Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri Proroga e modifica del 31 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2004, del 26 ottobre 2006, del 23 novembre 2007, del 16 febbraio 2009 e del 1° marzo 20101 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri, è prorogata.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 2.1.1

Assunzione

Art. 2.1.2

Periodo di prova

Art. 2.1.3 Concerne unicamente la versione francese Art. 3.1

Doveri generali

Art. 3.4

Obbligo di diligenza

Art. 3.5

Attività accessorie

Art. 3.6

Segreto professionale

1 2

FF 2004 2131, 2006 8151, 2007 7673, 2009 787, 2010 1547 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2011-2368

7301

Contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri. DCF

Art. 4.1 cpv. 1 e 2

Versamento del salario

Art. 4.2 cpv. 1 e 2 Concerne unicamente la versione francese 13a mensilità

Art. 4.2 cpv. 3 Art. 5.1 cpv. 1 e 2

Versamento del salario durante il servizio militare

Art. 5.3 cpv. 2, 3, 4 e 5

Versamento del salario in caso di malattia

Art. 5.5 cpv. 1 Concerne unicamente la versione francese Art. 5.5 cpv. 2

Certificato medico in caso d'impedimento al lavoro

Art. 5.7

Versamento del salario in caso di decesso

Art. 6.1 cpv. 3 Concerne unicamente la versione tedesca Art. 6.1 cpv. 1 e 6 Art. 6.2 cpv. 2

Ore supplementari

Art. 6.4 cpv. 1

Giorni festivi e di riposo rimunerati

Art. 6.4 cpv. 2 Concerne unicamente la versione tedesca Art. 6.5

Assenze rimunerate

Art. 6.6 cpv. 1 e 2 Art. 6.7

Vacanze

Art. 7.2 cpv. 1, 2, 3 e 7

7302

Congedi formativi

Contributo alle spese di esecuzione

Contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri. DCF

Appendice I

Salari minimi Appendice II

Regolamento Contributi alle spese di esecuzione/Commissione paritetica (CP) Art. 2 cpv. 2.1, 2.2 e 2.3 Art. 3

Contributi e procedura d'incasso

Utilizzo dei contributi alle spese di esecuzione

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2014.

31 ottobre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7303

Contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri. DCF

7304