Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 20111, decreta: I Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri Art. 45a (nuovo)
Nullità del matrimonio
Se nell'ambito della verifica dell'adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare del coniuge secondo gli articoli 4245 le autorità competenti rilevano un'eventuale causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile3 (CC), ne informano l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC.
La domanda di ricongiungimento familiare del coniuge è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 50 cpv. 2 Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio o che il matrimonio è stato contratto senza la libera volontà di uno degli sposi e la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa.
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Art. 85 cpv. 8 (nuovo) Se nell'ambito della verifica dell'adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare secondo il capoverso 7 l'UFM rileva un'eventuale causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 CC4, ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza.
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FF 2011 1987 RS 142.20 RS 210 RS 210
2010-1767
2031
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
Art. 88a (nuovo)
Unione domestica registrata
Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.
2. Legge del 26 giugno 19985 sull'asilo Art. 51 cpv. 1 e cpv. 1bis (nuovo) I coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.
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1bis Se nell'ambito della procedura d'asilo l'Ufficio federale rileva un'eventuale causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile6 (CC), ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La procedura è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la procedura è sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 63 cpv. 4 La revoca dell'asilo o del riconoscimento della qualità di rifugiato non si estende né al coniuge né ai figli.
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Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva, e cpv. 1bis (nuovo) La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se:
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1bis Se nell'ambito della procedura per la concessione della protezione provvisoria l'Ufficio federale rileva un'eventuale causa di nullità conformemente all'articolo 105 numero 5 o 6 CC7, ne informa l'autorità competente secondo l'articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest'autorità. Se l'autorità promuove un'azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 78 cpv. 3 La revoca della protezione provvisoria non si estende né al coniuge né ai figli, salvo se emerga che non siano bisognosi di protezione.
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Art. 79a (nuovo) Unione domestica registrata Le disposizioni dei capitoli 3 e 4 concernenti i coniugi si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.
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RS 142.31 RS 210 RS 210
2032
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
3. Codice civile8 Art. 43a cpv. 3bis (nuovo) Le autorità dello stato civile sporgono denuncia alle autorità competenti se nell'esercizio della loro funzione vengono a conoscenza di un reato.
3bis
Art. 99 cpv. 1 n. 3 1
L'ufficio dello stato civile esamina se: 3.
siano soddisfatti i requisiti del matrimonio, in particolare se non sussistano circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei fidanzati.
Art. 105 n. 5 e 6 (nuovi) È data una causa di nullità se: 5.
uno degli sposi aveva contratto matrimonio senza libera volontà, salvo che intenda proseguire il matrimonio;
6.
uno degli sposi è minorenne, salvo che interessi preponderanti dello stesso impongano il proseguimento del matrimonio.
Art. 106 cpv. 1, secondo periodo (nuovo) ... Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confederazione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nullo un matrimonio ne informano l'autorità competente per promuovere l'azione.
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Art. 107 n. 4 Abrogato
4. Legge del 18 giugno 20049 sull'unione domestica registrata Art. 6 cpv. 1 L'ufficio dello stato civile competente esamina se sono soddisfatte le condizioni di registrazione e se non sussistono impedimenti nonché circostanze secondo cui la domanda manifestamente non corrisponde alla libera volontà dei partner.
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RS 210 RS 211.231
2033
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
Art. 9 cpv. 1 lett. d ed e (nuove) e cpv. 2, secondo periodo (nuovo) Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se:
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d.
l'unione domestica è stata registrata senza libera volontà di uno dei partner, salvo che quest'ultimo intenda proseguire l'unione;
e.
uno dei partner è minorenne, salvo che interessi preponderanti dello stesso impongano il proseguimento dell'unione.
... Compatibilmente con i loro compiti, le autorità della Confederazione e dei Cantoni che hanno motivo di ritenere nulla un'unione domestica registrata ne informano l'autorità competente per promuovere l'azione.
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5. Legge federale del 18 dicembre 198710 sul diritto internazionale privato Art. 44 II. Diritto applicabile
La celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero.
IV. Nullità del matrimonio
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Art. 45a I tribunali svizzeri del domicilio di uno dei coniugi o, se non è dato un domicilio in Svizzera, quelli del luogo di celebrazione del matrimonio o del luogo d'origine di uno dei coniugi, sono competenti per ricevere le azioni di nullità del matrimonio.
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L'azione è regolata dal diritto svizzero.
Gli articoli 6264 si applicano per analogia ai provvedimenti cautelari e agli effetti accessori.
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Le decisioni straniere che constatano la nullità di un matrimonio sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio. L'articolo 65 si applica per analogia se l'azione è stata promossa da uno dei coniugi.
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Titolo prima dell'art. 65a Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 65a I. Applicazione del capitolo 3
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RS 291
2034
Le disposizioni del capitolo 3, eccettuato l'articolo 43 capoverso 2, si applicano per analogia all'unione domestica registrata.
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
6. Codice penale11 Art. 181a (nuovo) Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata
Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio o un'unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
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È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5.
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II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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RS 311.0
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Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
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