Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per l'artigianato del metallo Modifica dell'11 aprile 2011 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 18 agosto 2006, del 24 maggio 2007, del 28 febbraio 2008, del 10 marzo 2009, del 9 febbraio 2010 e del 22 aprile 2010,1 sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 10 Adeguamento salariale (art. 39 CCNL) Salari minimi (art. 37 CCNL) Lavoratori che hanno concluso un tirocinio professionale nel ramo Aiuto metalcostruttore/metalcostruttrice CFP Lavoratori semiqualificati in un settore specializzato Periodo di carenza II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 10 del contratto collettivo nazionale.

1 2

FF 2006 6201, 2007 3899, 2008 1647, 2009 1367, 2010 987, 2010 2787 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2011-0699

3463

Contratto colletivo nazionale per l'artigianato del metallo. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2011 e ha effetto sino al 30 giugno 2012.

11 aprile 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3464