 1bis (nuovo) e 4 (nuovo) Per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA17.

1

Il reddito di un assicurato invalido il cui importo non superi il 20 per cento del reddito che avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido è preso in considerazione unicamente se la valutazione dell'invalidità si basa su un reddito effettivamente conseguito.

1bis

Il Consiglio federale stabilisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità come pure le deduzioni e i supplementi applicabili.

4

Art. 28b (nuovo) Calcolo della quota di rendita 1

La quota di rendita è fissata in percentuale della rendita intera.

Un grado di invalidità di almeno il 50 per cento da diritto a una quota di rendita pari al grado d'invalidità.

2

Per un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento valgono le quote di rendita riportate di seguito:

3

Grado d'invalidità

Quota di rendita

49 % 48 % 47 % 46 % 45 % 44 % 43 % 42 % 41 % 40 %

47,5 45 42,5 40 37,5 35 32,5 30 27,5 25

% % % % % % % % % %

Art. 31 cpv. 1 Abrogato

16 17

RS 830.1 RS 831.10

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Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

Art. 38 cpv. 1 e 1bis (nuovo) La rendita per i figli ammonta al 30 per cento della rendita d'invalidità corrispondente al reddito annuo medio determinante.

1

1bis Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per i figli, ognuno di essi percepisce una rendita per i figli pari al 22,5 per cento dell'importo della rispettiva rendita d'invalidità prima della riduzione secondo l'articolo 35 LAVS18.

Art. 38bis cpv. 3 Abrogato Art. 42 cpv. 3, 4 e 4bis (nuovo) È considerato grande invalido anche chi vive a casa e, a causa di un danno alla salute psichica o mentale, necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana mediante un aiuto indiretto. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto a una rendita. Chi ha bisogno esclusivamente di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. È fatto salvo l'articolo 42bis capoverso 5.

3

L'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo 40 capoverso 1 LAVS19 o in cui ha raggiunto l'età di pensionamento.

4

4bis Il diritto a un assegno per grandi invalidi nasce se l'assicurato ha presentato una grande invalidità di grado lieve durante almeno un anno senza interruzione notevole; sono fatte salve le disposizioni riguardanti gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età (art. 42bis cpv. 3).

Art. 49 La decisione in merito all'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione (art. 28 lett. b) è presa al più tardi 12 mesi dopo che è stata fatta valere la pretesa alla prestazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 LPGA20.

Art. 51 Abrogato

18 19 20

RS 831.10 RS 831.10 RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

Art. 54a (nuovo) Servizi medici regionali Gli uffici AI istituiscono servizi medici regionali (SMR) interdisciplinari. Il Consiglio federale stabilisce le regioni dopo aver consultato i Cantoni.

1

I SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche determinanti per il diritto alle prestazioni.

2

I SMR stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA21, di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile.

3

I SMR sono indipendenti per quanto concerne la valutazione delle condizioni mediche nei singoli casi.

4

Art. 57 cpv. 1 lett. d e i (nuova) 1

Gli uffici AI hanno in particolare i seguenti compiti: d.

fornire consulenza e accompagnamento finalizzati all'integrazione, provvedere all'orientamento professionale e al collocamento;

i.

fornire consulenza e informazioni in materia di assicurazione per l'invalidità, segnatamente in materia di integrazione, alle persone o istituzioni legittimate a effettuare comunicazioni (art. 3b).

Art. 57a cpv. 1bis e 3 (nuovi) 1bis La procedura di preavviso non si applica alle decisioni riguardanti la sospensione a titolo cautelare delle prestazioni (art. 52a LPGA).

3

Le parti possono presentare le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.

Art. 59, rubrica nonché cpv. 2 e 2bis Organizzazione e procedura 2

e

2bis

Abrogati

Art. 60 cpv. 1 lett. b e c 1

I compiti delle casse di compensazione sono in particolare i seguenti:

21

b.

calcolare l'importo delle rendite, delle indennità giornaliere e degli assegni per spese di custodia e d'assistenza;

c.

versare le rendite, le indennità giornaliere, gli assegni per spese di custodia e d'assistenza e, per quanto riguarda gli assicurati maggiorenni, gli assegni per grandi invalidi.

RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

Art. 66

Disposizioni applicabili della LAVS

Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS22 concernenti il trattamento di dati personali, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la copertura delle spese amministrative, l'assunzione di costi e le tasse postali, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato. La responsabilità per danni è disciplinata secondo l'articolo 78 LPGA23 e, per analogia, secondo gli articoli 52, 70 e 71a LAVS.

Art. 68bis cpv. 1 lett. b 1 Al fine di agevolare, per gli assicurati che sono stati oggetto di una comunicazione in vista del rilevamento tempestivo o che hanno presentato una domanda di prestazioni presso un ufficio AI e la cui capacità al guadagno è sottoposta ad accertamento, l'accesso ai provvedimenti d'integrazione appropriati previsti dall'assicurazione per l'invalidità, dall'assicurazione contro la disoccupazione o dai Cantoni, gli uffici AI collaborano strettamente con:

b.

le imprese di assicurazione che sottostanno alla legge del 17 dicembre 200424 sulla sorveglianza degli assicuratori;

Art. 68quinquies, rubrica e cpv. 1 e 225 Responsabilità per danni nell'impresa Se l'assicurato cagiona un danno all'impresa durante un provvedimento secondo l'articolo 14a o 18a26 e l'impresa può far valere il diritto al risarcimento del danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO27, l'assicurazione per l'invalidità risponde del danno.

1

Se l'assicurato cagiona un danno a terzi durante un provvedimento secondo l'articolo 14a o 18a28, l'impresa risponde del danno così come risponde del comportamento dei suoi dipendenti. Essa può esercitare il regresso contro l'assicurazione per l'invalidità, sempre che l'assicurato sia tenuto a risarcire il danno in applicazione, per analogia, dell'articolo 321e CO29.

2

Art. 80 cpv. 2­4 (nuovi) Se si prevede che, per due anni contabili consecutivi nell'arco di tre anni, le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione dell'AI saranno inferiori al 40 per cento delle uscite di un anno, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea

2

22 23 24 25 26 27 28 29

RS 831.10 RS 830.1 RS 961.01 FF 2010 1723 FF 2010 1723 RS 220 FF 2010 1723 RS 220

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Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

federale le modifiche di legge necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario secondo l'articolo 79 capoverso 3. A tal fine il Consiglio federale dispone di un anno dalla pubblicazione dei documenti di cui all'articolo 108 capoverso 2 LAVS.

Se, al termine di un anno contabile, le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione dell'AI sono inferiori al 40 per cento delle uscite di un anno e si prevede che resteranno a tale livello anche l'anno successivo, il Consiglio federale adotta le misure seguenti:

3

a.

aumenta dello 0,1 per cento il tasso di contribuzione di cui all'articolo 3 capoverso 1 e, in misura equivalente, il contributo di cui all'articolo 3 capoverso 1bis;

b.

in deroga all'articolo 37 sospende l'adeguamento delle rendite d'invalidità all'evoluzione dei salari e dei prezzi. L'importo delle rendite d'invalidità deve tuttavia essere pari ad almeno il 95 per cento dell'importo delle rendite di vecchiaia. Dopo cinque anni al massimo, l'importo delle rendite d'invalidità è nuovamente adeguato all'evoluzione dei prezzi;

c.

disciplina il coordinamento con l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, necessario per il calcolo delle rendite per coniugi, per figli e per orfani a seguito della sospensione dell'adeguamento delle rendite d'invalidità.

4 Le misure di cui al capoverso 3 lettere a e b entrano in vigore contemporaneamente. Sono applicabili fino a quando le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione dell'AI abbiano di nuovo raggiunto un importo pari almeno al 50 per cento delle uscite di un anno e si prevede che tale livello sarà mantenuto anche l'anno contabile successivo.

II

Disposizioni finali della modifica del ...

(6a revisione AI, secondo pacchetto di misure) a. Adeguamento delle rendite correnti Le rendite correnti versate per un grado d'invalidità di almeno il 50 per cento sono adeguate entro tre anni dall'entrata in vigore della presente modifica; la revisione delle rendite avviene in funzione dell'età dei beneficiari partendo dai più giovani.

1

2 Ai quarti di rendita assegnati in virtù del diritto anteriore si continua ad applicare tale diritto fintantoché il grado di invalidità non raggiunga almeno il 50 per cento.

Non vi è adeguamento della rendita corrente nel periodo durante il quale l'assicurato ha diritto o potrebbe avere diritto alla prestazione transitoria di cui all'articolo 3230. In questo caso la rendita è adeguata:

3

30

FF 2010 1723

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Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

a.

contemporaneamente al riesame del grado d'invalidità conformemente all'articolo 34, se l'assicurato matura il diritto alla prestazione transitoria di cui all'articolo 3231;

b.

decorso il termine di tre anni secondo l'articolo 32, se l'assicurato non ha maturato il diritto alla prestazione transitoria prevista da tale articolo e l'adeguamento della rendita secondo il capoverso 1 avrebbe potuto avvenire durante tale lasso di tempo.

b. Nessun adeguamento delle rendite correnti per i beneficiari di rendita che hanno compiuto i 55 anni Ai beneficiari di rendita che all'entrata in vigore della presente modifica hanno compiuto i 55 anni e il cui diritto alla rendita è nato prima di tale data rimane applicabile il diritto anteriore.

c. Adeguamento delle rendite correnti per i figli Le rendite correnti per i figli sono adeguate secondo l'articolo 38 capoverso 1 tre anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

d. Sdebitamento dell'assicurazione Per rimborsare il proprio debito nei confronti dell'AVS, l'assicurazione versa ogni anno al Fondo di compensazione dell'AVS la parte di liquidità e investimenti del Fondo di compensazione dell'AI che, al termine dell'anno contabile, eccede il 50 per cento delle uscite di un anno.

1

Non è effettuato alcun rimborso se, al termine dell'anno contabile, le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione dell'AI sono inferiori o uguali al 50 per cento delle uscite di un anno.

2

e. Incentivi per i datori di lavoro Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale le modifiche di legge necessarie per incentivare i datori di lavoro ad assumere maggiormente persone che percepiscono o hanno percepito una rendita dell'AI; presenta tali modifiche nel momento in cui per la prima volta sottopone all'Assemblea federale, in applicazione dell'articolo 80 capoverso 2, le modifiche di legge necessarie per ristabilire l'equilibrio finanziario.

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

31

FF 2010 1723

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Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

Allegato (cifra III)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa Art. 1 cpv. 3 Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concernenti la notificazione delle decisioni e l'articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell'effetto sospensivo.

3

2. Legge federale del 6 ottobre 200033 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Art. 17 cpv. 1 D'ufficio o su richiesta, la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa se il grado d'invalidità del beneficiario:

1

a.

subisce una modifica di almeno cinque punti percentuali;

b.

subisce una modifica tale da far nascere o estinguere il diritto alla rendita; o

c.

raggiunge il 100 per cento.

Art. 25 cpv. 2 Il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo il momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

2

32 33

RS 172.021 RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

Art. 42

Diritto di audizione

Le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima dell'emanazione di una decisione impugnabile mediante opposizione o di una decisione sulla sospensione a titolo cautelare delle prestazioni (art. 52a).

Art. 45 cpv. 4 (nuovo) L'assicuratore che ricorre a specialisti per lottare contro la riscossione indebita delle prestazioni può imputare all'assicurato le spese supplementari sostenute se questi:

4

a.

tenta di ottenere indebitamente prestazioni dell'assicurazione; o

b.

ha contribuito attivamente all'ottenimento indebito delle prestazioni dell'assicurazione.

Art. 49a (nuovo) Revoca dell'effetto sospensivo L'assicuratore può, nella sua decisione, togliere l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso anche se la decisione riguarda prestazioni in denaro.

Art. 52a (nuovo) Sospensione a titolo cautelare delle prestazioni L'assicuratore può sospendere a titolo cautelare il versamento delle prestazioni se sospetta che l'assicurato abbia ottenuto le prestazioni indebitamente o non abbia adempiuto l'obbligo di notificazione di cui all'articolo 31 capoverso 1.

3. Legge federale del 20 dicembre 194634 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 35ter (nuovo)

4. Rendita per figli

La rendita per figli è pari al 30 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente al reddito annuo medio determinante.

1

Se entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per figli, ognuno di essi percepisce una rendita per figli pari al 22,5 per cento dell'importo della rispettiva rendita di vecchiaia prima della riduzione secondo l'articolo 35.

2

Art. 97 Abrogato

34

RS 831.10

5286

Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

Disposizione transitoria della modifica del ...

(6a revisione AI, secondo pacchetto di misure) Adeguamento delle rendite correnti per figli Le rendite correnti per figli sono adeguate tre anni dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

4. Legge federale del 13 giugno 200835 sul risanamento dell'assicurazione invalidità Art. 2 cpv. 2 Abrogato

5. Legge federale del 6 ottobre 200636 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 27 Abrogato

6. Legge federale del 25 giugno 198237 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 24, rubrica e cpv. 1 Calcolo della rendita intera d'invalidità 1

Abrogato

Art. 24a (nuovo) Graduazione della rendita in funzione del grado d'invalidità 1

La quota della rendita d'invalidità è fissata in percentuale della rendita intera.

Un grado d'invalidità ai sensi dell'AI di almeno il 50 per cento da diritto a una quota di rendita pari al grado d'invalidità.

2

35 36 37

RS 831.27 RS 831.30 RS 831.40

5287

Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

Per un grado d'invalidità ai sensi dell'AI inferiore al 50 per cento valgono le quote di rendita riportate di seguito:

3

Grado d'invalidità

Quota di rendita

49 % 48 % 47 % 46 % 45 % 44 % 43 % 42 % 41 % 40 %

47,5 45 42,5 40 37,5 35 32,5 30 27,5 25

% % % % % % % % % %

Art. 24b (nuovo) Revisione della rendita d'invalidità Una volta fissata, la rendita d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa soltanto se il grado d'invalidità subisce una modifica nella misura prevista nell'articolo 17 capoverso 1 LPGA38.

Art. 26b (nuovo) Sospensione a titolo cautelare del versamento della rendita Dal momento in cui l'istituto di previdenza prende atto della decisione dell'ufficio AI di sospendere a titolo cautelare il versamento della rendita d'invalidità conformemente all'articolo 52a LPGA39, anche l'istituto di previdenza sospende a titolo cautelare il versamento della rendita d'invalidità.

Disposizioni transitorie della modifica del ...

(6a revisione AI, secondo pacchetto di misure) a. Trattamento delle rendite d'invalidità correnti nel caso in cui il grado d'invalidità resti immutato Alle rendite d'invalidità assegnate prima dell'entrata in vigore della presente modifica rimane applicabile il diritto anteriore sempreché il grado d'invalidità non subisca una modifica.

b. Trattamento delle rendite d'invalidità correnti nel caso in cui il grado d'invalidità subisca una modifica Alle rendite d'invalidità assegnate prima dell'entrata in vigore della presente modifica si applica l'articolo 24a se:

1

38 39

RS 830.1 RS 830.1

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Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

a.

il grado d'invalidità subisce una modifica tale per cui l'applicazione dell'articolo 24 capoverso 1 nella versione del 3 ottobre 200340 comporterebbe un adeguamento della rendita; o

b.

il grado d'invalidità subisce una modifica nella misura di cui all'articolo 17 capoverso 1 LPGA41 e né la lettera a capoverso 2 né la lettera b delle disposizioni finali della modifica del ... della LAI sono applicabili.

Il diritto alla rendita assegnata resta acquisito se l'applicazione dell'articolo 24a comporta la riduzione della rendita in caso di aumento del grado d'invalidità oppure l'aumento della rendita in caso di riduzione del grado d'invalidità.

2

Durante il periodo del prolungamento provvisorio del rapporto di assicurazione secondo l'articolo 26a l'applicazione dell'articolo 24a è differita.

3

7. Legge del 25 giugno 198242 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 88 cpv. 2bis e 3 2bis Se la riscossione indebita o il tentativo di riscossione indebita di prestazioni cagiona spese supplementari nell'ambito del controllo dei datori di lavoro, queste spese sono a carico dei datori di lavoro.

Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in tre anni dal momento in cui l'ufficio di compensazione ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi con il decorso di cinque anni dal verificarsi del danno. Questi termini possono essere interrotti. Il datore di lavoro può rinunciare a eccepire la prescrizione.

3

40 41 42

RU 2004 1677 1699 RS 830.1 RS 837.0

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Assicurazione per l'invalidità. LF (6a revisione AI, secondo pacchetto di misure)

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