Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate Modifica del 25 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato ai decreti del Consiglio federale del 2 agosto 2010 e del 22 marzo 20111, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 9
«Cauzione» Art. 1
Principi
Art. 2
Utilizzazione
Art. 3
Accesso
Art. 4
Procedura
Art. 5
Sanzioni in caso di mancato deposito della cauzione
Art. 6
Gestione della cauzione
Art. 7
Foro giudiziario
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FF 2010 4713, 2011 3257 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2011-2367
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Contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate. DCF
II Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2011 e ha effetto sino al 31 dicembre 2013.
25 ottobre 2011
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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