Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sanità pubblica sull'autorizzazione di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere secondo l'articolo 16c LOTC1 n. 1086 del 26 maggio 2011

L'Ufficio federale della sanità pubblica, visto l'articolo 16c LOTC, decide: 1. Autorizzazione e descrizione della derrata alimentare (art. 8 lett. a OIPPE2) Marzipan-, Persipan- und Nugaterzeugnisse, Edelmarzipan (Prodotti di marzapane, di persipane e di nougat, Marzapane superiore) fabbricati secondo il diritto tedesco e legalmente immessi in commercio in Germania possono essere importati o fabbricati e immessi in commercio in Svizzera, anche se non sono conformi alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.

2. Atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimentare deve essere conforme (art. 8 lett. b OIPPE) La derrata alimentare deve essere conforme alle relative prescrizioni tecniche dell'Unione europea (UE) e della Germania. In particolare, sono determinanti i seguenti atti normativi: Richtlinie für Zuckerwaren3 Verordnung über die Kennzeichnung von Lebensmitteln4 (Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung ­ LMKV) Leitsätze für Ölsamen und daraus hergestellte Massen und Süsswaren5 3. Fabbricazione in Svizzera Se la derrata alimentare è fabbricata in Svizzera, le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate.

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51) Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8) Richtlinie für Zuckerwaren des Bundesverbandes der Deutschen Süsswarenindustrie, veröffentlicht durch den Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V.

im November 1995.

Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2464), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Juni 2010 (BGBl. I S. 752) geändert worden ist Vom 27. Januar 1965 (Beilage zum BAnz Nr. 101 vom 2.6.1965, GMBl. Nr. 17 S. 165 vom 23.6.1965) zuletzt geändert am 8.1.2010 (BAnz. Nr. 16 vom 29.1.2010, GMBl.Nr. 5/6 S. 120 ff vom 4.2.2010)

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4. Revoca dell'effetto sospensivo Secondo l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa (PA), è tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione di portata generale.

5. Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso secondo l'articolo 50 PA, al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 PA).

31 maggio 2011

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Ufficio federale della sanità pubblica

RS 172.021

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