Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri Proroga e modifica del 31 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2004, del 26 ottobre 2006, del 23 novembre 2007, del 16 febbraio 2009 e del 1° marzo 20101 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri, è prorogata.
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 2.1.1
Assunzione
Art. 2.1.2
Periodo di prova
Art. 2.1.3 Concerne unicamente la versione francese Art. 3.1
Doveri generali
Art. 3.4
Obbligo di diligenza
Art. 3.5
Attività accessorie
Art. 3.6
Segreto professionale
1 2
FF 2004 2131, 2006 8151, 2007 7673, 2009 787, 2010 1547 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2011-2368
7301
Contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri. DCF
Art. 4.1 cpv. 1 e 2
Versamento del salario
Art. 4.2 cpv. 1 e 2 Concerne unicamente la versione francese 13a mensilità
Art. 4.2 cpv. 3 Art. 5.1 cpv. 1 e 2
Versamento del salario durante il servizio militare
Art. 5.3 cpv. 2, 3, 4 e 5
Versamento del salario in caso di malattia
Art. 5.5 cpv. 1 Concerne unicamente la versione francese Art. 5.5 cpv. 2
Certificato medico in caso d'impedimento al lavoro
Art. 5.7
Versamento del salario in caso di decesso
Art. 6.1 cpv. 3 Concerne unicamente la versione tedesca Art. 6.1 cpv. 1 e 6 Art. 6.2 cpv. 2
Ore supplementari
Art. 6.4 cpv. 1
Giorni festivi e di riposo rimunerati
Art. 6.4 cpv. 2 Concerne unicamente la versione tedesca Art. 6.5
Assenze rimunerate
Art. 6.6 cpv. 1 e 2 Art. 6.7
Vacanze
Art. 7.2 cpv. 1, 2, 3 e 7
7302
Congedi formativi
Contributo alle spese di esecuzione
Contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri. DCF
Appendice I
Salari minimi Appendice II
Regolamento Contributi alle spese di esecuzione/Commissione paritetica (CP) Art. 2 cpv. 2.1, 2.2 e 2.3 Art. 3
Contributi e procedura d'incasso
Utilizzo dei contributi alle spese di esecuzione
III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2012 e ha effetto sino al 31 dicembre 2014.
31 ottobre 2011
In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
7303
Contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri. DCF
7304