Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Unione professionale svizzera dell'automobile del 22 settembre 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta: Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile (UPSA) conformemente al regolamento dell'8 giugno 20102.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2012.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

L'obbligatorietà generale può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

3

22 settembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato Regolamento del Fondo per la formazione professionale UPSA con COG

1 2

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 207 del 25 ott. 2011.

2011-1612

7101

Regolamento del Fondo per la formazione professionale UPSA con COG

1

Denominazione e scopo

Art. 1

Denominazione

Il presente regolamento istituisce un Fondo per la formazione professionale dell'Unione Professionale Svizzera dell'Automobile (UPSA), denominato «Fondo per la formazione professionale UPSA», ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il Fondo intende promuovere a livello federale la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore del ramo.

1

Per raggiungere lo scopo del Fondo, le aziende assoggettate versano contributi conformemente alla sezione 4.

2

2

Campo d'applicazione

Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende del settore automobilistico che, indipendentemente dalla loro forma giuridica,

3 4

a.

commercializzano veicoli con almeno tre ruote e/o i relativi ricambi e/o accessori;

b.

si occupano della manutenzione e/o della riparazione di veicoli con almeno tre ruote;

c.

svolgono interventi sui componenti elettrici e/o elettronici nel settore dell'automobile;

d.

eseguono, su veicoli con almeno tre ruote, esami singoli o successivi secondo gli articoli 29­35 dell'ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.

RS 412.10 RS 741.41

7102

Regolamento del Fondo per la formazione professionale UPSA con COG

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i cui collaboratori svolgono attività tipiche del ramo relative ai seguenti titoli della formazione professionale di base o superiore, segnatamente:

1

a.

responsabile della manutenzione del veicolo (formazione empirica);

b.

addetta/addetto all'assistenza (formazione empirica);

c.

assistente del commercio al dettaglio (gestore pezzi di ricambio) CFP;

d.

assistente di manutenzione per automobili CFP;

e.

venditrice/venditore di pezzi di ricambio e accessori per automobili AFC;

f.

impiegata/o di vendita al minuto nella logistica ricambi AFC;

g.

impiegata/o del commercio al dettaglio gestione delle merci (gestore pezzi di ricambio) AFC;

h.

impiegata/o di commercio nel settore dei garage AFC;

i.

impiegata/o di commercio, ramo automobile AFC;

j.

riparatrice/riparatore di autoveicoli AFC;

k.

meccanica/o di manutenzione per automobili AFC;

l.

meccatronica/o d'automobili AFC;

m. elettricista d'automobili AFC; n.

elettricista-elettronica/o per autoveicoli AFC;

o.

meccatronica/o d'automobili AFC;

p.

meccanica/o diagnostica/o d'automobili APF;

q.

consulente del servizio clientela nel ramo dell'automobile APF;

r.

venditrice/venditore di automobili APF;

s.

consulente di vendita d'automobili APF;

t.

meccanica/o d'automobili dipl. EPS;

u.

diplomata/o in gestione aziendale nel ramo automobile EPS;

v.

elettricista d'automobili dipl. EPS.

L'obbligo di versamento della quota contributiva vale anche per persone senza formazione o con una formazione empirica secondo il capoverso 1 e che forniscono servizi di cui all'articolo 4.

2

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.

7103

Regolamento del Fondo per la formazione professionale UPSA con COG

3

Prestazioni

Art. 7 Il Fondo finanzia in tutta la Svizzera a livello federale le seguenti prestazioni nell'ambito della formazione di base e della formazione professionale superiore del ramo:

1

a.

lo sviluppo e il mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base e superiore. Ciò include in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione, informazione, trasmissione del sapere e controlling;

b.

lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti relativi alle offerte formative della formazione professionale superiore;

c.

lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di documenti e materiale didattico di supporto alla formazione professionale di base e superiore;

d.

lo sviluppo e l'aggiornamento di procedure di valutazione e di qualificazione nelle offerte di formazione gestite dall'UPSA, il coordinamento e la vigilanza delle procedure, compresa la garanzia di qualità;

e.

il reclutamento e la promozione delle giovani leve per la formazione professionale di base e la formazione professionale superiore;

f.

lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di metodi di valutazione e contributi per la partecipazione a concorsi professionali nazionali e internazionali;

g.

la copertura delle spese di organizzazione, amministrazione e controllo dell'UPSA;

h.

la promozione di centri di perfezionamento.

Su richiesta della commissione «Fondo per la formazione professionale» dell'UPSA, il Comitato centrale dell'UPSA può stabilire ulteriori contributi finanziari per misure atte a soddisfare lo scopo del Fondo.

2

La promozione da parte dell'UPSA di centri di perfezionamento è disciplinata nell'allegato 1.

3

4

Finanziamento

Art. 8

Basi

La base di calcolo dei contributi è costituita dalle singole aziende ai sensi dell'articolo 4 e dal totale delle persone che vi svolgono attività tipiche del ramo ai sensi dell'articolo 5.

1

2 Il titolare dell'azienda, i contitolari e i gestori sono soggetti all'obbligo di versare contributi.

7104

Regolamento del Fondo per la formazione professionale UPSA con COG

3

Le aziende individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

4

Per le persone in formazione e i volontari non sono riscossi contributi.

5

Per i soci dell'UPSA i contributi sono inclusi nella quota associativa.

Art. 9 1

Contributi

I contributi si compongono dei seguenti importi: a.

contributo di base annuale per azienda secondo l'articolo 4: 300 franchi (più l'imposta sul valore aggiunto);

b.

contributi annuali per collaboratore secondo l'articolo 5: 50 franchi (più l'imposta sul valore aggiunto).

Per i collaboratori a tempo parziale occorre versare l'intera quota annuale se il loro grado d'occupazione, calcolato sulla base del reddito determinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, è pari almeno al 50 per cento.

2

I contributi al Fondo per la formazione professionale di coloro che non sono soci UPSA non devono essere superiori ai corrispondenti contributi dei soci.

3

Le aliquote contributive secondo il capoverso 1 sono fissate in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio 2006. La commissione «Fondo per la formazione professionale» esamina i contributi ogni due anni e, se del caso, li adegua all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

4

5

I contributi sono versati su un apposito conto corrente postale o bancario.

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve presentare una richiesta motivata al Segretariato dell'UPSA.

1

L'esenzione dall'obbligo di versare contributi è retta dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale.

2

Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare il costo totale delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolato su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di riserve adeguate.

5 6

RS 831.10 RS 412.101

7105

Regolamento del Fondo per la formazione professionale UPSA con COG

5

Organizzazione, revisione e vigilanza

Art. 12

Comitato centrale

Il Comitato centrale dell'UPSA è l'organo direttivo del Fondo. È responsabile del Fondo e lo amministra sul piano strategico.

1

2

3

Il Comitato centrale assolve segnatamente i seguenti compiti: a.

stabilisce periodicamente il criterio di ripartizione e la quota per la costituzione delle riserve;

b.

delibera sui ricorsi contro le decisioni della commissione «Fondo per la formazione professionale»;

c.

decide in merito alla ripartizione dei contributi in caso di concorrenza con un altro Fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto Fondo.

Può emanare un regolamento esecutivo.

Può delegare provvedimenti operativi alla commissione «Fondo per la formazione professionale» e al Segretariato dell'UPSA.

4

Art. 13

Commissione «Fondo per la formazione professionale»

La commissione «Fondo per la formazione professionale» dell'UPSA assicura la gestione operativa del Fondo.

1

2

Essa decide in merito: a.

all'assoggettamento di un'azienda al Fondo;

b.

alla determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento.

3 Essa organizza le attività previste durante l'anno d'esercizio nell'ambito della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore e le sottopone al controllo e all'approvazione del Comitato centrale.

Art. 14 1

Segretariato dell'UPSA

Il Segretariato dell'UPSA è responsabile della contabilità e dell'incasso.

2 Il periodo

Art. 15

contabile corrisponde all'anno civile.

Consuntivo, contabilità e revisione

Il consuntivo del Fondo è verificato nel quadro della revisione annuale dei conti dell'UPSA da parte di un ufficio di revisione ai sensi degli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni7.

1

2

7

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

RS 220

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale UPSA con COG

Art. 16

Vigilanza

Il fondo dichiarato di obbligatorietà generale è soggetto alla vigilanza dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

Il consuntivo del Fondo e il rapporto di revisione sono trasmessi all'UFFT per conoscenza.

2

6

Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento

Art. 17

Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato l'8 giugno 2010 dal Comitato centrale dell'UPSA conformemente all'articolo 20 dello Statuto dell'UPSA del 9 giugno 2004.

Art. 18

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 19

Scioglimento

Se lo scopo del Fondo non può più essere raggiunto o se viene meno la base giuridica, il Comitato centrale scioglie il Fondo con il consenso dell'UFFT.

1

Una fusione può avvenire esclusivamente con un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esonerata dall'obbligo fiscale in virtù dello scopo pubblico o di utilità pubblica perseguito.

2

In caso di scioglimento, gli utili e il capitale saranno destinati a un'altra persona giuridica con sede in Svizzera esonerata dall'obbligo fiscale in virtù dello scopo pubblico o di utilità pubblica perseguito.

3

Art. 20

Disposizione finale

Il presente regolamento sostituisce il Regolamento del Fondo per la formazione professionale UPSA del 29 novembre 2005.

1

2

In caso di divergenze d'interpretazione, fa stato unicamente il testo tedesco.

8 giugno 2010

UPSA Urs Wernli Presidente centrale

Hermann Schaller Presidente della Commissione della formazione professionale

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Regolamento del Fondo per la formazione professionale UPSA con COG

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