11.071 Messaggio relativo all'approvazione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia del 23 novembre 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale relativo al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia firmato il 27 gennaio 2011.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2011-1360

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Compendio Il Trattato di assistenza giudiziaria con la Colombia, sottoposto per approvazione alle Camere federali con il presente messaggio, è un ulteriore elemento della rete di accordi internazionali istituita dalla Svizzera nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale per combattere la criminalità internazionale. Per la Svizzera la Colombia è un importante alleato, soprattutto per quanto riguarda la lotta al traffico internazionale di stupefacenti.

Situazione iniziale Sempre più spesso il successo della lotta contro il crimine dipende da una buona collaborazione tra le autorità giudiziarie. I singoli Stati non sono più in grado, infatti, di far fronte a tutte le sfide legate alla repressione della criminalità, soprattutto quando si tratta di reati di portata internazionale. Tali reati sono in costante aumento a causa della globalizzazione e delle moderne tecnologie impiegate nel settore della comunicazione e della trasmissione dei dati. All'incombente perdita di sicurezza derivante da questa situazione è necessario opporre lo sviluppo su scala mondiale di una rete di accordi internazionali di assistenza giudiziaria in materia penale. La firma del presente Trattato con la Colombia costituisce un ulteriore passo avanti in questa direzione. La Colombia è già il settimo Paese dell'America latina con cui la Svizzera è riuscita a concludere i negoziati con successo.

Per la Svizzera il Paese sudamericano è un importante alleato nella lotta contro il traffico internazionale di stupefacenti. La conclusione del Trattato contribuisce a garantire una maggiore efficacia degli sforzi tesi a combattere il crimine e permetterà di contrastare in modo più incisivo anche altri reati come la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro, la corruzione o il terrorismo.

Contenuto del Trattato Il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con la Colombia istituisce una base legale internazionale che consente alle autorità giudiziarie dei due Paesi di collaborare nell'individuare e nel perseguire i reati e va ad aggiungersi alla serie di trattati di assistenza giudiziaria recentemente conclusi dalla Svizzera. Anche questo Trattato riprende i principi più importanti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG; RS 0.351.1) e della legge federale sull'assistenza
internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) ed è integrato da disposizioni di diversi accordi del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione delle nazioni unite (ONU) rilevanti dal punto di vista dell'assistenza giudiziaria. Il Trattato tiene conto dei recenti sviluppi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

Tra le altre cose, il Trattato regola la notifica di atti procedurali, la trasmissione di mezzi di prova, la consegna di oggetti e beni confiscati e l'audizione di testimoni. La procedura di assistenza giudiziaria risulta semplificata e accelerata grazie a disposizioni riguardanti la designazione di Autorità centrali, l'esenzione da autenticazioni o la definizione dettagliata dei requisiti di una domanda di assistenza giudiziaria.

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Il Trattato permette consegne sorvegliate e prevede una base legale per la suddivisione dei beni confiscati. Diverse disposizioni garantiscono un rispetto particolare della sfera dei diritti dell'uomo.

Il Trattato non richiede alcuna modifica del diritto vigente.

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Indice Compendio

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1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.2 Svolgimento ed esito dei negoziati 1.3 Contenuto del Trattato in sintesi 1.4 Valutazione del Trattato

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2 Commento ai singoli articoli del Trattato

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3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni 3.2 Ripercussioni sull'economia

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4 Programma di legislatura

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5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e forma dell'atto 5.2 Consultazione

8247 8247 8248

Decreto federale che approva il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e la Colombia (Disegno)

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Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

In passato la Colombia ha più volte invitato la Svizzera ad avviare i negoziati per un trattato di assistenza giudiziaria in materia penale. Alla fine, nel 2006, la Svizzera ha comunicato la propria disponibilità a intavolare le trattative. Decisivo è stato soprattutto il fatto che il nostro Paese considera la Colombia un importante alleato nella lotta contro il traffico internazionale di stupefacenti e quindi ritiene altrettanto importante disporre di una base legale che renda più efficace la repressione dei reati.

L'apertura della Svizzera alla conclusione di un trattato di assistenza giudiziaria è dovuta alla constatazione che i singoli Stati sono sempre meno in grado di far fronte a tutte le sfide connesse con la lotta alla criminalità internazionale. Già oggi le forze di polizia della Svizzera e della Colombia collaborano regolarmente soprattutto nel fronteggiare la criminalità organizzata che controlla il narcotraffico1. L'istituzione di una base legale che strutturi in modo più efficiente questi sforzi congiunti anche a livello giudiziario e fornisca alle autorità competenti gli strumenti necessari per reprimere i reati è quindi la logica evoluzione di una collaborazione già in corso. La stipula del Trattato di assistenza giudiziaria con la Colombia va vista anche come un tassello di una vera e propria strategia: per garantire un maggiore successo della lotta contro il crimine e nell'interesse di una maggiore sicurezza interna, negli ultimi anni la Svizzera ha in generale attribuito particolare importanza all'America latina, stipulando trattati di assistenza giudiziaria in materia penale con vari Paesi dell'America latina2.

Considerata la portata dei rapporti già in essere tra la Svizzera e la Colombia, il nostro Paese non poteva che avviare i negoziati. La diplomazia svizzera ha quindi espressamente auspicato e sostenuto le trattative, facendo inizialmente valere gli interessi del nostro Paese nell'ambito della protezione degli investimenti e della doppia imposizione3.

Durante le negoziazioni si è poi tenuto conto anche della difficile situazione sociale della Colombia, insistendo su disposizioni che tematizzassero e difendessero i diritti dell'uomo.

1.2

Svolgimento ed esito dei negoziati

Dopo i primi colloqui esplorativi del maggio del 2006, nel giugno del 2007 si è svolta in Colombia una prima tornata di trattative. Può essere considerato un succes1

2

3

A tale proposito si consideri ad esempio il fatto che l'ufficiale di collegamento della polizia inviato dalla Svizzera in Brasile e ivi di stanza è espressamente responsabile anche per la Colombia.

Trattati di assistenza giudiziaria con il Perù (RS 0.351.964.1), l'Ecuador (RS 0.351.932.7), il Brasile (RS 0.351.919.81), il Messico (RS 0.351.956.3), il Cile (FF 2008 95) e l'Argentina (FF 2011 561).

Nel frattempo sono stati conclusi l'Accordo concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti (RS 0.975.226.3) e la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (RS 0.672.926.31), entrambi già entrati in vigore.

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so il fatto che si è riusciti a condurre i negoziati sulla base di un testo simile a quello degli altri trattati bilaterali finora stipulati dalla Svizzera. Tanto più che la Colombia aveva inizialmente presentato un proprio testo fortemente improntato al diritto anglo-americano. Le prime trattative si sono concluse con divergenze su vari punti o la necessità di ulteriori approfondimenti4. Nonostante questa iniziale battuta di arresto, nel corso di una seconda tornata di trattative, nel febbraio 2008, è stato possibile appianare le divergenze e il 28 febbraio 2008 è stato finalizzato un testo comune.

Abbiamo approvato il Trattato di assistenza giudiziaria il 22 dicembre 2010. Lo stesso è stato firmato il 27 gennaio 2011, a margine del World Economic Forum di Davos, dalla presidente della Confederazione Calmy-Rey e dal presidente colombiano Santos Calderón.

1.3

Contenuto del Trattato in sintesi

Il Trattato istituisce una base legale internazionale per la cooperazione tra la Svizzera e la Colombia in materia di indagini e perseguimento di reati. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi la massima assistenza giudiziaria nei procedimenti penali nei termini convenuti. Finora la Svizzera poteva fornire assistenza giudiziaria alla Colombia soltanto in base alla pertinente legislazione nazionale e nella misura da essa prevista.

Questo Trattato segue i trattati di assistenza giudiziaria già stipulati dalla Svizzera con vari altri Stati dell'America latina5. Alla stregua di tali accordi, riprende i principi essenziali sanciti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19596 (CEAG) e dalla legge federale del 20 marzo 19817 sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP), tenendo conto anche dei recenti sviluppi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, ad esempio quelli del Secondo Protocollo addizionale dell'8 novembre 20018 alla CEAG.

Meritano particolare attenzione le seguenti disposizioni:

4 5

6 7 8

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già il preambolo e anche il testo materiale del Trattato tematizzano espressamente i diritti dell'uomo. Entrambi gli Stati dichiarano di voler rispettare gli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo nell'applicare il Trattato (preambolo). Diversi motivi di rifiuto consentono poi di negare l'assistenza giudiziaria in caso di presunte violazioni dei diritti dell'uomo (art. 4 par. 1 lett. d, f­h);

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la cooperazione può essere rifiutata anche in altri casi, per esempio se alla base della domanda di assistenza giudiziaria vi sono reati politici, militari o fiscali (art. 4 par. 1 lett. a­c);

Si trattava, per esempio, delle misure cautelari, della consegna di oggetti e beni, della suddivisione dei beni sequestrati e dei requisiti della consegna sorvegliata.

Trattati di assistenza giudiziaria con il Perù (RS 0.351.964.1), l'Ecuador (RS 0.351.932.7), il Brasile (RS 0.351.919.81), il Messico (RS 0.351.956.3), il Cile (FF 2008 95) e l'Argentina (FF 2011 561).

RS 0.351.1 RS 351.1 RS 0.351.12

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su domanda espressa dello Stato richiedente, nello Stato richiesto possono essere ordinate misure provvisorie al fine di preservare mezzi di prova, mantenere una situazione esistente o proteggere interessi giuridici minacciati (art. 8);

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gli oggetti e i beni sottoposti a sequestro cautelativo possono essere consegnati allo Stato richiedente in vista della loro confisca o restituzione agli aventi diritto (art. 13);

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al fine di promuovere una cooperazione più efficace, è prevista la suddivisione tra le Parti contraenti dei beni confiscati nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria (sharing; art. 14);

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per sorvegliare e rintracciare meglio spedizioni illegali o sospette le autorità delle Parti contraenti possono ordinare consegne sorvegliate in seguito a una domanda di assistenza giudiziaria (art. 23). Questa tecnica d'indagine ha dato buoni risultati proprio nel settore della lotta al traffico internazionale di stupefacenti;

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in entrambi gli Stati la corrispondenza relativa alla procedura di assistenza giudiziaria è di competenza delle Autorità centrali (art. 25). In tal modo si facilita lo scambio di informazioni e soprattutto si possono completare e correggere velocemente le domande di assistenza giudiziaria che evidenziano lacune o carenze. L'elenco dettagliato dei requisiti della domanda (art. 27) mira a limitare il numero di casi in cui la domanda deve essere respinta allo Stato richiedente perché la completi o la corregga;

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i documenti relativi all'assistenza giudiziaria e gli incarti relativi all'esecuzione non devono soddisfare alcun requisito formale particolare e soprattutto non devono essere autenticati (art. 29). Questa semplificazione procedurale dovrebbe permettere una notevole accelerazione della corrispondenza bilaterale relativa all'assistenza giudiziaria.

1.4

Valutazione del Trattato

Il progetto rientra nella politica svizzera volta ad ampliare progressivamente a livello mondiale la rete di accordi bilaterali di cooperazione internazionale in materia penale nell'interesse di una lotta più efficace contro la criminalità e del rafforzamento della sicurezza interna. Lo scopo è quello di impedire che la Svizzera si trasformi in una base della criminalità transnazionale e in un rifugio per criminali.

Il Trattato riprende la linea degli altri accordi di assistenza giudiziaria stipulati dalla Svizzera e si fonda sui principi del diritto svizzero in materia. Riprendendo alcune disposizioni che figurano nell'AIMP, ne fa norme di portata internazionale valide in egual modo per i due Stati contraenti. Diverse disposizioni permettono di semplificare e accelerare la procedura di assistenza giudiziaria, mentre altre, come per esempio quelle sulle consegne sorvegliate o sulla suddivisione dei beni confiscati, tengono conto dei più recenti sviluppi dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale in tali settori.

Questo accordo è uno strumento moderno ed efficace, che risponde alle esigenze della prassi. Grazie a disposizioni che mirano a migliorare la collaborazione tra le autorità giudiziarie penali dei due Stati, pone il fondamento per contrastare il crimi8235

ne con maggiore successo. Al contempo la delegazione svizzera è riuscita a mettere in risalto l'importante questione del rispetto dei diritti dell'uomo. Nel Trattato viene infatti espressamente sancita la volontà dei due Stati di applicare l'accordo alla luce degli strumenti esistenti per la protezione dei diritti dell'uomo e in modo da promuovere tali diritti. Inoltre, tra i motivi di rifiuto dell'assistenza giudiziaria è previsto il fatto che la persona oggetto della domanda possa temere di essere vittima di violazioni dei diritti dell'uomo nell'ambito del procedimento condotto a suo carico nello Stato richiedente.

Il Trattato non richiede alcuna modifica della legislazione in vigore.

2

Commento ai singoli articoli del Trattato

Art. 1

Obbligo di accordare l'assistenza giudiziaria in materia penale

L'articolo 1 obbliga gli Stati contraenti, sulla base del diritto penale internazionale, ad accordarsi assistenza giudiziaria in materia penale. Secondo le disposizioni previste dal Trattato, la cooperazione deve essere quanto più ampia possibile. Una domanda di assistenza giudiziaria presentata in base al Trattato va accolta se non sussistono motivi di inapplicabilità o rifiuto secondo gli articoli 3 e 4.

Art. 2

Portata dell'assistenza giudiziaria

L'articolo 2 contiene un elenco dei possibili provvedimenti di assistenza giudiziaria.

Si tratta di provvedimenti usuali in questo ambito, già conosciuti nel diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria. Nemmeno la disposizione sulle indagini concernenti la dimora e l'identificazione delle persone introdotta dalla Colombia alla lettera f costituisce una novità per la Svizzera: questa misura si trova già nei trattati bilaterali di assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti9, l'Australia10 e il Canada11. Le indagini sulla dimora vanno distinte dall'arresto o dalla detenzione di persone perseguite penalmente o dalla loro ricerca in vista dell'estradizione, esplicitamente esclusi secondo l'articolo 3.

Una clausola completiva prevede che possano essere ordinati anche altri provvedimenti rispetto a quelli espressamente elencati (lett. k), a condizione che siano compatibili con gli scopi del Trattato e con la legislazione dello Stato richiesto. La disposizione garantisce flessibilità nel singolo caso e permette di tenere conto di esigenze particolari e sviluppi futuri.

Art. 3

Inapplicabilità

Oltre all'arresto o alla detenzione di persone perseguite o condannate penalmente o alla loro ricerca in vista d'estradizione (lett. a), dall'ambito di applicazione del Trattato è esclusa anche l'esecuzione di sentenze penali, compreso il trasferimento 9 10 11

Trattato del 25 maggio 1973 fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.933.6); art. 1 par. 4 lett. a.

Trattato del 25 novembre 1991 tra la Svizzera e l'Australia sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.915.8); art. 1 par. 2 lett. c.

Trattato del 7 ottobre 1993 di assistenza giudiziaria in materia penale tra Svizzera e Canada (RS 0.351.923.2); art. 1 par. 3 lett. a.

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di persone condannate (lett. b). Questa disposizione è tipica per l'ambito di applicazione di un trattato di assistenza giudiziaria.

Art. 4

Motivi di rifiuto o differimento dell'assistenza giudiziaria

Il paragrafo 1 elenca in modo esaustivo i motivi che possono dar luogo al rifiuto dell'assistenza giudiziaria o al suo differimento. L'elenco, che prevede motivi usuali di rifiuto, è introdotto con formula potestativa nell'interesse di un'assistenza giudiziaria quanto più estesa possibile e flessibile anche in vista di sviluppi giuridici futuri. Se nel caso concreto esiste un motivo di rifiuto ai sensi del Trattato, lo Stato richiesto decide, sulla base del suo diritto interno, se rifiutare l'assistenza. A questo proposito, per la Svizzera trovano applicazione soprattutto gli articoli 1a, 2, 3 e 5 AIMP.

Lo Stato richiesto può far valere i seguenti motivi di rifiuto:

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­

non sussiste alcun obbligo di prestare assistenza giudiziaria se il procedimento estero riguarda un reato politico o militare (lett. a­b);

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lo Stato richiesto non è tenuto a prestare assistenza giudiziaria se la domanda si riferisce a un reato fiscale (lett. c). Il fatto che la formula abbia carattere facoltativo acquisisce un significato particolare in campo fiscale. Con questo approccio la delegazione svizzera intendeva lasciare spazio ai futuri sviluppi della politica svizzera nella cooperazione in materia fiscale. La formulazione potestativa della disposizione permette di tener conto, anche nel presente rapporto bilaterale, della futura evoluzione del diritto nazionale nel settore della cooperazione fiscale. In tal modo sarà sicuramente possibile rispettare eventuali ampliamenti della portata della cooperazione decisi dal legislatore;

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l'assistenza giudiziaria può essere rifiutata se lo Stato richiesto ritiene che l'esecuzione del provvedimento sollecitato sia di natura tale da compromettere la sua sovranità, la sua sicurezza, il suo ordine pubblico o altri suoi interessi essenziali (lett. d). Secondo la concezione giuridica svizzera il concetto di ordine pubblico comprende anche il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. Si tratta in particolare del diritto alla vita, del divieto della tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché delle garanzie procedurali fondamentali. A livello universale queste garanzie sono sancite soprattutto nel Patto internazionale del 16 dicembre 196612 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II);

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è inoltre possibile rifiutare l'assistenza giudiziaria se la domanda riguarda un reato per cui la persona perseguita è già stata assolta o condannata nello Stato richiesto e, in caso di condanna, la pena è già stata scontata o deve essere scontata (lett. e). Il motivo di rifiuto si basa sul principio secondo cui non si può perseguire penalmente una persona due volte per gli stessi fatti (ne bis in idem);

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vi sono diversi motivi di rifiuto che si applicano nel caso in cui si temano violazioni dei diritti dell'uomo. Oltre al già menzionato rifiuto per minaccia dell'ordine pubblico, è previsto anche il rifiuto nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che la domanda sia stata presentata per perseguire o punire una persona a causa della sua razza, religione, etnia, sesso o opinioni politiche o RS 0.103.2

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che accogliere la domanda aggraverebbe la situazione di tale persona per uno dei suddetti motivi (lett. f). Una domanda di assistenza può essere respinta anche se il procedimento estero viola le garanzie previste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo, come ad esempio il Patto ONU II, a cui aderiscono sia la Svizzera che la Colombia (lett. g).

Infine l'assistenza giudiziaria può essere negata anche se il reato cui si riferisce la domanda è punito con la pena di morte e lo Stato richiedente non fornisce garanzie sufficienti per assicurare che la pena di morte non sarà pronunciata o, se pronunciata, non sarà eseguita (lett. h)13.

Il paragrafo 2 riconosce alle Parti contraenti la possibilità di differire l'assistenza giudiziaria a favore di un proprio procedimento penale. Se, per esempio, nell'ambito di un procedimento penale estero viene richiesto materiale probatorio di cui lo Stato richiesto necessita in un proprio procedimento, quest'ultimo può differire la consegna finché il suo procedimento non è archiviato.

I paragrafi 3 e 4 disciplinano la procedura da seguire prima di rifiutare o differire l'assistenza giudiziaria: in questo caso lo Stato richiedente deve essere informato dei motivi del previsto rifiuto o differimento (par. 3 lett. a). Contemporaneamente lo Stato richiesto deve verificare se l'assistenza può comunque essere accordata a determinate condizioni. L'aggiunta secondo cui le condizioni poste devono essere rispettate nello Stato richiedente è di per sé ovvia (par. 3 lett. b). Qualsiasi rifiuto dell'assistenza deve essere motivato (par. 4).

Art. 5

Diritto applicabile

Il paragrafo 1 sancisce il principio secondo cui le domande di assistenza giudiziaria sono eseguite conformemente al diritto dello Stato richiesto. In Svizzera per l'esecuzione di una domanda estera sono determinanti l'AIMP e il pertinente diritto procedurale, in particolare il Codice di procedura penale14.

Il paragrafo 2 prevede una deroga a tale principio: se lo Stato richiedente esige espressamente che nell'esecuzione della domanda venga applicata una procedura particolare, lo Stato richiesto accetta se il suo diritto interno lo permette. In tal modo si intende evitare che lo Stato richiedente si trovi impossibilitato a utilizzare come mezzi di prova in un procedimento penale informazioni ottenute nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria perché non è stata rispettata la procedura prescritta dal suo diritto interno.

Una norma simile si trova nell'articolo 65 AIMP e nell'articolo 8 del Secondo Protocollo addizionale alla CEAG.

Art. 6 e 7

Doppia punibilità; misure coercitive

Per quanto riguarda il requisito della doppia punibilità, l'articolo 6 chiarisce che in linea di principio l'assistenza giudiziaria va accordata anche quando i fatti cui si riferisce il procedimento dello Stato richiedente non costituiscono un reato nello 13

14

Attualmente in rapporto alla Colombia questa disposizione non ha rilevanza pratica, dal momento che la pena di morte è stata abolita nel 1910 per tutti i reati. La disposizione rappresenta tuttavia da un lato una garanzia contro eventuali futuri sviluppi in questo settore e dall'altro concretizza l'approccio umanitario della politica estera svizzera per quanto riguarda l'abolizione della pena di morte.

RS 312.0

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Stato richiesto. Ovviamente sono fatti salvi i motivi di inapplicabilità o rifiuto di cui agli articoli 3 e 4. Questa disposizione è stata inserita nel Trattato su richiesta della Colombia per maggiore chiarezza e trasparenza e corrisponde al diritto svizzero vigente15. Una significativa eccezione alla rinuncia della doppia punibilità sussiste in riferimento alle misure coercitive: nel caso di domande di assistenza giudiziaria la cui esecuzione richiede misure di tale genere è indispensabile la doppia punibilità.

In questo contesto l'articolo 7 stabilisce espressamente che le domande di assistenza giudiziaria la cui esecuzione richiede l'applicazione di misure coercitive possono essere respinte quando i fatti indicati nella domanda non sono punibili in entrambi gli Stati (par. 1). In conformità con il diritto interno, le autorità svizzere possono ordinare misure coercitive in una procedura di assistenza giudiziaria solo se i fatti perseguiti evidenziano tutti gli elementi oggettivi costitutivi di una fattispecie svizzera. Il requisito della doppia punibilità per ordinare misure coercitive è uno dei cardini del diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria ed è sancito nell'articolo 64 AIMP16 e nella dichiarazione della Svizzera in merito all'articolo 5 paragrafo 1 della CEAG.

Su richiesta della Colombia, ai fini della chiarezza nel Trattato è stato inserito un elenco che illustra il concetto di misure coercitive (par. 2). Tale elenco corrisponde alla concezione giuridica della Svizzera. Un elenco analogo si trova già nel Trattato aggiuntivo alla CEAG17 stipulato con l'Italia e nel trattato di assistenza giudiziaria stipulato con il Cile18.

Art. 8

Misure provvisorie

Una Parte contraente può esigere che vengano ordinate misure provvisorie per preservare mezzi di prova, mantenere una situazione giuridica esistente o proteggere interessi giuridici minacciati. L'autorità competente dello Stato richiesto ordina le misure sollecitate, come per esempio il congelamento dei conti bancari, sempreché il procedimento oggetto della domanda non appaia manifestamente inammissibile o inopportuno secondo il suo diritto interno. Non devono sussistere motivi evidenti contrari all'assistenza giudiziaria e la misura deve rispettare il principio della proporzionalità19. La norma si basa sull'articolo 18 capoverso 1 AIMP ed è sancita come principio anche nell'articolo 24 del Secondo Protocollo addizionale alla CEAG.

Non è stato possibile inserire una disposizione secondo cui in casi urgenti è possibile ordinare misure provvisorie nel rispetto di determinate condizioni già prima che sia presentata una domanda formale di assistenza giudiziaria. Contrariamente a quanto 15

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Art. 64 cpv. 1 AIMP e dichiarazione della Svizzera in merito all'art. 5 par. 1 lett. a della CEAG e contrario; cfr. p. es. sentenze del Tribunale federale 1C_138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3.2, e 1A.69/2006 del 28 luglio 2006, consid. 2.1.2.

A tale proposito l'art. 64 cpv. 2 AIMP indica due deroghe secondo cui, anche senza la doppia punibilità, possono essere ordinate misure coercitive: i provvedimenti a discarico della persona perseguita e i provvedimenti volti a perseguire atti che costituiscono un atto sessuale su minorenni.

Art. X par. 2 dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Svizzera e l'Italia che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione (RS 0.351.945.41).

Art. 5 par. 2 del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e il Cile del 24 novembre 2006 (FF 2008 95).

Cfr. DTF 130 II 329, consid. 3 e segg.

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previsto in Svizzera, in Colombia le misure cautelari possono essere ordinate solo in presenza di una corrispondente domanda e non già dopo che questa è stata preannunciata.

Art. 9

Presenza di persone che partecipano al procedimento

La disposizione permette a persone che partecipano al procedimento nello Stato richiedente (p. es. giudice istruttore, pubblico ministero, difensore) di assistere all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nello Stato richiesto, a condizione che quest'ultimo acconsenta. L'articolo 4 CEAG contiene un norma analoga.

In Svizzera l'attuazione di tale disposizione è disciplinata dall'articolo 65a AIMP.

La presenza di persone straniere durante la procedura di assistenza giudiziaria non significa che tali persone possano partecipare attivamente alla procedura e venire prematuramente a conoscenza di fatti coperti da segreto. La procedura è condotta dal giudice competente per l'assistenza giudiziaria, che deve adottare misure adeguate per impedire l'utilizzo anzitempo o illegale in un procedimento estero delle informazioni ottenute20. La partecipazione di persone dello Stato richiedente non deve infatti sfociare di fatto in un'elusione della procedura di assistenza giudiziaria.

Art. 10

Deposizioni di testimoni nello Stato richiesto

La disposizione descrive la procedura da seguire nell'ambito dell'audizione di testimoni nello Stato richiesto. L'interrogatorio avviene secondo il diritto di tale Stato. Per quanto riguarda il diritto del testimone di rifiutare la deposizione, la persona in questione può avvalersi sia del diritto dello Stato richiesto che di quello dello Stato richiedente (par. 1). Se il testimone nega la testimonianza richiamandosi al diritto dello Stato richiedente, le autorità di tale Stato devono comunicare allo Stato richiesto in una decisione motivata se nel caso concreto il rifiuto è ammissibile (par. 2). Se viene fatto valere il diritto di rifiutare la testimonianza non sono ammesse in alcun caso sanzioni legali (par. 3).

Art. 11 e 12

Consegna di oggetti, documenti, incartamenti o mezzi di prova, incartamenti di tribunali o di procedura istruttoria

L'articolo 11 ha per oggetto uno dei cardini dell'assistenza giudiziaria. Lo Stato richiesto consegna allo Stato richiedente oggetti, documenti, incartamenti o altri mezzi di prova che quest'ultimo ha richiesto per un procedimento penale. Le modalità della consegna corrispondono per analogia a quanto previsto dall'articolo 74 AIMP.

L'articolo 12 precisa che, su domanda, devono essere consegnati anche incartamenti di tribunali o di procedura istruttoria se rilevanti per un procedimento giudiziario. In linea di principio tali documenti devono riferirsi a un caso già archiviato. Gli incarti di un procedimento pendente possono essere consegnati soltanto con il consenso dell'autorità competente dello Stato richiesto.

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Sentenza del Tribunale federale 1A.259/2005 del 15 novembre 2005, consid. 1.2 con rinvii.

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Art. 13

Consegna di oggetti e beni

Nella lotta contro la criminalità internazionale è fondamentale non solo che siano trasmessi i mezzi di prova necessari per perseguire l'autore del reato, ma anche che a quest'ultimo sia impedito di disporre dei beni ottenuti illegalmente. Pertanto la consegna del provento del reato è un altro elemento chiave dell'assistenza giudiziaria, che completa la trasmissione di elementi di prova ai sensi degli articoli 11 e 12.

La regolamentazione prevista è in sintonia con l'articolo 74a AIMP.

Il paragrafo 1 pone la base per consentire allo Stato richiesto di consegnare allo Stato richiedente oggetti e beni frutto di un reato, affinché lo Stato richiedente possa confiscarli o restituirli agli aventi diritto. La disposizione considera come beni derivanti da reato sia gli strumenti usati per commettere l'atto illecito sia il provento del reato, ivi incluso l'eventuale valore di rimpiazzo. Prima che avvenga la consegna vanno soddisfatte le pretese avanzate in buona fede da terzi sugli oggetti o i beni sequestrati.

Secondo il paragrafo 2 la consegna, di regola, avviene solo se lo Stato richiedente presenta una decisione definitiva di confisca. In casi eccezionali lo Stato richiesto può tuttavia derogare a questa norma e restituire gli oggetti o i beni in una fase anteriore della procedura. La consegna anticipata si applica quando chiari indizi fanno giungere alla conclusione che gli oggetti o i beni sottoposti a sequestro cautelativo sono stati acquisiti illecitamente e possono essere attribuiti senz'ombra di dubbio a una persona o a un determinato gruppo di persone. In tal caso, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non è opportuno che la Svizzera privi lo Stato richiedente del provento del reato fino alla conclusione del procedimento penale21.

Art. 14

Suddivisione dei beni confiscati

La suddivisione dei beni confiscati tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto è sempre più considerata un mezzo per promuovere una cooperazione di successo. La partecipazione finanziaria dello Stato cooperante al provento di una procedura di confisca mira a indurlo a garantire una cooperazione efficace anche in futuro.

Il paragrafo 1 istituisce il principio della suddivisione dei beni confiscati. Per ogni singolo caso va stipulata una convenzione apposita, in cui le Parti contraenti stabiliscono le modalità concrete come, per esempio, le condizioni e la chiave di ripartizione (par. 2). Questa procedura corrisponde alle disposizioni degli articoli 11­13 della legge federale del 19 marzo 200422 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC).

Art. 15

Uso limitato di informazioni, documenti e oggetti

L'articolo 15 descrive il principio della specialità, di fondamentale importanza per la Svizzera, chiarendo in che misura le informazioni e il materiale probatorio trasmessi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria possono essere utilizzati nello Stato richiedente.

Il paragrafo 1 sancisce il principio secondo cui lo Stato richiedente può usare le informazioni e i mezzi di prova ottenuti tramite assistenza giudiziaria soltanto in procedimenti volti a perseguire reati per i quali è ammessa l'assistenza giudiziaria.

21 22

DTF 131 II 169, consid. 6 (assistenza giudiziaria alla Nigeria).

RS 312.4

8241

Di conseguenza, finché la cooperazione in materia fiscale con la Colombia si limita alla frode fiscale23, questo Paese non può impiegare per altri reati fiscali le informazioni ricevute dalla Svizzera. Il divieto di utilizzare le informazioni trasmesse si applica inoltre anche ai fatti qualificati come reati politici o militari.

Se intende utilizzare i documenti ottenuti tramite assistenza giudiziaria per altri scopi o per un altro procedimento, lo Stato richiedente deve prima richiedere l'assenso dello Stato richiesto (par. 2). In Svizzera l'assenso è accordato dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). L'assenso non è necessario in tre casi elencati in modo esaustivo (lett. a­c), ossia quando le informazioni, i documenti o gli oggetti trasmessi sono impiegati in un procedimento strettamente connesso con il procedimento penale per cui è già stata concessa l'assistenza giudiziaria e si riferiscono esclusivamente a reati per cui è ammessa l'assistenza.

Art. 16­20

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie; comparizione di testimoni e periti nello Stato richiedente

Queste disposizioni ricalcano ampiamente le norme contenute nella CEAG (art. 7­10 e 12). Le deroghe riguardano i punti elencati di seguito.

Art. 16

Notifica di atti procedurali e di decisioni giudiziarie

La domanda di notifica di una citazione a comparire per una persona perseguita penalmente nello Stato richiedente che si trova sul territorio dello Stato richiesto deve giungere all'Autorità centrale di tale Stato al più tardi 45 giorni prima della data stabilita per la comparizione (par. 4). Nei rapporti tra gli Stati aderenti alla CEAG il termine è di 30 giorni24, ma tale periodo si è dimostrato troppo breve nei rapporti con i Paesi extraeuropei25.

Art. 20

Salvacondotto

Secondo i paragrafi 1 e 2 in combinato disposto con il paragrafo 4, la persona invitata a comparire nello Stato richiedente gode di un termine di 30 giorni di immunità, durante il quale non può essere perseguita o sottoposta a limitazioni della libertà personale per reati o condanne anteriori alla sua partenza dallo Stato richiesto. Se la persona è stata invitata a comparire nello Stato richiedente per rispondere di fatti di cui è accusata, l'immunità si limita ai fatti o alle condanne antecedenti la partenza dallo Stato richiesto che non sono indicati nella citazione. Il termine di 30 giorni (nei rapporti tra gli Stati europei sono previsti solo 15 giorni) si ritrova in vari trattati di assistenza giudiziaria stipulati dalla Svizzera con Paesi extraeuropei26.

La disposizione sul salvacondotto è stata integrata a tutela della persona invitata a comparire: nello Stato richiedente tale persona non può essere obbligata a rilasciare 23 24 25

26

Cfr. art. 3 cpv. 3 AIMP.

Cfr. dichiarazione della Svizzera in merito all'art. 7 par. 3 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria (RS 0.351.1).

Cfr. anche p. es. i trattati di assistenza giudiziaria con il Brasile (RS 0.351.919.81; art. 14 par. 4), il Messico (RS 0.351.956.3; art. 15 par. 4) e l'Argentina (FF 2011 561; art. 14 par. 4).

Cfr. p. es. art. 18 par. 4 del trattato di assistenza giudiziaria con il Messico (RS 0.351.956.3) e l'art. 18 par. 3 dei trattati di assistenza giudiziaria con il Brasile (RS 0.351.919.81), il Cile (FF 2008 95) e l'Argentina (FF 2011 561).

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una testimonianza né come imputato né come testimone o perito in un procedimento diverso da quello a cui si riferisce la domanda di assistenza giudiziaria. L'audizione in un procedimento diverso da quello originario è ammessa solo previo consenso scritto dell'interessato (par. 3). Una disposizione del genere si trova già nel trattato di assistenza giudiziaria con il Messico27.

Art. 21

Portata della testimonianza nello Stato richiedente

Questa disposizione, corollario all'articolo 10, disciplina il caso del testimone residente sul territorio dello Stato richiesto che deve essere interrogato nello Stato richiedente. Il paragrafo 1 chiarisce che una persona che compare nello Stato richiedente per deporre come testimone in seguito a citazione è tenuta a testimoniare e a consegnare materiale probatorio, sempreché il diritto di uno dei due Stati non le consenta di rifiutare.

Il paragrafo 2 concerne le modalità applicabili all'audizione di testimoni.

Art. 22

Trasferimento temporaneo di persone detenute

La disposizione, improntata all'articolo 11 CEAG, prevede al paragrafo 4 un'integrazione che favorisce la persona trasferita nel senso che le viene riconosciuto il periodo di detenzione scontato nello Stato richiedente. Lo Stato richiesto deve tenere conto del periodo di detenzione che la persona trascorre nello Stato richiedente a causa del trasferimento e computarlo nell'espiazione della pena inflitta. Lo stesso principio si ritrova anche in precedenti trattati bilaterali di assistenza giudiziaria della Svizzera28.

Art. 23

Consegne sorvegliate

Lo scopo di questa disposizione è quello di creare una base per la cooperazione delle Parti contraenti per quanto riguarda l'esecuzione di consegne sorvegliate. Si tratta di un metodo d'indagine che si è rivelato molto efficace nella lotta contro il narcotraffico e altre gravi forme di criminalità. Su richiesta delle autorità, una spedizione illegale o sospetta può ad esempio essere intercettata e ne può essere autorizzato l'inoltro in un altro Stato con o senza il suo contenuto originario o con contenuto in tutto o in parte sostituito. Grazie alle consegne sorvegliate le autorità competenti possono identificare più rapidamente l'autore di un reato.

La consegna sorvegliata richiede una preventiva domanda di assistenza giudiziaria e il consenso dello Stato richiesto e sottostà alle sue disposizioni legali.

Ciascuna Parte contraente deve creare le condizioni che le consentano, in seguito a una corrispondente domanda, di autorizzare l'esecuzione di una consegna sorvegliata sul proprio territorio nell'ambito di indagini penali riguardanti un reato che può dar luogo a estradizione (par. 1). Da questa disposizione non deriva alcun obbligo di autorizzare una consegna sorvegliata: lo Stato richiesto è libero di decidere caso per caso se accogliere o meno una domanda del genere, nel rispetto del proprio diritto interno (par. 2). Nella pratica, per l'esecuzione è determinante la procedura prevista

27 28

RS 0.351.956.3; art. 18 par. 3.

P. es art. 21 par. 4 del trattato di assistenza giudiziaria con le Filippine (RS 0.351.964.5) o art. 20 par. 4 del trattato di assistenza giudiziaria con il Cile (FF 2008 95).

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dalla Stato richiesto. Spetta alle sue autorità competenti intervenire, dirigere le operazioni e sorvegliarne l'esecuzione (par. 3).

Le consegne sorvegliate non sono una novità per la Svizzera. Questa disposizione riprende l'articolo 18 del Secondo Protocollo addizionale alla CEAG e permette le consegne sorvegliate per i reati che danno luogo a estradizione. Secondo il diritto svizzero si tratta di reati per i quali, in base alla legislazione di entrambi gli Stati, è comminata una pena detentiva massima di almeno un anno29.

Art. 24

Casellario giudiziale e scambio di informazioni penali

Questa disposizione obbliga gli Stati contraenti a scambiarsi le informazioni contenute nel casellario giudiziale. In linea con gli articoli 13 e 22 CEAG, una Parte contraente deve, su domanda dell'altra Parte, comunicare a quest'ultima le informazioni richieste e informarla a intervalli regolari in merito alle sentenze penali pronunciate nei confronti di suoi cittadini. I dettagli sono retti dal diritto nazionale.

Il paragrafo 1 concerne le richieste di informazioni contenute nel casellario giudiziale presentate nel quadro di un procedimento penale. Le informazioni che possono essere comunicate corrispondono a quelle che lo Stato richiesto fornirebbe alle proprie autorità giudiziarie nell'ambito di un procedimento interno.

Secondo il paragrafo 2 è possibile trasmettere estratti del casellario giudiziale anche per scopi non penali, come nel caso di procedimenti civili o amministrativi con aspetti civilistici. La trasmissione è retta dal rispettivo diritto interno. In Svizzera la consegna di estratti del casellario giudiziale ad autorità straniere è disciplinata dall'articolo 23 dell'ordinanza VOSTRA del 29 settembre 200630.

Il paragrafo 3 concerne la comunicazione automatica all'altro Stato contraente delle sentenze penali pronunciate contro i cittadini di tale Stato. L'obbligo di informare si limita ai dati riportati nel casellario giudiziale, che nella prassi vengono trasmessi con un modulo. Questa disposizione non comporta alcun obbligo di trasmettere le sentenze complete.

Art. 25­31

Autorità centrale; forma della domanda e vie di trasmissione; contenuto ed esecuzione della domanda; autenticazione; lingua; spese

Le modalità della procedura di assistenza giudiziaria sono per lo più disciplinate come in altri trattati di assistenza giudiziaria e si rifanno a disposizioni della CEAG (art. 14­17 e 20) e del suo Secondo Protocollo addizionale (art. 4 e 5). Meritano particolare attenzione le disposizioni riportate di seguito.

Art. 25 e 28

Autorità centrale; esecuzione della domanda

Trasmettere, ricevere e trattare le domande di assistenza giudiziaria spetta alle Autorità centrali, che svolgono molteplici compiti nell'ambito della cooperazione. Si tratta, in primo luogo, della ricezione delle domande straniere e della trasmissione di quelle delle proprie autorità all'Autorità centrale dell'altra Parte contraente (art. 25 29 30

Art. 35 AIMP (RS 351.1). Una disposizione identica si trova nel trattato di assistenza giudiziaria con il Cile (FF 2008 95).

RS 331

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par. 1 e 2). Le Autorità centrali sono inoltre responsabili dell'esame preventivo delle domande ricevute e del loro inoltro alle autorità nazionali competenti, senza però rinunciare al coordinamento dell'esecuzione delle domande (art. 25 par. 3 e 28 par. 2). Se necessario, esigono dallo Stato richiedente la modifica o l'integrazione delle domande che non sono conformi ai requisiti del Trattato (art. 28 par. 1). Prima di trasmettere le informazioni e i mezzi di prova ottenuti mediante assistenza giudiziaria all'Autorità centrale dello Stato richiedente, l'Autorità centrale dello Stato richiesto deve accertarsi che la domanda sia stata eseguita in modo completo e regolare (art. 28 par. 3). Se tra lo Stato richiedente e lo Stato richiesto insorgono difficoltà o malintesi riguardanti la portata della cooperazione oppure se una domanda è incompleta, le Autorità centrali assumono il ruolo di mediatore.

L'Autorità centrale per la Svizzera è l'UFG (art. 25 par. 1, primo periodo), che è quindi responsabile per l'esecuzione in Svizzera dei compiti summenzionati, i quali si fondano sulle sue funzioni di verifica, trasmissione e controllo previste dalla legge (p. es. art. 17 cpv. 2­4, 29, 78 e 79 AIMP). Rilevante in questo contesto è anche la facoltà decisionale dell'UFG nell'ambito dell'articolo 79a AIMP, secondo cui in determinati casi l'UFG stesso può decidere in merito all'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria.

A causa della ripartizione interna delle competenze applicata dalla Colombia, per tale Stato sono previste due autorità che possono fungere da Autorità centrale a seconda dello stadio in cui si trova la procedura concreta (art. 25 par. 1, secondo periodo). Prima che il caso venga dibattuto davanti a un giudice, la funzione viene assunta dalla Procura generale della Repubblica e, successivamente, dal Ministero degli interni e della giustizia. È ovvio che nel caso concreto l'autorità non competente inoltra tempestivamente la procedura all'autorità competente.

Art. 27

Contenuto della domanda

L'articolo 27 enumera dettagliatamente le informazioni da indicare in una domanda di assistenza giudiziaria. Si tratta di requisiti usuali nei trattati di assistenza giudiziaria della Svizzera. L'elenco è inserito per chiarezza e per evitare perdite di tempo dovute a integrazioni o miglioramenti delle domande da parte dello Stato richiedente.

Art. 29

Esenzione dalla legalizzazione, dall'autenticazione e da altre formalità

L'esenzione dall'autenticazione rappresenta un importante progresso nelle relazioni con gli Stati dell'America latina, dal momento che questi Paesi attribuiscono notevole importanza al rispetto delle formalità procedurali. Secondo la regolamentazione convenuta, i mezzi di prova raccolti in Svizzera e trasmessi tramite l'UFG sono accettati dalla Colombia come materiale probatorio senza ulteriori giustificazioni o attestati di autenticità. La disposizione contribuisce a semplificare e accelerare la procedura di assistenza giudiziaria.

Art. 30

Lingua

Le domande di assistenza giudiziaria devono essere presentate nella lingua dello Stato richiesto. Nel caso della Svizzera, le domande della Colombia devono essere tradotte in una delle tre lingue ufficiali, determinata caso per caso dall'UFG. La traduzione deve essere effettuata dallo Stato richiedente. Questa regola si applica parimenti agli atti di esecuzione ricevuti.

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Art. 31

Spese di esecuzione della domanda

La regolamentazione convenuta in merito alle spese corrisponde a quella in uso nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale: di regola l'assistenza è fornita gratuitamente. Deroghe a questo principio sono possibili solo nei casi espressamente menzionati.

Art. 32

Trasmissione spontanea di informazioni

Nella lotta alla criminalità internazionale accade che, nel corso delle indagini, le autorità di uno Stato contraente raccolgano informazioni che possono interessare anche alle autorità giudiziarie dell'altro Stato. In tal caso è nell'interesse del perseguimento penale che tali informazioni possano essere trasmesse, a determinate condizioni, alle autorità dell'altro Stato senza che sia stata precedentemente presentata una domanda di assistenza giudiziaria. Lo scambio tempestivo e rapido delle informazioni può essere decisivo nella lotta alla criminalità.

Questa disposizione si fonda sull'articolo 11 del Secondo Protocollo alla CEAG e si trova anche in altri recenti trattati di assistenza giudiziaria della Svizzera31.

Il paragrafo 1 consente appunto di fornire, a certe condizioni, informazioni ottenute da una Parte contraente nell'ambito di una propria inchiesta, anche in mancanza di una preventiva domanda. La trasmissione spontanea è prevista soltanto se può consentire all'altra Parte contraente di presentare una domanda di assistenza giudiziaria (lett. a), promuovere un procedimento penale (lett. b) oppure facilitare un'istruzione penale in corso (lett. c). Lo scambio di informazioni deve avvenire tramite le Autorità centrali e nel rispetto del diritto interno. Trattandosi di una disposizione potestativa, le Parti contraenti non sono obbligate ad applicarla. L'articolo 67a AIMP disciplina i dettagli nel caso in cui sia la Svizzera a trasmettere le informazioni.

Secondo il paragrafo 2 l'autorità che fornisce le informazioni ne può limitare l'uso, ponendo condizioni secondo il proprio diritto interno. Tali condizioni sono vincolanti per lo Stato che riceve le informazioni.

Art. 33­36

Compatibilità con altri accordi o forme di cooperazione; scambio di opinioni; composizione delle controversie; entrata in vigore e denuncia

Le disposizioni finali prevedono le clausole usuali. L'articolo 33 precisa le relazioni esistenti tra il Trattato e altre norme di diritto internazionale o nazionale degli Stati contraenti secondo il principio di favore. In caso di dubbi o difficoltà concernenti l'applicazione del Trattato, la sua attuazione o singoli casi concreti, l'articolo 34 prevede uno scambio di opinioni tra le Autorità centrali. Se tali Autorità non riescono a risolvere eventuali controversie, l'articolo 35 prescrive il ricorso alla via diplomatica. Questa soluzione di compromesso nei rapporti con Stati che non possono o non vogliono accettare un tribunale arbitrale come organo di composizione delle controversie si ritrova in diversi trattati di assistenza giudiziaria stipulati dalla Sviz-

31

Cfr. p. es. i trattati con il Brasile (RS 0.351.919.81; art. 29), il Messico (RS 0.351.956.3; art. 30); il Cile (FF 2008 95; art. 32) e l'Argentina (FF 2011 561; art. 30).

8246

zera32. Infine, l'articolo 36 descrive la procedura di entrata in vigore e di denuncia del Trattato.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni

Con il Trattato si ampliano i compiti delle autorità che si occupano di assistenza giudiziaria in materia penale. Ciò vale in particolare per l'UFG che, in qualità di Autorità centrale, ha il compito di gestire la corrispondenza relativa all'assistenza giudiziaria con la Colombia, nonché per il Ministero pubblico della Confederazione e per l'Ufficio federale di polizia, cui possono essere assegnati compiti relativi all'esecuzione.

La mole di lavoro supplementare per le autorità svizzere dipenderà dal numero di domande da trattare e dalla complessità dei casi. Sulla base delle stime attuali, il Trattato non dovrebbe né causare costi supplementari per la Confederazione né richiedere un aumento dell'effettivo del suo personale.

A livello cantonale non si può escludere del tutto che il Trattato implichi un carico di lavoro supplementare per talune autorità incaricate dell'assistenza giudiziaria, a seconda della portata delle domande e dell'onere relativo al loro disbrigo.

3.2

Ripercussioni sull'economia

Sotto il profilo economico il Trattato non comporta ripercussioni per la Svizzera.

4

Programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel messaggio del 23 gennaio 200833 sul programma di legislatura 2007­2011.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e forma dell'atto

In virtù dell'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione è competente in materia di affari esteri. La conclusione di trattati internazionali rientra dunque nel suo ambito di competenza. Il Consiglio federale firma i trattati internazionali e li sottopone all'Assemblea federale per approvazione (art. 184 cpv. 2 Cost.). L'approvazione dei trattati internazionali spetta all'Assemblea federale conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost.

32

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Cfr. p. es. i trattati di assistenza giudiziaria con Hong Kong (RS 0.351.941.6; art. 37), le Filippine (RS 0.351.964.5; art. 32), il Cile (FF 2008 95; art. 37) e in modo simile l'Argentina (FF 2011 561; art. 35).

FF 2008 597 637

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I trattati internazionali sottostanno a referendum in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. se sono di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali (n. 3).

Nel caso del Trattato di assistenza giudiziaria con la Colombia le prime due condizioni non sono soddisfatte: il Trattato può essere denunciato secondo l'articolo 36 paragrafo 2 e non è prevista alcuna adesione a un'organizzazione internazionale.

Resta da esaminare se è soddisfatta la terza condizione, ossia se le disposizioni del Trattato contengono norme di diritto importanti o se la sua attuazione richiede l'emanazione di una legge federale. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200234 sul Parlamento, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale secondo i criteri di cui all'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Il Trattato di assistenza giudiziaria concluso con la Colombia prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Istituisce per gli Stati contraenti l'obbligo di accordarsi la massima assistenza giudiziaria possibile ­ obbligo che incide anche sui diritti e sugli obblighi degli individui. Queste disposizioni devono essere considerate importanti nella misura in cui, se fossero emanate a livello nazionale, lo sarebbero sotto forma di legge federale in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. Di conseguenza, il decreto dell'Assemblea federale che approva il Trattato sottostà a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5.2

Consultazione

Per quanto concerne il presente Trattato, si è rinunciato a una procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 2 della legge del 18 marzo 200535 sulla consultazione. In effetti il contenuto del Trattato corrisponde per la maggior parte a quello di altri trattati già conclusi in materia. Il Trattato con la Colombia non oltrepassa i limiti delle disposizioni dell'AIMP né si discosta in maniera sostanziale dai trattati bilaterali o multilaterali conclusi dalla Svizzera in passato. Al contrario, il Trattato amplia la rete dei trattati di assistenza giudiziaria in materia penale in modo da proseguire, attraverso una cooperazione internazionale globale, la nostra politica in materia di sicurezza interna. Fino ad ora, dal punto di vista politico, i benefici di questi trattati non sono mai stati messi in dubbio.

34 35

RS 171.10 RS 172.061

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