10.105 Messaggio concernente l'approvazione di una Convenzione tra la Svizzera e l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni del 3 dicembre 2010

Onorevoli presidenti e consiglieri vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che approva la Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica Orientale dell'Uruguay, firmata il 18 ottobre 2010.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 dicembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2010-2740

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Compendio Il 4 marzo 1938 la Svizzera e l'Uruguay hanno concluso un accordo commerciale (RS 0.946.297.761). Inoltre, il 7 ottobre 1988 hanno firmato un accordo concernente il promovimento e la protezione reciproci degli investimenti (RS 0.975.277.6). Per intensificare la cooperazione economica tra i due Paesi, è stato ritenuto opportuno dare seguito a una domanda uruguayana di avviare negoziati in vista della conclusione di una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Quest'ultima è stata firmata a Berna il 18 ottobre 2010 e comprende una clausola di assistenza amministrativa conforme agli standard dell'OCSE.

I Cantoni e gli ambienti dell'economia interessati hanno accolto favorevolmente la conclusione della presente CDI.

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Indice Compendio

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1 Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

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2 Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

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3 Valutazione

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4 Commento ai singoli articoli della Convenzione

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5 Ripercussioni finanziarie

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6 Costituzionalità

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Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni (Disegno)

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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell'Uruguay per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

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Messaggio 1

Considerazioni generali sullo sviluppo ulteriore della politica in materia di convenzioni contro le doppie imposizioni

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono uno strumento importante della politica fiscale. Buone convenzioni agevolano l'attività della nostra economia d'esportazione, promuovono investimenti esteri in Svizzera contribuendo al benessere del nostro Paese e degli Stati partner.

La politica svizzera in materia di convenzioni si basa da sempre sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi in materia di benessere. Elementi importanti sono la chiara ripartizione del diritto d'imposizione delle persone fisiche e giuridiche, un'imposta residua per quanto possibile uguale a zero o molto bassa su interessi, dividendi e canoni nonché l'eliminazione in generale di conflitti in campo fiscale che arrecano svantaggi ai contribuenti attivi a livello internazionale. Da sempre esistono tensioni tra le condizioni quadro favorevoli e la riconoscenza internazionale del nostro regime fiscale. Infatti, in mancanza di una legittimazione internazionale, anche la migliore fiscalità perderebbe attrattiva.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l'assistenza amministrativa nelle questioni fiscali alla nuova realtà della politica internazionale.

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Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Nel mese di aprile del 2009 l'Uruguay è apparso sulla lista del G20 dei Paesi non impegnati a rispettare gli standard internazionali in materia fiscale e, per non figurare più su questa lista, si è impegnato ad adottare lo standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa fiscale internazionale. A questo scopo da allora l'Uruguay ha avviato negoziati con una decina di Paesi, principalmente europei (in particolare con Germania, Spagna, Belgio, Austria e Portogallo) per estendere la sua rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni. La Svizzera ha colto l'occasione offerta da questo sviluppo della politica uruguayana in materia di convenzioni per avviare negoziati in vista di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni.

L'Uruguay è membro fondatore del MERCOSUR (Mercado comùn del Sur ­ Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay) e ne ospita il segretariato. Il 15 dicembre 1995 il Mercosur ha firmato una convenzione quadro interregionale di cooperazione con l'Unione europea e, dal 1999, ha avviato con quest'ultima negoziati per la firma di un accordo d'associazione. La firma di un tale accordo permetterà di intensificare le relazioni commerciali dell'Uruguay con Paesi membri dell'UE.

Il 4 marzo 1938 (RS 0.946.297.761) la Svizzera e l'Uruguay hanno firmato un accordo commerciale. Inoltre, il 7 ottobre 1988 hanno firmato un accordo concernente il promovimento e la protezione reciproci degli investimenti (RS 0.975.277.6).

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In Uruguay vi sono alcune imprese svizzere, in particolare nel settore farmaceutico e dei servizi bancari.

La Svizzera esporta verso l'Uruguay essenzialmente prodotti farmaceutici, orologeria e macchinari. Principalmente esportatore di materie prime agricole (carne, ad es.), di carta e pasta di cellulosa, con i suoi 3,3 milioni di abitanti, l'Uruguay costituisce il nostro partner commerciale principale «pro capite» nel continente sudamericano, visto che numerose esportazioni svizzere transitano da questo Paese verso altri Stati latino-americani.

Per intensificare la cooperazione economica tra i due Paesi e non peggiorare la competitività delle imprese svizzere rispetto ai concorrenti dell'UE, è stato ritenuto opportuno dare seguito alla domanda uruguayana del novembre del 2009 di avviare negoziati quanto prima. Questi hanno avuto luogo nel mese di marzo 2010 a Berna, e il 18 marzo 2010 è stato parafato un disegno di Convenzione. Essa è stata firmata a Berna il 18 ottobre 2010.

I Cantoni e gli ambienti dell'economia interessati hanno approvato la Convenzione.

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Valutazione

La Convenzione corrisponde in larga misura al modello di Convenzione elaborato dall'OCSE e la prassi svizzera in materia di convenzioni. Per quel che concerne la nuova disposizione sullo scambio di informazioni, essa corrisponde agli standard dell'OCSE e autorizza lo scambio di informazioni solo su domanda e nel singolo caso. Le soluzioni della Convenzione sono favorevoli. Permettono di sviluppare relazioni economiche bilaterali con un Paese che occupa una posizione di piattaforma economica e commerciale regionale. Questa Convenzione contribuisce inoltre all'estensione della rete svizzera di convenzioni per evitare le doppie imposizioni nell'America del Sud.

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Commento ai singoli articoli della Convenzione

Per meglio capire le differenti soluzioni per cui si è optato nella Convenzione è necessario precisare che l'Uruguay ha un sistema fiscale territoriale. A questo proposito, gli utili esteri percepiti da un residente uruguayano non sono assoggettati all'imposta sul reddito. Egli deve versare l'imposta soltanto sugli utili di origine uruguayana. Per di più i redditi di provenienza uruguayana (ad es. dividendi, interessi e canoni) versati a dei non residenti di questo Paese sono soggetti all'imposta alla fonte. L'Uruguay sta attualmente discutendo una riforma fiscale in vista dell'introduzione, in ogni caso in alcune situazioni di partenza, di un'imposizione sulla base di elementi globali.

Dal punto di vista formale e materiale, la Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione dell'OCSE (di seguito: modello OCSE) e la relativa prassi svizzera. Le spiegazioni che seguono si limitano alle principali particolarità della Convenzione.

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Art. 2

Imposte considerate

Il campo d'applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio e l'imposta uruguayana «Impuesto de Assistencia a la Seguridad Social ­ IASS» che è un'imposta specifica sulle pensioni. L'imposta preventiva svizzera sui proventi da vincite alle lotterie è esclusa dal campo d'applicazione materiale conformemente alla prassi svizzera.

Art. 5

Stabile organizzazione

Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, e le attività di sorveglianza connesse costituiranno una stabile organizzazione soltanto se la loro durata oltrepassa i nove mesi (durata comparabile a quella accordata dall'Uruguay alla Spagna, il suo primo partner economico).

Art. 10, 11 e 12

Dividendi, interessi e canoni

In materia di dividendi, è prevista un'aliquota del 5 per cento per le società che detengono più del 25 per cento del capitale della società distributrice e del 15 per cento per gli altri casi, conformemente al modello OCSE.

Per quanto concerne gli interessi è stata inserita una trattenuta del 10 per cento a favore dello Stato della fonte. Inoltre, gli interessi da prestiti accordati da istituti finanziari per un periodo di almeno 3 anni in vista del finanziamento di progetti di investimenti beneficiano di un'aliquota 0. Sono parimenti esenti dall'imposta anche gli interessi legati alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, nonché di prodotti.

Per quel che concerne i canoni, è prevista un'aliquota trattenuta alla fonte del 10 per cento. Tuttavia, secondo il numero 3 del protocollo della Convenzione, finché il diritto interno svizzero non prevede una trattenuta alla fonte sui canoni, questa trattenuta del 10 per cento non è applicabile, risultando così un'aliquota dello 0 per cento, che corrisponde a uno degli obiettivi della prassi svizzera in materia di convenzioni.

Art. 13

Utili di capitale

Come in altre convenzioni per evitare le doppie imposizioni svizzere, quest'articolo prevede che gli utili, derivanti dall'alienazione di azioni di una società il cui patrimonio consiste principalmente, direttamente o indirettamente, in beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in questo Stato. A questa disposizione sono state aggiunte alcune eccezioni (fusione, partecipazioni minoritarie, detenzione del proprio immobile tramite una società immobiliare a fini industriali o commerciali). Da parte svizzera, nell'articolo sul metodo per evitare le doppie imposizioni (art. 23 cpv. 1 lett. a) è precisato che la Svizzera esenta dalla sua imposta tali utili unicamente se ne è comprovata la loro effettiva imposizione in Uruguay.

Art. 18

Pensioni

L'Uruguay persegue una politica di attrazione di pensioni estere, fondate sul suo principio di imposizione territoriale, che permette alle persone interessate di beneficiare di un'esenzione delle loro pensioni provenienti da fonti straniere. L'Uruguay ha chiesto anche di attribuire il diritto di imposizione delle pensioni esclusivamente 172

allo Stato di residenza. Questa proposta avrebbe occasionato una doppia non imposizione, poiché le pensioni versate a pensionati divenuti residenti dell'Uruguay non sono tassate in base al principio di territorialità, benché i contributi alla pensione siano stati deducibili in Svizzera durante il periodo d'attività. Per la Svizzera questa proposta non era accettabile. Il Protocollo della Convenzione prevede quindi al numero 4 che fintantoché le pensioni non saranno effettivamente tassate in Uruguay, la Svizzera conserva il diritto di imposizione. Occorre inoltre menzionare che il diritto fiscale uruguayano è attualmente in revisione per introdurre, in ogni caso per alcune fattispecie, il principio di imposizione sulla base di elementi globali.

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

Se necessario, l'Uruguay applica il metodo del computo e, se del caso, l'esenzione con riserva della progressione per evitare la doppia imposizione. La Svizzera applica il metodo dell'esenzione dell'imposta con riserva della progressione e, se necessario, per dividendi e interessi concede il computo globale d'imposta. Conformemente alla sua politica, la Svizzera mantiene tuttavia la possibilità di tassare gli utili di capitale derivanti dall'alienazione di società immobiliari nel caso in cui questi utili non sono stati tassati effettivamente nell'Uruguay.

Art. 25

Procedura amichevole

Questa disposizione prevede l'introduzione nella CDI-U di una clausola arbitrale che si basa su quella contenuta nel modello di convenzione OCSE. Essa è conforme alla politica svizzera in materia di convenzioni. Per i dettagli concernenti la procedura d'arbitrato si rimanda al messaggio del 5 settembre 2007 concernente una nuova Convenzione di doppia imposizione con il Sudafrica (FF 2007 5985).

La procedura d'arbitrato è avviata su richiesta del contribuente interessato qualora le autorità competenti di entrambi gli Stati contraenti non riescano a trovare un accordo in via di amichevole composizione entro tre anni. La decisione della commissione d'arbitrato è vincolante per gli Stati contraenti nella misura in cui nessun contribuente direttamente interessato si oppone al lodo. Le autorità competenti disciplinano le questioni di procedura di comune intesa. Le informazioni comunicate nel quadro della procedura dalle autorità competenti alla commissione d'arbitrato sono sottoposte alle norme concernenti la segretezza del paragrafo 2 dell'articolo 26 (Scambio di informazioni).

Art. 26

Scambio di informazioni

Sulla scia della globalizzazione dei mercati finanziari e in particolare alla luce della crisi finanziaria, la cooperazione internazionale in ambito fiscale ha assunto maggiore importanza. La Svizzera sostiene gli sforzi in questo settore. Revocando la sua riserva all'articolo 26 del modello OCSE, la Svizzera si è impegnata politicamente ad adottare lo standard di quest'articolo com'è spiegato nel suo commentario.

La disposizione della Convenzione riprende essenzialmente il testo dell'articolo 26 del modello OCSE. Esistono scostamenti per limitare il campo d'applicazione materiale delle imposte contemplate dalla Convenzione, riguardo alla possibilità di impiegare ­ con l'accordo di entrambi gli Stati ­ le informazioni per altri scopi nonché all'espressa autorizzazione degli Stati contraenti a impiegare misure coercitive per l'applicazione della richiesta di informazioni nei confronti di banche, altri 173

istituti finanziari, mandatari e fiduciari nonché per determinare i rapporti di partecipazione. Queste deroghe sono compatibili con lo standard dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa.

Il paragrafo 1 stabilisce il principio dello scambio di informazioni. Esso prevede lo scambio delle informazioni verosimilmente pertinenti per l'esecuzione della Convenzione o del diritto interno o l'applicazione delle imposte contemplate. La restrizione alle informazioni verosimilmente pertinenti esclude la ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»). Viene inoltre stabilito che lo Stato richiedente deve sfruttare tutte le sue fonti d'informazione prima di richiedere informazioni all'altro Stato. Ai fini dello scambio di informazioni non è necessario che il contribuente sia residente in Svizzera o in Uruguay, purché esista un legame economico in uno degli Stati contraenti.

Il paragrafo 2 stabilisce il principio della segretezza. Questa disposizione concerne lo Stato richiedente e prevede che le informazioni scambiate debbano essere accessibili solo a persone o autorità che si occupano dell'accertamento, della riscossione delle imposte che rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione, della dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte. Le informazioni possono quindi essere comunicate al contribuente o al suo rappresentante. Per mantenere ristretta la cerchia di persone che hanno accesso alle informazioni trasmesse e diminuire in tal modo il rischio di abuso, nel quadro dei negoziati la Svizzera mira sempre a rinunciare alla trasmissione delle informazioni alle organizzazioni di controllo. L'Uruguay ha approvato questa deroga.

È inoltre prevista la possibilità di impiegare le informazioni scambiate per altri scopi non fiscali, se questa possibilità è permessa dal diritto di entrambi gli Stati contraenti e lo Stato richiesto vi acconsente. Questa disposizione permette ad esempio di utilizzare le informazioni ottenute in un'altra procedura penale senza tuttavia privare la persona interessata dei diritti procedurali in Svizzera. In tal modo è possibile evitare che vengano più volte trasmesse le stesse informazioni per scopi diversi. In tutti i casi è necessario il consenso dello Stato che
fornisce le informazioni.

Il paragrafo 3 prevede alcune restrizioni allo scambio di informazioni in favore dello Stato richiesto. Questo non è tenuto a eseguire misure amministrative che vanno oltre i limiti posti dalle proprie norme legali o dalla sua prassi amministrativa e nemmeno a eseguire misure amministrative che si scostano dalle norme legali o dalla prassi amministrativa dello Stato richiedente. Nel caso della Svizzera significa in particolare garantire il diritto di essere sentiti delle persone interessate e la possibilità di far esaminare da un tribunale il previsto scambio di informazioni. Lo Stato richiesto può inoltre rifiutarsi di comunicare informazioni che non potrebbero essere ottenute secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa o le norme legali o le prassi amministrative dello Stato richiesto. Infine, lo Stato richiesto può rifiutarsi di comunicare informazioni contrarie all'ordine pubblico o che rivelano un segreto commerciale. In particolare per quest'ultimo caso potrebbe trattarsi di informazioni che non sono tenute sufficientemente segrete dall'altro Stato contraente.

Il paragrafo 4 prevede che lo Stato richiesto abbia l'obbligo di determinare e comunicare informazioni anche nel caso in cui esso stesso non necessiti di queste informazioni ai fini dell'imposizione. Di conseguenza lo scambio di informazioni non si limita soltanto alle informazioni che presentano un interesse anche per le autorità fiscali dello Stato richiesto.

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Il paragrafo 5 contiene disposizioni speciali concernenti le informazioni detenute da banche o da altri intermediari nonché concernenti i diritti di proprietà delle persone.

Tali informazioni devono essere scambiate nonostante le restrizioni del paragrafo 3.

Lo Stato richiesto deve poter ottenere e trasmettere le informazioni richieste anche se queste informazioni non sarebbero disponibili secondo le sue norme legali o la sua prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutarsi di scambiare informazioni invocando il suo segreto bancario. La disposizione presuppone tuttavia che le informazioni richieste siano effettivamente disponibili. A domande concernenti i rapporti di proprietà nelle società con azioni al portatore, le autorità dello Stato richiesto possono e devono rispondere solo se è possibile ottenere effettivamente tali informazioni indipendentemente da eventuali restrizioni del diritto interno.

In caso di frode fiscale la Svizzera dispone, in virtù della procedura penale di diritto interno, dei mezzi necessari per ottenere le informazioni secondo il paragrafo 5. Lo scambio di informazioni previsto dal progetto di Convenzione non presuppone tuttavia più l'esistenza di una frode fiscale. Affinché l'attuazione degli obblighi della Convenzione possa essere garantita dagli Stati contraenti, l'ultimo periodo del paragrafo 5 accorda agli Stati contraenti la base legale necessaria per disporre dei poteri di procedura che permettano loro di ottenere le informazioni richieste. Le disposizioni dell'articolo 26 sono ulteriormente precisate al numero 5 del Protocollo della Convenzione.

La procedura applicabile sarà in un primo momento disciplinata dall'ordinanza del 1° settembre 2010 sull'assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI; RS 672.204) che è entrata in vigore il 1° ottobre 2010. L'ordinanza sarà sostituita da una legge la cui elaborazione è già iniziata.

Questo modo di procedere è stato confermato nei decreti federali del 18 giugno 2010 che approvano dieci convenzioni di doppia imposizione, nuove o rivedute, e non deve pertanto essere ripetuto, salvo in casi specifici.

Conformemente all'articolo 5 capoverso 2 lettera c OACDI, la Svizzera non concederà assistenza amministrativa all'Uruguay se la domanda di assistenza si basa
su dati ottenuti illegalmente.

La disposizione del Protocollo stabilisce il principio di sussidiarietà ed esclude espressamente la cosiddetta «fishing expedition» (n. 4 lett. a e b).

Nel Protocollo sono inoltre dettagliati i requisiti per una richiesta di informazioni (n. 4 lett. c). Sono in particolare necessari una chiara identificazione del contribuente interessato e, nella misura in cui è conosciuta, della persona (ad es. una banca) che verosimilmente detiene le informazioni desiderate.

Queste esigenze limitano lo scambio di informazioni a domande concrete concernenti casi specifici. Uno Stato contraente non è obbligato a effettuare scambi di informazioni spontanei o automatici, senza pertanto escludere la possibilità per uno degli Stati contraenti di effettuare uno scambio di informazioni spontaneo o automatico nell'assistenza amministrativa internazionale, se il suo diritto interno lo prevede (n. 7 lett. d).

Infine vengono garantiti i diritti procedurali del contribuente (n. 4 lett. e).

Le disposizioni modificate concernenti lo scambio di informazioni sono considerate per gli anni civili e per gli esercizi a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data dell'entrata in vigore.

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Art. 28

Entrata in vigore

La Convenzione entrerà in vigore alla data in cui perviene l'ultima notificazione concernente la conclusione delle procedure interne richieste per la sua entrata in vigore. Queste disposizioni saranno applicabili dal 1° gennaio successivo a questa data. Lo scambio di note del 30 dicembre 1965 concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea (RS 0.672.977.65) sarà sospeso e non avrà più effetto fintantoché la Convenzione conserverà la sua validità.

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Ripercussioni finanziarie

In tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni, i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano dal rimborso totale o parziale dell'imposta preventiva su dividendi e interessi e dal computo dell'imposta alla fonte prelevata ­ se del caso ­ in Uruguay sui dividendi o sugli interessi secondo gli articoli 10 e 11. Tuttavia tali perdite, che non possono essere quantificate a causa della mancanza di strumenti adeguati, saranno parzialmente compensate dal potenziamento dell'attrattiva della piazza economica svizzera.

La Convenzione permette di evitare la doppia imposizione e dota la Svizzera e la sua economia di una solida base nei rapporti bilaterali, sopprimendo possibili svantaggi fiscali nei confronti di altri Stati con cui l'Uruguay ha concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni. La Convenzione può in tal modo favorire la concorrenzialità della Svizzera e dispiegare effetti positivi sul piano economico e finanziario. Nel suo insieme la Convenzione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali nonché al promovimento degli investimenti diretti in Uruguay.

I Cantoni e gli ambienti economici interessati ne hanno del resto accolto favorevolmente la conclusione. Occorre peraltro ricordare che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio sono concluse innanzi tutto nell'interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, ossia uno degli scopi principali della politica svizzera in materia di commercio con l'estero.

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Costituzionalità

La Convenzione si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare la Convenzione, la quale è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. La Convenzione non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Tuttavia, dal 1° agosto 2003 sottostanno al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali giusta l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Con riferimento all'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10), una disposizione di un trattato internazionale rappresenta una norma di diritto se, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Allo 176

scopo di sviluppare una prassi praticabile in relazione al nuovo numero 3 dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale ed evitare che Convenzioni analoghe siano di volta in volta sottoposte a referendum, nel suo messaggio del 19 settembre 2003 concernente una Convenzione di doppia imposizione con lo Stato d'Israele, il Consiglio federale ha stabilito che avrebbe proposto in futuro al Parlamento di non sottoporre a referendum facoltativo le Convenzioni che, rispetto a quelle già concluse, non contengono ulteriori obblighi importanti per la Svizzera.

Sia la nuova disposizione concernente lo scambio di informazioni, la quale prevede un'assistenza amministrativa ampliata, sia quella che introduce una clausola d'arbitrato costituiscono un'importante novità nella prassi svizzera in materia di convenzioni. La Convenzione contiene pertanto disposizioni importanti ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e l'Uruguay per evitare le doppie imposizioni sarà quindi sottoposto a referendum facoltativo.

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