Riesame della decisione generale del 9 novembre 20101 concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione del 19 aprile 2011

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 58 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa; vista l'ordinanza del 18 maggio 20053 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF), decide: Nella decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione4, pubblicata nel Foglio federale del 9 novembre 2010 (sostanze attive: Protioconazolo 125 g/l e Tebuconazolo 125 g/l, tipo di formulazione: EC emulsione concentrata), il numero di omologazione straniero del prodotto «Realchemie Prothioconazole & Tebuconazol» è sostituito come segue: Realchemie Prothioconazole & Tebuconazol

Numero di omologazione svizzero: D-4796 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 005662-00/021 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

19 aprile 2011

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Manfred Bötsch

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FF 2010 6760 RS 172.021 RS 916.161 FF 2010 6760

2011-0742

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