Decisione relativa alla pianificazione della medicina altamente specializzata (MAS) nel settore del trattamento neurochirurgico delle patologie vascolari del sistema nervoso centrale (SNC) senza le anomalie vascolari complesse

Dopo aver preso visione della proposta dell'Organo scientifico MAS, l'Organo decisionale previsto dalla Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (Organo decisionale MAS), in occasione della seduta del 20 maggio 2011, conformemente all'articolo 39 capoverso 2bis della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e all'articolo 3 capoversi 3­5 della Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS), ha deciso quanto segue: 1. Attribuzione Il trattamento neurochirurgico delle patologie vascolari del SNC è attribuito ai seguenti otto centri, analogamente alla decisione del 20 maggio 2011 relativa al trattamento altamente specializzato dell'ictus: ­

Ospedale universitario di Zurigo

­

Ospedale universitario di Basilea

­

Inselspital di Berna

­

Centre hospitalier universitaire vaudois

­

Ospedale universitario di Ginevra

­

Ospedale cantonale di Aarau

­

Ospedale cantonale di San Gallo

­

Ente Ospedaliero Cantonale, Sito Ospedale Regionale di Lugano

2. Oneri Nell'erogare le prestazioni, i centri summenzionati devono adempiere ai seguenti oneri: a.

I centri garantiscono l'osservanza dei requisiti descritti nell'allegato (qualità delle strutture e dei processi).

b.

I centri dispongono di un numero sufficiente di specialisti (neurochirurghi e specialisti di neuroradiologia interventistica) per garantire gli interventi d'urgenza e l'assistenza 24 ore su 24.

c.

I centri dispongono delle apparecchiature e degli impianti necessari.

d.

Garantiscono la collaborazione tecnica con le «Stroke Unit» della regione di pertinenza.

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e.

Definiscono e applicano regole chiare per la collaborazione e di direttive sul trasferimento dei pazienti.

f.

Garantiscono la disponibilità 24 ore su 24, 365 giorni all'anno (cfr. anche il rapporto «Hochspezialisierte Behandlung von Hirnschlägen in der Schweiz» del 3 maggio 2011), eventualmente in collaborazione con un altro centro.

g.

Riuniscono al loro interno tutte le discipline specialistiche necessarie.

h.

Ogni centro è tenuto a effettuare almeno 20 interventi all'anno.

i.

I centri collaborano in rete con cliniche specializzate per gli accertamenti diagnostici, il trattamento e la presa a carico postoperatoria dei pazienti.

j.

I centri tengono un registro che deve garantire il rilevamento uniforme, standardizzato e strutturato della qualità dei processi e dei risultati. Il contenuto e la forma del registro devono poter fungere da base per definire l'assistenza clinica coordinata a livello nazionale e l'attività di ricerca. I fornitori di prestazioni sottopongono all'Organo scientifico MAS una proposta per definire il set minimo di dati da rilevare nonché la forma e la struttura del registro.

k.

I centri stilano annualmente un rapporto d'attività destinato agli organi della CIMAS all'attenzione della segreteria di progetto MAS. Il rapporto deve riportare indicazioni sul numero di casi, sulle attività svolte nel campo della ricerca e dell'insegnamento e sui dati relativi alla qualità dei processi e dei risultati rilevati nell'ambito del registro. I centri designano un centro di coordinamento incaricato della rendicontazione agli organi della CIMAS.

3. Scadenze a.

Gli oneri relativi al registro (cfr. 2 j) e all'attività di ricerca e di insegnamento (cfr. 2 k) devono essere documentati e adempiuti entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente decisione.

b.

La presente decisione giunge a scadenza il 31 dicembre 2014.

4. Motivazione Nella seduta del 3 marzo 2011 l'Organo decisionale MAS ha attribuito alla medicina altamente specializzata i settori della neurochirurgia proposti in vista di coordinare la concentrazione delle attività.

Dopo aver esaminato gli argomenti avanzati dalle parti nell'ambito dell'audizione del dicembre 2010, l'Organo decisionale MAS ha considerato che: a.

In questo settore vengono trattati ogni anno in Svizzera circa 600­800 pazienti.

b.

La ripartizione negli otto centri summenzionati si inquadra nel rafforzamento del coordinamento e della concentrazione del trattamento altamente specializzato dell'ictus. L'attribuzione proposta permette un'adeguata copertura sanitaria sul territorio e garantisce ai cittadini un rapido accesso alle cure.

c.

La chirurgia della carotide è esclusa dall'attribuzione di cui alla cifra 1.

d.

Occorre distinguere tra interventi d'urgenza e interventi endovascolari complessi. Questi ultimi richiedono un'infrastruttura altamente specializzata che dev'essere operativa 24 ore su 24 (con la presenza di un team interdisciplinare).

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e.

Gli interventi complessi vascolari e elettivi sono molto rari e vengono effettuati solo in tre centri.

f.

La neurochirurgia vascolare altamente specializzata e la neuroradiologia interventistica devono essere centralizzate in un unico centro. Questo settore va coordinato con il trattamento altamente specializzato dell'ictus (cfr. rapporto «Hochspezialisierte Behandlung von Hirnschlägen in der Schweiz» del 3 maggio 2011).

g.

Non tutti i centri dispongono di apparecchiature e di personale in grado di erogare le prestazioni richieste 24 ore su 24 secondo gli standard internazionali. Si deve quindi puntare a un partenariato tra le strutture ospedaliere.

h.

Per preparare adeguatamente le nuove leve è necessario un numero minimo di casi.

i.

Per il trattamento neurochirurgico delle patologie vascolari del SNC otto centri offrono una copertura sanitaria adeguata per garantire a tutti i cittadini l'accesso rapido alle cure, analogamente a quella offerta dalla pianificazione delle Stroke Unit.

j.

Ogni centro deve effettuare almeno 20 interventi all'anno.

k.

Le cifre relative al numero di casi per fornitore di prestazione, riportate al capitolo 8.1 (pag. 19) del rapporto «Neurochirurgie in der Schweiz» del 3 maggio 2011, supportano la scelta degli otto centri summenzionati.

l.

Per il resto si rinvia al rapporto «Neurochirurgie in der Schweiz» del 3 maggio 2011.

5. Indicazione dei rimedi di diritto Contro la decisione è possibile interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni a partire dalla data della pubblicazione nel Foglio federale (art. 90a cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione malattie in combinato disposto con l'art. 12 della Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata del 14 marzo 2008).

6. Comunicazione e pubblicazione La decisione, compresa la motivazione di cui alla cifra 4, è pubblicata nel Foglio federale con l'indicazione che il rapporto «Neurochirurgie in der Schweiz» del 3 maggio 2011 può essere richiesto presso la segreteria di progetto MAS della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, Speichergasse 6, casella postale 684, 3000 Berna 7.

La decisione è notificata con lettera raccomandata agli ospedali universitari di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna e Zurigo, agli ospedali cantonali di Aarau e San Gallo, all'Ospedale regionale di Lugano, ai Cantoni di Argovia, Basilea, Berna, Ginevra, San Gallo, Ticino, Vaud, Zurigo e a santésuisse. Gli altri partecipanti all'audizione sono informati per scritto.

21 giugno 2011

Per l'organo decisionale MAS: La presidente, Heidi Hanselmann

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Allegato alle decisioni relative alla pianificazione della medicina altamente specializzata (MAS) nel settore della neurochirurgia

Oneri e standard di qualità per la realizzazione di interventi neurochirurgici MAS1 1. Numero minimo di casi (volume) Per ogni singolo sottosettore viene definito un numero minimo di casi.

2. Qualità delle strutture Tutti i fornitori di prestazioni ai quali è stata attribuita una prestazione MAS devono disporre di: ­

Neurochirurghi FMH con la necessaria esperienza e competenza.

­

Neurologo e neurofisiologo disponibili nella struttura ospedaliera.

­

Radiologo FMH con specializzazione in neuroradiologia interventistica con esperienza nelle necessarie metodiche specialistiche di diagnostica per immagini.

­

L'assistenza, il trattamento e le cure infermieristiche ai pazienti pediatrici sono garantite da specialisti di pediatria.

­

Unità di medicina intensiva riconosciuta dalla Società Svizzera di medicina intensiva (SSMI) nella struttura.

­

Altro personale specializzato con funzione di supporto che vanta esperienza e competenze adeguate.

­

Infrastruttura adeguata e personale sufficiente per gestire in modo autonomo le complicazioni senza dover ritrasferire i pazienti.

­

Programma consolidato e riconosciuto di perfezionamento e di formazione continua e partecipazione documentata a progetti di ricerca clinica.

3. Qualità dei processi Tutti i fornitori di prestazioni ai quali è stata attribuita una prestazione MAS sono inoltre tenuti ad adempiere le seguenti condizioni:

1

­

Turni di guardia e specialisti disponibili 24 ore su 24.

­

Inserimento di tutti i casi MAS in un registro con rilevamento del set minimo di dati, dei dati sulla mortalità e morbidità e di altri indicatori di outcome.

­

Benchmarking e confronti per tutti i centri coinvolti.

­

I dati raccolti sono presentati ogni anno alle autorità incaricate della pianificazione.

Capitolo 6 del rapporto «Neurochirurgie in der Schweiz» del 3 maggio 2011.

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