B Regolamento del Consiglio degli Stati

Progetto

(RCS) (Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 29 agosto 20111; visto il parere del Consiglio federale del 7 settembre 20112, decreta: I Il regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 20033 è modificato come segue: Art. 22 cpv. 2 2

Il deputato che presenta un'iniziativa parlamentare, una mozione o un postulato deve allegare una motivazione.

Art. 26 cpv. 3 e 4

Le interpellanze urgenti o le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi all'inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione.

3

L'Ufficio può, d'intesa con il suo autore, trasformare un'interpellanza urgente in un'interrogazione urgente.

4

II L'Ufficio del Consiglio degli Stati determina l'entrata in vigore della presente modifica.

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FF 2011 6049 FF 2011 6085 RS 171.14

2011-1805

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