Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 3 novembre 2012

Iniziativa popolare federale «Stop alla sovrappopolazione ­ sì alla conservazione delle basi naturali della vita» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Stop alla sovrappopolazione ­ sì alla conservazione delle basi naturali della vita», presentata l'11 aprile 2011; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Stop alla sovrappopolazione ­ sì alla conservazione delle basi naturali della vita», presentata l'11 aprile 2011, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Benno Büeler, Schönenbergerweg 18, 8405 Winterthur 2. Patrick Felder, Fabrikstrasse 8, 9472 Grabs

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

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Alec Gagneux, Albulagasse 7, 5200 Brugg Hans Jörg Leisi, Appisbergstrasse 5, 8708 Männedorf Marianne Manzanell, Untere Gasse 49, 7012 Felsberg Dieter Steiner, Drusbergstrasse 39, 8053 Zürich Andreas Thommen, Dorfstrasse 61, 5078 Effingen André Welti, Böndlerstrasse 40, 8802 Kilchberg Sabine Wirth, Bodenstrasse 19, 8454 Buchberg Thomas Zollinger, Haldeweg 6, 5436 Würenlos

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Stop alla sovrappopolazione ­ sì alla conservazione delle basi naturali della vita» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Verein Bevölkerungsinitiative, Casella postale 4, 8454 Buchberg, e pubblicata nel Foglio federale del 3 maggio 2011.

19 aprile 2011

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Stop alla sovrappopolazione ­ sì alla conservazione delle basi naturali della vita» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: I La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 73a (nuovo)

Popolazione

La Confederazione si adopera affinché nel territorio svizzero risieda un numero di abitanti compatibile con la conservazione a lungo termine delle basi naturali della vita. Essa sostiene questo obiettivo anche in altri Paesi, segnatamente nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.

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In Svizzera la popolazione residente permanente non può crescere in seguito a immigrazione di oltre lo 0,2 per cento annuo nell'arco di tre anni.

2

La Confederazione investe in provvedimenti volti a promuovere la pianificazione familiare volontaria almeno il 10 per cento dei mezzi destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo.

3

La Confederazione non può concludere trattati internazionali che contravvengano alle disposizioni del presente articolo oppure impediscano od ostacolino l'attuazione delle misure volte a raggiungere gli obiettivi dello stesso.

4

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 95 (nuovo) 9. Disposizione transitoria dell'art. 73a (Popolazione) Dopo l'accettazione dell'articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, i trattati internazionali in contrasto con gli obiettivi di tale articolo devono essere adeguati al più presto, ma al più tardi entro quattro anni. Se del caso i trattati interessati devono essere denunciati.

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RS 101 Poiché l'iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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Iniziativa popolare federale

Dopo l'accettazione dell'articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, la popolazione residente permanente in Svizzera non può crescere in seguito a immigrazione di oltre lo 0,6 per cento nel primo anno e di oltre lo 0,4 per cento nel secondo anno. In seguito, e fino all'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione dell'articolo 73a, la popolazione residente permanente non può crescere di oltre lo 0,2 per cento all'anno. Un eventuale aumento superiore negli anni che precedono l'entrata in vigore della legislazione d'esecuzione dell'articolo 73a deve essere compensato entro cinque anni dall'entrata in vigore di tale legislazione d'esecuzione.

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