Decreto federale concernente l'aumento dei mezzi destinati al finanziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo SECO del 28 febbraio 2011
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 19762 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 20103, decreta: Art. 1 Per innalzare l'aiuto pubblico allo sviluppo allo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo entro il 2015 è autorizzato l'aumento, in ragione di un importo di 70 milioni di franchi per gli anni 2011 e 2012, dell'attuale credito quadro a favore della SECO, stanziato mediante il decreto federale dell'8 dicembre 20084 concernente il finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.
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Il periodo d'impegno termina il 31 dicembre 2012, data di scadenza dei crediti quadro attualmente in vigore.
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I mezzi supplementari necessari al conseguimento dello 0,5 per cento nel periodo 20132015 saranno richiesti con i nuovi messaggi che copriranno gli anni 20132016 e coincideranno così con la legislatura.
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I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio degli Stati, 9 dicembre 2010
Consiglio nazionale, 28 febbraio 2011
Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Philippe Schwab
Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
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RS 101 RS 974.0 FF 2010 5937 FF 2009 403
2010-2095
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Aumento dei mezzi destinati al finanziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo SECO. DF
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